Eredi Savoia legittimati al conferimento Ordini dinastici?

Per discutere sugli ordini cavallereschi e le onorificenze/ Discussions on orders of chivalry and honours

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Re: Eredi Savoia legittimati al conferimento Ordini dinastic

Messaggioda Matt » martedì 21 aprile 2026, 20:39

ninocento ha scritto:
nicolad72 ha scritto:La mancata autorizzazione dell'ordine mauriziano è dettata da ovvie ragioni di ordine politico, ma di ciò si è già discusso in maniera ampia ed esaustiva altrove...


Scusami Nicola, ma facevo questa considerazione, visto che la XIII disposizione transitoria della Costituzione è stata abrogata con l'avvenuto ingresso degli ex regnanti in Italia (venendo meno-secondo me- le ragioni di ordine politico), come mai non viene abolito anche anche l'art. 9 della legge L. 3 marzo 1951, n. 178 che vieta la concessione e il fregio degli Ordini di questa Casa Dinastica, considerando l'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro alla stregua degli ordini "dinastico-familiari" della storia d'Italia e che vengono autorizzati dal MAE?

Grazie


Scusate riapro questa discussione partendo da questo punto iniziale sperando che qualcuno voglia aiutarmi a chiarirmi un po' di idee.

Andiamo con ordine:

Io partirei dal fatto che, dato che per le istituzioni di diritto internazionale e nazionale, tutti gli uomini sono uguali in diritti e dignità, di certo il Capo di Casa Savoia (chiunque egli sia), non possiede alcun diritto in più di un semplice altro essere umano. Quindi nessun diritto di gestire un ordine cavalleresco. Qui sul forum e in rete si parla spesso del Congresso di Vienna e del riconoscimento delle case regnati ed ex regnati. Tuttavia non mi risulta che esista un articolo di un qualsiasi atto ufficiale, firmato da tutti i rappresentanti degli Stati del Congresso di Vienna, che regoli le prerogative dei discendenti della case già regnanti in materia cavalleresca, e che seppur esistesse tale documento esso dovrebbe essere osservato e attuato tramite leggi perlomeno negli stati ancora esistenti rappresentati al congresso, ma non potrebbe essere vincolante per gli stati non presenti che mai aderirono ai trattati (correggetemi se sbaglio). I riferimenti al Congresso di Vienna in materia cavalleresca si basano sugli appunti dei partecipanti a tale evento, nulla di più. Per quanto concerne il riconoscimento reciproco tra case sovrane e già sovrane, è tutto privato, non esiste un diritto internazionale delle case sovrane, anzi questo "riconoscimento" di altre casate di pari rango mi pare esuli dai compiti assegnati alle Case sovrane dei relativi Stati europei. In altre parole è roba privata, convenzionale, irrilevante ai fini giuridici. Per quanto mi riguarda un privato può conferire un ordine cavalleresco solo in una realtà statale che, con molta benevolenza, glielo concede con apposita legge. In Italia questa legge si chiama L. 3 marzo 1951, n. 178, e riconosce in questo diritto alcuni discendenti di case preunitarie. Partendo da ciò:

Storicamente Casa Savoia fu una casa sovrana sia estera (Spagna, Croazia, Gerusalemme, Cipro, Armenia) che preunitaria (Sicilia, Sardegna, Ducato di Savoia ecc...). Questo è innegabile.

L'Ordine supremo della Santissima Annunziata in quanto ordine cavalleresco dinastico è stato soppresso come "ordine cavalleresco dinastico" dalla Repubblica italiana, provvedimento giudicato ultra vires, ma questo è irrilevante da un punto di vista fattuale poiché la Repubblica italiana può legiferare e rendere esecutive le sue decisioni, il Capo di Casa Savoia è un semplice individuo che non può opporsi a tale decisione. Questo con l'articolo 9 della L. 3 marzo 1951, n. 178. Questo fa si che, per la Repubblica italiana i collari di detto ordine detenuti in Banca d'Italia non siano i collari di un ordine cavalleresco dinastico sul quale la Repubblica non vanta diritti (anche se potrebbe ricreare detto ordine come statale) ma sono del tutto assimilabili ai gioielli della corona che sono di proprietà dello Stato, come chiarito da sentenza del tribunale di Roma (sulla base di motivazioni che non conosco perché non ho trovato copia integrale del testo della sentenza, purtroppo).

L'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, invece ha una storia più sfumata. Con l'art. 9 della L. 3 marzo 1951, n. 178, lo Stato ne dispone la cessazione del conferimento delle onorificenze. Ma il punto è: quali onorificenze? A ben vedere Umberto II non era cittadino italiano al momento, e conferiva le sue onorificenze, tra cui OSSML in modo privato essendo un sovrano non abdicatario ma il provvedimento della legge non indica espressamente Casa Savoia o Umberto II. A ben vedere sembra si riferisca a quanto la XIV disposizione transitoria afferma "l'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge", in altre parole la Repubblica italiana non ha soppresso l'OSSML ma ha creato al suo posto/trasformato questi in un ente ospedaliero, questo oltre che dalla XIV disposizione transitoria e finale è anche disciplinato dalla L. 5 novembre 1962, n. 1596. In altre parole, sebbene logicamente il provvedimento in quel contesto storico si rifesse lapalissianamente a Umberto II, in realtà ha fatto solo in modo che la Repubblica si "auto-congelasse" l'Ordine mauriziano dal 1951 al 1962, ma non ha espressamente prodotto un atto che prescrive a Casa Savoia di conferire questa onorificenza, come invece fatto con l'Ordine Supremo della Santissima Annunziata. Di conseguenza mi chiedo:

Se altre case già sovrane preunitarie hanno ottenuto dalla Repubblica la facoltà di conferire i loro ordini cavallereschi dinastici a cittadini italiani, con la possibilità che questi siano autorizzati su suolo italiano dal ministero degli Affari Esteri, perché i membri di Casa Savoia, non inquanto pretendenti all'ex trono italiano (al quale peraltro, Vittorio Emanuele e Emanuele Filiberto hanno rinunciato per poter rientrare in Italia), ma come eredi del preunitario Regno di Sardegna ad esempio, non possono fare lo stesso con l'OSSML. In fin dei conti questo, almeno per quanto riguarda l'OSSML, non dovrebbe comportare nessuna nuova legge ma solo un parere positivo del Consiglio di Stato, inquanto l'OSSML non è stato abolito dal punto di vista della Repubblica e la Repubblica non si è impadronita dell'Ordine ma ha semplicemente creato un Ente ospedaliero che ne ha ereditato parte della funzione. Quindi non dovrebbe esserci conflitto. Sbaglio?

Per quanto riguarda l'Ordine civile di Savoia, se la sua natura è effettivamente dinastica dovrebbe valere lo stesso di quanto ho ipotizzato per l'OSSML, se invece era un ordine statale non saprei...

Concludo affermando che io non sono un giurista, sono uno studente di storia, e prima di scrivere ho consultato le leggi di cui ho trattato. Però non sono un esperto. Quindi ho espresso le mie riflessioni per sapere il vostro punto di vista e cercare di imparare qualcosa dal confronto con le vostre conoscenze.
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Re: Eredi Savoia legittimati al conferimento Ordini dinastic

Messaggioda nicolad72 » venerdì 24 aprile 2026, 11:06

Mi consenta di rilevare nel suo intervento alcune importanti omissioni che se dovesse valutare potrebbero modificare sostanzialmente (sottolineo il potrebbero) il senso del suo scritto:
- il diritto internazionale non si basa solo su fonti scritte (che vincolano solo gli stati che sottoscrivono quegli accordi veippiù con gli effetti clausola "si omens") ma ha come sua fonte principale il diritto consuetudinario che è dato dalla prassi normativamente connotata (diuturnitas e opinio iuris).
- non considera l'impatto delle leggi eversive su ciò che era di origine "canonica" a cavallo tra metà 800 e inizio 900;
- l'uguaglianza è un principio che va valutato a "partià di condizioni" non in modo assoluto (in italia si veda l'art. 3 cost.)
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Re: Eredi Savoia legittimati al conferimento Ordini dinastic

Messaggioda Alessio Bruno Bedini » venerdì 24 aprile 2026, 22:13

Se ci collochiamo sul piano del diritto italiano vigente, il punto è piuttosto semplice: il sistema delle onorificenze è oggi regolato dallo Stato e trova il suo riferimento nella Legge 3 marzo 1951 n. 178.

In questo quadro, eventuali ordini dinastici (anche se dotati di una continuità storica o di una loro legittimità interna) non producono effetti giuridici automatici nell’ordinamento italiano.
Per avere rilevanza concreta (ad esempio per il porto delle insegne), è necessario un passaggio di riconoscimento o autorizzazione da parte delle autorità competenti.

Diverso è il discorso se ci spostiamo su un piano storico.
In altri ordinamenti, oppure nell’ambito delle relazioni tra case già sovrane, la dimensione dinastica può ancora avere un suo peso, fondato su prassi, tradizione e diritto consuetudinario.

Il punto, quindi, non è tanto stabilire se una legittimità dinastica esista o meno, ma riconoscere che oggi in Italia i due piani, quello storico-dinastico e quello giuridico-statale, non coincidono.
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Re: Eredi Savoia legittimati al conferimento Ordini dinastic

Messaggioda Matt » sabato 25 aprile 2026, 11:56

Ringrazio entrambi per i vostri interventi. Tuttavia ci sono alcune cose che vorrei chiarire:

nicolad72 ha scritto:- il diritto internazionale non si basa solo su fonti scritte (che vincolano solo gli stati che sottoscrivono quegli accordi veippiù con gli effetti clausola "si omens") ma ha come sua fonte principale il diritto consuetudinario che è dato dalla prassi normativamente connotata (diuturnitas e opinio iuris).


