Croce al merito di guerra

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Croce al merito di guerra

Messaggioda nicolad72 » mercoledì 19 settembre 2007, 17:54

Inserisco la normativa allo stato vigente relativa alla Croce al merito di guerra, annotata con le altre normative di riferimento.
Allego anche l'immagine delle insegne attuali.

R.D. 19 gennaio 1918, n. 205 (1).
Istituzione di una croce al merito di guerra (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 marzo 1918, n. 73.
(2) Si vedano anche il R.D. 14 dicembre 1942, n. 1729, la L. 19 maggio 1954, n. 275 e la L. 13 marzo 1958, n. 203.

Art. 1.
È istituita una croce al merito di guerra.

Art. 2.
Essa sarà di bronzo e porterà da un lato, il motto: «Merito di guerra», e sul rovescio una stella in campo raggiato. La sua forma e le sue dimensioni sono determinate nel disegno annesso al presente decreto e d'ordine Nostro sottoscritto dai Ministri della guerra, della marina e delle colonie.
La croce si porterà al lato sinistro del petto, appesa ad un nastro della larghezza di 37 mm., formato di undici righe verticali di uguale larghezza, dai colori turchino-celeste e bianco alternati (3).
(3) L'articolo unico R.D. 10 marzo 1918, n. 356 (Gazz. Uff. 27 marzo 1918, n. 73) ha così disposto:
«Articolo unico. Il capoverso dell'art. 2 del Nostro decreto 19 gennaio 1918, col quale si istituisce una croce al merito di guerra, è modificato nel senso che il nastro relativo alla detta decorazione è formato di tre righe turchino-celesti, larghe nove millimetri ciascuna, alternate con due righe bianche, della larghezza di cinque millimetri».
Modificazioni al modello della croce al merito di guerra sono state poi apportate dal D.P.R. 8 settembre 1949, n. 773 (Gazz. Uff. 31 ottobre 1949, n. 251).

Art. 3.
La croce al merito di guerra sarà concessa a coloro che hanno tenuto nello svolgimento delle operazioni belliche, sia terrestri sia marittime od aeree, una condotta militare che li renda degni di pubblico encomio.
Potranno, quindi, essere proposti per tale distinzione quanti più lungamente, e, in ogni caso, per non meno di un anno, cumulativamente, siano stati in modo esemplare in trincea o altrimenti a contatto col nemico, o siano stati feriti in combattimento, quando la ferita dia diritto al conferimento dell'apposito distintivo, o abbiano onerevolmente partecipato a più fatti d'armi di qualche importanza; coloro che si siano abitualmente segnalati per atti di ardimento, senza raggiungere gli estremi per il conferimento di una medaglia al valor militare; coloro che abbiano conseguito una promozione o una nomina per merito di guerra (4).
(4) Il R.D. 30 maggio 1918, n. 813 (Gazz. Uff. 24 giugno 1918, n. 813) ha così disposto:
«Art. 1. La croce al merito di guerra, istituita con R.D. 19 gennaio 1918, n. 205, potrà essere concessa anche a coloro i quali abbiano ottenuto, per azioni guerresche anteriori alla data stabilita nell'art. 10 del R.D. suddetto, un encomio solenne per decreto Sovrano, oppure siano in esse rimasti feriti ed abbiano per tal titolo ottenuto l'autorizzazione a fregiarsi dell'apposito distintivo.
Art. 2. Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 7 del ricordato decreto Reale 19 gennaio 1918 sono modificate nel senso che le promozioni o nomine per merito di guerra non costituiscono di per sé sole titolo per la concessione della croce al merito di guerra».
Inoltre, il R.D. 7 gennaio 1922, n. 195 (Gazz. Uff. 7 marzo 1922, n. 55) ha così disposto:
«Art. 1. Le croci al merito di guerra conferite, non per i titoli comuni di cui all'art. 3 del R. decreto n. 205 del 19 gennaio 1918, ma per atti specifici di valore, e perciò considerate come ricompense al valor militare, saranno pubblicate sull'apposito Bollettino delle ricompense al valor militare e sul Foglio d'ordini della R. marina accompagnate dalle relative motivazioni.
Art. 2. (sostituito dall'art. 2, R.D. 21 marzo 1938, numero 538.) Il numero delle concessioni di croci di guerra al valor militare sarà illimitato.
Art. 3. Le croci di guerra al valor militare di cui al precedente art. 1, saranno portate distintamente sul petto per modo che al numero delle concessioni corrisponda un ugual numero di decorazioni: e saranno distinte dalle altre da uno speciale contrassegno di bronzo conforme al modello che verrà depositato negli archivi di Stato unitamente ad una copia del presente decreto.
Art. 4. Il presente decreto è applicabile anche alle croci di guerra concesse per atti specifici di valore dalle supreme autorità mobilitate o dalla speciale Commissione per le ricompense al valor militare prima della sua pubblicazione.
Art. 5. I Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto ed emaneranno le norme per la sua esecuzione».
Vedi, altresì, il R.D. 2 luglio 1936, n. 1712.

