Arciconfraternita dei Cavalieri di Malta ad honorem

Per discutere sugli ordini cavallereschi e le onorificenze/ Discussions on orders of chivalry and honours

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Re: Arciconfraternita dei Cavalieri di Malta ad honorem

Messaggioda T.G.Cravarezza » martedì 18 marzo 2014, 0:35

Elmar Lang ha scritto:infatti, battute ed ironia a parte, concordo che tutte queste confraternite sono una sorta di ordini cavallereschi "vorìa ma no posso"; una specie di non-ordini-farlocchi insomma.

Quasi quasi, mi verrebbe un'idea: liberalizzare l'appartenenza ad ordini cavallereschi "non nazionali", "privati", ecc., ma con un'aggiunta: per essi, i decorati paghino allo stato italiano una tassa, diciamo, di 2.000,- Euro l'anno. Tassa da cui sono esclusi gli ordini conferiti dallo Stato Italiano e dai governi di stati riconosciuti dall'Italia, più SMOM e Santo Sepolcro.

Come per incanto, il problema sarebbe risolto.

E.L.


Adesso non esageriamo. Le confraternite hanno una storia lunghissima fatta di servizio alla Chiesa locale ed ai bisognosi. La provenienza sociale dei membri è quasi sempre stata trasversale, con la presenza di molti ceti, dai più umili sino alla nobiltà. Accusare quindi le confraternite di voler sfruttare il loro nome per divenire ricettacolo di coloro che non possono accedere agli ordini cavallereschi, non mi pare corretto. Anche gli abiti storici indossati dalle confraternite, in linea generale sono molto differenti da quelli cavallereschi e lo stesso dicasi per le simbologie, gli accessori, le denominazioni dei vari incarichi interni. Quindi, salvo casi particolari (come per il discusso privilegio di cui stiamo trattato circa il cavalierato di Malta ad honorem), non ci sono equivoci che possano far passare un membro di confraternita per un cavaliere così come possano far passare una confraternita per un ordine cavalleresco. Che poi ci possano essere confraternite e membri di confraternite poco seri e che quindi giocano, con gli ignoranti, su possibili equivoci, beh, il mondo è paese, mele marce ci sono ovunque. Però ci terrei a non generalizzare eccessivamente e a screditare una realtà spirituale come quella delle confraternite molto importante, piena di storia e di sostegno alla Chiesa.
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Re: Arciconfraternita dei Cavalieri di Malta ad honorem

Messaggioda nicolad72 » martedì 18 marzo 2014, 8:48

Un pretendente al Trono di Spagna (Carlo X della linea carlista... nel 1974 Franco era ancora vivo) che accorda o riconferma un privilegio concesso da un re di Sicilia dopo la perpetua divisione dei due troni ecc ecc che ha cagionato i noti problemi in altra e ben più seria istituzione... insomma è ulteriore indice della traballante pretesa di questa organizzazione... che fa di tutto per apparire per quello che non è...
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Re: Arciconfraternita dei Cavalieri di Malta ad honorem

Messaggioda Tilius » martedì 18 marzo 2014, 9:13

piero59 ha scritto:Che il Pinto non piaccia a Tlius è un suo problema.

Che il piero abbia problemi a scrivere il nickname di chi scrive su questo forum molto più di lui e da molto prima di lui, é un suo problema.
Adulterio? Basta vedere un mio vecchio post sulla sua discendenza, a meno che non abbia altre prove.
Ah certo, perché adesso i post del piero fanno storiografia. Certo, certo...
Per quanto riguarda l'espulsione dei Gesuiti da Malta, seguì l'esempio di Spagna e Portogallo, e anche il Papa di allora li sciolse.
Ecco bravo, in questo conportandosi più come fedele (e interessato) suddito portoghese che non da libero e sovrano principe.
Mercimonio di titoli? Non lo vedo, e poi ogni sovrano ha concesso titoli mercimoniosi.

Interessante: qui il piero prima nega, ma poi italicamente si cautela col più italico dei "tanto lo fanno tutti".
Forse sarebbe meglio se il piero non si attaccasse ai dettagli irrilevanti (vieppiù cercando di controbatterli con motivazioni irrilevanti...) ma si degnasse di esprimersi sul busillis, cioé sugli abusi, araldici e non, del Pinto de Fonseca.
Perché qua é di abusi che si parla. Non solo ad opera della tanto vituperata Confraternita.

piero59 ha scritto:Appunto, ma bisogna dire le cose come stanno. A me è simpatico.

L'apoteosi dell'oggettività storica.
Proprio.
Ma costui si rende conto di quello che scrive?
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Re: Arciconfraternita dei Cavalieri di Malta ad honorem

Messaggioda Tilius » martedì 18 marzo 2014, 9:21

Elmar Lang ha scritto:infatti, battute ed ironia a parte, concordo che tutte queste confraternite sono una sorta di ordini cavallereschi "vorìa ma no posso"; una specie di non-ordini-farlocchi insomma.

Approccio semplicistico.
Demonizzare le confraternite come categoria, la cui opera meritoria ha plurisecolare tradizione, per colpirne una che non ci é "simpatica" (per usare le mitiche piero-parole, la cui stratosferica pregnanza storica ben si attaglia...), é operazione storicamente indifendibile.
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Re: Arciconfraternita dei Cavalieri di Malta ad honorem

Messaggioda Tilius » martedì 18 marzo 2014, 9:30

nicolad72 ha scritto:Un pretendente al Trono di Spagna (Carlo X della linea carlista... nel 1974 Franco era ancora vivo) che accorda o riconferma un privilegio concesso da un re di Sicilia dopo la perpetua divisione dei due troni ecc ecc che ha cagionato i noti problemi in altra e ben più seria istituzione... insomma è ulteriore indice della traballante pretesa di questa organizzazione... che fa di tutto per apparire per quello che non è...

Le colpe dei figli ricadono sui padri.
Interessante concetto.
Ha valenza giuridica? Pensavo la avesse solo nella minore età dei figli.
Il contrario ha valenza biblica, ma alquanto svaporata nella giurisprudenza moderna, no? :D

Questi saranno anche traballanti, abborracciati, brancaleonici, ma sanno scatenare con la loro solo stessa guittesca esistenza uno spaventoso fuoco di fila da parte dei depositari del copyright, fuoco tale da far loro assumere connotati grottescamente eroici... [dev.gif]

Non lo so. Mi é sempre sembrato che bisognerebbe scegliersi i nemici con oculatezza, perché in questo ci si mette un po' al loro stesso livello.
E se nel fare questo si salga o si scenda, giudicate voi.
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Re: Arciconfraternita dei Cavalieri di Malta ad honorem

Messaggioda nicolad72 » martedì 18 marzo 2014, 9:38

Tilius ha scritto:Le colpe dei figli ricadono sui padri.
Interessante concetto.


Non l'ho proprio compresa... ho solo detto che un pretendente al trono di spagna (con Francisco Franco ancora in vita e quindi al governo in Spagna) non può avere prerogative di sorta se non la mera pretesa ma ancor di meno, dopo la separazione del trono iberico da quello duosiciliano può confermare privilegi assunti da altro re...

In che modo le colpe dei figli ricadono sui padri?

