da nicolad72 » giovedì 5 novembre 2009, 23:50
Come sapete periodicamente faccio un saltino sui siti delle camere e scarico i testi dei progetti di legge di nostro interesse... ecco cosa ad oggi è stato proposto all'attenzione del nostro parlamento.
Senato della Repubblica
XVI LEGISLATURA
N. 172
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore RAMPONI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008
Interventi in favore dei cittadini italiani avviati ai lavori forzati nei campi di prigionia nazisti
Onorevoli Senatori. – Il 20 settembre del 1943 Adolf Hitler non riconobbe come prigionieri di guerra 650.000 militari italiani catturati e deportati in territorio tedesco, con il pretesto che il Regno d’Italia non era in guerra con il Terzo Reich (lo stato di belligeranza fu dichiarato dal governo italiano solo il 13 ottobre 1943), al fine di poterli utilizzare nei campi di lavoro in condizioni di schiavitù.
Dalla Germania nazista essi furono infatti classificati internati militari italiani, categoria ignorata dalla Convenzione di Ginevra del 1929 sui prigionieri di guerra.
Seguirono a ciò venti mesi di violenze fisiche e morali, di fame, di malattie. Oltre 50.000 italiani persero la vita nei lager. I sopravvissuti furono ipocritamente etichettati dalla Germania nazista come «lavoratori civili volontari/obbligati».
In seguito la Repubblica federale tedesca decise di riconoscere un indennizzo agli «schiavi di Hitler», a coloro cioè che nel corso della Seconda guerra mondiale si trovarono esattamente nelle condizioni dei nostri connazionali internati e costretti in schiavitù.
Secondo i dati dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), che si occupa in ambito ONU del problema, in Italia furono presentate 80.000 domande di indennizzo.
Nell’agosto 2001 la Repubblica federale tedesca cambio` opinione e riconobbe a posteriori i militari italiani internati (IMI) come «prigionieri di guerra», come cioè se essi fossero stati nutriti ed assistiti dalla Croce Rossa, curati e non obbligati a lavorare, così come prevede la Convenzione di Ginevra.
Gli 80.000 italiani che presentarono domanda restano così esclusi dal novero di coloro che ricevono l’indennizzo dallo Stato tedesco.
Non si può fare a meno di sottolineare che l’invito alla presentazione della domanda di indennizzo a tutti coloro che erano stati costretti al lavoro forzato ha suscitato in decine di migliaia di italiani – già avanti con gli anni – delle aspettative.
Aspettative strettamente legate non tanto alla somma materiale che si sarebbe potuta ottenere, essendo sensazione comune che si dovesse trattare di un riconoscimento simbolico, quanto alla percezione che questo riconoscimento avrebbe di fatto certificato la partecipazione ufficiale alla loro sofferenza e l’assegnazione di un particolare significato ad un momento particolarmente doloroso della loro vita.
La Repubblica italiana non può ignorare questi sentimenti di attesa fiduciosa di tanti suoi anziani cittadini.
Il disegno di legge che si propone riproduce il testo unificato elaborato dal comitato ristretto istituito presso la IV Commissione difesa della Camera nella XIV legislatura (e di nuovo ripresentato nella XV (vedi atto Senato n. 844).
Esso ha l’obiettivo di: a) assegnare un riconoscimento morale ai cittadini italiani, militari e civili, avviati
ai lavori forzati nei campi di prigionia nazisti dopo 1’8 settembre 1943 per l’alto significato delle sofferenze patite;
b) riconoscere un indennizzo economico, seppur simbolico, agli ex IMI viventi al 15 febbraio 1999.
La Repubblica italiana, con l’approvazione di questo disegno di legge, renderebbe finalmente giustizia a quei suoi figli che, in un momento tragico per tutta l’umanità, furono vittime di ulteriori abusi e violenze, solamente perché avevano un’unica «colpa»: quella di servire la propria Patria.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge detta disposizioni finalizzate a tributare il doveroso riconoscimento ai cittadini italiani, militari e civili, avviati ai lavori forzati nei campi di prigionia nazisti dopo 1’8 settembre 1943, per l’alto significato delle sofferenze patite.
Art. 2.
(Albo d’onore)
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l’«Albo d’onore degli italiani avviati ai lavori forzati in campi di prigionia nazisti dopo l’8 settembre 1943».
2. All’Albo di cui al comma 1 sono iscritti tutti i cittadini italiani avviati ai lavori forzati la cui domanda di riconoscimento o indennizzo ai sensi della presente legge sia stata accolta dalla Commissione di cui all’articolo 4.
3. La documentazione inedita, avente valore storico, allegata alle domande di indennizzo, può essere donata volontariamente allo Stato italiano, che ne assicura la conservazione e l’eventuale pubblicazione.
Art. 3.
(Indennizzo)
1. Ai cittadini italiani iscritti all’Albo di cui all’articolo 2, viventi alla data del 15 febbraio 1999 e che non abbiano ricevuto altre erogazioni o indennizzi per motivazioni analoghe a quelle previste dalla presente legge, è riconosciuto un indennizzo simbolico in denaro pari a 1.000 euro, erogato secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge e comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 2, ad esclusione della quota da determinare ai sensi del comma 4.
2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un «Fondo per gli interventi in favore dei cittadini italiani, internati in campi di prigionia e lavoro forzato nazisti dopo l’8 settembre 1943», utilizzato prioritariamente per il finanziamento dell’erogazione degli indennizzi di cui al presente articolo, nonché per iniziative tese ad onorare e preservare la memoria degli italiani internati in campi di prigionia e lavoro forzato di cui alla presente legge.
