DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 gennaio 1947, n. 703
(in Gazz. Uff., 5 agosto, n. 177).
Istituzione dell'Ordine della "Stella solidarietà italiana".
Il Capo provvisorio dello Stato:
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Ha sanzionato e promulga:
Art. 1.
É istituito l'ordine della "Stella solidarietà italiana", destinato a dare una particolare attestazione agli italiani residenti all'estero, che nelle attuali contingenze abbiano più meritato dalla Patria.
Art. 2.
L'ordine è composto di una sola classe. La decorazione dell'ordine conferisce il titolo di cavaliere.
Art. 3.
Il numero delle nomine è determinato con decreto del Capo dello Stato.
Art. 4.
La forma e le caratteristiche della decorazione saranno stabilite con successivo decreto del Capo dello Stato.
Art. 5.
L'ordine ha un Consiglio composto da un presidente e quattro membri. Presidente è il Ministro per gli affari esteri.
I membri sono scelti tra i funzionari di grado non inferiore al 5° appartenenti all'Amministrazione dello Stato, e sono nominati con decreto del Capo dello Stato.
Il membro del Consiglio dell'ordine di grado più elevato, sostituisce, in caso di impedimento, il Ministro per gli affari esteri.
Art. 6.
Le decorazioni sono conferite con decreti del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per gli affari esteri.
Art. 7.
Sarà privato della decorazione il decorato che per qualsiasi motivo se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio dell'ordine.
Art. 8.
Il presidente rappresenta l'ordine in giudizio e ne dirige tutta l'attività.
Art. 9.
Un ufficio di segreteria, alle dipendenze del presidente, provvede all'ordinaria attività dell'ordine.
Decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812
(in Gazz. Uff., 3 luglio, n. 152).
Nuove norme relative all'Ordine della "Stella della solidarietà italiana".
Il Presidente della Repubblica:
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Promulga
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:
Art. 1.
É istituito l'Ordine della "Stella della solidarietà italiana" quale particolare attestato a favore di tutti coloro, italiani all'estero o stranieri, che abbiano specialmente contribuito alla ricostruzione dell'Italia.
Art. 2.
Il presidente dell'Ordine della "Stella della solidarietà italiana" è il Presidente della Repubblica.
Art. 3.
L'Ordine della "Stella della solidarietà italiana" comprende tre classi.
Le caratteristiche dell'Ordine della "Stella della solidarietà italiana" saranno determinate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri, e sentito il Consiglio dei Ministri.
Art. 4.
Il numero delle nomine è disposto per decreto del Presidente della Repubblica.
Art. 5.
L'Ordine della "Stella della solidarietà italiana", ha un Consiglio composto di un presidente e di quattro membri.
Il presidente del Consiglio dell'Ordine è il Ministro per gli affari esteri.
Il capo del cerimoniale del Ministero degli affari esteri è membro di diritto del Consiglio stesso e sostituisce nella presidenza in caso di impedimento il Ministro per gli affari esteri.
Gli altri membri sono scelti tra i funzionari di grado non inferiore al 5° appartenenti all'Amministrazione dello Stato e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.
Art. 6.
L'Ordine della "Stella della solidarietà italiana" è conferito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio di cui al precedente articolo.
I relativi diplomi sono rilasciati dal Ministro per gli affari esteri, o in sua vece, dal Capo del cerimoniale del Ministero degli affari esteri.
Art. 7.
Un ufficio di segreteria alle dipendenze del presidente del Consiglio dell'Ordine, provvede all'attività dell'Ordine stesso.
Art. 8.
Le spese relative all'Ordine della "Stella della solidarietà italiana" per insegne, diplomi e cancelleria sono a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio.
Art. 9.
Il presente decreto abroga il decreto legislativo 7 gennaio 1947, n. 703.
Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1949, n. 61
(in Gazz. Uff., 17 marzo, n. 63).
Norme per l'esecuzione del decreto leg islativo 9 marzo 1948, n. 812, relativo all'istituzione dell'Ordine della “Stella della solidarietà italiana".
Il Presidente della Repubblica:
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Decreta:
Art. 1.
L'insegna della "Stella della solidarietà italiana" consiste in una stella a cinque punte di metallo dorato che porta incastonata al centro una raffigurazione del "Buon Samaritano".
La Stella di 1ª classe consiste in una stella raggiante a placca;
La Stella di 2ª classe consiste in una stella raggiante sostenuta da un nastro tricolore;
La Stella di 3ª classe consiste in una stella sostenuta da un nastro tricolore.
Art. 2.
Le proposte per il conferimento della "Stella della solidarietà italiana" a favore di un cittadino italiano o straniero devono contenere oltre alle indicazioni delle generalità e dei titoli del candidato, anche una precisa esposizione delle benemerenze che motivano la proposta.
Le proposte dei rappresentanti diplomatici italiani all'estero sono trasmesse al Ministero degli affari esteri, il quale le sottopone all'esame del Consiglio dell'Ordine della "Stella della solidarietà italiana".
Le proposte formulate dai consoli sono trasmesse per il tramite del competente rappresentante diplomatico all'estero che esprime in merito il proprio parere.
Art. 3.
Il Consiglio dà il proprio parere in base alle benemerenze indicate dal rappresentante italiano all'estero, anche sulla classe della "Stella della solidarietà italiana" da conferirsi ai candidati segnalati tenendo conto delle disponibilità delle diverse classi per l'anno in corso stabilite dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812.
Art. 4.
In base al parere del Consiglio su ogni singola proposta il Ministro per gli affari esteri presenta alla firma del Presidente della Repubblica i relativi decreti completi delle indicazioni sulla persona e delle benemerenze da essa acquistate. Il decreto deve contenere anche menzione del parere espresso dal Consiglio.
