da Mario Volpe » domenica 13 gennaio 2008, 1:34
Anch’io trovo molto interessante il quesito posto da Antonio, al quale sono già state fornite alcune risposte dall’intervento del nostro Presidente e dai contenuti della sentenza molto opportunamente citata da Nicola.
Ma siccome la legge 178/51, da alcuni anni costituisce praticamente il mio “pane quotidiano”, vorrei aggiungere a mia volta alcune personali osservazioni sulla questione.
Dunque, innanzitutto il quesito di Maramaldo vuole chiarire dove si identifichi il confine “tra il legittimo esercizio di un diritto ad associarsi, gratificando i propri associati di segni di appartenenza, distintivi o indicativi di una gerarchia, e la violazione della Legge medesima tramite il conferimento di "onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche”. E come sia possibile incorrere nell'illecito di cui all'articolo 8 se ciò che viene conferito da certi soggetti (privati) non costituisce in realtà – nonostante le apparenze - una vera e propria distinzione cavalleresca (bensì aggiungo io una “decorazione associativa” o simile).
Ora, la sentenza riportata da Nicola ci chiarisce come il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche sia considerato dalla normativa un illecito – in tutti i suoi vari momenti – quando effettuato da soggetti non titolari di una legittima fons honoris.
La stessa sentenza chiarisce poi che in Italia i titolari di fons honoris sono La Repubblica (che in pratica ne detiene il monopolio), gli Stati esteri con le loro onorificenze nazionali, gli ordini cavallereschi “non nazionali” autorizzati, nonché le onorificenze citate nell’art. 7, ossia quelle della S. Sede, dello SMOM e del S. Sepolcro.
A rigor di logica quindi tutto il resto sarebbe illegittimo...
Risulta evidente però, come giustamente ricordato da Pierfelice, che esistono “ordini e ordini”. Il termine “ordine” può infatti essere adottato da associazioni professionali, da organizzazioni goliardiche, da associazioni degli amatori del vino e della buona cucina, ecc. Ed ognuna di queste può decidere di assegnare ai propri iscritti dei riconoscimenti o degli attestati di stima.
Quelli che interessano la normativa in questione, sono invece quegli “enti, associazioni o privati” che ispirandosi chiaramente ai principi ed ai cerimoniali cavallereschi, non possedendone alcun titolo né nessuna legittima fons honoris, conferiscono nel nostro Paese delle onorificenze o distinzioni “con qualsiasi forma e denominazione”.
La sentenza, inoltre, ci ricorda un punto molto importante sugli scopi della legge 178/51 e sul clima nel quale essa fu approvata (poco dopo la proclamazione della Repubblica). Ossia l’esigenza di “tutelare” le onorificenze nazionali dello Stato, nonché quelle che esso autorizza, dal crescente proliferare delle istituzioni onorifiche illecite. Essa infatti riporta il seguente significativo passaggio, ripreso dalla relazione parlamentare della stessa legge 178/51: “l'istituzione delle onorificenze della Repubblica comporta la necessità di un'adeguata protezione giuridica, a tutela del prestigio di tali distinzioni, non meno che della pubblica fede... l'abuso che attualmente vien fatto di queste pretese distinzioni onorifiche, per fini quasi sempre speculativi, non ha solo dannose ripercussioni di ordine interno, ma nuoce gravemente al prestigio dell'Italia, sminuendo la dignità ed il valore delle nostre onorificenze presso le altre nazioni".
Il conferimento pertanto, per costituire un illecito, deve anche comportare un “attacco al prestigio” delle istituzioni onorifiche nazionali. E aggiungerei anche che l’illecito si verifica quando il conferimento non solo avviene in assenza di qualsiasi fondamento giuridico, ma si propone anche il chiaro scopo - a fini speculativi - di ingannare chi lo riceve, illudendolo sull’ “autenticità” dell’investitura.
E’ chiaro quindi che i conferimenti che l’art 8 intende perseguire non sono riferiti a premi, targhe, medaglie associative o diplomi di riconoscimento conferiti da enti o associazioni che intendono assegnare un segno di stima ai propri associati (nel ristretto ambito della loro organizzazione), bensì quelli che intendono presentarsi – senza averne alcun diritto – come istituzioni cavalleresche legittimate e parificate a quelle riconosciute.
Ossia quegli “ordini” che a tale scopo imitano cerimoniali e terminologie tipiche degli ordini cavallereschi, assumono denominazioni “ingannevoli”, spesso riprendendo quelle di ordini famosi e riconosciuti, e conferiscono onorificenze dal disegno simile a questi ultimi, suddivise nelle tipiche classi da cavaliere, ufficiale, commendatore, grande ufficiale, gran croce, o simili.
In tale contesto, trovo molto opportuna l’osservazione fatta da Pierfelice sui principi adottati dall’ICOC, quando dice che “l'organizzazione d'ispirazione cavalleresca in accordo al pensiero dell'ICOC non può e non deve usare terminologia che si richiama ad ordini cavallereschi e deve sempre specificare che non è un ordine cavalleresco”.
Se tutti questi enti e associazioni privati seguissero questi principi, saremmo già un bel passo avanti. Ma attenzione non basta cambiare il nome della propria istituzione da “ordine” a “premio” e le classi delle proprie insegne da “Cavaliere” a “Croce di merito”, bisogna pure avere un titolo valido per conferire questi "onori".
Ho più volte convenuto sul fatto che la legge 178/51 sia stata mal formulata, abbia creato (e continui a creare) incertezze e dubbi interpretativi e, forse abbia anche ormai perso di attualità, ma se in questi cinquant’anni fosse stata fatta rispettare dalle autorità giudiziarie e dalla magistratura come nel caso citato da Nicola (che purtroppo rimane una goccia nel mare), forse oggi avremmo molti meno presunti gran maestri e molte meno patacche fasulle in circolazione…
Cordialmente,
Mario Volpe
Si Deus nobiscum quis contra nos
(motto dell'Ordine di Filippo il Magnanimo - Assia-Darmstadt)