Moderatori: Novelli, Lambertini, Mario Volpe, Tilius, nicolad72

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nicolad72 ha scritto:Chi deve rispondere ben sa... non a caso ho usato un acronimo specificatamente tecnico.
Comunicazione di Notizia di Reato...
giuseppe71 ha scritto:nicolad72 ha scritto:Chi deve rispondere ben sa... non a caso ho usato un acronimo specificatamente tecnico.
Comunicazione di Notizia di Reato...
Buonasera a tutti.
Il 347 cpp è di norma il seguito di una attività di PG già intrapresa dall'agente di P.G. o da una notizia criminis;
Nel nostro caso il nastrino con relativa medaglia, il diploma dell'ordine farlocco andrebbero sequestrati e messi a disposizione dell'autorità di PG.
Diversamente la vedo dura applicare la 178/51 con la sola dichiarazione "orale" dei falsi titoli cavallereschi del millantatore.
Tranne che non vengano espressi in pubblica piazza (ed anche affollata).
A Vs disposizione.
Giuseppe


Costituzione della Repubblica Italiana ha scritto:Art. 112.
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Codice di Procedura Penale ha scritto:347. Obbligo di riferire la notizia del reato.
1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione (1).

piero59 ha scritto:Teniamo presente che le Forze dell'Ordine sono spesso sotto organico, quindi la coperta è corta, e giustamente bisogna scegliere tra cose che hanno una rilevanza maggiore e di pericolosità sociale maggiore. Purtroppo è così, ed è inutile nasconderci dietro un dito!
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