Art. 4.
Le concessioni saranno fatte di Nostro moto proprio, o, in seguito a proposta circostanziata delle dipendenti autorità, dai comandanti di corpo d'armata, delle armate e dal capo di stato maggiore dell'esercito, dai comandanti in capo di forze navale o di dipartimento e di piazze marittime e del capo di stato maggiore della marina.

Art. 5.
Le concessioni saranno definitive appena riportate nell'ordine del giorno o rese altrimenti di pubblica ragione.
La croce e il nastro saranno distribuiti gratuitamente a coloro che ottennero la concessione.
Le autorità che procedono all'assegnazione della croce ne daranno mensilmente avviso al Ministero della guerra o della marina, che segneranno a ruolo i decorati.

Art. 6.
Del conferimento dell'onorifica distinzione farà fede un apposito brevetto, che sarà rilasciato dall'autorità che fa luogo alla concessione.
I brevetti relativi a concessioni fatte da Noi personalmente, saranno rilasciati, d'ordine Nostro, dai Ministri della guerra o della marina.

Art. 7.
La croce al merito di guerra sarà senz'altro accordata dal Ministero competente a quanti abbiano ottenuto una promozione o nomina per merito di guerra o l'encomio solenne con decreto sovrano prima della pubblicazione del presente decreto, per lodevole condotta non anteriore alla data stabilita nel seguente articolo 10 (5).
(5) Il R.D. 30 maggio 1918, n. 813 (Gazz. Uff. 24 giugno 1918, n. 813) ha così disposto:
«Art. 1. La croce al merito di guerra, istituita con R.D. 19 gennaio 1918, n. 205, potrà essere concessa anche a coloro i quali abbiano ottenuto, per azioni guerresche anteriori alla data stabilita nell'art. 10 del R.D. suddetto, un encomio solenne per decreto Sovrano, oppure siano in esse rimasti feriti ed abbiano per tal titolo ottenuto l'autorizzazione a fregiarsi dell'apposito distintivo.
Art. 2. Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 7 del ricordato decreto Reale 19 gennaio 1918 sono modificate nel senso che le promozioni o nomine per merito di guerra non costituiscono di per sé sole titolo per la concessione della croce al merito di guerra».
Inoltre, il R.D. 7 gennaio 1922, n. 195 (Gazz. Uff. 7 marzo 1922, n. 55) ha così disposto:
«Art. 1. Le croci al merito di guerra conferite, non per i titoli comuni di cui all'art. 3 del R. decreto n. 205 del 19 gennaio 1918, ma per atti specifici di valore, e perciò considerate come ricompense al valor militare, saranno pubblicate sull'apposito Bollettino delle ricompense al valor militare e sul Foglio d'ordini della R. marina accompagnate dalle relative motivazioni.
Art. 2. (sostituito dall'art. 2, R.D. 21 marzo 1938, numero 538.) Il numero delle concessioni di croci di guerra al valor militare sarà illimitato.
Art. 3. Le croci di guerra al valor militare di cui al precedente art. 1, saranno portate distintamente sul petto per modo che al numero delle concessioni corrisponda un ugual numero di decorazioni: e saranno distinte dalle altre da uno speciale contrassegno di bronzo conforme al modello che verrà depositato negli archivi di Stato unitamente ad una copia del presente decreto.
Art. 4. Il presente decreto è applicabile anche alle croci di guerra concesse per atti specifici di valore dalle supreme autorità mobilitate o dalla speciale Commissione per le ricompense al valor militare prima della sua pubblicazione.
Art. 5. I Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto ed emaneranno le norme per la sua esecuzione».
Vedi, altresì, il R.D. 2 luglio 1936, n. 1712.

