Allego anche l'immagine delle insegne attuali.
R.D. 19 gennaio 1918, n. 205 (1).
Istituzione di una croce al merito di guerra (2).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 marzo 1918, n. 73.
(2) Si vedano anche il R.D. 14 dicembre 1942, n. 1729, la L. 19 maggio 1954, n. 275 e la L. 13 marzo 1958, n. 203.
Art. 1.
È istituita una croce al merito di guerra.
Art. 2.
Essa sarà di bronzo e porterà da un lato, il motto: «Merito di guerra», e sul rovescio una stella in campo raggiato. La sua forma e le sue dimensioni sono determinate nel disegno annesso al presente decreto e d'ordine Nostro sottoscritto dai Ministri della guerra, della marina e delle colonie.
La croce si porterà al lato sinistro del petto, appesa ad un nastro della larghezza di 37 mm., formato di undici righe verticali di uguale larghezza, dai colori turchino-celeste e bianco alternati (3).
(3) L'articolo unico R.D. 10 marzo 1918, n. 356 (Gazz. Uff. 27 marzo 1918, n. 73) ha così disposto:
«Articolo unico. Il capoverso dell'art. 2 del Nostro decreto 19 gennaio 1918, col quale si istituisce una croce al merito di guerra, è modificato nel senso che il nastro relativo alla detta decorazione è formato di tre righe turchino-celesti, larghe nove millimetri ciascuna, alternate con due righe bianche, della larghezza di cinque millimetri».
Modificazioni al modello della croce al merito di guerra sono state poi apportate dal D.P.R. 8 settembre 1949, n. 773 (Gazz. Uff. 31 ottobre 1949, n. 251).
Art. 3.
La croce al merito di guerra sarà concessa a coloro che hanno tenuto nello svolgimento delle operazioni belliche, sia terrestri sia marittime od aeree, una condotta militare che li renda degni di pubblico encomio.
Potranno, quindi, essere proposti per tale distinzione quanti più lungamente, e, in ogni caso, per non meno di un anno, cumulativamente, siano stati in modo esemplare in trincea o altrimenti a contatto col nemico, o siano stati feriti in combattimento, quando la ferita dia diritto al conferimento dell'apposito distintivo, o abbiano onerevolmente partecipato a più fatti d'armi di qualche importanza; coloro che si siano abitualmente segnalati per atti di ardimento, senza raggiungere gli estremi per il conferimento di una medaglia al valor militare; coloro che abbiano conseguito una promozione o una nomina per merito di guerra (4).
(4) Il R.D. 30 maggio 1918, n. 813 (Gazz. Uff. 24 giugno 1918, n. 813) ha così disposto:
«Art. 1. La croce al merito di guerra, istituita con R.D. 19 gennaio 1918, n. 205, potrà essere concessa anche a coloro i quali abbiano ottenuto, per azioni guerresche anteriori alla data stabilita nell'art. 10 del R.D. suddetto, un encomio solenne per decreto Sovrano, oppure siano in esse rimasti feriti ed abbiano per tal titolo ottenuto l'autorizzazione a fregiarsi dell'apposito distintivo.
Art. 2. Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 7 del ricordato decreto Reale 19 gennaio 1918 sono modificate nel senso che le promozioni o nomine per merito di guerra non costituiscono di per sé sole titolo per la concessione della croce al merito di guerra».
Inoltre, il R.D. 7 gennaio 1922, n. 195 (Gazz. Uff. 7 marzo 1922, n. 55) ha così disposto:
«Art. 1. Le croci al merito di guerra conferite, non per i titoli comuni di cui all'art. 3 del R. decreto n. 205 del 19 gennaio 1918, ma per atti specifici di valore, e perciò considerate come ricompense al valor militare, saranno pubblicate sull'apposito Bollettino delle ricompense al valor militare e sul Foglio d'ordini della R. marina accompagnate dalle relative motivazioni.
Art. 2. (sostituito dall'art. 2, R.D. 21 marzo 1938, numero 538.) Il numero delle concessioni di croci di guerra al valor militare sarà illimitato.
Art. 3. Le croci di guerra al valor militare di cui al precedente art. 1, saranno portate distintamente sul petto per modo che al numero delle concessioni corrisponda un ugual numero di decorazioni: e saranno distinte dalle altre da uno speciale contrassegno di bronzo conforme al modello che verrà depositato negli archivi di Stato unitamente ad una copia del presente decreto.
Art. 4. Il presente decreto è applicabile anche alle croci di guerra concesse per atti specifici di valore dalle supreme autorità mobilitate o dalla speciale Commissione per le ricompense al valor militare prima della sua pubblicazione.
Art. 5. I Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto ed emaneranno le norme per la sua esecuzione».
Vedi, altresì, il R.D. 2 luglio 1936, n. 1712.
Art. 4.
Le concessioni saranno fatte di Nostro moto proprio, o, in seguito a proposta circostanziata delle dipendenti autorità, dai comandanti di corpo d'armata, delle armate e dal capo di stato maggiore dell'esercito, dai comandanti in capo di forze navale o di dipartimento e di piazze marittime e del capo di stato maggiore della marina.
Art. 5.
Le concessioni saranno definitive appena riportate nell'ordine del giorno o rese altrimenti di pubblica ragione.
La croce e il nastro saranno distribuiti gratuitamente a coloro che ottennero la concessione.
Le autorità che procedono all'assegnazione della croce ne daranno mensilmente avviso al Ministero della guerra o della marina, che segneranno a ruolo i decorati.
Art. 6.