Poi meno sento parlar di questi simoniaci della cavalleria meglio sto...
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Re: Arciconfraternita dei Cavalieri di Malta ad honorem

Messaggioda Elmar Lang » martedì 18 marzo 2014, 9:54

Tilius ha scritto:
Elmar Lang ha scritto:infatti, battute ed ironia a parte, concordo che tutte queste confraternite sono una sorta di ordini cavallereschi "vorìa ma no posso"; una specie di non-ordini-farlocchi insomma.

Approccio semplicistico.
Demonizzare le confraternite come categoria, la cui opera meritoria ha plurisecolare tradizione, per colpirne una che non ci é "simpatica" (per usare le mitiche piero-parole, la cui stratosferica pregnanza storica ben si attaglia...), é operazione storicamente indifendibile.


Ovvio che il mio è un ragionamento per assurdo: il ruolo delle Confraternite nel sostegno ai bisognosi ed in altre meritorie attività non è messo in dubbio.

Io volevo unicamente suggerire una maggiore attenzione ad accettarne nuovi membri, il cui unico scopo è quello di pavoneggiarsi in cappe e mantelli, magari poi pure millantando inesistenti appartenenze ad ordini cavallereschi.

Ciò che mi fa specie, leggendo le discussioni che animano queste pagine, è che alla fin fine, il fondo di tutte è l'ambizione di molte persone a vantar titoli cavallereschi o esibir nastrini.

Carità, spirito di servizio e Cavalleria, in definitiva, a tali ambiziosi huomini interessano poco o punto.

E.L.
Non fidatevi mai delle statistiche, se non siete stati voi a falsificarle. (P. Kalpholz)
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Re: Arciconfraternita dei Cavalieri di Malta ad honorem

Messaggioda T.G.Cravarezza » martedì 18 marzo 2014, 10:17

pennaso ha scritto:Ecco le parti interessanti dove portano il titolo di cavaliere e "la crociatura di Malta"
http://imgur.com/d9XLWPp,dfDLNmL,oDX0yEb
http://imgur.com/d9XLWPp,dfDLNmL,oDX0yEb#1
http://imgur.com/d9XLWPp,dfDLNmL,oDX0yEb#2


Ritornando alle questioni scientifiche e cercando di calmarci tutti quanti, me compreso, vorrei ringraziare l'utente Pennaso per aver postato almeno la "prima" pagina dello statuto dell'Arciconfraternita
Immagine

Questo però è lo statuto depositato in tribunale civile, sarebbe invece interessante leggere lo statuto approvato dalla diocesi catanzarese.
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Re: Arciconfraternita dei Cavalieri di Malta ad honorem

Messaggioda nicolad72 » martedì 18 marzo 2014, 11:43

Tomaso non possono esistere due statuti!
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Re: Arciconfraternita dei Cavalieri di Malta ad honorem

Messaggioda Delehaye » martedì 18 marzo 2014, 12:07

Lo Statuto (ed il relativo Regolamento) che viene fedelmente trascritto da fonte primaria citata è differente da quello soprariportato in foto...
da notare che nella copia trascritta si cita la data 25.10.2002 mentre nella foto la data è 02.08.1999.

Fonte: http://www.cavalieridimaltaadhonorem.or ... TATUTO.pdf‎ (creazione pagina 07.12.2011 e visibile solo in copia cache)

STATUTO

TITOLO I

ART.1 NATURA
La Reale Arciconfraternita dei SS. Giovanni Battista ed Evangelista, eretta nel 1475, è Associazione pubblica di christifideles laici. E’ aggregata, come filiale, all’ Arcibasilica Lateranense.
E’ regolarmente iscritta al n.83 del Registro delle Persone Giuridiche esistente agli atti dell’Ufficio Territoriale di Governo in quanto trasmesso in copia conforme dal Tribunale Civile di Catanzaro in data 25 ottobre 2002.
Precedentemente godeva di personalità giuridica civilmente riconosciuta in data 22.6.1987, trascritta nel registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale Civile di Catanzaro al n.43 in data 25 giugno 1987.

ART.2 FINALITÀ DELL’ARCICONFRATERNITA
L’Arciconfraternita, nata con finalità di assistenza agl'infermi e di devozione al SS. Sacramento, mantiene gli scopi istituzionali originari ma nello spirito del Vaticano II.
In quanto aggregazione ecclesiale è costitutivamente vincolata alla comunione con l’Ordinario Diocesano e tutti i membri del popolo di Dio.
E’ soggetta alla vigilanza dell’Ordinario Diocesano per quanto riguarda l’integrità della fede, dei costumi e l’osservanza della disciplina ecclesiastica.
Si apre al continuo discernimento dei segni dei tempi:
- promuove l'incremento del culto pubblico del SS. Sacramento;
- favorisce la formazione umana e cristiana dei confratelli e delle loro famiglie;
- cura opere di carità a favore del poveri, degl'infermi, dei minori e delle donne in difficoltà.
Essa vuole vivere, per quanto di competenza, la missione della Chiesa in uno spirito di totale obbedienza ai Suoi Pastori.

ART. 3 INSEGNE
La Reale Arciconfraternita per sovrana concessione di S. M. Carlo III di Borbone, Re delle Due Sicilie, fregia il gonfalone con la Croce ottagonale dei Cavalieri Ospitalieri di S. Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta e, per concessione degli augusti Sommi Pontefici anteriori al pontificato di Alessandro VI, che nel 1502 riconfermò il deliberato dei suoi 10 antecessori, della Tiara pontificia (Triregno con le chiavi di Pietro) accollata alla stessa Croce di Malta.
I Confratelli, in virtù dei reali decreti di Carlo III di Borbone, dei privilegi concessi altresì dai suoi succèssori della luminosa tradizione religiosa e cavalleresca della Istituzione, nelle feste solenni vestono l’abito nero della Chiesa e lo mozzetta di velluto cremisi bordata da un gallone d’oro recanti entrambi, sulla sinistra, la croce di Malta pura in panno bianco e portano al collo, sospesi ad un nastro giallo a bordi rossi, le Insegne pontificie sovrastanti una corona reale in oro sovrapposta alla Croce ottagonale pura dei Cavalieri di Malta in metallo smaltata di bianco. La mozzetta del Priore, sull’abito nero della Chiesa, avrà due galloni d’oro o di ermellino.
In celebrazioni religiose non solenni i Confratelli possono portare,nella totalità dei partecipanti, a tracolla, lo scapolare in seta cremisi crociato di bianco con medaglione della Vergine.

ART.4 SEDE
La sede dell’Arciconfraternita è unica ed è esclusivamente ubicata nella Chiesa di S. Giovanni in Catanzaro nella quale, a suo tempo, fu eretta.

TITOLO II

ART.5 I MEMBRI DELL’ARCICONFRATERNITA
Possono essere ammessi a far parte dell’ Arciconfraternita dei SS. Giovanni Battista ed Evangelista dei Cavalieri di Malta ad Honorem di Catanzaro i cattolici, uomini e donne, che abbiano maturato all’interno della Chiesa un cammino di fede, siano disposti ad impegnarsi per il conseguimento dei fini propri dell’Arciconfraternita e siano irreprensibili quanto a condotta morale e civile.
In particolare: bontà d’animò, giustizia, sincerità, fedeltà, esemplarità nella vita familiare, partecipazione alla vita della Comunità, alla catechesi ed alla vita sacramentaria.