Art. 8.
La concessione della croce al merito di guerra potrà essere ripetuta quando il decorato acquisti nuovi titoli di benemerenza.
Non si potrà però, mai superare per ogni guerra il numero di tre concessioni; tale numero nemmeno potrà essere superato quando, trattandosi di guerra coloniale, le operazioni militari siano seguite da cicli operativi di grande polizia coloniale (6).
Le concessioni, poi, saranno sempre rappresentate da un'unica decorazione, per ogni guerra ed eventuali successivi cicli d'operazioni, apponendo sul relativo nastro o nastrino una corona Reale di bronzo, nel mezzo, o due laterali, secondo che si tratti di una seconda o terza concessione (7).
Il contrassegno, consistente nella corona, avrà la larghezza di sei millimetri.
Nei brevetti riferentisi a concessioni successive si farà sempre risultare il numero progressivo di queste.
(6) Gli attuali commi secondo e terzo così sostituiscono l'originario comma primo per effetto dell'art. 1, R.D. 21 marzo 1938, n. 538 (Gazz. Uff. 21 maggio 1938, n. 115).
(7) Gli attuali commi secondo e terzo così sostituiscono l'originario comma primo per effetto dell'art. 1, R.D. 21 marzo 1938, n. 538 (Gazz. Uff. 21 maggio 1938, n. 115).

Art. 9.
È ammesso il reclamo per mancata concessione. Tale reclamo sarà deciso dal Ministero della guerra o della marina, quando le autorità mobilitate, che avrebbero potuto far luogo alla concessione, presa visione delle ragioni dell'interessato, non le ritengano valide.
In tali casi, come in ogni altro, il Ministero competente potrà, dopo i necessari accertamenti, far luogo alla concessione della croce.

Art. 10.
Il presente decreto, che si estende alle colonie, è applicabile anche alle benemerenze acquistate prima della sua pubblicazione, purche non anteriori al 24 maggio 1915 ( 8 ).
( 8 ) Vedi la nota all'articolo 7.

Art. 11.
Sono estese a questa decorazione le disposizioni dell'art. 10 del R. Viglietto 26 marzo 1833 relativo all'istituzione delle medaglie al valor militare, per quanto riguarda i casi in cui si perde o è sospeso il diritto di fregiarsene.
Si omette l'allegato (9).
(9) Da ultimo, con D.P.R. 8 settembre 1949, n. 773 (Gazz. Uff. 31 ottobre 1949, n. 251 con errata corrige nella Gazz. Uff. n. 255 del 1949), sono state apportate modificazioni ai modelli delle decorazioni al valor militare e della croce al merito di guerra.


Inserisco anche l’immagine dell’insegna attuale
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Messaggioda nicolad72 » mercoledì 19 settembre 2007, 17:59

... adesso mi diverto a fare il monello.

Secondo voi, se all'art. 3 la parola "belliche" fosse sostituita da "militari", cosa succederebbe?
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Messaggioda tenex » mercoledì 19 settembre 2007, 18:05

nicolad72 ha scritto:... adesso mi diverto a fare il monello.

Secondo voi, se all'art. 3 la parola "belliche" fosse sostituita da "militari", cosa succederebbe?


Gent. Nicola 72, ho avuto modo di notare che in alcuni dei suoi post si evince piuttosto palesemente che Lei abbia una sorta di astio nei confronti della categoria dei militari.
Mi dica che non è così, La prego...
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Messaggioda Fulvio Poli » mercoledì 19 settembre 2007, 18:09

mi sono da poco interessato della cosa e....

NON è assolutamente previsto di cambiare la parola BELLICHE
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Messaggioda T.G.Cravarezza » mercoledì 19 settembre 2007, 18:16

tenex ha scritto:
nicolad72 ha scritto:... adesso mi diverto a fare il monello.

