da T.G.Cravarezza » lunedì 19 maggio 2003, 12:55
Divieto degli Ordini Dinastici
Sarà discussa nei prossimi giorni in commissione la proposta di legge n° 3273, presentata dai Deputati Carra, Fanfani e Delbono (Margherita-DS) ed intitolata Divieto di utilizzo delle onorificenze di ordini dinastici. La proposta mira, come si legge nella Relazione, a "porre termine ad un fenomeno che talvolta sembra assumere anche le forme di un vero e proprio inganno al pubblico, e che inoltre crea anche allo Stato italiano situazioni di imbarazzo con Stati esteri, amici e alleati".
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Lo Stato non riconosce i cosiddetti "ordini dinastici", ancorché già esistenti, ovvero gli ordini istituiti in riferimento a case regnanti di Stati, anche con territorio italiano, che non sono più esistenti ovvero che si sono trasformati in Repubbliche. Non viene riconosciuto ad ex-case regnanti il diritto a conferire onorificenze.
2. Ai cittadini italiani sia sul territorio nazionale che su quello estero è fatto divieto di conferire e di fregiarsi in qualunque modo delle onorificenze di cui al comma 1. Ai cittadini stranieri che risiedono sul territorio italiano è fatto divieto di conferire a cittadini italiani le onorificenze di cui al medesimo comma 1.
Art. 2.
1. Chiunque, cittadino italiano o straniero, contravvenga alle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, è punito con un'ammenda da 10.000,00 a 100.000,00 euro e con la revoca di diritto delle onorificenze.
2. Sono revocate tutte le autorizzazioni che siano state eventualmente concesse a fregiarsi delle onorificenze degli ordini dinastici di cui all'articolo 1.
3. I beni appartenenti a fondazioni, a società o ad associazioni di fatto che siano state costituite per la gestione degli ordini dinastici di cui all'articolo 1 anche per fini culturali, assistenziali o di beneficenza sono retrocessi ai conferenti, ove previsto espressamente dagli eventuali accordi o statuti costituitisi o, in mancanza, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono devoluti al patrimonio dello Stato.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il 30 giugno 2003.
Dal sito del CNI-CG
Commentate pure, anche se trovo la situazione davvero assurda.
Tomaso Giuseppe Cravarezza
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"Vince te ipsum"