Quanto dice per uno Stato vale in linea di principio solo quando gli è politicamente "comodo", come cinquemila anni di storia insegnano. Tuttavia questa affermazione, in linea di principio, sostiene comunque la tesi della possibilità di rendere autorizzabile OSSML da parte dello stato italiano, come "ordine non nazionale" come già deciso in altri casi...appunto per consuetudine, no?

nicolad72 ha scritto:- non considera l'impatto delle leggi eversive su ciò che era di origine "canonica" a cavallo tra metà 800 e inizio 900;


Non ho capito bene a quali leggi eversive fa riferimento, potrebbe spiegarsi meglio?

nicolad72 ha scritto:- l'uguaglianza è un principio che va valutato a "partià di condizioni" non in modo assoluto (in italia si veda l'art. 3 cost.)


Si ma nell'artcolo 3 non si parla di "parità di condizioni" tra Gran Maestri...bisogna dare per scontate troppe cose se osserviamo l'art. 3 in questo modo.

Si parla tanto di consuetudini, è potrei anche darvi ragione se la maggior parte degli stati del mondo avesse a disposizione del proprio sistema legislativo una legge come L. 3 marzo 1951, n. 178, ma effettivamente quanti stati al mondo consentono ai Savoia(o altre dinastie spodestate) di conferire onorificenze ai proprio cittadini? Perché se a consentire il porto di onorificenze "non nazionali" sono la maggior parte degli stati al mondo allora possiamo parlare pacificamente di consuetudine, ma se sono rimasti a garantire questa possibilità solo una manciata di stati europei non credo si possa parlare tanto pacificamente di diritto consuetudinario.

Alessio Bruno Bedini ha scritto:Se ci collochiamo sul piano del diritto italiano vigente, il punto è piuttosto semplice: il sistema delle onorificenze è oggi regolato dallo Stato e trova il suo riferimento nella Legge 3 marzo 1951 n. 178.

In questo quadro, eventuali ordini dinastici (anche se dotati di una continuità storica o di una loro legittimità interna) non producono effetti giuridici automatici nell’ordinamento italiano.
Per avere rilevanza concreta (ad esempio per il porto delle insegne), è necessario un passaggio di riconoscimento o autorizzazione da parte delle autorità competenti.

Diverso è il discorso se ci spostiamo su un piano storico.
In altri ordinamenti, oppure nell’ambito delle relazioni tra case già sovrane, la dimensione dinastica può ancora avere un suo peso, fondato su prassi, tradizione e diritto consuetudinario.

Il punto, quindi, non è tanto stabilire se una legittimità dinastica esista o meno, ma riconoscere che oggi in Italia i due piani, quello storico-dinastico e quello giuridico-statale, non coincidono.


Gentilissimo Alessio
Quanto affermi mi trova perfettamente d'accordo, ma io mi sto focalizzando solo sul piano giuridico-statale, anche perché il mio "pallino" qui è cercare di capire se sia possibile ottenere un riconoscimento dell'OSSML da parte dello Stato italiano.
La questione del riconoscimento tra dinastie resta, a mio modo di vedere, un fatto meramente privato, distinto anche dal piano storico, che invece riguarda la storicità e la legittimità morale di un Ordine (ma questa è mia opinione).
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Re: Eredi Savoia legittimati al conferimento Ordini dinastic

Messaggioda Alessio Bruno Bedini » sabato 25 aprile 2026, 15:21

Caro Matt, proprio restando sul piano giuridico-statale, a mio avviso il punto resta quello già emerso: un eventuale riconoscimento o anche solo autorizzazione all’uso passerebbe necessariamente attraverso un atto statale, nel quadro della Legge 3 marzo 1951 n. 178.
Senza questo passaggio, la questione rimane giuridicamente irrilevante in Italia.

Sul tema del riconoscimento tra dinastie, invece, forse parlerei più che di fatto “meramente privato” di una dimensione diversa da quella statale: non propriamente giuridica in senso positivo, ma nemmeno riducibile al solo ambito privato, perché storicamente si è espressa attraverso prassi e consuetudini che hanno avuto una certa rilevanza nei rapporti tra soggetti sovrani.

Detto questo, concordo con te che, ai fini della questione concreta che poni (OSSML e Stato italiano), questo piano incide poco: il nodo resta comunque la volontà dell’ordinamento statale.
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Re: Eredi Savoia legittimati al conferimento Ordini dinastic

Messaggioda Matt » sabato 25 aprile 2026, 17:36

Alessio Bruno Bedini ha scritto:... un eventuale riconoscimento o anche solo autorizzazione all’uso passerebbe necessariamente attraverso un atto statale, nel quadro della Legge 3 marzo 1951 n. 178. Senza questo passaggio, la questione rimane giuridicamente irrilevante in Italia.


Gentilissimo Alessio
A questo punto mi chiedo se nel tempo i vari Savoia che ebbero o si contesero il Gran Magistero dell'OSSML (Umberto II, Vittorio Emanuele, Emanuele Filiberto, Amedeo o Aimone) abbiano mai provato ad accreditarsi al Ministero degli affari esteri come Gran Maestri di un ordine dinastico "non nazionale" in modo da ottenere un riconoscimento nell'ambito della legge del 3 marzo 1951, n.178, specie dopo il 1962. Inoltre mi piacerebbe sapere se vi è stato un parere negativo da parte del Ministero su cosa questi si basava. Qualcuno ha qualche informazione in merito?
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