Ancora una volta si parla dell'area comunemente identificata col territorio che fu del Regno delle Due Sicilie, in particolare per questo topic della Città di Bari, in un lasso di tempo che va dal XVI al XVIII Secoli.
Dalle fonti sopraccitate la questione era già allepoca dibattuta.
cominciamo ad essere schematici:
a Bari esistevano:
1) Seggio Nobiliare Chiuso
2) Seggio del Popolo Primario Chiuso
il 1° Seggio nobiliare formato da famiglie nobili, secondo le legislazioni regnicole
il 2° Seggio popolare formato da famiglie notabili NON nobili, ma che aspiravano ad esserlo
Nel Regno di Napoli prima, nel Regno delle Due Sicilie dopo, la legislazione nobiliare era MOLTO precisa e copiosa.
Si affermava, senza mezze misure, che potevano essere nobili SOLO e SOLTANTO chi aveva un assenso Regio.
la questione è abbastanza chiara, anche dalle fonti dell'epoca citate... una classe agiata se non anche benestanti e/o ricchi di notabili, che partecipavano attivamente alla vita sociale, economica, amministrativa e politica della città di Bari (e del suo contado) aspirava alla "nobiltà" (non quella "d'animo, o parafrasata... ma quella "vera" che aveva privilegi e attestazioni).
Questa "aspirazione" (che se umanamente poteva essere legittima, NON lo era da un punto di vista giuridico) però è rimasta a livello di "schermaglia", non avendo MAI avuta quella legittimazione che SOLO il Sovrano poteva dare!
Gli appartenenti al Seggio del Popolo Primario di Bari rimanevano dei notabili ma assolutamente NON dei nobili!
Mi fa sorridere amaramente quel tizio che si autoproclama "Nobile del Popolo di Bari", e lo fa nel Regno di Napoli nel 1791, alla stessa stregua (ma almeno lui rischiava qualcosa essendo la materia regolata) dei millemila farlocchi, d'oggi, che si autoproclamano ad esempio "Conte di Vattelapesca" (non rischiando di fatto nulla...)
VictorIII ha scritto:è stato scritto su questo forum, che spesso: Primo ceto o Patrizio , Secondo ceto o Nobile.
Credo che la Piazza dei Nobili è stato considerato Primo Ceto e il Primario popolo era ceto Secondo, quindi avrebbe senso a concludere che, forse, la piazza dei nobili erano patrizio e titolata, e la piazza dei popolo Primario erano semplicemente nobile, ma non patrizio o il titolo?
Reale Dispaccio di Carlo di Borbone VII di Napoli & V di Sicilia, del 25 gennaio 1756:«Per l’ammissione de Cadetti nelle Truppe per incontrastabile principio ne’ domini di S.M., la Nobiltà si distingua in tre classi.
La prima di Nobiltà Generosa, si verifichi col possesso di un feudo nobile nella continuata serie di secoli, con le pruove legittime di aggregazione tra Nobili di Città regia, nella quale sia una versa Separazione, o con l’origine d’ascendente, che per la gloriosa carriera delle Armi, della Toga, della Chiesa, o della Corte abbia ottenuto distinto, e superior Impiego, o Dignità, e che i suoi Discendenti per lo corso di lunghissimo tempo si sian mantenuti nobilmente, facendo onorati Parentati, senza mai discendere ad Ufizj vili, e populari, né ad arti meccaniche, ed ignobili.
La seconda detta di Privilegio, comprenda tutti Coloro, che per meriti, e servizj personali prestati alla Corona e allo Stato, giungono ad essere promossi a gradi maggiori, ed onorifici della Milizia, della Toga, e della Corte. E tutti coloro, che nelle dette, ed altri Classi di real servizio, e dello Stato giungono ad ottenere decorosi impieghi, i quali imprimono carattere.
La terza chiamata Legale, o sia Civile comprenda quelli, i quali facciano costare avere così essi, che il loro Padre, ed Avo vissuto in Città demaniale, e regia, escluse le baronali, sempre civilmente con decoro, e comodità, senza esercitare carica, e impiego basso, e popolare, e sono sempre stati riputati dal Pubblico Uomini onorati, e dabbene.
La Nobiltà della prima Classe, si esigge per chi aspiri a servir da Cadetto ne’ Regimenti provinciali.
Quella della seconda basti per entrare a servir da Cadetto ne’ Regimenti, o altri Corpi delle Reali Truppe. Comprenda i Figli de’ Capitani inclusivamente, e sopra, de’ Ministri togati de’ Domini di S.M., de’ Presidenti di Spada, e Cappa, della Sommaria, de’ Presidi delle Provincie, de’ Tesorieri generali di ambedue i Regni, e con dispensa della minor età, incomincino a fare il servizio giunti alli anni 14. Quella della terza equivalga alla seconda, e comprenda anche i Negozianti di Cambio, o sia di Ragione, i di cui Padre, ed Avo abbiano esercitato lo stesso impiego, e non altro d’inferior condizione.
Con i Figli delli Ufiziali Subalterni si abilitano ancora quelli degli Uditori di Provincia, e di Governatori Regj: i primi all’età di 16 anni, i secondi in quella di anni 18.