Secondo voi, se all'art. 3 la parola "belliche" fosse sostituita da "militari", cosa succederebbe?


Gent. Nicola 72, ho avuto modo di notare che in alcuni dei suoi post si evince piuttosto palesemente che Lei abbia una sorta di astio nei confronti della categoria dei militari.
Mi dica che non è così, La prego...

Penso che il riferimento del puntuale Nicola non sia dovuto ad astio nei confronti degli appartenenti alle Forze Armate, ma semplicemente volesse far notare una questione importante. Difficilmente, nell'immediato futuro, l'Italia parteciperà ad operazioni "belliche" (cioè propriamente "di guerra") e quindi, se le parole non sono usate a caso, il conferimento potrebbe essere rarissimo. Mentre se il termine "bellico" fosse sostituito da "militare", allora potrebbero rientrare nella categoria tutte le missioni di pace in cui sono coinvolte le Forze Armate.
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Messaggioda Luca Bracco » mercoledì 19 settembre 2007, 18:18

Nicola astio per i militari?
Ma se ha vissuto in una caserma da quando è nato....


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Messaggioda nicolad72 » mercoledì 19 settembre 2007, 18:48

Giusto caro Tomaso...

Le nostre FFAA sono quotidianamente impegnate - con deciso onore - in importanti missioni militari in diversi quadri dello scacchiere internazionale. E' già capitato che si verificassero episodi idonei ad integrare le condizioni per il conferimento della Croce de qua...

... sostituendo "belliche" con "militari" si potrebbe ovviare a ciò.

So bene che al momento la cosa non è in cantiere, anche perchè la sostituzione è fattibile solo con una iniziativa legislativa, non essendo sufficiente un atto amministrativo.

Contro i militari no ho nulla di personale, anzi per quello che fanno i grazie che potrei dire non sarebbero sufficienti, ma devo dire che alcuni uomini in divisa (non pochi... aggiungerei, ma in questo ambiente il fenomeno è più evidente che in altri) nel campo delgli onori spesso agiscono senza ritegno... ciò suscita il mio biasimo che come avete letto non lesino ad alcuno.
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Messaggioda nicolad72 » mercoledì 19 settembre 2007, 18:52

Luca Bracco ha scritto:Nicola astio per i militari?
Ma se ha vissuto in una caserma da quando è nato....


Luca Bracco


Bhe... ci sono anche stato concepito... 8) se per questo :wink: , e ivi ho vissuto per i successivi 5 lustri e qualcosina... praticamente fino a quando non ho indossato la toga!

A ragione posso dire di conoscere l'ambiente...


... anche se non è mio uso (nè mia intenzione) "sputare" nel piatto dove ho mangiato per così tanto tempo!
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Messaggioda tenex » mercoledì 19 settembre 2007, 19:10

La ringrazio per la tempestiva e chiarificatrice risposta.
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Messaggioda pompiere » mercoledì 19 settembre 2007, 20:03

E' una medaglia che ha avuto una storia lunga...... nata con il monogramma VEIII al retro......monogramma limato durante la Repubblica Sociale....e sostituito da RI dal dopoguerra :wink:
Dat virtus locum flammaeque recedunt
(Motto della Federazione Tecnica dei Corpi Pompieri Italiani 1899-1937)
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Re: Croce al merito di guerra

Messaggioda spinnaker » mercoledì 19 settembre 2007, 20:18

Egregio nicolad72, mi permetta un quesito sull'argomento...


