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Di seguito la parte iniziale:
Sezione VIII Distintivi di appartenenza
Art. 118
Generalità
I distintivi sono destinati ad indicare l'appartenenza dei personale ad un Ente od una Unita.
E' obbligatorio portarli solo per il periodo di permanenza effettiva ai suddetti Enti o Unita con le modalita sancite dai regolamenti sulle uniformi emanati dalle singole Forze armate.
Si distinguono in distintivi:
nazionali: sanciti dai rispettivi Stati Maggiori e suddivisi in base al livello ordinativo dell'unita;
di Enti interforze (categoria A);
internazionali di diritto internazionale (categoria b): definiti in base ad accordi internazionali e conferiscono al portatore un particolare status giuridico;
internazionali di organismi internazionali: definiti da Autorita internazionali avente giurisdizione su personale inquadrato in Enti nazionali/internazionali (Categoria C) a rilevanza internazionale o impiegato in operazioni internazionali (categoria D).
Essi sono raffigurati nell'Allegato H.

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