3. Il Fondo di cui al comma 2 è alimentato:
a) dal contributo dello Stato di cui all’articolo 5, comma 1;
b) da eventuali liberalità e contributi di enti pubblici e privati, di fondazioni, di associazioni o di privati cittadini, di provenienza nazionale o estera.
4. Le risorse derivanti dalle liberalità e dai contributi di cui al comma 3, lettera b), sono destinate, per una quota determinata dal regolamento di attuazione della presente legge, alle iniziative commemorative e celebrative di cui al comma 2.
Art. 4.
(Commissione di valutazione)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita, secondo le modalità indicate dal regolamento di attuazione della presente legge, una Commissione, al fine di valutare le domande per l’iscrizione all’Albo di cui all’articolo 2 e per l’indennizzo di cui all’articolo 3, composta da un rappresentante per ciascuno dei seguenti organismi:
a) Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) Ministero della difesa;
c) Ministero degli affari esteri;
d) Ministero dell’interno;
e) Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall’internamento e dalla guerra di liberazione (ANRP);
f) Associazione nazionale ex internati (ANEI);
g) Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti (ANED);
h) Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM);
i) Associazione nazionale combattenti e reduci (ANCR).
2. I componenti la Commissione di valutazione di cui al comma 1 svolgono la propria attività a titolo gratuito.
Art. 5.
(Copertura finanziaria e disposizioni finali)
1. Per l’erogazione degli indennizzi di cui all’articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di 40.983.334 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40.983.334 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta il relativo regolamento di attuazione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Senato della Repubblica
XVI LEGISLATURA
N. 167
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore RAMPONI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008
Istituzione della Croce d’onore per i meriti umanitari
Onorevoli Senatori. – L’Italia ha assunto a livello internazionale un ruolo di grande rilievo in campo umanitario, grazie alla generosa e instancabile opera compiuta da migliaia di cittadini italiani che, pur lavorando in ambiti diversi (sanitario, religioso, pubblica amministrazione, e così via) e con diverse responsabilità, forniscono ogni giorno un contributo concreto alla diffusione della cultura della solidarietà quale fondamento della convivenza civile. Nei confronti di queste persone, che mettono quotidianamente a rischio la loro stessa incolumità fisica in favore dei più deboli, lo Stato ha quindi un enorme debito di riconoscenza a cui è doveroso in qualche modo rendere pubblica testimonianza. A tale fine, il presente disegno di legge prevede l’attribuzione di un titolo onorifico, la Croce d’onore per meriti umanitari, a tutti i cittadini italiani che sono deceduti ovvero hanno subìto un’invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento della capacità lavorativa in conseguenza dello svolgimento all’estero di attività di alto valore umanitario.
La Croce d’onore è attribuita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri e non pregiudica la concessione di altre o diverse ricompense riferite allo stesso fatto.
Nel caso di conferimento alla memoria, la Croce d’onore è attribuita al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle, ovvero, in assenza dei parenti indicati, al comune di residenza dell’insignito.
Per l’attuazione di tali disposizioni è autorizzata la spesa di 7.000 euro annui a decorrere dall’anno 2009 e il relativo onere è posto a carico dell’accantonamento del «Fondo speciale» di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione della Croce d’onore
per meriti umanitari)
1. È istituita la Croce d’onore per meriti umanitari per i cittadini italiani che sono deceduti ovvero hanno subìto un’invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento della capacità lavorativa in conseguenza dello svolgimento all’estero di attività di alto valore umanitario.
2. La Croce d’onore per meriti umanitari è attribuita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri e ha le caratteristiche indicate nell’allegato alla presente legge.
3. Nel caso di conferimento alla memoria, la Croce d’onore di cui al comma 1 è attribuita al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle, ovvero, in assenza dei parenti indicati, al comune di residenza dell’insignito.
4. Per l’accertamento del decesso ovvero dell’invalidità permanente prevista al comma 1 del presente articolo si applica l’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.
5. Il conferimento della Croce d’onore per meriti umanitari non pregiudica la concessione di altre o diverse ricompense riferite allo stesso fatto.
6. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 7.000 euro annui a decorrere dall’anno 2009.
Art. 2.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’articolo 1, comma 6, pari a 7.000 euro annui a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Allegato
(articolo 1, comma 2)
Croce: in oro con attacco a nastro, del diametro di 40 millimetri e del peso di 25 grammi, riporta sulla fronte, al centro, una colomba, recante nel becco un ramoscello d’ulivo, e ai lati la scritta: «Pro Humanitate»; sul retro, al centro, le lettere: «R.I.» sovrapposte ed intrecciate.
La Croce è appesa a un nastro di seta di 37x52 millimetri con, in verticale in sequenza, i colori della bandiera nazionale italiana (verde, bianco e rosso), affiancati a sinistra da una banda di colore azzurro e a destra da una banda di colore bianco.
Nastrino: riporta, in identica sequenza, gli stessi colori del nastro della Croce.
Diploma: riporta i dati anagrafici dell’insignito, nonché il luogo e la data dell’evento per il quale la Croce è stata concessa.
Senato della Repubblica
XVI LEGISLATURA
N. 319
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore IZZO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2008
Istituzione dell’Ordine di San Tommaso Moro, disciplina
delle relative onorificenze ed istituzione della giornata
nazionale del lavoro pubblico
Onorevoli Senatori. – Il mondo del lavoro pubblico non gode, purtroppo, di un’adeguata considerazione nell’opinione pubblica e, più in generale, nel «comune sentire» dei cittadini.
