L. 2 gennaio 1958, n. 13.
Norme per la concessione di ricompense al valore civile.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 febbraio 1958, n. 29.
1. Le ricompense al valor civile sono istituite per premiare atti di eccezionale coraggio che manifestano preclara virtù civica e per segnalarne gli autori come degni di pubblico onore.
2. Le ricompense al valor civile sono:
le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo;
l'attestato di pubblica benemerenza.
Esse hanno le caratteristiche indicate nei quadri annessi alla presente legge.
3. Le ricompense al valor civile sono concesse a coloro che compirono gli atti di cui all'art. 1, scientemente esponendo la propria vita a manifesto pericolo:
per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo;
per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato;
per ristabilire l'ordine pubblico, ove fosse gravemente turbato, e per mantenere forza alla legge;
per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori;
pel progresso della scienza od in genere pel bene dell'umanità;
per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria.
4. Gli atti di valore civile, se reiterati, possono essere premiati ciascuno con un'appropriata ricompensa al valor civile e senza limitazione di numero.
Non è per altro consentito il conferimento di più ricompense per un solo fatto, anche se molteplici siano stati gli atti di coraggio compiuti in tale circostanza dalla medesima persona.
La commutazione di più decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non è ammessa.
5. Le ricompense al valor civile possono essere concesse alla memoria.
6. Le ricompense al valor civile possono essere concesse anche a reparti militari, Enti e Corpi, i cui membri abbiano compiuto collettivamente atti di cui all'art. 3.
7. Una Commissione, nominata con decreto Presidenziale, su proposta del Ministro per l'interno, esamina il merito dell'azione compiuta ed esprime il suo parere sulla ricompensa da concedere.
Tale Commissione è composta:
a) da un prefetto della Repubblica in servizio al Ministero dell'interno, che la presiede;
b) da un senatore e da un deputato da designarsi all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti delle rispettive Assemblee;
c) da due membri designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui uno scelto fra persone particolarmente qualificate per l'attività svolta nel campo sociale ed assistenziale e l'altro fra persone particolarmente qualificate per l'attività svolta nel campo della pubblica informazione;
d) da un ufficiale generale o superiore appartenente all'Arma dei carabinieri, designato dal Ministro per la difesa;
e) da un componente il Consiglio di amministrazione della Fondazione Carnegie per gli atti di eroismo, designato dal presidente della Fondazione medesima.
Esercita le funzioni di segretario della Commissione un consigliere dell'Amministrazione civile dell'interno.
I componenti della Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta.
8. Non occorre il parere della Commissione quando i caratteri dell'atto coraggioso e la risonanza che questo ha suscitato nella pubblica opinione conclamino la opportunità della ricompensa.
9. La Commissione, qualora ravvisi nell'azione compiuta, non le condizioni di cui al precedente art. 3, ma quelle di cui all'art. 1 della legge 20 giugno 1956, n. 658, può proporre che venga concessa una delle ricompense di cui alla legge suddetta.
10. Le medaglie al valor civile vengono conferite con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per l'interno.
L'attestato di pubblica benemerenza è concesso dal Ministro per l'interno.
11. Non possono conseguire ricompense al valor civile e, avendole conseguite, le perdono di diritto coloro che siano incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.
Coloro che siano incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici non possono, durante il tempo della interdizione, conseguire le ricompense predette né, avendole conseguite, possono fregiarsene.
12. La insegna ed il brevetto della medaglia al valore civile, concessa alla memoria, sono attribuiti in proprietà al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata, per sua colpa, sentenza di separazione e purché conservi lo stato vedovile.
In mancanza del coniuge, l'insegna ed il brevetto sono attribuiti al maggiore dei figli; in mancanza dei figli, al padre; in mancanza dei figli e del padre, alla madre; in mancanza di tutti i predetti congiunti, al maggiore dei fratelli o, se manchino anche i fratelli, alla maggiore delle sorelle. In tutti gli altri casi, l'insegna ed il brevetto del deceduto sono attribuiti al Comune di nascita ovvero al Corpo cui egli eventualmente apparteneva al momento in cui compi l'atto coraggioso.
Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle ricompense al valor civile concesse alla memoria e, avendole conseguite, per fregiarsene, è necessario essere di buona condotta morale e civile.
In caso di morte della persona alla quale furono attribuite in proprietà le insegne ed i brevetti delle ricompense concesse alla memoria, i passaggi di proprietà delle insegne e dei brevetti medesimi sono regolati dalle comuni disposizioni di legge sulle successioni.
Tali disposizioni si applicano anche nel caso di morte del decorato che sia già in possesso dell'insegna e del brevetto.
13. Il Governo è autorizzato ad emanare le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Essa sostituisce ed abroga tutte le disposizioni sinora in vigore in materia di concessione di ricompense al valor civile.
N. . . . . . . . . . . ALLEGATO
REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
Attestato di Pubblica Benemerenza
Concesso a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Roma, addì . . . . . . . 19. . . .
Il Ministro
La medaglia sarà del diametro di mm. 33. Da un lato è effigiato lo stemma ufficiale della Repubblica con intorno la dicitura «AL VALORE CIVILE» e sull'altro è inciso, in mezzo a due rami di quercia, il nome del decorato con l'indicazione del luogo e del giorno in cui è avvenuta l'azione.
D.P.R. 6 novembre 1960, n. 1616.
Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 2 gennaio 1958, n. 13, contenente norme per la concessione di ricompense al valor civile.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 gennaio 1961, n. 4.
È approvato il regolamento annesso al presente decreto e vistato dal Ministro per l'interno, contenente le norme di esecuzione della legge 2 gennaio 1958, n. 13, sulle ricompense al valor civile.
Regolamento di esecuzione della legge 2 gennaio 1958, n. 13, contenente norme per la concessione di ricompense al valor civile
1. L'istruttoria relativa ai fatti che possono dare luogo alla concessione di ricompensa al valor civile viene promossa dal Ministero dell'interno e svolta dai prefetti, con la procedura di cui al seguente art. 2.
Per i fatti avvenuti fuori dal territorio dello Stato, la istruttoria è svolta dalla competente autorità consolare.
2. Gli atti di coraggio per i quali può farsi luogo alla concessione di ricompense al valor civile devono risultare da apposita deliberazione di Giunta del Comune, nel cui territorio sono avvenuti i relativi fatti, corredata da attestazioni di eventuali testimoni oculari nonché da un dettagliato rapporto circa i pregi dell'azione svolta.
Per gli atti compiuti fuori dal territorio dello Stato non occorre la deliberazione di cui al comma precedente.
Dalla suindicata procedura si può prescindere qualora, per le circostanze di tempo e di luogo nelle quali gli atti di coraggio siano stati compiuti o per la qualità delle persone che eventualmente vi abbiano presenziato, i fatti possono ritenersi sufficientemente accertati.
Ugualmente non è necessario esperire la suaccennata procedura ove si tratti di Enti, Corpi o appartenenti a Forze armate dello Stato distintisi per atti meritevoli di riconoscimento compiuti collettivamente o singolarmente.
3. Le proposte di conferimento di ricompensa al valor civile o le istanze avanzate direttamente dagli interessati devono essere fatte pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale - entro il termine perentorio di un anno dal compimento dell'atto di coraggio.
4. Per gli atti di coraggio compiuti anteriormente alla entrata in vigore del presente regolamento, e per i quali siano trascorsi più di sei mesi dal loro compimento, in via transitoria le relative proposte o istanze da parte degli interessati possono essere inoltrate al Ministero dell'interno entro il termine indilazionabile di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del regolamento stesso.
5. La Commissione di cui all'art. 7 della legge, qualora ravvisi nei fatti sottoposti al suo esame gli estremi per la concessione di una ricompensa al merito civile, può proporre che venga concessa detta ricompensa.
6. La medaglia di cui all'art. 2 della legge si porta sul petto, a sinistra, appesa al nastro composto da una striscia tricolore di 36 mm.
