Mi sono recentemente posto il problema della validità giuridica dei titoli umbertini, cioè dei titoli concessi da Re Umberto II dall’esilio.
Secondo me, infatti, tali titoli sarebbero nulli o inesistenti o, comunque, inefficaci.
La loro nullità o inesistenza (a secondo delle ricostruzioni che si accolgono) deriverebbe innanzitutto dalla carenza in astratto del potere concessorio in capo a Umberto II. Nel momento stesso in cui Egli è stato costretto all’esilio, infatti, secondo me avrebbe perso la possibilità di concedere titoli nobiliari per estinzione della fons honorum, dal momento che in Italia dopo il suo esilio si è avuta la repubblica con il conseguente disconoscimento dei titoli nobiliari.
Anche a non voler accogliere questa impostazione, sostenendo che Umberto II avrebbe mantenuto la fons honorum anche in esilio in quanto re esiliato e non re abdicatario, la nullità dei titoli da Lui concessi deriverebbe altresì dall’assenza di un requisito costitutivo della concessione dei titoli nobiliari. Come è noto, infatti, l’atto di conferimento di un titolo nobiliare richiedeva, al pari di altri provvedimenti regi, della controfirma ministeriale, in questo caso apposta dal Presidente del Consiglio. Ora, è certo che nessun Presidente del Consiglio ha mai firmato un atto di concessione di titoli nobiliari posto in essere da Umberto II (né avrebbe potuto farlo, stante il disposto costituzionale che esclude la riconoscibilità di un titolo nobiliare). In assenza di un requisito di validità dell’atto concessorio, quale è certamente la controfirma, di conseguenza i titoli concessi da Umberto II dall’esilio sono tutti nulli, o addirittura inesistenti.
Occorre inoltre ricordare che, comunque, anche a voler superare la mancanza di controfirma al fine di affermare la validità dei titoli concessi da Umberto II, gli atti concessori in questione mancherebbero di un requisito di efficacia, quale è la registrazione dell’atto alla Corte dei conti: anche questo passaggio procedurale è, ovviamente, assente con riguardo agli atti di concessione dei titoli umbertini. Lo stesso vale anche per il Parere del Commissario del Re per l’araldica.
Non avrebbe invece, a mio parere, molto peso la mancata trascrizione del titolo nei registri nobiliari, avendo questi di fatto solo un’efficacia notiziale.
Voi che ne pensate?
Elassar