Tale livello, non elevato, di considerazione è frutto, in molti casi, di un livello qualitativo dei servizi pubblici non ancora ottimale ma, in molte altre circostanze, soffre di luoghi comuni e di pregiudizi non adeguatamente giustificati.
Riteniamo necessario, perciò, dare un contributo fattivo ed efficace per la giusta valorizzazione del ruolo dei servitori della Repubblica e del silenzioso lavoro quotidiano che la maggior parte dei dirigenti, funzionari e dipendenti delle amministrazioni pubbliche svolge con grande professionalità e spirito di servizio nei confronti dei cittadini.
Uno spunto significativo è stato offerto dal Santo Padre Giovanni Paolo II che, nell’ambito delle celebrazioni del Giubileo dell’anno 2000, ha proclamato San Tommaso Moro patrono dei governanti e dei politici, categoria quest’ultima nel cui ambito vanno inclusi senza grandi sforzi interpretativi anche tutti coloro che lavorano quotidianamente al servizio della res pubblica.
Con la lettera apostolica in forma di motu proprio del 31 ottobre 2000, Giovanni Paolo II ha evidenziato la vita e le opere del Santo inglese che è riuscito nell’intento di coniugare la coerenza con il Vangelo con il servizio alla Nazione, ricoprendo ruoli di livello elevato ai quali dimostrò un attaccamento ed una fedeltà che gli costarono il martirio.
La figura di San Tommaso Moro costituisce, perciò, un simbolo efficace ed un richiamo forte ai valori della fedeltà alla Nazione e dello spirito di servizio che devono caratterizzare l’agire quotidiano di tutti coloro che, in qualsiasi ruolo ed ad ogni livello di responsabilità, lavorano al servizio del Paese e dei cittadini.
Si propone, pertanto, di istituire l’Ordine di San Tommaso Moro, quale nuova onorificenza della Repubblica italiana, distinta in quattro classi, con lo scopo di onorare l’impegno e la dedizione dimostrata dai lavoratori pubblici nell’espletamento del servizio.
Un apposito regolamento governativo disciplinerà l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio dell’Ordine, presieduto dal Capo dello Stato, ed ogni altro aspetto di dettaglio, inclusa la definizione delle insegne distintive delle quattro classi di onorificenze.
Viene prevista, inoltre, la celebrazione della giornata nazionale del lavoro pubblico, da tenersi ogni anno in un giorno di sabato del mese di maggio, allo scopo di dare il giusto risalto ai meriti ed all’opera quotidiana dei lavoratori pubblici.
Nel corso delle manifestazioni programmate per la giornata, che si terrà in un giorno non lavorativo onde evitare di sottrarre risorse alle amministrazioni pubbliche in termini di capacità operativa, è prevista la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine di San Tommaso Moro.
Tale collegamento tra i due eventi è significativo della ratio della norma proposta, rappresentata dall’intento di valorizzare la figura, il ruolo e l’operato di tutti coloro che lavorano al servizio della Nazione.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione dell’Ordine di
San Tommaso Moro)
1. È istituito l’Ordine di San Tommaso Moro, con il compito di attribuire solenni attestazioni di merito ai dirigenti ed ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche che abbiano acquisito speciali benemerenze nei confronti della Repubblica e dei cittadini o che abbiano dimostrato meriti di particolare rilevanza nell’espletamento del servizio.
2. All’Ordine di San Tommaso Moro è preposto un Consiglio composto da dodici membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri formulata previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. Il Consiglio dell’Ordine di San Tommaso Moro è presieduto dal Presidente della Repubblica.
4. Nella prima riunione il Consiglio dell’Ordine di San Tommaso Moro nomina, tra i propri membri, il Cancelliere dell’Ordine.
Art. 2.
(Classificazione e disciplina
delle onorificenze)
1. L’Ordine di San Tommaso Moro concede onorificenze suddivise nelle seguenti quattro classi:
a) cavaliere;
b) ufficiale;
c) commendatore;
d) grande ufficiale.
2. Per altissimi meriti e benemerenze acquisite nei confronti della Repubblica può essere concessa, in via eccezionale, l’alta onorificenza del collare di San Tommaso Moro.
3. Le onorificenze di cui al comma 1 sono concesse con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri formulata previa deliberazione del Consiglio dell’Ordine, a dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le classi di onorificenza di commendatore e grande ufficiale sono riservate ai dirigenti.
4. Le onorificenze di cui al comma 1 non possono essere concesse ai membri del Parlamento e del Governo della Repubblica, dei consigli regionali, provinciali e comunali, nonché ai membri degli organi esecutivi di regioni, province e comuni durante l’espletamento del proprio mandato.
5. I soggetti cui viene conferita una delle onorificenze di cui al comma 1 hanno diritto di fregiarsi, anche nella vita privata, delle relative insegne.
Art. 3.
(Norme di attuazione)
1. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati:
a) le modalità di nomina e di funzionamento del Consiglio dell’Ordine di San Tommaso Moro e le funzioni del Cancelliere dell’Ordine;
b) le modalità di determinazione dei contingenti annuali di onorificenze conferibili annualmente, per ciascuna classe;
c) le fasi del procedimento di conferimento delle onorificenze;
d) le modalità per le segnalazioni e le proposte di conferimento delle onorificenze;
e) i modelli e le caratteristiche dei diplomi, delle insegne e delle decorazioni distintive di ciascuna delle classi di onorificenza dell’Ordine di cui all’articolo 2;
f) l’individuazione, nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, e l’organizzazione della struttura amministrativa di supporto necessaria per il funzionamento dell’Ordine;
g) le modalità di svolgimento della cerimonia di conferimento delle onorificenze da parte del Presidente della provincia di residenza del beneficiario.
