da assoro » venerdì 25 luglio 2003, 19:19
Gentile Signor Cravarezza,
in questi giorni sono rientrato provissioriamente in città ed ho letto quello che chiede, noto che i “ gentili e preparati Signori”non rispondono, questo silenzio a che cosa è dovuto? forse alla poca conoscenza della questione dinastica ? per me… chi abbia un minimo di conoscenza del diritto nobiliare e del diritto dinastico,o per chi sia sinceramente monarchico un minimo di risposta la deve dare. Se la totale dei “ gentili e preparati signori” è repubblicana,capisco il silenzio.
Cercherò di dire qualcosa, non sono un studioso e a malapena ho letto in questi giorni degli studi fatti da studiosi monarchici e non,è precisamente da un studio intitolato “” IN MOME DEL RE”” del Dottor Angelo Squarti Perla.Membro Effettivo del Collegio Araldico Romano.
Per il matrimonio di S.A.R. Vittorio Emanuele di Savoia le Regie Lettere Patenti di Vittorio Amedeo III il 7/9/1780 – 13/9/1780 e 20/9/1780 e Codice Civile(quest’ultimo ancora vigente) parlano chiaro:
Art. I: >non sarà lecito a Principi del Sangue contrarre matrimonio,senza prima ottenere il permesso Nostro o i reali Nostri Successori, e mancando alcuni di essi a questo indispensabile dovere,soggiacerà a quei provvedimenti,che da Noi o dai Reali Successori si stimeranno adatti al caso <
Art. II: > se nell’inadempimento di questa obbligazione si aggiungesse la qualità di matrimonio contratto con persona di condizione e stato inferiore,tanto i contraenti che i discendenti da tale matrimonio si intenderanno senz’altro decaduti dal possesso dei beni e dei diritti provenienti dalla Corona e dalla ragione di succedere nei medesimi,come pure da ogni onorificenza e prerogativa della Famiglia <.
Art. III: > Quando però il riflesso di qualche singolare circostanza determinasse Noi, od i Reali Nostri successori a lasciare che si contragga matrimonio disuguale,riserviamo in tale caso alla Sovrana Autorità di prescrivere per gli effetti di esso le condizioni e cautele,che dovranno osservarsi < .
Art. X: > I maritaggi dei Principi della Nostra Corona ed il bene dello Stato,non potranno perciò contrarsi senza la permissione Nostra odei Reali Successori e mancando alcuni di essi Principi a questo indispensabile dovere soggiacerà a quei provvedimenti,che all’occorrenza dei casi,sì dà Noi,che da Reali Successori verranno ordinati, anche a tenore delle Petenti Nostre del 13.9.1780,con riserva pure di accompagnare le permissioni con le condizioni che si giudicheranno proprie e convenienti < .
Per quanto concerne l’art. 92 del Codice Civile,circa il matrimonio dei Principi Reali : < Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali, è richiesto l’assenso del Re Imperatore >.
Quest’articolo del vigente codice,riprendendo testualmente l’art, 69 del Codice Civile del 1865,che a sua volta richiamava precedenti atti sovrani ( 7/4/1829 e 12/3/1836 ) riporta l’istituto dell’assenso regio alle nozze dei Principi della Casa Reali.
Sua Maestà il Re Umberto II, Sovrano mai abdicatario,non ha mai rinunciato alle regie prerogative derivante dell’aver, di fatto, regnato con pienezza di giurisdizione territoriale.
E,sino a prova contraria,S.M. Umberto II,non ha mai concesso l’assenso formale, né tanto meno pubblico, visto che non solo non ha voluto essere presente alle nozze del figlio Vittorio Emanuele, ma indicò – termine confacente ad un Monarca dalla riserbatezza e dignità esclusive del Primo dei Gentiluomini,ma equivalente,per l’autorevolezza al termine “” vietò “” < A noi Savoia Aosta e ai Savoia Genova di non intervenire né al matrimonio a Teheran,ne al successivo ricevimento a Ginevra.Sua Maestà ne soffrì moltissimo e l’Unione Monarchica Italiana venne consigliata da Cascais a non inviare auguri e regali agli sposi [/color][/color]>. ( da una intervista del giornalista Gigi speroni al Duca d’Aosta comparsa sul libro “ In Nome del Re “ , Rusconi editore,1986,pagg.9/10/11.