E finalmente i Figli de’ Mercanti di lana, e di seta, de’ quali il Padre, ed Avo abbiano fatto ugual negozio, possian essere aggraziati a servire da Cadetti solamente nell’età di anni 18.» Reale Dispaccio di Ferdinando di Borbone IV di Napoli & III di Sicilia, del 24 dicembre 1774:
«Si faccia costà la divisione dei ceti in tre classi. Una cioè delle famiglie nobili, la quale comprender debba tutti coloro che vivono nobilmente e che li di loro maggiori così parimenti hanno vissuto; con includersi in detta classe li nobili di privilegio, cioè, li dottori di legge, li dottori di medicina, in quanto però alle persone non già alle famiglie. Ben inteso che li dottori di legge, subito avranno da padre in figlio acquistato lo stesso onore, debbono essere ascritte le famiglie delli medesimi al primo ceto, purché non si esercitino i mestieri vili e servili. Non così per li medici, l’ascrizione dei quali alla prima classe sarà sempre delle persone tantum, e con condizione espressamente richiesta in detta Real Carta, che non possano essi giammai essere eletti per individui del Decurionato o per annuali amministratori dell'Università. Nella seconda classe vuole il Re che vi siano ascritte le famiglie di coloro che vivono civilmente, come ancora li notari, li mercanti, li cerusici e gli speziali; e nella terza finalmente gli artisti e li bracciali.» schematicamente:
1) PRIMO CETO "FAMIGLIE NOBILI":
la quale comprender debba tutti coloro che vivono nobilmente e che li di loro maggiori così parimenti hanno vissuto; con includersi in detta classe li nobili di privilegio, cioè, li dottori di legge, li dottori di medicina, in quanto però alle persone non già alle famiglie. Ben inteso che li dottori di legge, subito avranno da padre in figlio acquistato lo stesso onore, debbono essere ascritte le famiglie delli medesimi al primo ceto, purché non si esercitino i mestieri vili e servili. Non così per li medici, l’ascrizione dei quali alla prima classe sarà sempre delle persone tantum, e con condizione espressamente richiesta in detta Real Carta, che non possano essi giammai essere eletti per individui del Decurionato o per annuali amministratori dell'Università:
1.1.) PRIMO CETO "FAMIGLIE NOBILI" - PRIMA CATEGORIA "NOBILTA' GENEROSA":
si verifichi col possesso di un feudo nobile nella continuata serie di secoli, con le pruove legittime di aggregazione tra Nobili di Città regia, nella quale sia una versa Separazione, o con l’origine d’ascendente, che per la gloriosa carriera delle Armi, della Toga, della Chiesa, o della Corte abbia ottenuto distinto, e superior Impiego, o Dignità, e che i suoi Discendenti per lo corso di lunghissimo tempo si sian mantenuti nobilmente, facendo onorati Parentati, senza mai discendere ad Ufizj vili, e populari, né ad arti meccaniche, ed ignobili. La Nobiltà della prima Classe, si esigge per chi aspiri a servir da Cadetto ne’ Regimenti provinciali;
1.2.) PRIMO CETO "FAMIGLIE NOBILI" - SECONDA CATEGORIA "NOBILTA' DI PRIVILEGIO":
comprenda tutti Coloro, che per meriti, e servizj personali prestati alla Corona e allo Stato, giungono ad essere promossi a gradi maggiori, ed onorifici della Milizia, della Toga, e della Corte. E tutti coloro, che nelle dette, ed altri Classi di real servizio, e dello Stato giungono ad ottenere decorosi impieghi, i quali imprimono carattere. Quella della seconda basti per entrare a servir da Cadetto ne’ Regimenti, o altri Corpi delle Reali Truppe. Comprenda i Figli de’ Capitani inclusivamente, e sopra, de’ Ministri togati de’ Domini di S.M., de’ Presidenti di Spada, e Cappa, della Sommaria, de’ Presidi delle Provincie, de’ Tesorieri generali di ambedue i Regni, e con dispensa della minor età, incomincino a fare il servizio giunti alli anni 14;
1.3.) PRIMO CETO "FAMIGLIE NOBILI" - TERZA CATEGORIA "NOBILTA' LEGALE O CIVILE":
comprenda quelli, [i]i quali facciano costare avere così essi (*), che il loro Padre, ed Avo vissuto in Città demaniale, e regia, escluse le baronali, sempre civilmente con decoro, e comodità, senza esercitare carica, e impiego basso, e popolare, e sono sempre stati riputati dal Pubblico Uomini onorati, e dabbene. Quella della terza equivalga alla seconda, e comprenda anche i Negozianti di Cambio, o sia di Ragione, i di cui Padre, ed Avo abbiano esercitato lo stesso impiego, e non altro d’inferior condizione. Con i Figli delli Ufiziali Subalterni si abilitano ancora quelli degli Uditori di Provincia, e di Governatori Regj: i primi all’età di 16 anni, i secondi in quella di anni 18. E finalmente i Figli de’ Mercanti di lana, e di seta, de’ quali il Padre, ed Avo abbiano fatto ugual negozio, possian essere aggraziati a servire da Cadetti solamente nell’età di anni 18[/i];
(*) Senza un Regio Assenso esplicito queste persone facevano parte del SECONDO CETO "FAMIGLIE CHE VIVONO CIVILMENTE". Solo un ATto del Sovrano poteva elevare queste persone nel PRIMO CETO - TERZA CATEGORIA!
2) SECONDO CETO "FAMIGLIE CHE VIVONO CIVILMENTE": c
ome ancora li notari, li mercanti, li cerusici e gli speziali;
3) TERZO CETO:
gli artisti e li bracciali.
Gli appartenenti del Seggio del Popolo Primario di Bari appartenevano al SECONDO CETO "FAMIGLIE CHE VIVONO CIVILMENTE",
e NON erano nobili (che erano raccolti esclusivamente nel Primo Ceto)!