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tra di noi...
cassinelli ha scritto:L'Ordine di Santo Stefano Papa e Martire va posto nella stessa categoria dell'Ordine dei SS Maurizio e Lazzaro e dell'Ordine Costantiniano?

nicolad72 ha scritto:Innazitutotra di noi...
Bella domanda...
Provo a dare una risposta, sia pur allo stato sintetica.
Penso che sia necessario distinguere tra Ordine e Ordine (sempre tra quelli riconosciuti)
Sicuramente i due ordini militanti la hanno:
lo Smom è soggetto di diritto internazionale, ha quindi personalità riconosciuta anche nel nostro ordinamento interno, e può operare sia direttamente, si attraverso opere istituite secondo il diritto melitense (il diritto propriod dell'Ordine di Malta - che esiste in virtù della sua soggettività internazionale).
l'OESSG ha personalità giuridica canonica e dello Stato della Città del Vaticano, in virtù (anche solo della soggettività canonica) ha in base alle norme concordatarie la possibilità di essere riconosciuto (così come è riconosciuto) some persona giuridica dall'ordinamento italiano.
Gli altri ordini vaticani, pur essendo soggetti canonici, non una vera e propria personalità, in quanto ordini di merito, e quindi come sistemi premiali cavallerschi che non sono destinati a svolgere attività autonome.
Un discorso diverso va fatto per Il Costantiniano... questa istituzione cavalleresca pur non essendo tutelata dalla Santa Sede (che ricordo riconosce e tutela come ordini cavallereschi solo lo SMOM e l'OESSG) ha una sua soggettività canonica ma non pubblica. Quindi per potere operare (attraverso i suoi membri) deve costituire associazioni o onlus varie.
Lo stesso discorso vale per l'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, con in più le complicazioni dettate dalla L. 178/51 e dalla nota disposizione transitoria e finale della Costituzione.
In definitiva la situazione varia da ordine a ordine... si devono vedere gli statuti, la natura giuridica, chi ha istituito l'ordine, per risalire all'ordinamento giuridico su cui la FH si fonda e così via, poi preso atto di questi dati si può vedere come (all'interno dell'Ordinamento Italiano) collocare "operativamente" tale istituzione.

Elassar ha scritto:Aggiungerei che qualora l'Ordine si costituisca in associazione o sia affiancato da una associazione, quest'ultima non necessariamente deve avere personalità giuridica, ben potendo sussistere quale associazione di fatto

nicolad72 ha scritto:
... poichè non mi risulti che l'Ordine Stefaniano abbia nè soggettività canonica nè soggettività giuridica civile... l'aveva probabilmente (sicuramente direi) ai tempi del Gran Ducato di Toscana, ma estintosi qusto stato... anche la soggettività è venuta meno ed i beni sono stati avocati al Regno d'Italia...
Cavaliere Errante ha scritto:
Gentile Nicolad72, l'Ordine di Santo Stefano fu istituito con Bolla Pontificia, mai revocata, e continua a godere sempre, a mio avviso, di personalità canonica; ciò anche nonostante le numerose soppressioni, e le susseguenti riconferme, dei vari poteri laici nel corso della sua storia, le quali indubbiamente agirono senza averne effettiva autorità. Esso è nella disponibilità di una Famiglia, ma non essendo un sistema premiale deciso con "atto civile", continua ad esistere nonostante l'estinzione del Gran Ducato di Toscana, nemmeno avendo in quest'ultima entità statuale la sua origine.
Cordialmente

Fabio Gig ha scritto:
Gli Statuti di detto Ordine non sono mai stati modificati e, pertanto, vivono quelli approvati dalla Santa Sede.



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