Art. 4.
(Giornata nazionale del lavoro pubblico)
1. Allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo e la funzione delle amministrazioni pubbliche e sull’impegno quotidiano dei lavoratori pubblici, è istituita la Giornata nazionale del lavoro pubblico, da celebrare ogni anno in un giorno di sabato del mese di maggio, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì determinati il programma delle manifestazioni celebrative, da tenere in ciascuna provincia, ed i soggetti cui è demandata l’organizzazione delle manifestazioni.
3. Nell’ambito delle manifestazioni celebrative è inserita la cerimonia di conferimento delle onorificenze dell’Ordine di San Tommaso Moro di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g).
4. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, hanno facoltà di organizzare autonomamente ulteriori manifestazioni e convegni sui temi del lavoro e dell’amministrazione pubblica, in aggiunta al programma di manifestazioni ufficiali di cui al comma 2.
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 935
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato D'IPPOLITO VITALE
Istituzione dell'Ordine «Al merito del giornalismo italiano»
Presentata il 9 maggio 2008
Onorevoli Colleghi! - In premessa, voglio segnalare che il presente progetto di legge, riproposto all'esame della Camera dei deputati, è stato già oggetto di esame presso la Commissione Affari costituzionali del Senato nella XIV legislatura, che lo ha approvato in sede deliberante, nella seduta del 30 giugno 2004. Il generale consenso allora ottenuto sottolinea la comune sensibilità e responsabilità rispetto ad una categoria di professionisti, chiamata, in particolari momenti storici, ad affrontare grandi rischi.
Un cronista, in guerra o in qualsiasi altra occasione di evento calamitoso di grande rilevanza, racconta quello che vede, le opinioni di una parte e dell'altra.
Scrive spesso verità amare, impopolari, e addirittura scomode, nella costante ricerca della verità, che è sinonimo di libertà.
Sono migliaia coloro che in tutto il mondo muoiono, rimangono gravemente feriti o subiscono violenze di ogni genere nello svolgimento dei proprio lavoro, in qualità di inviati speciali.
Ad esempio, molti sono i giornalisti che hanno perso la vita in territorio afgano nel corso degli ultimi anni.
Uccisi con una ferocia fredda, calcolata, cinica, lontani dalla loro terra, in uno stato desolato e dissanguato dalla guerra.
Quello dell'inviato speciale è dunque un lavoro e - soprattutto - un impegno ad alto rischio, ma di grande importanza ed utilità per la società.
Questi professionisti della comunicazione rendono un grande servigio allo Stato, perché ovunque ci sia un conflitto in corso, una minaccia, una catastrofe, mettono a repentaglio quotidianamente la loro vita, e raccontano a noi la realtà dei fatti, nella ricerca spasmodica della verità. E solo attraverso questa verità si può capire per ricostruire ed arrivare ad una pace che sia la più duratura.
La presente proposta di legge mira ad istituire l'Ordine «Al merito del giornalismo italiano», al fine di introdurre un giusto riconoscimento da parte dello Stato in favore di tutti coloro che si sono distinti - fino al sacrificio della stessa vita - nello svolgimento di un servizio di pubblica utilità ed interesse generale.
Tale riconoscimento allarga la platea dei destinatari di onorificenze civili introducendo una onorificenza specifica per i giornalisti, tenuto conto dell'indiscusso valore morale e sociale dei fatti considerati per l'assegnazione, affinché rimanga nella memoria del nostro popolo il sacrificio e l'abnegazione di questi illustri cittadini.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. È istituito l'Ordine «Al merito del giornalismo italiano», destinato a dare una particolare attestazione agli inviati speciali della stampa a diffusione nazionale morti, o che abbiano subìto comprovati e gravi danni fisici o psicologici, che si siano distinti per particolari meriti, nell'adempimento del proprio dovere in zone di guerra o in occasione di eventi calamitosi di grande rilevanza.
Art. 2.
1. Il Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.
Art. 3.
1. Gli insigniti, e i loro congiunti, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di conferimento dell'onorificenza da parte del Presidente della Repubblica, hanno il diritto di fregiarsene in occasione di festività nazionali e di altri importanti eventi.
Art. 4.
1. Le onorificenze di cui alla presente legge non producono effetti economici su pensioni, assegni o indennità di qualsiasi natura che sono o saranno percepite dagli aventi diritto.
Art. 5.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti, emana con proprio decreto le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Atto Senato n. 1812
XVI Legislatura
Dati generali
Testi ed emendamenti
Istituzione del titolo di Cavaliere di Cefalonia e conferimento dello stesso a tutti i cittadini italiani che abbiano partecipato al secondo conflitto mondiale
Iter
7 ottobre 2009: da assegnare
Iniziativa Parlamentare
Rosario Giorgio Costa (PdL)
Senato della Repubblica
XVI LEGISLATURA
N. 1468
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore RAMPONI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2009
Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e alla legge 20 giugno 1956, n. 658, in materia di attribuzione della Croce al merito e al valore civile
Onorevoli Senatori. – Molte persone che hanno ricevuto un attestato di pubblica benemerenza – quale ricompensa al valore per aver salvato persone esposte ad imminente e grave pericolo – ovvero che hanno impedito o diminuito il danno di un grave disastro pubblico o privato, che hanno ristabilito l’ordine pubblico, arrestato o partecipato all’arresto di malfattori, così come altrettante persone che hanno ricevuto una ricompensa al merito civile per essersi prodigate, con eccezionale senso di abnegazione, nell’alleviare le altrui sofferenze o nel soccorrere chi si sia trovato in stato di bisogno, pur manifestando soddisfazione e gratitudine per il riconoscimento ricevuto, hanno espresso il loro garbato rammarico nel non poter esibire pubblicamente il simbolo dell’avvenuta attribuzione del riconoscimento del valore del proprio merito.
