Con lo scopo di premiare quei militari che si fossero particolarmente distinti "per azioni di valore, per straordinari servigi, non che per il loro attaccamento e la loro fedeltà alla Nostra R. Persona ", Carlo Lodovico di Borbone, Duca di Lucca, divenuto poi Sovrano di Parma e Piacenza alla morte di Maria Luigia d'Asburgo, istituì l'Ordine di San Giorgio per il Merito Militare con atto del 1 giugno 1833, decreto sovrano n.24 del Ducato di Lucca. I regolamenti della Decorazione furono successivamente integrati con decreti 25 agosto 1836 e del 7 maggio 1841. L'onorificenza può essere concessa, a norma dei regolamenti, anche a militari esteri. Fra gli insigniti più illustri il Generale Conte Giuseppe Radetzky.
L'onorificenza è divisa in tre classi ed è strutturata con al vertice il Capo Sovrano, titolo che il Duca Carlo Lodovico di Borbone decretò essere trasmissibile "ai Nostri Successori insieme agli altri Nostri Diritti di Sovranità", confermandone dunque statutariamente la natura dinastica (atto del 7 maggio 1841).
La decorazione consiste in una croce patente smaltata di bianco, caricata al centro da uno scudo rotondo con, da una parte, l' effige di San Giorgio che atterra il dragone, chiuso in un cerchio di smalto verde con la scritta "Al Merito Militare" e dall'altra la cifra CL, iniziali di Carlo Lodovico, con la data 1833, anno di fondazione della decorazione, sempre entro un cerchio di smalto verde. Il nastro è bianco con due bande rosse. La prima classe è in oro smaltato, la seconda in argento smaltato, la terza tutta in argento.
Decreto 1 giugno 1833 che istituisce una decorazione sotto il titolo di Croce di S. Giorgio pel merito militare.
NOI CARLO LODOVICO DI BORBONE
INFANTE DI SPAGNA DUCA DI LUCCA EC, EC,
Volendo dare una onorevole ricompensa a tutti quei militari delle Nostre Reali Truppe, che si sono distinti, e che si distingueranno con dei segnalati e straordinari servigi, non che per il loro attaccamento alla Nostra R. Persona,
Abbiamo Decretato.
1. È istituita una decorazione sotto il titolo di Croce di S. Giorgio per il merito militare.
2. La decorazione sarà divisa in due classi, ed i militari che ne verranno insigniti prenderanno il titolo di decorati della Croce di S. Giorgio per il merito militare, di prima o di seconda classe.
3. La forma della decorazione sarà quella di una croce a quattro punte in argento, ed avrà nel centro da una parte l’effige di S. Giorgio in atto di ferire il dragone, e dall’altra la Nostra cifra.
4. I decorati di prima classe porteranno la Croce appesa sul lato sinistro della loro uniforme ad un nastro bianco nel mezzo, e rosso dalle due parti, ornato da un piccolo fiocco o rosetta. Quelli di seconda classe, ad un nastro simile; ma senza fiocco.
5. Potranno ottenere la decorazione di prima classe, in ricompensa di straordinari servigi da loro prestati.
1.° Il Direttore Generale della Forz’Armata dopo essersi per tre anni distinto nell’esercizio di quella carica.
2.° Gli Uffiziali Superiori.
3.° Gli Uffiziali di ogni grado che investiti di una carica, o di funzioni indipendenti, si sono particolarmente resi utili alla Nostra Reale Persona ed allo Stato.
6. La decorazione di seconda classe potrà indistintamente ottenersi dagli Uffiziali di ogni grado, bassi Uffiziali e soldati.
7. Il Nostro Consigliere di Stato Direttore Generale della Forz’Armata è incaricato dell’esecuzione del presente Decreto.
Dato in Vienna il 1° Giugno 1833.
CARLO LODOVICO
A. MANSI.
Decreto 25 Agosto 1836
con cui viene istituita la R. Cancelleria per la decorazione di S. Giorgio per il merito militare.
NOI CARLO LODOVICO DI BORBONE
INFANTE DI SPAGNA DUCA DI LUCCA EC. EC, EC.
Considerando che per il maggior lustro della Nostra Decorazione di S. Giorgio per il merito Militare, quanto per il regolare e pronto disbrigo degli affari che la riguardano, si rende necessario che venga stabilita una Regia Cancelleria per la medesima;
Di Nostro Motu-proprio,
Abbiamo Decretato e Decretiamo.
Art. 1. È istituita una Real Cancelleria per la Nostra decorazione di S. Giorgio per il merito Militare, e sarà composta,
Di un Cancelliere
Di un Segretario Generale
Di un Cappellano
Di un archivista.
