Grado superiore al passaggio in riserva

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Grado superiore al passaggio in riserva

Messaggioda T.G.Cravarezza » mercoledì 14 maggio 2014, 18:38

Discutendo con alcuni amici è sorto il seguente dubbio a cui non so rispondere non essendomi mai occupato dell'argomento.
Sembrerebbe che dal 2010 ci sia una norma che prevede che se un ufficiale (nella disposizione non verrebbe specificato se solo di spe, quindi sarebbe applicabile anche al complemento) transita nella riserva dopo il 2010, gli spetta il passaggio al grado superiore.
Cioè, un conto è il passaggio al grado superiore al momento della quiescenza per gli ufficiali in servizio che sono già stati valutati positivamente per il grado superiore, ma qui si tratterrebbe di altra questione.
Ne sapete qualcosa?
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Re: Grado superiore al passaggio in riserva

Messaggioda Delehaye » mercoledì 14 maggio 2014, 19:18

per i Carabinieri la normativa generale vigente per l'avanzamento al grado superiore in riserva dovrebbe essere questa:

La categoria della riserva comprende il personale militare che avendo cessato dal servizio permanente o dall'ausiliaria ha obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra(19). Per gli ufficiali è prevista anche una particolare forma di avanzamento. L'ufficiale in riserva può avanzare, esclusivamente ad anzianità, al grado superiore a quello con il quale l'interessato ha cessato dal servizio permanente, deve riunire i requisiti previsti dalla legge e consegue la promozione dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianità che lo precedevano nel ruolo del servizio permanente(20). Il personale militare permane nella riserva sino al raggiungimento di limiti di età dettati dalla legge dopo i quali transita nella categoria del congedo assoluto dove si può essere collocati ancor prima dei predetti limiti di età, qualora il militare non conservi l'idoneità al servizio incondizionato. In particolare, i limiti di età sono i seguenti: - settantatre se ufficiale generale o ammiraglio di qualsiasi grado(21); - settanta se ufficiale superiore o inferiore già in servizio permanente(22); - sessantacinque per i sottufficiali e gli appartenenti ai ruoli iniziali di ciascuna Forza armata o Corpo armato provenienti dal servizio permanente(23); - sessanta per i sottufficiali di complemento(24).
(19) - Cfr.: art. 62, l. n. 113/1954 (ufficiali); artt. 53, l. n. 599/1954 e 48, l. n. 212/1983 (sottufficiali); art. 11, comma 1, l. n. 53/1989 (appuntati e carabinieri e finanzieri); art. 29, comma 1, d. lg. n. 196/1995 (volontari di truppa).
(20) - Cfr.: artt. 117, 118 e 119, l. n. 1137/1955.
(21) - Cfr.: art. 63, 1° comma, lett. a), l. n. 113/1954.
(22) - Cfr.: art. 63, 1° comma, lett. b), l. n. 113/1954.
(23) - Cfr.: art. 48, 2° comma, l. n. 212/1983 (sottufficiali); art. 11, comma 2, l. n. 53/1898 (appuntati e carabinieri e finanzieri); art. 29, comma 2, d. lg. n. 196/1995 (volontari di truppa).
(24) - Cfr.: art. 52, 1° comma, l. n. 599/1954.
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Re: Grado superiore al passaggio in riserva

Messaggioda nicolad72 » mercoledì 14 maggio 2014, 20:44

Dal burocratese simil-giuridico all'Italiano comune...

Vincenzo ti vuoi cimentare nella traduzione?!
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Re: Grado superiore al passaggio in riserva

Messaggioda Delehaye » mercoledì 14 maggio 2014, 21:35

lascio a te l'onere/onore, vista anche la tua specifica competenza. ;)
perchè rendersi ridicoli ed inesatti (magari dando cattive informazioni) quando c'è chi può farlo in maniera sicuramente migliore? :-)

posso dire senza (spero!) dire strafalcioni che l'avanzamento non dovrebbe essere un automatismo, ma ci sono delle regole e dei vincoli da rispettare.

ovviamente il suddetto "burocratese simil-giuridico" NON è mio! quel brano è solamente una citazione dal sito ufficiale dell'Arma. ovviamente!

ma la seguente parte in neretto dell'Articolo n° 1076 "Promozione in particolari situazioni degli ufficiali " della Sezione II "Promozioni" del Capo IV "Quadri di avanzamento e promozioni" del Titolo VII "Avanzamento" del Decreto Legislativo n° 66 del 15.03.2010 "Codice dell'ordinamento militare" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 108 dell'08.05.2010 - Supplemento Ordinario n° 84), con entrata in vigore dal 09.10.2010,

modificato ed integrato con:
1) l'Art. n° 4, Comma n° 1, Lett. tt) del D.Lgs. n° 20 del 24.02.2012 (in G.U.R.I. n° 60 del 12.03.2012) ha disposto l'introduzione del Comma n° 1-bis all'Art. n° 1076;
2) l'Art. n° 7, Comma n° 1, Let. ii) del D.Lgs. n° 8 del 28.01.2014 (in G.U.R.I. n° 34 dell'11.02.2014 - S.O. n°12) ha disposto la modifica del Comma n° 1 dell'Art. n° 1076.

recita:

1. Gli ufficiali delle Forze armate iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni previste, dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso ((ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis))). Nel primo caso gli ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti di età previsti per il grado rivestito prima della promozione; ((nei restanti casi)) gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità'.
1-bis. I benefici previsti dal comma 1 si applicano, con le stesse modalità, a favore degli ufficiali che, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti per ferite, lesioni o infermità provenienti da causa di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, cessano dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturato l'anzianità' necessaria per essere compresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi per non avere raggiunto le condizioni di scrutinio, previste dalle disposizioni di avanzamento, per motivi di salute dipendenti da causa di servizio.
2. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscono della promozione prevista dal comma 1 sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti.


e qui , invece sembrerebbe esserci un automatismo...