Infatti, mentre per le altre decorazioni – medaglia d’oro, d’argento e di bronzo – è prevista la possibilità di indossare ed esibire la decorazione, la stessa facoltà non è data per chi riceve l’attestato di pubblica benemerenza.
Al fine di ovviare a tale carenza, il presente disegno di legge propone di sostituire l’attestato di benemerenza con la croce di bronzo al valore o al merito civile.
Questo anche in analogia con quanto previsto per le decorazioni al valor militare, che appunto prevedono l’esistenza della croci al valore e al merito.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, primo comma, le parole: «l’attestato di pubblica benemerenza», sono sostituite dalle seguenti: «una croce di bronzo»;
b) all’articolo 10, secondo comma, le parole: «L’attestato di pubblica benemerenza è concesso» sono sostituite dalle seguenti: «La croce di bronzo è concessa»;
c) all’articolo 12, primo comma, le parole: «della medaglia al valore civile» sono sostituite dalle seguenti: «della decorazione al valore civile».
Art. 1.
1. Alla legge 20 giugno 1956, n. 658, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, primo comma, le parole: «di un attestato di pubblica benemerenza» sono sostituite dalle seguenti: «di una croce di bronzo»;
b) all’articolo 4:
1) al primo comma, le parole: «Le medaglie» sono sostituite dalle seguenti: «Le decorazioni»;
2) al secondo comma, le parole: «L’attestato di pubblica benemerenza è concesso» sono sostituite dalle seguenti: «La croce di bronzo è concessa»;
c) all’articolo 6, al primo comma, le parole: «La medaglia» sono sostituite con le parole: «La decorazione».
Questo progetto di legge è stato iscritto all'ordine del Giorno... quindi verrà trattato in commissione.
L'annuncio è stato dato nel corso della seduta N. 119 (pom.) del 28 luglio 2009 della 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) del Senato.
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1680
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato FLUVI
Norme in favore dei cittadini italiani militari e civili vittime delle persecuzioni naziste
Presentata il 23 settembre 2008
Onorevoli Colleghi! - Nel settembre del 1943 i tedeschi deportarono, nei territori del Terzo Reich, come «preda bellica», circa 700.000 militari italiani fedeli al proprio esercito, al fine di disarmare le Forze armate italiane, fino all'8 settembre alleate della Germania a tutti gli effetti, nonché per impedire un loro presumibile reimpiego contro il Terzo Reich e poter procedere con maggiore sicurezza all'occupazione militare del territorio italiano e dei territori europei già occupati dagli italiani, imponendovi l'autorità germanica.
Dopo il trasferimento forzato, Hitler non riconobbe tali militari come prigionieri di guerra (Kriegsgefangene - KGF), ma li volle classificare come internati militari italiani (Italienische Militär-Internierten - IMI), classificazione impropria in tale contesto poiché, secondo il diritto internazionale, è da considerare internato il militare di una potenza belligerante che entra nel territorio di una potenza non belligerante. In questo modo si sono voluti sottrarre tali internati al controllo e all'assistenza del Comitato internazionale della Croce rossa, privandoli delle garanzie stabilite dalla Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, stipulata a Ginevra il 27 luglio 1929 e approvata con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1615. Alla brutale deportazione fecero seguito venti mesi di inaudite violenze fisiche e morali. I prigionieri subirono la fame, le malattie e i lavori forzati, dissimulati dall'ipocrita etichetta del «lavoro civile volontario-obbligato». Il regime hitleriano, aggirando completamente l'osservanza delle norme dei trattati internazionali, privò i militari dello status di prigionieri di guerra e li rese, nei fatti, suoi «schiavi». La nuova Germania, a distanza di più di cinquant'anni, con una legge dell'agosto del 2000, ha istituito la Fondazione «Memoria, responsabilità e futuro», che predispone un programma di indennizzi in favore dei cittadini di quei Paesi che, durante il regime nazista, sono stati deportati nei lager posti sul territorio tedesco od occupato da Forze armate germaniche. Con tale legge la Repubblica federale di Germania intende saldare il debito contratto dalla Germania nazista nei confronti di tutti coloro che erano stati espropriati dei propri diritti.
La legge in questione, istitutiva di una forma di indennizzo, esclude però dal godimento del beneficio i prigionieri di guerra, in quanto la citata Convenzione di Ginevra, a cui gli stessi sono soggetti, riconosce alla potenza detentrice la facoltà di far lavorare i prigionieri, salvo che in attività connesse alla produzione bellica. Con un'operazione che si può abbastanza facilmente definire «funambolica», la Germania dà e, allo stesso tempo, toglie: Hitler aveva infatti privato i prigionieri di guerra della loro dignità di militari, non classificandoli come prigionieri di guerra, ma come IMI, e ora la Germania, con un lodo di parte, li considera prigionieri di guerra, privandoli, nei fatti, della possibilità di usufruire del beneficio istituito come riconoscimento dell'ingiustizia subita.