2. Il Cancelliere per distintivo della sua carica porterà sul lato sinistro del petto una Croce in oro smaltata di bianco. Il Segretario Generale, il Cappellano, e l’archivista porteranno pure sul lato sinistro del petto una croce simile a quella del Cancelliere, ma sarà un poco più piccola ed in argento senza smalto. I modelli saranno da Noi ulteriormente destinati.
3. Il Cancelliere, il Segretario Generale e l’Archivista oltre il distintivo sopra indicato porteranno la decorazione della classe di cui sono insigniti.
4. Tutti gli affari che riguardano la Decorazione di S. Giorgio per il merito Militare saranno diretti al Cancelliere della medesima che dovrà sottoporli a Noi.
5. Il Cancelliere resta incaricato dell’esecuzione di tutti i Decreti riguardanti la Decorazione, e questi li saranno direttamente a tale effetto comunicati dalla Nostra R. Intima Segreteria di Gabinetto.
6. Ogni qualvolta la Decorazione verrà da Noi concessa a qualche militare, sia nazionale sia estero, il suddetto Cancelliere ne darà partecipazione alla Nostra Regia Segreteria di Guerra, onde dalla medesima la promozione che avrà avuto luogo sia fatta porre all’ordine del giorno delle Nostre Reali Truppe.
7. I militari che verranno da Noi decorati ne riceveranno l’avviso dalla Cancelleria, e quindi verranno muniti di un diploma da Noi firmato, e contrassegnato dal Cancelliere e dal Segretario Generale.
8. Ogni sei mesi il Cancelliere dovrà presentarci il prospetto delle spese necessarie per la Cancelleria e queste, riportata che avranno la Nostra approvazione, gli verranno pagate dalla Regia Segreteria di Guerra.
9. Un locale sarà da Noi destinato per stabilire l’uffizio della Cancelleria.
10. Le sentinelle dovranno render gli onori a tutti i Membri della Decorazione di S. Giorgio, presentando le armi a quelli che sono insigniti della prima classe, e portandole per quelli che sono insigniti della seconda.
11. Resta espressamente a chiunque proibito di chiedere di essere decorato della Croce di S. Giorgio, e quelli che malgrado il presente Articolo avanzassero domande a tale effetto saranno considerati come incapaci per sempre di conseguirla.
12. La Nostra R. Intima Segreteria di Gabinetto è incaricata di partecipare al Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri e Interni, ai Nostri Consiglieri di Stato con dipartimento, ed al Direttore della Regia Segreteria di Guerra delegato della R. Finanza il presente Decreto.
Dato ai Bagni di Ems li 25 Agosto 1836.
CARLO LODOVICO
A. MANSI.
Decreto 7 Maggio 1841
contenente lo Statuto della Decorazione di S. Giorgio pel merito Militare.
NOI CARLO LODOVICO DI BORBONE
INFANTE DI SPAGNA DUCA DI LUCCA EC. BG. EC.
Considerando che pel il maggior lustro della Nostra Decorazione di S. Giorgio per il merito Militare si rende necessario di promulgare il definitivo Statuto della medesima,
Abbiamo Decretato e Decretiamo.
Art. 1. La Dignità di Capo Sovrano e Fondatore della Decorazione di S. Giorgio per il merito Militare risiede nella Nostra R. Persona ed è trasmissibile, meno il titolo di Fondatore, ai Nostri Successori insieme agli altri Nostri Diritti di Sovranità.
2. La Decorazione di S. Giorgio è destinata a ricompensare i Militari delle Nostre Reali Truppe che si distingueranno per azioni di valore, per straordinari servigi, non che per il loro attaccamento e la loro fedeltà alla Nostra R. Persona.
3. Il conferirla dipende interamente dalla Nostra volontà e dalle Nostre Sovrane Determinazioni, per cui resta proibito espressamente di chiedere di essere decorato della Croce di S. Giorgio, e quelli che malgrado il disposto del presente articolo avanzassero domanda a tale effetto, saranno considerati come incapaci per sempre di conseguirla.
4. Alla Cancelleria della Nostra Decorazione appartiene esclusivamente il diritto di presentare alla Nostra Sovrana Approvazione la nomina dei Candidati che per azioni di coraggio, o per straordinari servigi si sono resi meritevoli di esser decorati, o di coloro che essendolo di già, meritano di esser promossi nella Decorazione stessa.
5. La Decorazione può ancora esser conferita ai militari esteri che per servigi a Noi resi ne fossero meritevoli.