Art. 3.
La croce al merito di guerra sarà concessa a coloro che hanno tenuto nello svolgimento delle operazioni belliche, sia terrestri sia marittime od aeree, una condotta militare che li renda degni di pubblico encomio.
Potranno, quindi, essere proposti per tale distinzione quanti più lungamente, e, in ogni caso, per non meno di un anno, cumulativamente, siano stati in modo esemplare in trincea o altrimenti a contatto col nemico, o siano stati feriti in combattimento, quando la ferita dia diritto al conferimento dell'apposito distintivo, o abbiano onerevolmente partecipato a più fatti d'armi di qualche importanza; coloro che si siano abitualmente segnalati per atti di ardimento, senza raggiungere gli estremi per il conferimento di una medaglia al valor militare; coloro che abbiano conseguito una promozione o una nomina per merito di guerra (4).
(4) Il R.D. 30 maggio 1918, n. 813 (Gazz. Uff. 24 giugno 1918, n. 813) ha così disposto:
«Art. 1. La croce al merito di guerra, istituita con R.D. 19 gennaio 1918, n. 205, potrà essere concessa anche a coloro i quali abbiano ottenuto, per azioni guerresche anteriori alla data stabilita nell'art. 10 del R.D. suddetto, un encomio solenne per decreto Sovrano, oppure siano in esse rimasti feriti ed abbiano per tal titolo ottenuto l'autorizzazione a fregiarsi dell'apposito distintivo.
Art. 2. Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 7 del ricordato decreto Reale 19 gennaio 1918 sono modificate nel senso che le promozioni o nomine per merito di guerra non costituiscono di per sé sole titolo per la concessione della croce al merito di guerra».
Inoltre, il R.D. 7 gennaio 1922, n. 195 (Gazz. Uff. 7 marzo 1922, n. 55) ha così disposto:
«Art. 1. Le croci al merito di guerra conferite, non per i titoli comuni di cui all'art. 3 del R. decreto n. 205 del 19 gennaio 1918, ma per atti specifici di valore, e perciò considerate come ricompense al valor militare, saranno pubblicate sull'apposito Bollettino delle ricompense al valor militare e sul Foglio d'ordini della R. marina accompagnate dalle relative motivazioni.
Art. 2. (sostituito dall'art. 2, R.D. 21 marzo 1938, numero 538.) Il numero delle concessioni di croci di guerra al valor militare sarà illimitato.
Art. 3. Le croci di guerra al valor militare di cui al precedente art. 1, saranno portate distintamente sul petto per modo che al numero delle concessioni corrisponda un ugual numero di decorazioni: e saranno distinte dalle altre da uno speciale contrassegno di bronzo conforme al modello che verrà depositato negli archivi di Stato unitamente ad una copia del presente decreto.
Art. 4. Il presente decreto è applicabile anche alle croci di guerra concesse per atti specifici di valore dalle supreme autorità mobilitate o dalla speciale Commissione per le ricompense al valor militare prima della sua pubblicazione.
Art. 5. I Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto ed emaneranno le norme per la sua esecuzione».
Vedi, altresì, il R.D. 2 luglio 1936, n. 1712.




Ma ad un reduce della II Guerra Mondiale, inprigionato nei campi di detenzione in Germania durante il conflitto e rimpatriato solo dopo il termine dello stesso, spetta o meno la "Croce al merito di Guerra", per quanto riportato nell'articolo no, anche se ho evidenziato una parte che si potrebbe applicare.

Chiedo lumi.....
Con osservanza.

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Messaggioda nicolad72 » mercoledì 19 settembre 2007, 20:31

Ecco modi presupposti e termini per la concessione della croce di guerra per gli eventi bellici successivi al 10/06/40

R.D. 14 dicembre 1942, n. 1729 (1).
Concessione della croce al merito di guerra al personale che dal 10 giugno 1940, abbia partecipato ad operazioni militari nella guerra in corso.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 febbraio 1943, n. 29.

1. Ai militari delle Forze armate, agli appartenenti alla Croce Rossa Italiana ed al Sovrano Militare Ordine di Malta; ai militarizzati, agli assimilati ed ai civili che abbiano collaborato con reparti impiegati in operazioni nella guerra in corso, ai marittimi ed al personale di volo delle linee di navigazione aerea sono applicabili, a decorrere dal 10 giugno 1940, le disposizioni del R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205 , e successive modificazioni, con le varianti che risultano agli articoli seguenti.