In luogo della medaglia può portarsi un nastrino di 8 mm. di altezza della stessa foggia del nastro, sul quale è applicata una stella a cinque punte, rispettivamente di oro, di argento o di bronzo.
di recente (neanche poi tanto) sono stati avanzati dei progetti di riforma i quali però non furono mai presi in considerazione
Camera dei Deputati
XII Legislatura
PROGETTO DI LEGGE - N. 3195
d'iniziativa dei deputati
CARDIELLO, NOCERA, COLUCCI, ANTONIO RIZZO, MANZIONE, DE
FRANCISCIS, BENEDETTI VALENTINI, LAVAGNINI, FRONZUTI
Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, recante norme
per la concessione di ricompense al valor civile
Presentata il 12 febbraio 1997
Onorevoli Colleghi! - Con la legge 2 gennaio 1958, n. 13, sono state istituite le ricompense al valor civile, comprendenti medaglie d'oro, d'argento, di bronzo e l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile, autorizzando il Governo ad emanare le relative norme d'attuazione.
Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1616 del 1960, regolamentando la materia è stato precisato, con l'articolo 6, che "La medaglia di cui all'articolo 2 della legge si porta sul petto, a sinistra, appesa al nastro composto da una striscia tricolore di 36 mm. In luogo della medaglia può portarsi un nastrino di 8 mm. di altezza, della stessa foggia del nastro, sul quale è applicata una stella a cinque punte, rispettivamente di oro, di argento o di bronzo", non comprendendo alcun segno distintivo per l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile.
Considerato che molti Ministeri con propri decreti istituiscono e conferiscono attestati di benemerenza con medaglie, anche per la sola partecipazione a particolari operazioni, allo scopo di "materializzare un tangibile riconoscimento"; che la legge n. 658 del 1956, istitutiva della medaglia al merito civile, prevede per tali ricompense, pur di grado meno elevato di quelle al valor civile, l'esteriorizzazione della concessione; che lo spirito informatore della citata legge n. 13 del 1958 (istitutiva della ricompensa al valor civile) è chiaramente indicato dall'articolo 1 "... per segnalarne gli autori come degni di pubblico onore"; che il regio decreto n.1423 del 1932 prevede per le decorazioni al valor militare le insegne distintive di tutti e quattro i livelli di ricompensa: medaglia d'oro, d'argento, di bronzo e croce al valore militare; è opportuno sanare l'evidente discrasia, modificando il testo della legge n. 13 del 1958, prevedendo, in luogo dell'attestato di pubblica benemerenza al valor civile, la croce al valor civile.
Art. 1.
1. Alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Le decorazioni al valor civile sono le medaglie d'oro, d'argento, di bronzo e la croce al valor civile.
2. Le decorazioni di cui al comma 1 hanno le caratteristiche indicate nei quadri annessi alla presente legge";
b) all'articolo 10:
1) al primo comma, le parole: "Le medaglie al valor civile" sono sostituite dalle seguenti: "Le decorazioni al valor civile";
2) il secondo comma è abrogato;
c) al primo comma dell'articolo 12 le parole: "della medaglia al valor civile" sono sostituite dalle seguenti: "della decorazione al valor civile";
d) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
"Art. 12-bis. - 1. Gli attestati di pubblica benemerenza al valor civile finora concessi sono automaticamente convertiti in croci al valor civile; conseguentemente gli uffici competenti provvedono a variare le relative registrazioni. I titolari hanno diritto a fregiarsi della corrispondente insegna, che non è fornita agli interessati, ai quali è rilasciato, a domanda, il nuovo brevetto";
e) l'allegato alla legge è sostituito da quello annesso alla presente legge.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
La medaglia sarà del diametro di mm. 33. Da un lato è effigiato lo stemma ufficiale della Repubblica con intorno la dicitura "Al Valore Civile" e sull'altro è inciso, in mezzo a due rami di quercia, il nome del decorato con l'indicazione del luogo e del giorno in cui è avvenuta l'azione.
... (omissis) ...