Con la presente proposta di legge si intende dunque, finalmente, dare un vero riconoscimento al sacrificio dei cittadini italiani, militari e civili, deportati, internati e costretti al lavoro forzato nei lager nazisti e nei territori occupati militarmente dal Terzo Reich. Il provvedimento, tra le altre cose, prevede la concessione di un indennizzo simbolico (articolo 1, comma 3) e l'istituzione di un Fondo presso il Ministero della difesa (articolo 2).
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi).
1. La Repubblica riconosce il sacrificio dei propri cittadini militari e civili deportati, internati e costretti al lavoro forzato nei lager nazisti e nei territori occupati militarmente dal Terzo Reich.
2. Ai cittadini italiani vittime delle persecuzioni naziste di cui al comma 1, ai quali, se militari, è stato negato il riconoscimento della qualifica di prigionieri di guerra ai sensi della Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, stipulata a Ginevra il 27 luglio 1929, approvata con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1615, nonché ai familiari degli stessi cittadini deceduti in prigionia o successivamente, che ne hanno titolo, è concessa una medaglia d'onore.
3. Ai soggetti di cui al comma 2 viventi alla data del 15 febbraio 1999 è corrisposto un indennizzo simbolico in denaro, pari a 500 euro, corrisposto in un'unica soluzione, a titolo di riconoscimento delle sofferenze subite.
Art. 2.
(Istituzione del Fondo per gli interventi in favore dei cittadini italiani militari e civili vittime delle persecuzioni naziste).
1. È istituito, presso il Ministero della difesa, il Fondo per gli interventi in favore dei cittadini italiani militari e civili vittime delle persecuzioni naziste, di seguito denominato «Fondo», al quale affluiscono:
a) il contributo dello Stato di cui all'articolo 4;
b) eventuali liberalità di enti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e singoli cittadini;
c) eventuali contributi di provenienza estera erogati da soggetti privati, aziende o pubbliche istituzioni.
2. Il Fondo è utilizzato, in via prioritaria, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, nonché di iniziative e di progetti volti alla conservazione della memoria, alla testimonianza e alla ricerca storica relative alle persecuzioni naziste, al fine di prevenire il ripetersi di simili fenomeni.
Art. 3.
(Istituzione della Commissione).
1. È istituita una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, incaricata di individuare i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nonché di provvedere all'erogazione dell'indennizzo previsto dal medesimo articolo 1, comma 3, composta:
a) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, e da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri di cui all'alinea;
b) da un rappresentante per ciascuna delle seguenti associazioni: Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, Associazione nazionale ex internati e Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla Guerra di liberazione e loro familiari;
c) da un rappresentante dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, incaricato di gestire il Programma tedesco di indennizzo per gli ex lavoratori forzati sotto il regime nazista, sulla base della documentazione ricevuta nell'ambito del medesimo Programma.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ivi comprese le spese per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 3, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede, per gli anni 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1391
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
FOGLIARDI, BRANDOLINI, BURTONE, CALEARO CIMAN, CALGARO, CAPODICASA, CARELLA, ENZO CARRA, MARCO CARRA, CASTAGNETTI, CECCUZZI, CORSINI, ESPOSITO, FADDA, GIANNI FARINA, FARINONE, FEDI, FERRARI, FONTANELLI, FRONER, GHIZZONI, GIACHETTI, GNECCHI, GRASSI, GRAZIANO, IANNUZZI, LARATTA, LUSETTI, MARANTELLI, MARCHI, MARGIOTTA, GIORGIO MERLO, MOTTA, OLIVERIO, PEDOTO, QUARTIANI, RAMPI, REALACCI, RIGONI, ROSATO, RUBINATO, SAMPERI, SARUBBI, SERENI, SERVODIO, STRIZZOLO, TEMPESTINI, TIDEI, TULLO, VANNUCCI, VIOLA
Istituzione dell'Ordine al merito dei donatori di sangue
Presentata il 25 giugno 2008
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha l'obiettivo di conferire uno speciale riconoscimento dello Stato ai cittadini donatori di sangue che hanno contribuito, con un gesto nobile e di inestimabile valore, a salvaguardare la salute di concittadini bisognosi di cure.
Nel nostro Paese vi è una forte presenza di cittadini impegnati nel campo del volontariato sociale e, tra essi, un posto di assoluto rilievo è occupato dai donatori di sangue che, più di altri e senza clamore, svolgono quotidianamente un'azione che assicura vita e salute a chi si trova in temporanea o permanente difficoltà.
L'assegnazione di un riconoscimento straordinario a questa particolare categoria di cittadini è motivato dalla volontarietà e dalla costanza del loro gesto e dall'altruismo che li spinge a donare una parte di sé senza chiedere nulla in cambio.
La donazione del sangue, inoltre, ha un profondo valore educativo, è un gesto che insegna ad aiutare gli altri senza conoscere personalmente chi è in situazione di bisogno. Una comunità vive e si fonda su azioni quotidiane che ne garantiscono la sopravvivenza e lo sviluppo, ma anche su valori e comportamenti che ne cementano la solidarietà.
Nello specifico, il progetto di legge istituisce l'Ordine al merito dei donatori di sangue con lo scopo di conferire annualmente, da parte del Presidente della Repubblica, una onorificenza a coloro che vantano un'esistenza interamente dedicata alla donazione volontaria del sangue, e detta le norme per la sua strutturazione e il suo funzionamento.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto e finalità).