ART.6 CONFRATELLI EXTRADIOCESANI
Qualora dovessero formarsi dei gruppi consistenti fuori dell’Arcidiocesi di Catanzaro - Squillace, come anche all’estero, allo scopo di tenere uniti questi Confratelli, possono essere istituite delle Delegazioni periferiche dell’Arciconfraternita, assistite da un Padre Spirituale.
Le Delegazioni dovranno sempre fare riferimento a Statuto e Regolamento dell'Arciconfraternita e saranno sempre e comunque dipendenti dalla Cattedra di Catanzaro per tutto ciò che riguarda in particolar modo l’ammissione del nuovi confratelli, l’approvazione definitiva dei bilanci e la programmazione dell’anno pastorale.

ART. 7
Gli iscritti si distinguono in Cavalieri e Dame. Ordinari e Onorari.
I membri Ordinari godono di tutti i diritti, ivi compreso quello di voto attivo e passivo e sono soggetti a tutti i doveri previsti dallo Statuto e dai regolamenti.
I membri Onorari sono quei cristiani che avendo acquisito particolari benemerenze nei confronti della Chiesa di San Giovanni o dell’Arciconfraternita vengono ammessi a far parte del Sodalizio dalla Cattedra o dall’assemblea e si impegnano a vivere nello spirito dell’Arciconfraternita, fruiscono dei benefici spirituali della medesima e sono ammessi al voto consultivo ma non a quello deliberativo.

ART.8
Chi desidera appartenere all’Arciconfraternita dovrà fare domanda al Priore corredata dalla presentazione di due Confratelli e del proprio Parroco, La Cattedra, a suo insindacabile giudizio, ammetterà a far parte del sodalizio quegli aspiranti che, avendo compiuto la maggiore età ( diciotto anni), ricevuto tutti i sacramenti della iniziazione cristiana e completato il noviziato, riterrà veramente degni per bontà, per pratica religiosa, per esemplarità di condotta personale, familiare e sociale.
L’ammissione all’Arciconfraternita comporta automaticamente il diritto alla crociatura di Cavaliere di Malta ad honorem.

ART.9
L’ammissione avrà luogo ogni anno nelle ricorrenze delle festività dei Santi Patroni San Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista.

ART.10
Il Confratello regolarmente ammesso che testimonia fedelmente gli impegni relativi alla vita associativa, che adempie all’obbligo di contribuzione gode di tutti i diritti legali alla condizione di membro della Arciconfraternita.

TITOLO III

ART.11 ORGANIZZAZIONE E GOVERNO DELL’ARCICONFRATERNITA
Sono organi dell’Arciconfraternita: l’Assemblea e la Cattedra.

ART.12 ASSEMBLEA
L’assemblea ordinaria dei membri effettivi sarà convocata almeno due volte l’anno per la programmazione della vita associativa e per la relativa verifica. Non mancheranno la relazione del Priore è l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.
La presidenza dell’assemblea viene assunta dal Priore o da chi ne fa le veci ed è assistito dal Segretario.
Il Priore, o la Cattedra, o almeno i 30 confratelli Ordinari possono richiedere la convocazione dell’assemblea straordinaria.

ART.13 LA CATTEDRA
E, costituita da: Priore, Vice Priore, Segretario, Tesoriere, Procuratore, Gonfaloniere, Maestro delle cerimonie.
Tutti i componenti la Cattedra devono avere, al momento della elezione, il domicilio e la residenza in Catanzaro e questo status devono mantenerlo sino all’espletamento del mandato cui sono stati chiamati.
La Cattedra si riunisce almeno una volta al mese per verificare l’andamento del Sodalizio e deliberare su quanto ritiene necessario.
Unitamente al Padre Spirituale nomina un Confratello quale Maestro dei novizi che provvederà alla formazione spirituale degli stessi fino alla vestizione.
Li istruirà all’osservanza del Regolamento, all’ubbidienza alle leggi della Chiesta, alle disposizioni dell’Ordinario Diocesano, del Padre Spirituale, dei superiori, all’assidua assistenza alle sacre funzioni.
Non possono essere eletti alla carica di Priore o di componenti la Cattedra quei confratelli che già eletti in precedenti consultazioni siano stati, con il loro comportamento, causa dello scioglimento della Cattedra o, comunque, rimossi per qualunque motivo con provvedimento dell’Ordinario Diocesano.
Provvedimento divenuto definitivo per mancato ricorso alle Autorità Superiori e, quindi,non reintegrati.

ART.14 IL PRIORE
II Priore è il capo del Sodalizio.
E’ eletto dall’Assemblea Ordinaria, con apposita votazione, prima della elezione dei sei componenti la Cattedra.
Il Priore e gli altri sei componenti eletti costituiscono la Cattedra. L’attribuzione delle cariche ( Vice Priore, Segretario, Tesoriere, Gonfaloniere, Procuratore, Maestro delle Cerimonie), in seno ad essa, è demandata al Priore eletto.
Ha la firma degli atti ufficiali e rappresenta giuridicamente in tutto il Sodalizio.
Può delegare, in singoli casi e di volta in volta, un membro della Cattedra alla firma a rappresentarlo mancando la disponibilità del Vice Priore.
Promuove l’osservanza degli Statuti e dei Regolamenti e di tutto ciò che riguarda i beni temporali dell' Arciconfraternita e ammonisce i Confratelli il cui comportamento non è consono alle norme statutarie e, se ricorrono le circostanze indicate nell’art.20, ne commina le dovute sanzioni, compresa la dimis-sione, giusta deliberazione della Cattedra.
Nei giudizi attivi può inoltre, stare in giudizio contro terzi, previa autorizzazione dell’Ordinario Diocesano. Nei giudizi passivi può costituirsi, ma la costituzione deve essere successivamente ratificata dall’Ordinario Diocesano.
Dura in carica tre anni ed ha i seguenti compiti:
a) promuovere e salvaguardare le finalità proprie dell’ Arciconfraternita;
b) ratificare i bilanci preventivi e consuntivi;
c) conservare, amministrare e sviluppare il patrimonio del Sodalizio.
Può essere rieletto solo per due mandati consecutivi. Può essere rieletto trascorso un mandato dalla cessazione dell’ incarico.
E’ istituito l’Albo dei Priori Emeriti.
Alla cessazione dell’incarico, a giudizio insindacabile della Cattedra, i Priori uscenti possono essere inclusi nell’Albo dei Priori Emeriti con diritto di partecipare alle riunioni di Cattedra unicamente con voto consultivo.

ART.15 IL VICE PRIORE
Il Vice Priore coadiuva il Priore e con lo stesso cura il buon andamento dell’Arciconfraternita.
Lo sostituisce durante le sue assenze o impedimento, ma non può stare in giudizio contro terzi.

ART.16 IL SEGRETARIO
Provvede e controllo tutto quanto è necessario per il buon andamento del Sodalizio a lui sono affidati tutti i carteggi della segreteria e dell’archivio.
Nel corso delle riunioni della Cattedra redige i verbali che devono essere immediatamente sottoscritti dal Priore e dal Segretario.