2. La croce al merito di guerra può essere concessa soltanto a coloro che, oltre ad avere tenuto un lodevole comportamento militare, si siano trovati in una delle seguenti condizioni:
a) abbiano prestato servizio per non meno di cinque mesi complessivi in pericolo continuo particolarmente esposti all'offesa nemica, ed abbiano compiuto un corrispondente insieme di missioni, od azioni navali od aree di guerra;
b) abbiano riportato ferite o mutilazioni in cambattimento che diano diritto al conferimento degli appositi distintivi;
c) abbiano tenuto contegno esemplare in più fatti d'arme o si siano distinti in operazioni di notevole importanza;
d) abbiano, se marittimi, compiuto un periodo di effettiva navigazione della durata complessiva di almeno cento giorni;
e) abbiano, se appartenenti al personale di volo delle linee di navigazione aerea, compiuto complessivamente almeno sessanta ore di volo per trasporti, fuori del territorio metropolitano, su percorsi particolarmente esposti all'offesa nemica;
f) siano stati catturati e deportati in Germania o in territori controllati dai tedeschi dopo l'8 settembre 1943 e la deportazione si sia protratta per un periodo non inferiore a cinque mesi (2).
Inoltre gli interessati:
se ufficiali, durante il periodo di deportazione non devono aver, prestato alcuna attività o dato alcuna adesione ai nazi-fascisti e devono aver riportato favorevole giudizio dalle apposite commissioni all'atto del loro rientro in patria;
se sottufficiali, graduati o militari di truppa, o se appartenenti ad una delle altre categorie di cui all'articolo 1, non devono avere prestato lavoro su invito dei nazi-fascisti;
g) siano stati trattenuti in campo di concentramento dai nipponici dopo l'8 settembre 1943 e l'internamento si sia protratto per un periodo non inferiore a cinque mesi. Inoltre gli interessati debbono aver ottenuto all'atto del loro rientro in patria favorevole giudizio da parte delle apposite commissioni (3).
Il periodo minimo di cinque mesi non è richiesto per coloro che durante la deportazione o l'internamento abbiano riportato ferite o mutilazioni o contratto infermità per la quale sia stato loro riconosciuto il diritto a pensione di guerra (4).

(2) Lettera aggiunta dall'art. 2, L. 4 maggio 1951, n. 571 (Gazz. Uff. 26 luglio 1951, n. 169).
(3) Lettera aggiunta dall'art. 2, L. 4 maggio 1951, n. 571 (Gazz. Uff. 26 luglio 1951, n. 169).
(4) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 4 maggio 1951, n. 571.

3. Alla memoria di coloro (militari, militarizzati, assimilati, civili) che, appartenendo alle Forze armate, o cooperando con esse, siano caduti sul campo, o siano deceduti in seguito a ferite o a lesioni prodotte dai mezzi bellici durante lo svolgimento di vere e proprie azioni di offesa o di difesa del nemico viene conferita la croce al merito di guerra.
La croce al merito di guerra può altresì essere concessa, ove ricorrano le condizioni richieste, a dispersi in azioni di guerra e alla memoria di coloro che sono deceduti dopo l'8 settembre 1943 durante la deportazione in Germania o in territori controllati dai tedeschi o durante l'internamento in campo di concentramento in Giappone o in territori controllati dai nipponici (5).

(5) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 4 maggio 1951, n. 571.

4. La concessione della croce al merito di guerra puo essere ripetuta quando il decorato acquisti nuovi titoli di benemerenze.
Non si potrà però mai conferire più di una croce per ciascun periodo di dodici mesi consecutivi di partecipazione alla guerra, anche se in tale periodo siano stati realizzati più titoli, né si potranno conferire più di tre croci al merito di guerra per ciascun conflitto, anche se di durata superiore ai 36 mesi.
Per tutto il periodo di deportazione in Germania e territori controllati dai tedeschi e per tutto il periodo d'internamento in Giappone o territori controllati dai nipponici non può essere conferita più di una croce al merito di guerra (6).
Gli insigniti di più croci al merito di guerra conseguite nella guerra 1340-1945 e nelle prececiascuna guerra.
Le concessioni successive alla prima che si riferiscono alla stessa guerra vengono distinte con una o più stellette di bronzo a cinque punte del diametro di sei millimetri, applicate sul nastrino (7).

(6) Comma così inserito dall'art. 4, L. 4 maggio 1951, n. 571.
(7) Articolo così sostituito dall'articolo unico, D.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 931 (Gazz. Uff. 26 settembre 1947, n. 221).