Del conferimento dell'onorifica distinzione farà fede un apposito brevetto, che sarà rilasciato dall'autorità che fa luogo alla concessione.
I brevetti relativi a concessioni fatte da Noi personalmente, saranno rilasciati, d'ordine Nostro, dai Ministri della guerra o della marina.
Art. 7.
La croce al merito di guerra sarà senz'altro accordata dal Ministero competente a quanti abbiano ottenuto una promozione o nomina per merito di guerra o l'encomio solenne con decreto sovrano prima della pubblicazione del presente decreto, per lodevole condotta non anteriore alla data stabilita nel seguente articolo 10 (5).
(5) Il R.D. 30 maggio 1918, n. 813 (Gazz. Uff. 24 giugno 1918, n. 813) ha così disposto:
«Art. 1. La croce al merito di guerra, istituita con R.D. 19 gennaio 1918, n. 205, potrà essere concessa anche a coloro i quali abbiano ottenuto, per azioni guerresche anteriori alla data stabilita nell'art. 10 del R.D. suddetto, un encomio solenne per decreto Sovrano, oppure siano in esse rimasti feriti ed abbiano per tal titolo ottenuto l'autorizzazione a fregiarsi dell'apposito distintivo.
Art. 2. Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 7 del ricordato decreto Reale 19 gennaio 1918 sono modificate nel senso che le promozioni o nomine per merito di guerra non costituiscono di per sé sole titolo per la concessione della croce al merito di guerra».
Inoltre, il R.D. 7 gennaio 1922, n. 195 (Gazz. Uff. 7 marzo 1922, n. 55) ha così disposto:
«Art. 1. Le croci al merito di guerra conferite, non per i titoli comuni di cui all'art. 3 del R. decreto n. 205 del 19 gennaio 1918, ma per atti specifici di valore, e perciò considerate come ricompense al valor militare, saranno pubblicate sull'apposito Bollettino delle ricompense al valor militare e sul Foglio d'ordini della R. marina accompagnate dalle relative motivazioni.
Art. 2. (sostituito dall'art. 2, R.D. 21 marzo 1938, numero 538.) Il numero delle concessioni di croci di guerra al valor militare sarà illimitato.
Art. 3. Le croci di guerra al valor militare di cui al precedente art. 1, saranno portate distintamente sul petto per modo che al numero delle concessioni corrisponda un ugual numero di decorazioni: e saranno distinte dalle altre da uno speciale contrassegno di bronzo conforme al modello che verrà depositato negli archivi di Stato unitamente ad una copia del presente decreto.
Art. 4. Il presente decreto è applicabile anche alle croci di guerra concesse per atti specifici di valore dalle supreme autorità mobilitate o dalla speciale Commissione per le ricompense al valor militare prima della sua pubblicazione.
Art. 5. I Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto ed emaneranno le norme per la sua esecuzione».
Vedi, altresì, il R.D. 2 luglio 1936, n. 1712.
Art. 8.
La concessione della croce al merito di guerra potrà essere ripetuta quando il decorato acquisti nuovi titoli di benemerenza.
Non si potrà però, mai superare per ogni guerra il numero di tre concessioni; tale numero nemmeno potrà essere superato quando, trattandosi di guerra coloniale, le operazioni militari siano seguite da cicli operativi di grande polizia coloniale (6).
Le concessioni, poi, saranno sempre rappresentate da un'unica decorazione, per ogni guerra ed eventuali successivi cicli d'operazioni, apponendo sul relativo nastro o nastrino una corona Reale di bronzo, nel mezzo, o due laterali, secondo che si tratti di una seconda o terza concessione (7).
Il contrassegno, consistente nella corona, avrà la larghezza di sei millimetri.
Nei brevetti riferentisi a concessioni successive si farà sempre risultare il numero progressivo di queste.
(6) Gli attuali commi secondo e terzo così sostituiscono l'originario comma primo per effetto dell'art. 1, R.D. 21 marzo 1938, n. 538 (Gazz. Uff. 21 maggio 1938, n. 115).
(7) Gli attuali commi secondo e terzo così sostituiscono l'originario comma primo per effetto dell'art. 1, R.D. 21 marzo 1938, n. 538 (Gazz. Uff. 21 maggio 1938, n. 115).
Art. 9.
È ammesso il reclamo per mancata concessione. Tale reclamo sarà deciso dal Ministero della guerra o della marina, quando le autorità mobilitate, che avrebbero potuto far luogo alla concessione, presa visione delle ragioni dell'interessato, non le ritengano valide.
In tali casi, come in ogni altro, il Ministero competente potrà, dopo i necessari accertamenti, far luogo alla concessione della croce.
Art. 10.
Il presente decreto, che si estende alle colonie, è applicabile anche alle benemerenze acquistate prima della sua pubblicazione, purche non anteriori al 24 maggio 1915 ( 8 ).
( 8 ) Vedi la nota all'articolo 7.
Art. 11.
Sono estese a questa decorazione le disposizioni dell'art. 10 del R. Viglietto 26 marzo 1833 relativo all'istituzione delle medaglie al valor militare, per quanto riguarda i casi in cui si perde o è sospeso il diritto di fregiarsene.
Si omette l'allegato (9).
(9) Da ultimo, con D.P.R. 8 settembre 1949, n. 773 (Gazz. Uff. 31 ottobre 1949, n. 251 con errata corrige nella Gazz. Uff. n. 255 del 1949), sono state apportate modificazioni ai modelli delle decorazioni al valor militare e della croce al merito di guerra.
Inserisco anche l’immagine dell’insegna attuale