ART.17 IL TESORIERE
Tiene la contabilità, compila i bilanci annuali e firma i mandati di pagamento che sono esecutivi dopo la convalida del Priore. E’ responsabile della cassa.

ART.18 IL PROCURATORE
Provvede a quanto è utile per la Chiesa, alle festività e a quanto ritiene necessario, previo assenso del Priore e dandone rendiconto mensile allo stesso. Cura i rapporti con i confratelli impediti da malattia.
Provvede altresì alle onoranze dei confratelli defunti.

ART.19 IL GONFALONIERE
Cura la disposizione delle cerimonie interne ed esterne, designando i posti d’onore e dando opportune disposizioni al Maestro di Cerimonie.

ART.20 IL MAESTRO DI CERIMONIE
Cura l’esecuzione delle disposizioni dei cortei processionali, ricevimenti di invitati e autorità, servizio di speciali funzioni nel Tempio, Tiene inoltre in custodia gli oggetti di valore e gli arredi di cui sarà apposito registro.

ART.21 IL PADRE SPIRITUALE
Il Padre Spirituale, cui si deve speciale ubbidienza ed ossequio, è un sacerdote nominato dall’ Ordinario Diocesano.
Ha diritto di partecipare a tutte le riunioni della Cattedra indirizzando le decisioni della stessa per quanto attiene l’aspetto spirituale e religioso.
Curerà la vita spirituale dell’Arciconfraternita e vigilerà sul buon andamento di tutte le funzioni che si compiono nella Chiesa riguardanti l’Arciconfraternita.
Sarà compito proprio del Padre Spirituale celebrare la liturgia nelle feste religiose proprie dell’Arciconfraternita secondo accordi preventivamente presi con la Cattedra e con il Parroco nel caso questi fosse distinto dal Padre Spirituale.
Inoltre promuoverà la vita spirituale dei confratelli particolarmente, con particolare attenzione ai componenti la Cattedra, attraverso la catechesi e la direzione spirituale per aiutarli a conseguire la finalità di santificazione prevista dal’art. 2 dello Statuto.

TITOLO IV

ART. 24 SANZIONI DISCIPLINARI
Coloro che, dopo essere stati legittimamente associati nell’Arciconfraternita, aderiscono, militano o anche simpatizzano con organizzazioni politiche o sette condannate dalla chiesa, o abbandonano pubblicamente la fede, o sono soggetti di rottura della comunione ecclesiale, o vengono irretiti da scomunica inflitta o dichiarata, o danno scandalo, o nel caso di gravi reticenze sullo “status” personale e/o familiare, premessa l’ammonizione del Priore e dei Padre Spirituale, vengano dimessi, salvo il diritto di ricorso all’Ordinario Diocesano.

TITOLO V

ART.25 MEZZI FINANZIARI
Per il conseguimento dei propri scopi e per l’organizzazione ed attuazione delle sue opere l’Arciconfraternita si avvale della quota d’iscrizione iniziale ed annuale dei suoi membri nonchè di erogazioni ed offerte raccolte dai membri e dagli organi direttivi.

TITOLO VI

ART.26
Un apposito regolamento darà le necessarie indicazioni per l’attuazione delle norme del presente Statuto.

ART.27
Per quanto non previsto espressamente dallo Statuto e dal Regolamento supplisce la legislazione ecclesiastica generale e particolare.
Ogni variazione o modifica del presente Statuto necessita dell’approvazione dell’Ordinario Diocesano.

REGOLAMENTO

ART. 1 NORME PER L’AMMISSIONE
Chi intende appartenere all’Arciconfraternita dovrà fare domanda al Priore.
Non possono essere ammesse all’Arciconfraternita persone iscritte, militanti o anche simpatizzanti, in organismi politici o in sette segrete e non segrete, condannate o anche non gradite alla Chiesa e/o irretite per come recita l’art.5 dello Statuto.
Le domande di ammissione devono pervenire non oltre 15 marzo di ogni anno corredate dai seguenti documenti:
-Situazione di famiglia;
-Dichiarazione del Parroco o di altro sacerdote attestante la religiosità e la moralità del postulante e del suo nucleo familiare;
-Certificato di residenza;
-Sintetico curriculum vitae e specificazione della professione esercitata e dell’attività che al momento svolge;
-Due foto formato tessera.
Dovranno altresì comunicare sms posta elettronica Tutte le comunicazioni, comprese quelle riguardanti la elezione della Cattedra, saranno loro inviate ai siti indicati.
Ogni cambio di residenza o domicilio e ogni variazione del sito dovrà essere comunicata immediatamente alla segreteria dell’Arciconfraternita.
Dopo il controllo del documenti da parte del Segretario, il Priore, sentito il Padre Spirituale, sottopone la domanda alla Cattedra che si pronunzia, a maggioranza, sull’ammissione o meno del richiedente.
In caso di rigetto la decisione della Cattedra, ove suffragata da prove, è inappellabile.
Al postulante, a cura del segretario, verrà data notizia della decisione e tutta la documentazione resterà a sua disposizione presso la sede dell'Arciconfraternita.
I nuovi ammessi saranno accolti nell’Arciconfraternita, quali novizi, alla presenza della Cattedra e del Padre Spirituale, il giorno 24 giugno festività di San Giovanni Battista o il 27 Dicembre, festività di San Giovanni Evangelista mentre la loro accoglienza definitiva, previo il superamento del periodo di noviziato, avverrà in forma solenne, alla presenza dell’Ordinario Diocesano o di un suo delegato, anche nelle suddette festività.
Durante il noviziato i candidati dovranno approfondire presso la propria sede di Catanzaro o presso le delegazioni periferiche la conoscenza sulla storia e le finalità dell’Arciconfraternita, fare parte attiva della comunità parrocchiale di appartenenza ed impegnarsi nelle attività formative e caritative della stessa.
Per i Confratelli residenti all’estero tutto si svolgerà dinanzi al proprio Ordinario Diocesano o suo delegato:
Il responsabile ed il Padre Spirituale delle delegazioni dovranno attestare il superamento del periodo di noviziato con invio alla sede di Catanzaro di apposita certificazione.

ART.2 RITO DELL’ AMMISSIONE
I Novizi ammessi a far parte del Sodalizio vengono accolti nelle date sopra specificate in forma solenne con la partecipazione della Cattedra, dei Confratelli e delle Consorelle in abito della Confraternita.

