Moderatori: Novelli, Lambertini, Mario Volpe, Tilius, nicolad72
Capitolo VI "Accessori delle Uniformi"
3 "Sciarpa Azzurra"
.... E' vietato l'uso della sciarpa azzurra con uniformi che non siano quella ordinaria, di servizio, da cerimonia e derivate, fatta eccezione per il personale di picchetto
... E' altresì usata dall'ufficiale di picchetto con l'uniforme SCSA1, dall'ufficiale di guardia all'ospedale militare e da quello di vigilanza alla stazione con l'uniforme di servizio.
Capitolo V "Prescrizioni riguardanti l'uso dei principali capi di vestiario"
7 "Uso di particolari uniformi"
Al posto dell'uniforme SA2 e SA3...in occasione delle ricorrenze a carattere nazionale... i paracadutisti indossano l'uniforme mimetica da lancio e i lagunari l'uniforme da servizio e combattimento per servizi armati ordinari.... In tali circostanze gli ufficiali non indossano a sciarpa azzurra.
III "Particolari capi di uniformi"
Art. 147 "Uso della sciarpa azzurra"
... Fermo restando la facoltà per ciascuna Forza Armata di definite uniformi per particolari caratteristici servizi, è in ogni caso vietato l'uso della sciarpa azzurra con uniformi che non siano ordinaria o di servizio e derivate di gala e grande uniforme da cerimonia".

T.G.Cravarezza ha scritto:Noto però che il plotone della foto è del Corpo Militare della CRI
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gnr56 ha scritto:A margine delle celebrazioni del 2 giugno ... [omissis] ... Nel ricordo dei nostri nonni che hanno combattuto, loro malgrado e sono morti come mio nonno, per difendere e rendere l'Italia quella che è nella Grande Guerra!


Elmar Lang ha scritto:A meno che non esista una apposita uniforme per coloro che avessero servito nelle FF.AA. e che ora non siano più in servizio; uniforme che sia visibilmente distinta -per foggia e distintivi- da quella dei militari in servizio, credo che sia giusto distinguere: chi fosse in servizio, partecipi in uniforme; chi non lo fosse più, partecipi in borghese o, se membro di associazione d'arma, con la divisa sociale.
Credo che il Prefetto di Milano abbia agito correttamente.
E.L.
Delehaye ha scritto:piccole notazioni legislative.
Quindi almeno dal 1954 sia gli Ufficiali che i Sottufficiali potevano indossare l'uniforme anche in congedo assoluto.
Dal 2005 anche i VFP.
Dal 2010 tutti i militari...
Legge n° 113 del 10.04.1954 "Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica" (G.U.R.I. n° 98 del 29.04.1954 - S.O.) e s.m.i.
Art. 3.
Gli ufficiali si distinguono in:
- ufficiali in servizio permanente;
- ufficiali in congedo;
- ufficiali in congedo assoluto.
Gli ufficiali in servizio permanente sono vincolati da rapporto di impiego.
Gli ufficiali in congedo non sono vincolati da rapporto di impiego ed hanno gli obblighi di servizio previsti dalla presente legge. Gli ufficiali in congedo sono ripartiti in quattro categorie: ufficiali dell'ausiliaria, ufficiali di complemento, ufficiali della riserva e ufficiali della riserva di complemento.
Gli ufficiali in congedo assoluto non hanno più obblighi di servizio, ma conservano il grado e l'onore dell'uniforme.
Testo in vigore dal 01.05.1954 all'08.10.2010
Legge n° 599 del 31.07.1954 "Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica" (G.U.R.I. n°181 del 10.08.1954 - S.O.) e s.m.i.
Art. 56
Il sottufficiale in congedo assoluto non ha obblighi di servizio.
Il sottufficiale in congedo assoluto conserva il grado e l'onore dell'uniforme ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
Testo in vigore dal 25.08.1954 all'08.10.2010
Legge n° 512 del 01.06.1961 "Stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato" (G.U.R.I. n°159 del 30.06.1961) e s.m.i.
Art. 20
I cappellani militari si distinguono in:
- cappellani militari in servizio permanente;
- cappellani militari in congedo;
- cappellani militari in congedo assoluto.
I cappellani militari in congedo non sono vincolati da rapporto d'impiego ed hanno gli obblighi di servizio previsti dalla presente legge. I cappellani militari in congedo sono ripartiti in due categorie: cappellani militari di complemento e cappellani militari della riserva.
I cappellani militari in congedo assoluto non hanno più obblighi di servizio, ma conservano il grado e l'onore dell'uniforme.
Testo in vigore dal 01.07.1961 all'08.10.2010
D.Lgs. n° 215 dell'08.05.2001 "Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'Art. 3, Comma 1, della Legge n° 331 del 14.11.2000" (G.U.R.I. n°133 dell'11.06.2001 - S.O. n° 142) e s.m.i.
Art. 13-ter "Collocamento in congedo" - Comma 7
7. I volontari in ferma prefissata in congedo assoluto non hanno obblighi di servizio, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
Testo in vigore dall'08.10.2005 all'08.10.2010
D.Lgs. n° 66 del 15.03.2010 "Codice dell'ordinamento militare" (G.U.R.I. n°106 dell'08.05.2010 - S.O. n° 84) e s.m.i.:
Art. n° 880 "Categorie di personale in congedo"
1. I militari in congedo appartengono a una delle seguenti categorie:
a) ausiliaria;
b) complemento;
c) congedo illimitato;
d) riserva;
e) riserva di complemento;
f) congedo assoluto.
2. L'ausiliaria riguarda il personale collocato nel congedo dal servizio permanente.
3. Il complemento riguarda gli ufficiali e i sottufficiali.
4. Il congedo illimitato riguarda i militari di truppa che cessano dal servizio temporaneo.
5. La riserva di complemento riguarda esclusivamente gli ufficiali.
6. I militari in congedo assoluto non sono più vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale; il militare in congedo assoluto conserva il grado e l'onore dell'uniforme, che può essere indossata in base alle disposizioni di ciascuna Forza armata o del Corpo della Guardia di finanza, ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
Testo in vigore dal 09.10.2010 all'08.02.2013
4. Il congedo illimitato riguarda i militari di truppa e i graduati dell'Arma dei carabinieri in ferma che cessano dal servizio temporaneo.
Testo in vigore dal 09.02.2013 (cambia rispetto al precedente testo dell'Art. 880 il solo Comma 4)


Elmar Lang ha scritto:Solo, credo che il suo porto sia male interpretato specie quando in occasione di cerimonie si rischiano spiacevoli equivoci, allorché (ne ho già accennato in precedenti discussioni) giungesse in uniforme -per ipotesi- un Generale di C.d'A. in congedo assoluto, mentre la più alta autorità in servizio fosse un Gen. di Brigata: finirebbe che gli onori verrebbero resi a quell'antico generale a tre stelle, mentre il suo inferiore (ma in servizio) si troverebbe "spiazzato", con sconcerto del picchetto d'onore e del corpo de' militari istrumenti.

Elmar Lang ha scritto:Il mio accenno ad una uniforme per un "Corpo Nazionale degli Invalidi e Veterani delle Armate Nazionali" che inquadri il personale militare in congedo era del tutto ipotetica...
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