da gnr56 » domenica 18 agosto 2013, 14:26
D.Lgs. 66/2010 meglio conosciuto come codice dell'ordinamento militare:
Art. 1324 Attribuzione della qualifica di luogotenente ai marescialli aiutanti dell’Arma dei carabinieri
Art. 2253 Regime transitorio per l’attribuzione della qualifica di luogotenente[/i]
Capo XVIII
Avanzamento in tempo di guerra o di grave crisi internazionale
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 1328 Aiutante di battaglia
1. Ai sottufficiali, ai graduati e ai militari di truppa dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri, per azioni compiute in guerra o in grave crisi internazionale, può essere conferito il grado di aiutante di battaglia.
2. Il grado di aiutante di battaglia è superiore al grado di primo maresciallo e corrispondenti.
3. Il grado di aiutante di battaglia si conserva anche se è dichiarata la cessazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale.
4. Agli aiutanti di battaglia non provenienti dal servizio permanente può essere eccezionalmente concesso il passaggio in servizio permanente per merito di guerra.
Capo XIV
Avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri
Sezione I
Disposizioni generali
Sezione II
Profilo di carriera degli ispettori
Art. 1291 Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera degli ispettori dell’Arma dei carabinieri prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) maresciallo;
b) maresciallo ordinario;
c) maresciallo capo;
d) maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
2. Al maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza può essere attribuita la qualifica di luogotenente.
Art. 1295 Avanzamento a scelta e a scelta per esami
1. I marescialli capi giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento «a scelta» sono promossi al grado superiore nel limite dei posti disponibili e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze, nell'ordine del proprio ruolo. Il numero delle promozioni a maresciallo aiutante è fissato annualmente, con decreto del Ministro della difesa, sino a 1/30 del personale del ruolo ispettori, fermo restando il limite massimo del numero delle vacanze esistenti alla data del 31 dicembre di ciascun anno nella dotazione organica del grado di maresciallo aiutante.
2. L'avanzamento al grado di maresciallo aiutante, avviene:
a) almeno per il 70 per cento delle promozioni disponibili, mediante il sistema «a scelta», al quale sono ammessi i marescialli capi:
1) che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado;
2) iscritti nei quadri di avanzamento e non rientranti nel numero delle promozioni annuali da conferire «a scelta», con riferimento alle aliquote di valutazione determinate negli anni precedenti;
b) fino al 30 per cento delle promozioni disponibili, mediante il sistema «a scelta per esami».
3. L'avanzamento «a scelta per esami» dei marescialli capi avviene secondo le procedure e modalità stabilite con apposito decreto del Ministro della difesa.
Art. 1296 Avanzamento a sottotenente
1. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza dell'Arma dei carabinieri possono conseguire la promozione per meriti eccezionali e per benemerenze d’istituto nel grado di sottotenente del ruolo speciale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
2. La proposta di avanzamento è formulata secondo le norme di cui agli articoli 1062 e 1063.
Capo XVI
Avanzamento nel ruolo d’onore
Sezione I
Personale iscritto nel ruolo d’onore
Art. 1314 Promozioni nel ruolo d’onore
1. I militari iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello di iscrizione, dopo aver compiuto cinque anni di anzianità di grado e almeno un anno di permanenza in detto ruolo oppure, nel caso di richiamo, dopo almeno un anno di servizio.
2. Gli stessi militari possono conseguire una seconda promozione:
a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;
b) o se hanno maturato una anzianità complessiva minima di dieci anni cumulativamente nell'attuale grado e in quello precedente, con almeno sei anni di permanenza nel ruolo;
c) o, nel caso di richiamo ai sensi dell’ articolo 804, comma 2, dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.
3. I militari che hanno conseguito la promozione ai sensi del comma 2 possono ottenere una terza promozione se, successivamente alla data della seconda promozione, maturano le condizioni di cui alle lettere a) o c) del comma 2.
4. Possono conseguire una quarta promozione i militari che sono titolari di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, oppure sono titolari di un identico trattamento pensionistico, corrisposto in base alle leggi precedentemente vigenti, e che fruiscono di assegno di superinvalidità, se si verificano per essi, dopo la terza promozione, le condizioni di cui alle lettere a) o c) del comma 2.
5. Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi.
6. I graduati possono conseguire la promozione al grado superiore a quello di iscrizione anche se di sottufficiale.
Art. 1315 Nomina dei sottufficiali a ufficiale
1. I sottufficiali del ruolo d'onore titolari di pensione di prima, seconda o terza categoria, ovvero decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, aventi grado di primo maresciallo o corrispondente, nonché quelli nelle stesse condizioni che pervengono al grado predetto ai sensi dell’ articolo 1314 e che non hanno già ottenuto il numero massimo di promozioni previste dallo stesso articolo, possono, a domanda e previo giudizio favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, conseguire il grado di sottotenente nel ruolo d’onore della rispettiva Forza armata, dopo aver maturato l'anzianità di grado e di ruolo o di servizio richiesta per le promozioni dall’ articolo 1314.
2. Per la nomina a sottotenente, la commissione ordinaria di avanzamento:
a) giudica tenendo presenti, in quanto applicabili, le disposizioni di questo codice sull'avanzamento degli ufficiali;
a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;
b) o se hanno maturato una anzianità complessiva minima di dieci anni cumulativamente nell'attuale grado e in quello precedente, con almeno sei anni di permanenza nel ruolo;
c) o, nel caso di richiamo ai sensi dell’ articolo 804, comma 2, dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.
3. I militari che hanno conseguito la promozione ai sensi del comma 2 possono ottenere una terza promozione se, successivamente alla data della seconda promozione, maturano le condizioni di cui alle lettere a) o c) del comma 2.
4. Possono conseguire una quarta promozione i militari che sono titolari di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, oppure sono titolari di un identico trattamento pensionistico, corrisposto in base alle leggi precedentemente vigenti, e che fruiscono di assegno di superinvalidità, se si verificano per essi, dopo la terza promozione, le condizioni di cui alle lettere a) o c) del comma 2.
5. Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi.
6. I graduati possono conseguire la promozione al grado superiore a quello di iscrizione anche se di sottufficiale.
b) determina l'arma, corpo, ruolo o servizio di assegnazione nei casi di incompatibilità professionale o di mancanza, nel grado di ufficiale, dell'arma, corpo, ruolo o servizio da cui il sottufficiale proviene.
3. Gli ufficiali così nominati non possono conseguire complessivamente, nei ruoli d'onore degli ufficiali e dei sottufficiali, un numero di promozioni, ivi compresa la nomina a sottotenente, superiore a quello previsto dall’ articolo 1314, né possono, comunque, ottenere promozioni oltre il grado di capitano.