5. Le norme di cui all'art. 9 del R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205 , sono estese anche al Ministero dell'aeronautica nonché al Ministero dell'Africa italiana limitatamente per quest'ultimo al personale della parte coloniale dell'Esercito e del Corpo di polizia dell'Africa italiana.


6. Le concessioni sono fatte, oltre che dai Ministeri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'Africa italiana nei casi previsti dall'art. 9 del R. decreto 19 gennaio 1918, numero 205 , e dalle autorità di cui all'art. 4 del Regio decreto stesso, anche e sempre in seguito a proposta circostanziata:
a) da altri comandanti mobilitati non inferiori ai comandanti di Corpo d'armata per l'Esercito e corrispondenti per la Marina e l'Aeronautica, nonché dai comandanti di Forze navali autonome o di grande unità aerea autonoma;
b) dai comandanti territoriali non inferiori ai comandanti di difesa territoriale per l'Esercito e corrispondenti per la Marina e l'Aeronautica.


7. Il termine utile per richiedere la concessione della croce al merito di guerra o per inoltrare reclamo avverso il negato conferimento scadrà due anni dopo la data della conclusione della pace (8).

(8) L'art. 5, L. 4 maggio 1951, n. 571 (Gazz. Uff. 26 luglio 1951, n. 169) ha così disposto:
«Art. 5. Il termine utile per richiedere la concessione della croce al merito di guerra scade un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Il termine utile per inoltrare reclamo avverso il negato conferimento di cui all'art. 7 del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, scade sei mesi dopo l'avvenuta comunicazione all'interessato».
Si vedano, peraltro, la L. 19 maggio 1954, n. 275
e la L. 13 marzo 1958, n. 203, la quale ultima prevede la concessione della croce al merito di guerra d'ufficio senza alcun limite di tempo.


L. 19 maggio 1954, n. 275 (1).
Proroga del termine per richiedere la Croce al merito della guerra 1940-45.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 giugno 1964, n. 134.

1. Il termine utile per richiedere la concessione della Croce al merito di guerra per il conflitto 1940-45, scade un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge (2).

(2) Vedi, peraltro, la L. 13 marzo 1958, n. 203.

2. Il termine utile per inoltrare reclamo avverso il negato conferimento di cui all'art. 7 del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729 , scade 6 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge se l'interessato ha ricevuto la comunicazione del mancato riconoscirnento prima di detta data; in ogni altro caso scade 6 mesi dopo l'avvenuta comunicazione (3).

(3) Vedi, peraltro, la L. 13 marzo 1958, n. 203.


L. 13 marzo 1958, n. 203 (1).
Conferimento della croce al merito di guerra.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 marzo 1958, n. 75.

Articolo unico. - La croce al merito di guerra per il conflitto 1940-45 è concessa d'ufficio senza alcun limite di tempo.
I reclami contro i provvedimenti di mancata concessione della croce al merito di guerra devono essere presentati fino a 90 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.
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Re: Croce al merito di guerra

Messaggioda nicolad72 » mercoledì 19 settembre 2007, 20:35

spinnaker ha scritto:Egregio nicolad72, mi permetta un quesito sull'argomento...

Ma ad un reduce della II Guerra Mondiale, inprigionato nei campi di detenzione in Germania durante il conflitto e rimpatriato solo dopo il termine dello stesso, spetta o meno la "Croce al merito di Guerra", per quanto riportato nell'articolo no, anche se ho evidenziato una parte che si potrebbe applicare.

Chiedo lumi.....


Si ma non per i motivi da lei indicati... come ben vedrà nella legge che ho inserito...
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Messaggioda Guido5 » mercoledì 19 settembre 2007, 20:41

nicolad72 ha scritto:... se all'art. 3 la parola "belliche" fosse sostituita da "militari", cosa succederebbe?
Semplicemente che l'articolo sarebbe in contraddizione con il "merito di guerra". Non vi pare?

Ciao a tutti!
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Messaggioda Lord Acton » mercoledì 19 settembre 2007, 22:46

Esatto...

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