ART.3 CONTRIBUTI
Il contributo di ammissione e quello mensile di sostentamento vengono stabiliti dalla Cattedra ed adeguati ogni biennio al valori correnti. Per far fronte alle esigenze dell’Arciconfraternita il contributo deve essere versato nel mese di gennaio di ogni anno salvo diversa disposizione della Cattedra.
La presente norma, relativamente al contributo mensile, può essere derogata, a discrezione della Cattedra, per quei Confratelli che, per dimostrate particolari condizioni economiche, dichiarano di non avere la possibilità di far fronte.
I Confratelli che risultassero morosi per il periodo di un anno e persistono in tale posizione senza valida motivazione, malgrado venga loro fatta richiesta dl normalizzazione, vengono, con delibera della Cattedra, ad essi notificata, privati del diritto attivo e passivo di voto e non possono partecipare ad attività esterne e qualificate dell’Arciconfraternita. Rimane nella loro coscienza li valore mancato alla partecipazione solidale.
Il Confratello in mora può riprendere l’attività dl cui sopra, a giudizio insindacabile della Cattedra ove dimostri che la morosità era imputabile a causa di forza maggiore e previo pagamento delle quote arretrate qualora le circostanze fossero mutate.
Il confratello che presenta le dimissioni dall’Arciconfraternita, per motivi non imputabili alla stessa, non può essere più riammesso.

ART.4 BENEFICI STATUTARI
Il Confratello, che è in regola con quanto previsto nello Statuto e nel Regolamento ha diritto:
A partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie della Arciconfraternita;
Nel bisogno potrà godere, se ne farà richiesta, di facilitazioni sulle prestazioni professionali, commerciali o di altra natura che altri Confratelli vorranno mettere a disposizione dei bisognosi previo accordo ed autorizzazione rilasciata dalla Cattédra. Di tale disponibilità la Segreteria darà notizia ai Confratelli con i mezzi più idonei allorquando professionisti, tecnici, commercianti e quanti hanno possibilità e buona volontà segnaleranno le loro disponibilità e i limiti di essa nei confronti dei Confratelli che ne hanno bisogno.
I Confratelli bisognosi potranno fare ricorso all’ Arciconfraternita che si adopererà di aiutarli in qualsiasi modo.
E’ necessario che la richiesta sia suffragata da un attestato del Parroco che dovrà asseverare lo stato di necessità.
Allo stesso modo i Confratelli che siano a conoscenza di famiglie che versano in estremo stato di indigenza potranno farne segnalazione al Priore il quale, verificato lo stato di necessità, si adopererà, nei limiti del possibile, a portare aiuto.
In tal modo assolvendo ad uno dei principi fondanti il Sodalizio.
Nel decesso il Confratello ha diritto a tutte le onoranze funebri ordinarie e consuete della Chiesa e dell’Arciconfraternita e tutte a carico dell’Amministrazione stessa.
Specificatamente:
a) accoglienza del feretro in Chiesa;
b) celebrazione del funerale e delle esequie, presenti i Confratelli Consorelle e componenti la Cattedra che testimonieranno così alla famiglia del defunto i legami dl fraterna solidarietà vigenti tra i membri dell’Arciconfraternita.
Pertanto, appena avvenuto il decesso di un Confratello, i congiunti ne daranno comunicazione al Priore o al Procuratore per i necessari adempimenti previsti per tale luttuosa circostanza.
Per i Confratelli defunti appartenenti alle Delegazioni nel primo mese dalla morte sarà celebrata una S.Messa di suffragio e ne sarà data notizia alla famiglia.
Nel mese di novembre sarà celebrata una Messa per tutti i Confratelli deceduti.

ART.5 DOVERI
I Confratelli, e in particolar modo i componenti la Cattedra cui spetta l’obbligo di dare l’esempio, si dimostrino sempre figli devoti ed obbedienti della Chiesa, rispettosi ed ossequienti verso l’Autorità Ecclesiastica, di cui accoglieranno di buon grado il Magistero e le direttive pastorali nonché tutti gli inviti per una disciplina di vita esemplare.
Gli stessi hanno il dovere di assistere ai Sacri Riti liturgici nel giorno del Signore ed in quel tempi che richiedono la soddisfazione delle pie pratiche proprie dell’Arciconfraternita, nel Tempio del Sodalizio e nelle tradizionali solennità e precisamente:
1) Esposizione del Santissimo “40 ore”;
2) Giovedi Santo;
3) Venerdi Santo;
4) Veglia Pasquale;
5) Corpus Domini;
6) Festività di S. Giovanni Battista;
7) Festività di S. Giovanni Evangelista (27 dicembre).
8) Festa del Santo Patrono della Città dl Catanzaro.”
I membri dell’Arciconfraternita parteciperanno. altresì, con il Gonfalone e l’abito della Confraternita, alle processioni del Venerdì Santo, del Corpus Domini e di San Vitaliano, Patrono della Città di Catanzaro, e ad altre processioni straordinarie che potranno essere stabilite dall’Ordinario Diocesano.
Vi sarà anche partecipazione a processioni delle altre Confraternite se invitati.

ART.6 DELEGAZIONI PERIFERICHE
Allo scopo di perseguire le finalità previste dall’ art. 6 dello Statuto, la Cattedra può deliberare l’istituzione di Delegazioni, extra territoriali.
A guidare la Delegazione, la Cattedra darà incarico ad un Confratello della zona che potrà avvalersi di altri Confratelli dandone notizia alla Cattedra che dovrà ratificare la nomina.
Un Sacerdote assisterà spiritualmente i Confratelli della Delegazione mediante una catechesi programmata e sistematica.
I Confratelli delle Delegazioni potranno partecipare, indossando l’abito di Chiesa, soltanto a manifestazioni religiose nell’ambito territoriale di appartenenza oltre che a manifestazioni religiose organizzate da altre Delegazioni.
Della partecipazione dovrà essere informata la Cattedra di Catanzaro.
E’ assolutamente vietato indossare l’abito di Chiesa o le insegne dell’Arciconfraternita per partecipare a qualsiasi altra manifestazione pubblica o privata.
Al Confratello Responsabile dovranno essere presentate le richieste di adesione all’Arciconfraternita da parte di coloro che sono residenti nei territorio della Delegazione.
L’intera documentazione, acquisita e vagliata dal Responsabile e dal Padre Spirituale, dovrà essere inviata alla Segreteria della Cattedra di Catanzaro.
I Responsabili delle Delegazioni potranno essere convocati almeno una volta all’anno per relazionare alla Cattedra sull’attività svolta.
Il mandato dei responsabili delle Delegazioni avrà la durata di un anno e potrà esser rinnovato alla scadenza.
La Delegazione di Roma avrà il privilegio di curare i rapporti del Sodalizio con l’Arcibasilica Lateranense.
La Cattedra potrà nominare un confratello per curare i rapporti con le varie Delegazioni.
Le Delegazioni non possono variare, modificare e quindi usare simboli, insegne, logo ed abito diversi da quelli della Casa Madre, pertanto alla tradizionale intestazione
(Fregio o logo)
Reale Arciconfraternita del SS. Giovanni Battista ed Evangelista dei Cavalieri di Malta ad honorem in Catanzaro
(Aggregata all’Arcibasilica Lateranense)
potranno aggiungere
(Fregio o logo)
Reale Arciconfraternita del SS. Giovanni Battista ed Evangelista dei Cavalieri di Malta ad honorem in Catanzaro
(Aggregata all’Arcibasilica Lateranense)
Delegazione di…………

