da Delehaye » domenica 5 gennaio 2014, 18:05
piccole notazioni legislative.
Quindi almeno dal 1954 sia gli Ufficiali che i Sottufficiali potevano indossare l'uniforme anche in congedo assoluto.
Dal 2005 anche i VFP.
Dal 2010 tutti i militari...
Legge n° 113 del 10.04.1954 "Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica" (G.U.R.I. n° 98 del 29.04.1954 - S.O.) e s.m.i.
Art. 3.
Gli ufficiali si distinguono in:
- ufficiali in servizio permanente;
- ufficiali in congedo;
- ufficiali in congedo assoluto.
Gli ufficiali in servizio permanente sono vincolati da rapporto di impiego.
Gli ufficiali in congedo non sono vincolati da rapporto di impiego ed hanno gli obblighi di servizio previsti dalla presente legge. Gli ufficiali in congedo sono ripartiti in quattro categorie: ufficiali dell'ausiliaria, ufficiali di complemento, ufficiali della riserva e ufficiali della riserva di complemento.
Gli ufficiali in congedo assoluto non hanno più obblighi di servizio, ma conservano il grado e l'onore dell'uniforme.
Testo in vigore dal 01.05.1954 all'08.10.2010
Legge n° 599 del 31.07.1954 "Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica" (G.U.R.I. n°181 del 10.08.1954 - S.O.) e s.m.i.
Art. 56
Il sottufficiale in congedo assoluto non ha obblighi di servizio.
Il sottufficiale in congedo assoluto conserva il grado e l'onore dell'uniforme ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
Testo in vigore dal 25.08.1954 all'08.10.2010
Legge n° 512 del 01.06.1961 "Stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato" (G.U.R.I. n°159 del 30.06.1961) e s.m.i.
Art. 20
I cappellani militari si distinguono in:
- cappellani militari in servizio permanente;
- cappellani militari in congedo;
- cappellani militari in congedo assoluto.
I cappellani militari in congedo non sono vincolati da rapporto d'impiego ed hanno gli obblighi di servizio previsti dalla presente legge. I cappellani militari in congedo sono ripartiti in due categorie: cappellani militari di complemento e cappellani militari della riserva.
I cappellani militari in congedo assoluto non hanno più obblighi di servizio, ma conservano il grado e l'onore dell'uniforme.
Testo in vigore dal 01.07.1961 all'08.10.2010
D.Lgs. n° 215 dell'08.05.2001 "Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'Art. 3, Comma 1, della Legge n° 331 del 14.11.2000" (G.U.R.I. n°133 dell'11.06.2001 - S.O. n° 142) e s.m.i.
Art. 13-ter "Collocamento in congedo" - Comma 7
7. I volontari in ferma prefissata in congedo assoluto non hanno obblighi di servizio, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
Testo in vigore dall'08.10.2005 all'08.10.2010
D.Lgs. n° 66 del 15.03.2010 "Codice dell'ordinamento militare" (G.U.R.I. n°106 dell'08.05.2010 - S.O. n° 84) e s.m.i.:
Art. n° 880 "Categorie di personale in congedo"
1. I militari in congedo appartengono a una delle seguenti categorie:
a) ausiliaria;
b) complemento;
c) congedo illimitato;
d) riserva;
e) riserva di complemento;
f) congedo assoluto.
2. L'ausiliaria riguarda il personale collocato nel congedo dal servizio permanente.
3. Il complemento riguarda gli ufficiali e i sottufficiali.
4. Il congedo illimitato riguarda i militari di truppa che cessano dal servizio temporaneo.
5. La riserva di complemento riguarda esclusivamente gli ufficiali.
6. I militari in congedo assoluto non sono più vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale; il militare in congedo assoluto conserva il grado e l'onore dell'uniforme, che può essere indossata in base alle disposizioni di ciascuna Forza armata o del Corpo della Guardia di finanza, ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
Testo in vigore dal 09.10.2010 all'08.02.2013
4. Il congedo illimitato riguarda i militari di truppa e i graduati dell'Arma dei carabinieri in ferma che cessano dal servizio temporaneo.
Testo in vigore dal 09.02.2013 (cambia rispetto al precedente testo dell'Art. 880 il solo Comma 4)
"Venne anche preso lo stendardo da battaglia (guðfani), che chiamavano "Corvo"."