La croce al valor civile ha le stesse caratteristiche di quella al valor militare, con la dicitura "Al Valor Civile" sulla fronte e lo stemma della Repubblica sul retro, in luogo della stelletta. Le insegne si portano sul petto, a sinistra, appese al nastro composto da una striscia tricolore di mm. 36. In luogo delle insegne può portarsi un nastrino di mm. 8 di altezza della stessa foggia del nastro, privo di contrassegni per la croce al valor civile e contrassegnato da una stelletta a 5 punte rispettivamente di bronzo, d'argento e d'oro, in relazione alla medaglia che sostituisce.
Croce al Valor Civile
... (omissis) ...
Questo progetto di legge fu ripreso nella XIV legislatura dell’Onorevole Ramponi, venne assegnato alla Ia Commissione Affari Costituzionali, la quale non ne iniziò mai l’esame.
Camera dei Deputati
XIV Legislatura
Progetto di Legge n. 1841
d’iniziativa del deputato RAMPONI
Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, recante norme per la concessione di ricompense al valor civile
Presentata il 24 ottobre 2001
ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 2 gennaio 1958, n. 13, regola la concessione delle ricompense al valor civile che comprendono le medaglie d’oro, d’argento, di bronzo e un attestato di pubblica benemerenza.
Mentre per le medaglie e` previsto il rilascio di un brevetto e delle relative insegne, per quest’ultima viene consegnato
solo l’attestato senza alcun fregio.
E` giusto che i cittadini che si sono distinti per aver compiuto atti di « preclara virtu` civica » e segnalati « come degni di pubblico onore », cosı` come sancito dall’articolo 1 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, insieme al riconoscimento dell’onorificenza, abbiano la possibilita` di fregiarsi anche di una insegna specifica distintiva per tale classe di ricompense.
Pertanto, a similitudine delle ricompense al valor militare, propongo che venga adottato, quale quarto grado delle decorazioni al valor civile, la croce al valor civile in sostituzione dell’attestato di pubblica benemerenza.
ART. 1.
1. Alla legge 2 gennaio 1958, n. 13,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 2 e` sostituito dal seguente:
« ART. 2. – 1. Le ricompense al valor civile sono le medaglie d’oro, d’argento, di bronzo e la croce al valor civile.
2. Le ricompense di cui al comma 1 hanno le caratteristiche indicate nei quadri annessi alla presente legge »;
b) l’articolo 10 e` sostituito dal seguente:
« ART. 10. – 1. Le ricompense al valor civile vengono conferite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’interno »;
c) all’articolo 12, primo comma, le parole: « della medaglia al valor civile » sono sostituite dalle seguenti: « della ricompensa al valor civile »;
d) dopo l’articolo 12 e` inserito il seguente:
« ART. 12-bis. – 1. Gli attestati di pubblica benemerenza gia` concessi sono automaticamente convertiti in croci al valor civile; conseguentemente gli uffici competenti provvedono a variare le relative registrazioni.
I titolari hanno diritto a fregiarsi della corrispondente insegna, che non e` fornita agli interessati, ai quali e` rilasciato, a domanda, il nuovo brevetto »;
e) l’allegato e` sostituito da quello annesso alla presente legge.
ART. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ALLEGATO.
1. La medaglia sarà del diametro di mm. 33. Da un lato e` effigiato lo stemma ufficiale della Repubblica con intorno la dicitura « AL VALOR CIVILE » e sull’altro e` inciso, in mezzo a due rami di quercia, il nome del decorato con l’indicazione del luogo e del giorno in cui e` avvenuta l’azione.
2. La croce al valor civile ha le stesse caratteristiche di quella al valor militare, con la dicitura « AL VALOR CIVILE » sulla fronte e lo stemma della Repubblica sul retro, in luogo della stelletta.
3. Le insegne si portano sul petto, a sinistra, appese al nastro composto da una striscia di tricolore di mm. 36. In luogo delle insegne puo` portarsi un nastrino di mm. 8 di altezza della stessa foggia del nastro, privo di contrassegni per la croce al valor civile e contrassegnato da una stelletta a 5 punte rispettivamente di bronzo, d’argento e d’oro, in relazione alla medaglia che sostituisce ».
Saluti a tutti!