ART.7 ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria, come stabilito dallo statuto, viene convocata almeno una volta all’anno nella Chiesa di San Giovanni in Catanzaro o in altro luogo sacro della stessa città entro il 31 gennaio, dovendosi inviare, entro e non oltre il successivo 15 del mese di febbraio alla Curia i bilanci nonché le relazioni amministrativa, pastorale e spirituale.
L’avviso di convocazione, con indicato l’ordine del giorno dei lavori, sarà affisso nella bacheca dell’Arciconfraternita nella Chiesa di San Giovanni in Catanzaro, pubblicato sul sito internet dell’Arciconfraternita e comunicato ai Confratelli, a mezzo SMS o posta elettronica, almeno venti giorni prima dell’assemblea.
Dell’avviso, comunque, faranno fede l’affissione nella bacheca e la pubblicazione sul sito internet: “www.Cavalieridimaltaadhonorem.org”
La presidenza dell’assemblea viene, assunta dal Priore o da chi ne fa le veci ed è assistito da un Segretario nominato dallo stesso.
La riunione è valida in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno dei Confratelli in regola con il pagamento delle quote annuali compresa quella dell’anno in corso.
In seconda convocazione qualunque sia il numero del Confratelli presenti ferma restando la regolarità contributiva come sopra specificata.
L’assemblea straordinaria può essere convocata dal Priore, dalla Cattedra o su richiesta di 30 Confratelli Ordinari i quali dovranno indicare gli argomenti da trattare.

ART.8 ASSEMBLEA ELETTIVA
Tre mesi prima della scadenza del triennio, o in caso di vacanza della Cattedra, si dovrà provvedere ad espletare tutte le formalità per il rinnovo delle cariche.
1) Il Priore, o chi legittimamente lo sostituisce:
a) Indice le elezioni comunicando a tutti i Confratelli aventi diritto a voto attivo e passivo, con le modalità indicate nell’articolo che precede, la data in cui sarà tenuta l’assemblea elettiva;
b) richiede all’Ordinario Diocesano la nomina di un suo rappresentante che dovrà presiedere le operazioni di voto.
2) Possono essere nominati Priore i Confratelli che abbiano maturato almeno sei anni di appartenenza all’ Arciconfraternita. Per gli altri incarichi bastano cinque anni di partecipazione alla vita dell’Arciconfraternita escluso il noviziato.
3) Per la nomina a Priore o a componente la Cattedra o per entrambi gli incarichi ogni Confratello può autocandidarsi od essere proposto alla elezione da Confratelli, presentando distinte domande a chi ha indetto le elezioni entro trenta giorni dalla data di comunicazione prevista nel paragrafo precedente.
4) L’elenco del candidati (a Priore o componente la Cattedra) dopo i relativi controlli, verrà inviato, entro 15 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di candidatura, alla Curia per l’approvazione.
Acquisita l’approvazione dell’Ordinario Diocesano, l’elenco dei candidati a priore o a Componente la Cattedra, sarà portato a conoscenza di tutti i Confratelli mediante affissione nella bacheca dell’Arciconfraternita nella Chiesa di San Giovanni Catanzaro e pubblicato nel sito internet: Cavalieridimaltaadhonorem.org
Copia degli elenchi sarà inviata ai rappresentanti delle Delegazioni a mezzo lettera raccomandata.
Con le stesse modalità sarà comunicata la data, il luogo e l’orario dello svolgimento dell’assemblea.
Il giorno dell’assemblea elettiva il rappresentante dell’Ordinario Diocesano, assistito da due scrutatori e da un segretario scelti tra i Confratelli non candidati, dichiarerà valida la seduta, in prima convocazione, se i partecipanti saranno il 50% più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto e comunque in numero non inferiore a tre volte i componenti da eleggere.
L’assemblea in seconda convocazione sarà tenuta entro le 24 ore successive dalla prima convocazione.
Si procederà a due distinte votazioni:
La prima avrà ad oggetto la elezione del Priore. La seconda la elezione degli altri sei componenti la Cattedra.
Per la elezione del Priore agli elettori sarà consegnata una scheda, debitamente vidimata dal Presidente e dal Segretario, con l’indicazione, in ordine alfabetico, degli aspiranti che hanno presentato domanda o che sono stati indicati da altri Confratelli.
Gli elettori dovranno esprimere una sola preferenza pena la nullità del voto.
Sarà eletto Priore il candidato che avrà riportato il maggior numero di preferenze.
Subito dopo la elezione del Priore si procederà a quella degli altri sei componenti la Cattedra.
Agli elettori sarà consegnata una scheda, debitamente vidimata dal Presidente e dal Segretario, con l’indicazione, in ordine alfabetico, degli aspiranti che hanno presentato domanda o che sono stati indicati da altri Confratelli.
Gli elettori esprimeranno qualsiasi numero di preferenze, purché non superiore a sei, pari al numero degli altri Confratelli che formeranno la Cattedra (sei).
Esaurite le operazioni di voto il Presidente dell’ Assemblea procederà allo spoglio, delle schede ed al conteggio delle preferenze e, dopo aver comunicato il risultato agli astanti, proclamerà gli eletti.
Del tutto il Segretario dell’Assemblea Elettiva redigerà verbale che, firmato dal Presidente, sarà inoltrato, per la ratifica all’Ordinario Diocesano.
Costituiranno la nuova Cattedra, che rimarrà in carica per tre anni, oltre al Priore i sei candidati che avranno riportato li maggior numero di suffragi.
A parità di numero di preferenze sarà chiamato il candidato più anziano per iscrizione all’Arciconfraternita.
Nella prima riunione utile il Priore assegnerà agli altri Confratelli eletti gli incarichi previsti dallo Statuto.

ART.9 CONSIGLIO DI CATTEDRA
Come previsto dallo Statuto, la Cattedra si riunisce almeno una volta al mese per essere tenuta al corrente sull’andamento del Sodalizio e deliberare su quanto ritiene necessario.
Al termine della riunione il Priore fisserà la successiva data di riunione dandone notizia ai presenti ed inserendola nel verbale.
Per gli assenti l’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno delle pratiche da esaminare, dovrà farsi a mezzo affissione nella bacheca dell’Arciconfraternita nella Chiesa di San Giovanni di Catanzaro, a mezzo SMS e pubblicazione sul sito internet almeno sette giorni prima della riunione.
In caso di urgenza la Cattedra può essere convocata anche tre giorni prima della riunione anche telefonicamente.
Il Componente che si assenti per tre volte consecutive alle riunioni senza giustificato motivo si intende dimissionario e dovrà essere notificato dal Priore.
In caso di vacanza di uno dei Componenti la Cattedra deve essere chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti.
La riunione della Cattedra sarà valida se saranno presenti almeno quattro dei suoi componenti.
Le delibere della Cattedra saranno valide se avranno ottenuto la metà dei voti dei presenti più uno. In caso di parità prevarrà il voto del Priore o di chi ne fa le veci.
I verbali della Cattedra dovranno essere sottoscritti dal Priore e dal Segretario.

ART.10
Su richiesta dell’Assemblea o motu-proprio, la Cattedra può apportare modifiche al presente Regolamento, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, o proporre alla Assemblea modifiche allo Statuto.
Le variazioni saranno operanti dopo l’approvazione dell’Ordinario Diocesano.