Art. 5.
Una classe superiore della "Stella della solidarietà italiana" può essere conferita solo nel caso in cui la persona già insignita della "Stella" abbia acquistato nuovi titoli e benemerenze verso l'Italia e dopo un periodo di due anni dal conferimento della "Stella" di classe inferiore.
Art. 6.
La persona promossa di classe è tenuta a restituire al Consiglio della "Stella della solidarietà italiana" l'insegna della classe inferiore.
Art. 7.
L'Ufficio del cerimoniale del Ministero degli affari esteri cui è affidata la Segreteria dell'Ordine, provvede a far rimettere ai rappresentanti diplomatici italiani all'estero le Stelle della solidarietà italiana, ed i relativi diplomi.
Art. 8.
I precedenti e lo schedario relativi agli insigniti della "Stella della solidarietà italiana" dovranno essere conservati nell'archivio dell'Ufficio del cerimoniale del Ministero degli affari esteri.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1965, n. 180
(in Gazz. Uff., 31 marzo, n. 81).
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1949, n. 61, contenente norme per l'esecuzione del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, sulla istituzione dell'Ordine della "Stella della Solidarietà Italiana".
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, contenente norme relative all'Ordine della "Stella della Solidarietà Italiana";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1949, n. 61, contenente norme per l'esecuzione del decreto legislativo sopraindicato;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;
Decreta:
Art. 1.
L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1949, n. 61, è sostituito dal seguente:
"L'insegna della "Stella della Solidarietà Italiana" consiste in una stella a cinque punte di metallo dorato che porta incastonata al centro una raffigurazione del "Buon Samaritano".
La Stella di 1ª classe consiste in una stella raggiante a placca, del diametro di mm. 65, da portarsi sul lato sinistro del petto.
La Stella di 2ª classe consiste in una stella a cinque punte raggiante, del diametro di mm. 60, sostenuta da un nastro di mm. 50 di color verde con ai lati un filetto bianco e uno rosso, di mm. 4 ciascuno, da portarsi al collo.
La Stella di 3ª classe consiste in una stella a cinque punte del diametro di mm. 60, sostenuta da un nastro di mm. 33 di color verde, con ai lati un filetto bianco ed uno rosso, di mm. 3 ciascuno, da portarsi sul lato sinistro del petto.
L'insegna di 1ª classe può portarsi congiuntamente a quella di 2ª classe.
Per le donne la Stella di 2ª classe si porta appuntata sotto la spalla sinistra appesa ad un fiocco di nastro dei colori dell'Ordine".
Art. 2.
L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica indicato nell'articolo precedente è soppresso.
Legge 30 dicembre 1965, n. 1476
(in Gazz. Uff., 14 gennaio, n. 10).
Modifica dell'art. 3 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, relativo all'Ordine della "Stella della solidarietà italiana".
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Articolo unico.
Il primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, relativo all'Ordine della "Stella della solidarietà italiana" è sostituito dal seguente:
"L'Ordine della "Stella della solidarietà italiana" comprende tre classi: la prima conferisce il titolo di grand'ufficiale, la seconda quello di commendatore e la terza quello di cavaliere".
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2001, n. 385
(in Gazz. Uff., 25 ottobre, n. 249)
Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1949, n. 61, e successive modificazioni, relativo al conferimento dell'Ordine della Stella della solidarietà italiana.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della "Stella della solidarietà italiana";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1949, n. 61, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'esecuzione del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 agosto 2001;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro per gli italiani nel mondo;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1949, n. 61, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1965, n. 180, è sostituito dai seguenti:
"Art. 1.
1. L'insegna della "Stella della solidarietà italiana consiste in una croce stellata smaltata di bianco, filettata d'oro, attraversante un'altra croce stellata di verde, filettata d'oro, posta in decusse, esse croci a loro volta attraversanti due rami di ulivo e di quercia d'oro, fruttati dello stesso, posti in cerchio. La croce stellata di bianco reca al centro uno scudetto circolare d'oro, bordato d'azzurro, recante una raffigurazione in oro dell'episodio del Buon Samaritano; all'interno della bordatura, in lettere lapidarie maiuscole romane d'oro, nell'area superiore la parola SOLIDARIETÀ, in quella inferiore la parola ITALIANA.
2. La Stella di 1ª classe consiste nell'insegna già descritta, della misura di mm 50, appesa ad un nastro da collo di rosso, bordato alle estremità da due liste affiancate, l'esterna di verde, l'altra di bianco; e da una placca del diametro di mm 75 a forma di raggiera convessa, costituita da otto gruppi di raggi d'argento, intagliati a punta di diamante e caricata al centro dallo scudetto circolare dell'insegna dell'Ordine. Le signore appunteranno la Stella di 1ª classe sotto la spalla sinistra, appesa al medesimo nastro, in forma di fiocco.
3. La Stella di 2ª classe consiste in una insegna identica nella foggia e nell'uso a quella di 1ª classe, ma senza la placca. Per le signore, la Stella di 2ª classe si porta appuntata sotto la spalla sinistra, appesa al medesimo nastro, in forma di fiocco.
4. La Stella di 3ª classe consiste in un'insegna identica nella foggia a quella di 1ª classe, ma della misura di mm 40, appesa ad un nastro di seta con i colori dell'ordine di mm 37 di larghezza, da appuntare al petto.
5. Per le signore, la Stella di 3a classe si porta appuntata sotto la spalla sinistra, appesa al medesimo nastro, in forma di fiocco.
Art. 1-bis.
1. L'uso delle insegne dell'Ordine della "Stella della solidarietà italiana , conformi ai modelli precedenti a quello definito dall'articolo 1, è consentito senza limitazione alcuna.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi dalla Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.