1. È istituito l'Ordine al merito dei donatori di sangue, di seguito denominato «Ordine», con lo scopo di dare una particolare onorificenza a coloro che abbiano comprovate benemerenze nella donazione volontaria e continuativa del proprio sangue, quale alto contributo alla salvaguardia della salute dei cittadini.
Art. 2.
(Composizione dell'Ordine).
1. Il Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.
2. L'Ordine è retto da un Consiglio composto da un cancelliere, che lo presiede, e da sei membri.
3. Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri.
Art. 3.
(Onorificenze).
1. Le insegne dell'Ordine sono costituite da una croce metallica e da un nastrino le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Il requisito per ottenere l'onorificenza e il numero massimo delle onorificenze che possono essere concesse annualmente sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio dei ministri e il Consiglio dell'Ordine.
3. Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.
Art. 4.
(Utilizzo ed effetti dell'onorificenza).
1. I soggetti insigniti dell'onorificenza, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di conferimento dell'onorificenza stessa, hanno il diritto di fregiarsene in occasione di festività nazionali e di altri importanti eventi.
2. Le onorificenze di cui alla presente legge non danno diritto ad alcun beneficio economico e non producono effetti economici su pensioni, assegni o indennità, di qualsiasi natura, percepiti dagli aventi diritto.
3. Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.
Art. 5.
(Statuto dell'Ordine dei donatori di sangue).
1. Lo statuto dell'Ordine è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.
Art. 6.
(Norme di attuazione).
1. Per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, con proprio decreto, le relative norme di attuazione.
Art. 7.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato nel limite massimo di 60.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI N. 1044
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
HOLZMANN, MANCUSO
Istituzione della decorazione «Al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa italiana»
Presentata il 14 maggio 2008
Onorevoli Colleghi! - La raccolta di sangue costituisce un problema per il nostro Paese, che in questo campo non è ancora autosufficiente. Le donazioni devono quindi essere incentivate e i metodi tradizionali di promozione, che pure hanno consentito di raggiungere importanti risultati, non hanno portato gli incrementi sperati. Occorre quindi pensare a nuove metodologie per sensibilizzare e stimolare determinate categorie, al fine di poter raccogliere ulteriori quantitativi di sangue.
Con la riforma del servizio militare, ora su base volontaria, decine di migliaia di giovani si sono arruolati nelle Forze armate e costituiscono una straordinaria risorsa potenziale. Se consideriamo nel loro complesso gli appartenenti a Forze armate, Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Corpo della guardia di finanza, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Corpo forestale, Polizie municipali e provinciali, Corpo militare della Croce Rossa italiana e del Sovrano militare ordine di Malta, abbiamo un dato estremamente interessante: centinaia di migliaia di persone, per la maggior parte in giovane età, da sensibilizzare adeguatamente al problema della raccolta di sangue.
La presente proposta di legge ha l'ambizione di regolamentare la possibilità di conferimento della decorazione «Al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa italiana» allo scopo di fornire un ulteriore, importante incentivo alle persone che fanno parte delle categorie sopraccitate.
L'articolo 15 dello statuto della Croce Rossa italiana, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, prevede che l'Associazione può conferire onorificenze a chi si distingue nelle attività di volontariato o nel sostegno, collaborazione, difesa, diffusione e compimento dei princìpi e degli obiettivi di Croce Rossa e che le proposte e le modalità per il conferimento di tali onorificenze siano stabilite da apposito regolamento.
Non si può non ricordare che i soci di Croce Rossa della componente volontaristica dei «donatori di sangue» sono tuttora insigniti con i vari gradi delle ricompense di benemerenza, in occasione del raggiungimento di prestabiliti numeri di donazioni effettuate; con prassi ormai consolidata.
Ma l'intento di questa proposta di legge è ulteriore. Si è cioè considerata l'opportunità di integrare la disciplina relativa alle decorazioni rilasciate dall'Associazione, prevedendo di tributare ai soci di Croce Rossa, militari di qualsiasi grado, posizione o stato giuridico (o equiparati), un riconoscimento che possa visibilmente essere portato sull'uniforme militare in occasione del raggiungimento di prestabiliti numeri di donazioni effettuate in favore dell'Associazione. Ciò perché lo spirito di emulazione possa essere di sprone per l'incremento delle donazioni di sangue; non sottacendo, in ultima analisi, il ritenere che tale iniziativa possa contribuire a mantenere i vincoli di reciproca collaborazione con le istituzioni militari, in favore delle quali il movimento di Croce Rossa è storicamente sorto.
Il fatto poi che tale decorazione, come peraltro ribadito espressamente all'articolo 5, per essere indossata non necessita di autorizzazione per la trascrizione a matricola da parte dell'autorità militare, fa sì che coloro che ne saranno insigniti amplificheranno nell'ambiente militare, con il semplice uso del nastrino sull'uniforme di servizio, la conoscenza dell'attività di raccolta del sangue attuata dalla Croce Rossa italiana.
Perché questa onorificenza non possa sembrare inutile, o fuori dagli schemi, si accennerà soltanto che in molte società di Croce Rossa vige un sistema premiale apposito, inteso a tributare un particolare riconoscimento ai donatori di sangue per il numero di donazioni effettuate; ad esempio:
la Croce Rossa ellenica, con la Blood Donors Volunteer Corps Silver Medal;
la Croce Rossa polacca, con la Polish Red Cross Mentorious Honorary Blood Donor Decoration (a cui si aggiunge la decorazione ministeriale Honorary Blood Donor Decoration - Meritorious to National Health);
la Croce Rossa ceca, con la Prof. MUDr. Jan Jansky medal;
la Croce Rossa della Mongolia, con la Honorary blood donor.