ART.11
In caso di dimissioni o decesso di un componente la Cattedra subentrerà il primo dei non eletti in caso di dimissioni o morte del Priore le funzioni saranno svolte provvisoriamente dal Vice Priore.
Successivamente, nel termine perentorio di sessanta giorni,sarà convocata l’assemblea dell’Arciconfraternita per procedere alla elezione del nuovo Priore.
Se le dimissioni riguardano il 50% dei Componenti la Cattedra, a cura dell’Ordinario Diocesano o di suo delegato sarà convocata l’Assemblea per la elezione di tutti i Componenti, Priore compreso.
Salva la facoltà per l’Ordinario Diocesano di nominare un Commissario Straordinario.
Ultima modifica di Delehaye il martedì 18 marzo 2014, 13:06, modificato 1 volta in totale.
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Re: Arciconfraternita dei Cavalieri di Malta ad honorem

Messaggioda T.G.Cravarezza » martedì 18 marzo 2014, 12:38

nicolad72 ha scritto:Tomaso non possono esistere due statuti!

Scusami, ma io posso creare un'associazione in ambito civile e redigere uno statuto da registrare in tribunale; poi posso creare un'associazione di fedeli e presentare uno statuto alla diocesi di competenza. Quindi, in teoria, posso avere due associazioni (anche con medesimo nome) con due statuti: un'associazione avrà valore per l'Italia e una per la Chiesa.
Se ho scritto una castroneria, mi puoi precisare la legislazione a riguardo.
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Re: Arciconfraternita dei Cavalieri di Malta ad honorem

Messaggioda T.G.Cravarezza » martedì 18 marzo 2014, 12:41

Delehaye ha scritto: Lo Statuto (ed il relativo Regolamento) che viene fedelmente trascritto da fonte primaria citata è differente da quello soprariportato in foto...
da notare che nella copia trascritta si cita la data 25.10.2002 mentre nella foto la data è 02.08.1999.

Fonte: http://www.cavalieridimaltaadhonorem.or ... TATUTO.pdf‎ (creazione pagina 07.12.2011 e visibile solo in copia cache)


Grazie per la copia postata. Non si fa menzione del titolo di "cavaliere di Malta ad honorem" se non a riguardo del privilegio di usare la croce sulle vesti e sullo stendardo.
Oltretutto, almeno nello statuto, viene meno l'ipotesi circa il fatto che il titolo "di Malta" si riferisse all'isola, in quanto viene specificato che la croce è quella dei "Cavalieri Ospitalieri di S. Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta".
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Re: Arciconfraternita dei Cavalieri di Malta ad honorem

Messaggioda nicolad72 » martedì 18 marzo 2014, 13:15

T.G.Cravarezza ha scritto:
nicolad72 ha scritto:Tomaso non possono esistere due statuti!

Scusami, ma io posso creare un'associazione in ambito civile e redigere uno statuto da registrare in tribunale; poi posso creare un'associazione di fedeli e presentare uno statuto alla diocesi di competenza. Quindi, in teoria, posso avere due associazioni (anche con medesimo nome) con due statuti: un'associazione avrà valore per l'Italia e una per la Chiesa.
Se ho scritto una castroneria, mi puoi precisare la legislazione a riguardo.



Si Tomaso hai detto una solenne castroneria.
Gli enti ecclesiastici hanno particolari procedure di concessione della personalità giuridica in oggi (per le confessioni cattoliche) disciplinata dalla legge 222/1985 artt. 1 - 20.

Se hai due statuti hai due associazioni differenti lo statuto è l'anima dell'associazione... e un corpo non può avere due anime.
Tornando alla nostra in tutte e due le versioni pubblicate nel forum si fa riferimento al riconoscimento come ente ecclesiastico della personalità giuridica quindi non possono esistere due statuti perché una è l'associazione.
Inoltre come ben vedi la conformità dello statuto di cui hai inserito la prima pagina porta i sigilli dell'Arcidiocesi in cui si attesta la conformità all'originale.... se fosse uno statuto (ammesso e non concesso che la tua teoria possa aver cittadinanza) di mera rilevanza civile la conformità all'originale sarebbe stata posta dal notaio rogante l'atto di approvazione... non dal cancelliere arcidiocesano.
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Re: Arciconfraternita dei Cavalieri di Malta ad honorem

Messaggioda Delehaye » martedì 18 marzo 2014, 13:39

da notare che il Reale Assenso del Re Carlo V (di Sicilia) e VII (di Napoli) di Borbone sarebbe (sic!) datato 28.11.1735, riconfermato dal Re Ferdinando III (di Sicilia) e IV (di Napoli) di Borbone in data 29.02.1776/21.03.1777/10.04.1777... ma la "controversia" tra l'Ordine di San Giovanni di Rodi e Malta e Carlo di Borbone sarebbe datata 1752/1754.

riguardo alla "controversia" su Malta, tra l'Ordine di San Giovanni e Carlo di Borbone, riporto un brano d'epoca:

Di assai maggior rilevanza fu la controversia, ch’ebbe l’istesso Re di Napoli col Gran Maestro di Malta allora D. Emmanuele de Pinto Portoghese. A bene intenderla conviene prender la cosa un poco più da lungi. Quando l’Imperadore Carlo V dopo la perdita fatale di Rodi, accordò ai Cavalieri di S. Gioanni Gerosolimitano l’Isola suddetta di Malta, la dette loro in feudo come Re di Sicilia, colla riserva del pagamento di un falcone ogni anno, ed il gius patronato alla nomina del Vescovo, mediante la presentazione di tre Soggetti da farsi dal Gran Maestro, uno dei quali fosse scelto ad occupar quella Sede. Due secoli era o scorsi, nel tempo che la Sicilia era stata provincia della Spagna, e dell’Austria, senza che si fosse pensato a far valere questi diritti. Credette il presente Sovrano aver sufficienti motivi di doverne far caso, onde inviò ordine al Vescovo di Siracusa (n.d.r.: Arcivescovo Francesco Testa) di passare a Malta a farvi una visita pastorale. Obbedì il Prelato, vi mandò prima i suoi Visitatori, che mal ricevuti si accinse a portarvisi egli stesso; ma gli convenne senza metter piede a terra seguitar l’esempio dei suoi Delegati. O di proprio moto, o per regio comando vi si portò una seconda volta, senza riportarne maggior frutto, che un cattivo complimento dal Gran Maestro, che gli fece intimare, che se si fosse più accostato all’Isola, l’avrebbe fatto ricevere a colpi di cannone. Intanto i Cavalieri erano ricorsi alle Corti Borboniche, a quella di Vienna ed al Papa per interporre i loro uffizi, affine d’indurre S.M. Siciliana a desistere da un impegno, ch’eglino qualificavano come un attentato senza motivo, e senza fondamento. I Monarchi secolari non vollero mischiarsi in questa contesa. Solo il S. Padre ne scrisse al Re per indurlo a desistere, e da Malta fu a tale effetto mandata a Napoli il Balì Duegos per esporre alla Corte, che non contrastavasi il diritto nella sua origine, ma, che questo doveva assolutamente riputarsi se non estinto, e nullo, almeno inefficace, e derogato dal lungo tratto di tempo, di cui non se n’era fatto uso. Tutto fu vano. Fermo sempre Don Carlo nella sua risoluzione, minacciò sequestri alle Commende in caso di ulteriore opposizione, e mantenne da lì a poco la sua parola, con proibir anche ai suoi sudditi ogni comunicazione con Malta. I Cavalieri allora trovandosi angustiati dal non poter più aver viveri dalla vicina Sicilia dovettero rivolgersi alla Sardegna. Ch’è assai più lontana, e dovettero ascrivere a buona sorte di aderire alla volontà del Re col rimettere l’affare nelle mani del Papa. S.S. dopo molti maneggi, e progetti venne finalmente a capo di condurlo a felice termine, nel modo che può più chiaramente risultare dalla lettera della S.S. al Re e dalla risposta di quest’ultimo, che sono le seguenti.