Innumerevoli ed inequivocabili le manifestazioni di volontà dissenziente da S.M.il Re Umberto II, la lettera scritta al figlio,conferma del diniego ed avversità al matrimonio “”Io che sono il quarantaquattresimo Capo della Casa non intendo e non ho diritto di mutare,nonostante l’affetto per te, la legge della nostra Casa vigente da 29 generazioni e rispettata da 43 capi famiglia miei predecessori succedutisi,secondo la legge salica,attraverso matrimoni contratti con Famiglie di sovrani “”.
(questo scritto,secondo Gabriele Villa,redattore dell’articolo sulla Famiglia comparso sul settimanale Gente di Ottobre 2002, sembra che sia sfuggito al rastrellamento dei documenti contenuti nell’archivio di famiglia prima della consegna da parte di Vittorio Emanuele alla Repubblica Italiana, secondo le disposizioni testamentarie paterne.)
La mancata concessione del Collare della Santissima Annunziata al nipote Emanuele Filiberto,con contestuale conferimento, per di più anomalo in quanto in deroga all’età minima canonica richiesta, ad Aimone di Savoia, Duca delle Puglie, figlio di Amedeo Duca di Aosta,non si presta che ad univoca interpretazione.
“”Al fine d’indicare inequivocabilmente che con la Sua scomparsa si verificava l’estinzione della linea genealogica della Famiglia,Umberto II ha preteso che i regi sigilli a secco,tramandati per generazioni nella Famiglia e di spettanza del Re o del suo legittimo successore,fossero con lui sepolti.Gli Aiutanti di Campo di Sua Maestà,protetti in contenitori di cuoio,li avrebbero posti sotto le ascelle del defunto Sovrano””.
Parimenti per volontà testamentaria ha disposto che i Collari della Santissima Annunziata,fossero donati,unitamente al glorioso vessillo del Savoia Cavalleria all’Altare della Patria.
Tale disposizione testamentaria è stata da Vittorio Emanuele disattesa, giungendo sino al punto di autominarsi Gran Maestro dell’Ordine e dar luogo a,ovviamente invalide ed illegittime,novelle concessioni.
Come può Vittorio Emanuele che non è stato,non è, e per le note leggi dinastiche,non sarà mai Re,emettere un “”Regio Decreto””come, ad esempio ,quello datato del 30/1/1984 ?
Come può arrogarsi il diritto di nominare se stesso Duca di Savoia?
Da dove viene la formula inusitata “ per Grazia di Dio e Diritto Ereditario” ?
Sufficiente da solo a togliere ogni diritto ereditario ad un Principe, il tentativo di sostituire il padre.
“”il Regio Decreto datato 15.12.1969,depositato presso il notaio Duport E. Lucine,a firma anche,oltre che da Vittorio Emanuele( per l’occasione,vivente il Re Umberto, autodefinitosi Re d’Italia),dell’ex Gran Maestro della Massoneria Italiana Giordano Gamberini. Al punto 6 del citato documento :””per effetto dell’avvenuta successione,Ci competono anche i diritti di Capo legittimo della Dinastia Sabauda e tali Diritti eserciteremo d’ora innanzi,solo temperati dalla discrezione che lo stato fisico e morale di S.M. l’ex Re Umberto II detta alla Nostra coscienza di figlio””.
Grazie signor Cravarezza , per il Suo topic,
avermi dato la possibilità di ricercare documenti e studiare qualcosa del nostro passato e forse…del nostro futuro.
assoro