... omissis ...
Art. 1.
1. È istituita la decorazione «Al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa italiana», per tributare un particolare riconoscimento ai soci della Croce Rossa italiana, in occasione del raggiungimento di prestabiliti numeri di donazioni effettuate.
2. Condizione per l'attribuzione della decorazione è l'appartenenza del socio a una Forza armata, a un Corpo armato dello Stato o a un organismo militarmente organizzato, soggetti al regolamento di disciplina militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545.
3. L'appartenenza di cui al comma 2 può essere fatta valere in qualsiasi grado, posizione, ruolo o stato giuridico, sia in servizio che in congedo.
4. Sono equipollenti agli organismi di cui al comma 2 per l'attribuzione della decorazione, anche per l'eventuale personale in quiescenza: le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana; le Forze di polizia nazionali ad ordinamento civile; il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelli di regione o provincia autonoma; la polizia amministrativa locale dipendente dagli enti locali territoriali e in qualsiasi modo denominata o con qualsiasi competenza.
Art. 2.
1. La decorazione di cui all'articolo 1 è di grado unico, e la descrizione analitica è riportata nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
2. Al fine di tributare un riconoscimento visibile per il numero di donazioni effettuate, la decorazione porta sovrapposte, in posizione centrale sul nastro di sostegno e sul nastrino da uniforme, stellette a cinque punte di numero e colore diverso. Il nastro, il nastrino da uniforme, nonché i vari tipi e numeri di stellette sono descritti nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
3. I riconoscimenti della classe superiore sostituiscono quelli della classe inferiore.
Art. 3.
1. La decorazione di cui all'articolo 1 è concessa dal presidente generale della Croce Rossa italiana a seguito di designazioni che il delegato regionale territorialmente competente della componente volontaristica dei «donatori di sangue» effettua entro sei mesi dalla richiesta del socio, che può essere presentata dopo il raggiungimento di dieci donazioni di sangue effettuate in favore dell'associazione, in costanza di iscrizione, specificando a che organismo egli appartenga, ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1.
2. La donazione di sangue effettuata nelle more dell'iscrizione alla Croce Rossa italiana è conteggiata a tutti gli effetti. Sono conteggiate anche le donazioni derivanti da periodi discontinui di iscrizione. La Croce Rossa italiana non è responsabile per l'eventuale perdita della documentazione relativa ai periodi anteriori all'ultimo. Sono conteggiate anche le donazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Al raggiungimento del numero di donazioni previsto per l'attribuzione dei benefìci di cui all'articolo 2, comma 2, il delegato regionale territorialmente competente della componente volontaristica dei «donatori di sangue» effettua, entro sei mesi dalla richiesta del socio da presentare con le stesse modalità e contenuti di quella di cui al comma 1, l'annotazione prevista sul diploma di cui all'articolo 4, comprovante il diritto a fregiarsi delle stellette corrispondenti. Tale beneficio è considerato a tutti gli effetti come concesso dal presidente generale, a cui è delegato il vertice regionale della componente volontaristica dei «donatori di sangue».
4. I dati dell'attestazione di cui al comma 3 devono essere contestualmente notificati agli organi nazionali, per l'aggiornamento della posizione meritoria del soggetto insignito.
Art. 4.
1. La decorazione è accompagnata da un diploma firmato dal presidente generale e controfirmato dal delegato nazionale della componente volontaristica dei «donatori di sangue» e dal direttore dell'ente, che deve riportare le diciture previste nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
2. Il termine del procedimento amministrativo per il rilascio della decorazione e del diploma è di sei mesi dalla data di ricezione, da parte delle strutture centrali, della designazione di cui all'articolo 3, comma 1.
Art. 5.
1. La decorazione di cui all'articolo 1 della presente legge è da ricomprendere tra quelle previste dall'articolo 58, primo comma, del regolamento per la disciplina delle uniformi approvato dal Capo di Stato maggiore della difesa, pubblicazione SMD-G-010, edizione 2002.
Art. 6.
1. La decorazione prevista dalla presente legge deve intendersi come ulteriore rispetto a qualsiasi altro riconoscimento tributabile in seno alla Croce Rossa italiana per i medesimi meriti e attribuzioni, e non inficia o limita nessun altro dei suddetti benefìci. Il diritto a fregiarsi della decorazione già concessa non viene perso, anche nel caso in cui i requisiti soggettivi di cui all'articolo 1 vengano meno.
2. Per i soci della Croce Rossa italiana che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già effettuato dieci o più donazioni di sangue, i termini per i procedimenti amministrativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, nonché di cui all'articolo 4, comma 2, sono raddoppiati.
Art. 7.
1. Per alti meriti nel campo della donazione del sangue, la designazione di cui all'articolo 3, comma 1, può essere fatta anche in difetto del numero minimo di donazioni previsto. Tali designazioni non possono superare, per anno solare e per ogni delegato regionale territorialmente competente della componente volontaristica dei «donatori di sangue», le quattro unità. Le designazioni non effettuate nell'anno solare di competenza non sono riportate ad anni solari successivi o anticipate su anni precedenti.
2. Il comma 1 si applica anche al delegato nazionale della medesima componente, per il massimo di otto unità per ciascun anno solare.
3. Per le decorazioni rilasciate ai sensi del presente articolo il riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 2, è attribuito al raggiungimento del previsto numero di donazioni di sangue, senza alcuna riduzione.