“Noi siamo stati lungamente irresoluti se dovevamo o no scrivere a V.M. sulla nota controversia di Malta. Temevamo da una parte, che la nostra condotta non potesse essere a grado di V.M. di cui per altro desideriamo sempre l’intiera approvazione; dall’altra parte poi considerando sempre che l’Ordine di Gioanni Gerosolimitano gode la prerogativa di Ordine di Religione, Noi come Capo supremo ci siam veduti in obbligo di adoperare a suo vantaggio tutto ciò, che può da Noi dipendere. Ma ci pareva poi, che tacendo potesse la M.V. sospettare in Noi diffidenza verso la di lei persona. In tale stato di cose dopo aver rivolte le nostre preci a Dio, di cui, sebbene immeritevoli, sosteniamo le veci in terra, ci presentiamo a V.M. a pregarla vivamente col più intimo del cuore in qualità di Vicario di Gesù Cristo, ch’è l’Autore della vera pace, di ridonare la di lei buona grazia alla Sacra Religione di Malta, togliendo tutte le difficoltà, ed ostacoli incontrati nella passata disavventura. V.M. può interamente, e perfettamente assicurarsi, che un atto sì generoso di Cristiana, e Real Clemenza non dovrà, nè potrà giammai recare il menomo pregiudizio per qualsivoglia motivo in cosa alcuna, che se le appartenga, e specialmente in quei capi, che dettero luogo alle passate contese. Noi ci siamo altra volta in qualità di Principi Secolari impiegati presso V.M. per ottenere grazia a pro dei due Cavalieri di Malta Antinori, e Chigi, che videro sequestrare le rendite delle Commende, che possedevano nel Regno di Napoli, e la M.V. secondando i moti della bontà, di cui ha fatto sempre uso verso di Noi, esaudì le nostre istanze. Conosciamo benissimo, che il nuovo favore, che ora le chiediamo è di gran lunga maggiore di quello già ottenuto; ma sentiamo in Noi nel tempo istesso la disparità infinita, che passa tra un Principe secolare (che in simile qualità ricorremmo in quel tempo a V.M.) e la suprema dignità di Vicario di G.C., di cui, benchè indegnamente, andiamo adorni. Come tali ora Noi ci indirizziamo a V.M., e crederemmo di sinistramente pensare del nostro carissimo figlio il Re delle due Sicilie, se un sol momento dubitassimo, che volesse negarci il contento di una favorevole risposta. Con questa aspettativa dunque annunziamo a V.M. tutte le immaginabili prosperità ec.” (n.d.r.: Papa Benedetto XIV)

“Qualunque cosa provenga da parte di V.S. vale ad impegnar totalmente la mia più seria attenzione. E’ questo un principio, che mi sta si profondamente scolpito nel cuore, talchè penetrato dalle vivissime istanze di V.S. col mezzo della veneratissima sua de’ 26 dello scorso mese di Novembre (n.d.r.: 1754), sul proposito delle differenze che ho con l’Ordine di Malta, mi sono sentito disposto ad avere tutti i riguardi per una intercessione, che deggio venerare per tanti titoli. Inerendo dunque alla proposizione di V.S. ho già dati i miei ordini ad effetto che sia riaperto il commercio de’ miei Stati coll’Isola di Malta, ed ho tolto il sequestro fatto ai beni di quella Religione. Da questa mia disposizione traggo una doppia ricompensa, cioè quella di potermi lusingare di conseguire una piena approvazione dal canto di quest’Ordine; e l’altra ancora di appagare totalmente le brame di V.S. Vicario di G.C., Capo visibile, e Pastore universale della Chiesa, e che per muovermi a questa determinazione ha usate le più tenere, ed obbliganti istanze; e mi persuado quindi nel tempo istesso, che troverà nella mia maniera di procedere, la più certa prova del desiderio, che nutro di dimostrare a V.S. il profondo rispetto, e la stima, che avrò in qualsivoglia tempo per l’eminenti sue qualità, e per la dignità sua sublime, e grandissima, mi lusingo parimente, siccome la S.V. me ne assicura, nella graziosa sua Lettera, che la risoluzione da me presa non cagionerà punto la minima ombra di pregiudicio ai miei diritti; ma che anzi all’incontro quelli, che possiedo sull’Isola, e sulla Chiesa di Malta, quali essi siano, rimarranno in tutta la loro forza, e nel proprio vigore. In tanto ec.” (n.d.r.: Carlo di Borbone VII di Napoli e V di Sicilia)

A questa contestazione ne tenne dietro subito un’altra. Aveva il Papa accordato a richiesta del Re Carlo una pensione di 6mila scudi all’Infante D. Ferdinando suo figlio terzogenito, sopra il vacante allora Arcivescovado di Monreale in Sicilia già gravato di altri pesi, e pensioni. Per questo motivo intendeva il S. Padre di averla concessa infra tertium; al contrario pretendeva la Corte di Napoli che dovesse considerarsi oltre il terzo: ultra tertium. L’affare tuttochè in se stesso di non molta importanza, pure divenne delicato, e si portò tanto avanti, che si differì nel 1753 la presentazione solita del cavallo bianco, o Chinea a S.S. nella vigilia della festa de S.S. Apostoli Pietro e Paolo.


fonte: Francesco Becattini, Storia del Regno di Carlo III di Borbone Re Cattolico delle Spagne e dell'Indie corredata degli opportuni documenti, Giambattista Ferrando Librajo, Genova, 1790, pagg. 248-255
https://play.google.com/books/reader?id ... =GBS.PA248
Ultima modifica di Delehaye il martedì 18 marzo 2014, 18:01, modificato 1 volta in totale.
"Venne anche preso lo stendardo da battaglia (guðfani), che chiamavano "Corvo"."
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Re: Arciconfraternita dei Cavalieri di Malta ad honorem

Messaggioda Romegas » martedì 18 marzo 2014, 17:48

No Tilius, io riporto fatti non dicerie come fai tu che non hai potuto fare altro che ripetere quello che ho scritto senza aggiungere altro se non commenti che lasciano il tempo che trovano. Poi che il Pinto mi stia simpatico non vuol dire che non sia obbiettivo, a differenza tua. I gesuiti in quel periodo erano mal visti ingiustamente da tutti i potentati e Malta non poteva non vederlo.Non faccio la storia, ma leggo e mi documento.
Sub hoc signo militamus
Sol per difesa io pungo
(Contrada Sovrana dell'Istrice)
Initium sapientiae timor Domini
(Sal. 111,10)
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