Apro questa nuova discussione soffermandomi brevemente sulla questione della vigenza dell’art. 92 codice civile.
Tale norma, come è noto prevede che:
«Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7, 8 e 9 e dell’art. 90, quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia Reale.
Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali è richiesto l’assenso del Re Imperatore».
Solitamente si usa dire che tale disposizione, in quanto non abrogata formalmente né dichiarata incostituzionale dalla Consulta, sarebbe ancora in vigore. Ora, è vero che né il Parlamento né la Corte Costituzionale hanno mai eliminato dall’ordinamento l’art. 92 codice civile, ma è altrettanto vero che tal disposizione è da considerarsi tacitamente abrogata per effetto del mutamento della forma di governo (da monarchia a repubblica).
Del resto, la Corte Costituzionale non potrebbe mai pronunciarsi su tale norma perché la disposizione in parola è senza dubbio irrilevante in un qualsiasi giudizio (perché, infatti, la Consulta possa decidere della legittimità costituzionale di una legge è necessario che la questione sottoposta alla sua attenzione non sia irrilevante né manifestamente infondata).
Le ragioni della irrilevanza si comprendono se si considera che nessuna persona può considerarsi in Italia “Principe Reale” o “Re”, con la conseguenza che nessuno deve chiedere a nessuno l’assenso per potersi sposare.
Lo stesso Parlamento non ha mai abrogato tale norma proprio perché sarebbe solo tempo perso quello speso per fare una legge di abrogazione dell’art. 92 c.c., in quanto tale norma è già del tutto inapplicabile.
Conseguentemente, a mio modesto parere, coloro che invocano la vigenza di tale norma commettono certamente un errore giuridico.
Aspetto le vostre considerazioni.
A presto,
Elassar


