Moderatori: Novelli, Lambertini, Mario Volpe, Tilius, nicolad72


Can. 305 - §1. Tutte le associazioni di fedeli sono soggette alla vigilanza dell'autorità ecclesiastica competente, alla quale pertanto spetta aver cura che in esse sia conservata l'integrità della fede e dei costumi e vigilare che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica; ad essa perciò spetta il dovere e il diritto di visitare tali associazioni, a norma del diritto e degli statuti; sono anche soggette al governo della medesima autorità secondo le disposizioni dei canoni seguenti.
Can. 578 - L'intendimento e i progetti dei fondatori, sanciti dalla competente autorità della Chiesa, relativamente alla natura, al fine, allo spirito e all'indole dell'istituto, nonché le sue sane tradizioni, cose tutte che costituiscono il patrimonio dell'istituto, devono essere da tutti fedelmente custoditi.
Can. 586 - §1. È riconosciuta ai singoli istituti una giusta autonomia di vita, specialmente di governo, mediante la quale abbiano nella Chiesa una propria disciplina e possano conservare integro il proprio patrimonio, di cui nel can. 578.
§2. È compito degli Ordinari dei luoghi conservare e tutelare tale autonomia.
Can. 587 - §1. Per custodire più fedelmente la vocazione e l'identità dei singoli istituti il codice fondamentale, o costituzioni, di ciascuno deve contenere, oltre a ciò che è stabilito da osservarsi nel can. 578, le norme fondamentali relative al governo dell'istituto e alla disciplina dei membri, alla loro incorporazione e formazione, nonché l'oggetto proprio dei vincoli sacri .
§2. Tale codice è approvato dalla competente autorità della Chiesa e soltanto con il suo consenso può essere modificato.
§3. In tale codice siano adeguatamente armonizzati gli elementi spirituali e quelli giuridici; tuttavia non si moltiplichino le norme senza necessità.
Can. 590 - §1. Gli istituti di vita consacrata, in quanto dediti in modo speciale al servizio di Dio e di tutta la Chiesa, sono per un titolo peculiare soggetti alla suprema autorità della Chiesa stessa.
§2. I singoli membri sono tenuti ad obbedire al Sommo Pontefice, come loro supremo Superiore, anche a motivo del vincolo sacro di obbedienza.
Can. 591 - Per meglio provvedere al bene degli istituti e alle necessità dell'apostolato il Sommo Pontefice, in ragione del suo primato sulla Chiesa universale, può esimere istituti di vita consacrata dal governo degli Ordinari del luogo e sottoporli unicamente a sé o ad altra autorità ecclesiastica, in vista di un vantaggio comune.
Can. 593 - Fermo restando il disposto del can. 586, gli istituti di diritto pontificio [b]sono soggetti in modo immediato ed esclusivo alla potestà della Sede Apostolica in quanto al regime interno e alla disciplina[/b].
Can. 594 - L'istituto di diritto diocesano, fermo restando il can. 586, rimane sotto la speciale cura del Vescovo diocesano.




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