6. La Decorazione di S. Giorgio per il merito Militare è divisa in tre classi. La forma della Decorazione stessa è di una croce a quattro punte, portante nel centro da una parte l’effige di San Giorgio a cavallo in atto di ferire il Dragone, e dall’altra la Nostra Cifra. Intorno al medaglione vi è un piccolo cerchio di smalto verde con entro da un lato la iscrizione - al Merito Militare - e dal l’altro, l’anno della istituzione della Decorazione cioè, 1833. La prima classe è in oro smaltato; la seconda in argento smaltato, e la terza tutta in argento.
7. I Decorati di prima classe portano la Croce appesa sul lato sinistro della uniforme ad un nastro rosso dalle parti e bianco nel centro. Le strisce rosse sono un poco più larghe della striscia bianca. Il nastro è ornato da un piccolo fiocco, o rosetta.
I Decorati della seconda e terza classe portano la Croce appesa ad un nastro simile, ma senza fiocco.
8. Il Capo sovrano ha per distintivo una stella con un medaglione nel centro che rappresenta l’effige di S. Giorgio in oro sopra smalto bianco. Il Cancelliere ed il segretario Generale portano un medaglione simile, ma più piccolo ed ornato di raggi. L’Archivista ed il Cappellano portano una Croce d’argento senza smalto, che ha egualmente nel centro l’effige di S. Giorgio.
9. In certi casi, che a Noi solo appartiene di determinare, le insegne della prima e della seconda classe possono esser concesse in brillanti, o unita alla Decorazione una pensione vitalizia sul Real Tesoro.
10. Le sentinelle devono rendere gli onori militari a tutti i membri della Decorazione presentando le armi ai Decorati di prima classe, e portandone a quelli insigniti della seconda e terza classe.
11 Possono ottenere la Decorazione di prima classe:
1. Il Direttore Generale della Forza Armata, dopo essersi però distinto per tre anni nell’esercizio di quella carica.
2. Gli Ufficiali superiori che si sono distinti per utili servigi, per i loro talenti, o per azioni di coraggio.
3. Gli Ufficiali di ogni grado che investiti di una carica, o di funzioni indipendenti si sono particolarmente resi utili alla Nostra Real Persona.
12. Possono ottenere la seconda classe gli Ufficiali superiori, e gli Ufficiali di ogni grado che in modo particolare si sono distinti come sopra.
13. La terza classe può indistintamente ottenersi, per i motivi summentovati, dagli Ufficiali superiori, dagli Ufficiali di ogni grado, non che dai sotto Ufficiali e soldati.
14. Niuno dei Nostri sudditi può ottenere la Decorazione di S. Giorgio per il merito Militare senza incominciare dalla terza classe, e così passare al grado superiore, dopo essere prima stati decorati del grado inferiore.
15. È dovere dei decorati di dare ai loro compagni d’arme l’esempio della fedeltà alla Nostra R. Persona, non che quello della subordinazione, del coraggio e di tutte le virtù militari.
16. Essi devono incessantemente distinguersi colla loro buona condotta, con l’uso il più utile dei loro talenti e rivolgere tutti i loro sforzi ad assicurare il ben essere, e il decoro delle Nostre Reali Truppe.
17. I Membri della Decorazione prendono il titolo di decorati di prima, di seconda, o di terza classe di S. Giorgio per il merito militare.
18. Niuno dei decorati delle tre classi, né dei Membri della Cancelleria può mai essere privato del suo titolo, né dell’onorevole distintivo di cui è fregiato, che in virtù di un regolare giudizio che prima di avere effetto deve essere a Noi sottoposto colle particolari informazioni in proposito della Cancelleria, onde attendere le determinazioni, che in tal caso appartengono a Noi esclusivamente.
19. I Nostri Reali Decreti del 1giugno 1835, e del 25 agosto 1836, sono confermati in tutte le parti non contrarie al presente Statuto.
20. Il Cancelliere della Nostra Decorazione di S. Giorgio per il merito militare è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà inserito nel Bollettino delle Leggi.
Dato Lucca il 7 maggio 1841.
CARLO LODOVICO
P. MARCHIÒ
Decorazione di prima classe

Decorazione di seconda classe

Decorazione di terza classe

Insegna del Capo sovrano

Insenga del Cancelliere e del Segretario generale

Insenga del Cappellano e dell'Archivista