Nella rivista dell'UNUCI n° 3/4 del Marzo/Aprile 2013 c'è un intervento a firma del Sottotenente di Vascello Cpl Fulvio Rocco, nonché Magistrato del Consiglio di Stato, che stigmatizza che agli Ufficiali di Complemento transitati nella Riserva per limiti di età (ex Art. nà 61 della Legge n° 113/1954) a differenza degli Ufficiali "di carriera", non viene riconosciuta l'ultima promozione al grado superiore così come detto nel precedente Art. n° 1076, pur non essendoci nessun nocumento all'Erario.

Ma... soltanto gli Ufficiali di Complemento (in congedo) transitano nella Riserva di Complemento (sempre in congedo). Infatti, gli altri Ufficiali, provenienti dallo SPE, dovrebbero transitare direttamente in Ausiliaria e/o nella Riserva (normale), ma non nella "Riserva di Complemento". Quindi, "apparentemente", il Comma n° 2 dell'Art. n° 1076 del D.Lgs. n°66/2010 dovrebbe, nella sua enunciazione, ove fa riferimento alla "Riserva di Complemento", riguardare gli Ufficiali di Complemento (naturalmente in congedo). Giusto?
Ultima modifica di Delehaye il mercoledì 14 maggio 2014, 23:25, modificato 2 volte in totale.
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Re: Grado superiore al passaggio in riserva

Messaggioda nicolad72 » mercoledì 14 maggio 2014, 22:26

Non penso proprio....
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Re: Grado superiore al passaggio in riserva

Messaggioda Delehaye » mercoledì 14 maggio 2014, 22:38

A riguardo il Distretto Militare di Torino in data 25.11.2011 recita:

"L'Ufficiale che si trova nella Riserva di Complemento in tempo di pace non può nè essere richiamato nè avanzare di grado (Capo V della Legge n° 113/1954); inoltre, il Decreto Legislativo n° 66 del 15.03.2010 NON è retroattivo in quanto è valido per i soli iscritti nelle aliquote di avanzamento dall'anno 2010 in avanti; infine, per le aliquote precedenti vige la Tabella n° 5 della Legge n° 1137/1955 (successivamente modificata dalla Legge n° 824/1973) secondo cui per avanzare al grado superiore bisogna aver fatto almeno un mese di richiamo."

[hmm.gif]

ma...
1) il Capo V della Legge n° 113 del 10.04.1954 (Artt. nn° 64-65) è stato in vigore fino al 08.10.2010 essendo stato ABROGATO dal D.Lgs. n° 66 15.03.2010...
2) la Tabella n° 5 dell'Allegato n° della Legge n° 1137 del 12.11.1955 è stata in vigore fino all'08.10.2010 essendo stata ABROGATA dal D.Lgs. n° 66 del 15.03.2010... (l'Allegato n° 1 è stato modificato/integrato non solo dalla Legge n° 824/1973 - anch'essa ABBROGATA dal suddetto D.Lgs. n° 66/2010 - ma da ben 73 provvedimenti!!!)

quindi, i vincoli "negativi" che il Distretto Militare di Torino (vecchia denominazione...) adduce sono abbrogati contestualmente all'entrata in vigore del detto Art. n° 1076...
come farli valere dunque??? [hmm.gif]
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Re: Grado superiore al passaggio in riserva

Messaggioda T.G.Cravarezza » mercoledì 14 maggio 2014, 23:00

Grazie per le prime informazioni. Preciso che l'argomento verteva sull'Esercito, ma può essere di interesse ampliarlo anche per le altre Forze Armate.
Mi sembra però di capire che ci sono dei "dubbi" interpretativi anche a livello militare [sweatdrop.gif]
Inoltre, ripensandoci, oggi che non c'è più la leva solo gli ufficiali in spe possono eventualmente transitare in riserva lasciando il servizio attivo. In quel caso dovrebbe valere la normativa che prevede la promozione solo se si era già stati valutati idonei al grado superiore (non so se vale solo per chi lascia per il pensionamento o anche per problemi di salute piuttosto che per altre motivazioni).
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Re: Grado superiore al passaggio in riserva

Messaggioda Delehaye » mercoledì 14 maggio 2014, 23:08

i riferimenti che il sito ufficiale dei Carabinieri da sono ORAMAI abrogati e, quindi, quell'impianto dovrebbe non essere più valido alla luce del vigente Art. n° 1076 entrato in vigore nella stessa data delle dette abrogazioni!

carabinieri, o esercito o altra arma ... diventa ininfluente, visto che l'articolo del D.Lgs. n° 66/2010 riguarda le FF.AA. nel suo toto.

l'articolo n° 1076 è preciso nella sua formulazione e non dovrebbe dare adito a interpretazioni...
visto anche che le interpretazioni addotte (ad esempio dal distretto Militare di Torino) si riferiscono a normative non più in vigore!
inoltre, alcune parole di detto articolo ("riserva di complemento") dovrebbero essere esaustive di quali "ruoli" l'articolo stesso fa riferimento...

ovviamente non sono un giurista e potrei aver detto millemila strafalcioni. e di questo chiedo venia
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Re: Grado superiore al passaggio in riserva

Messaggioda Delehaye » mercoledì 14 maggio 2014, 23:39

La Direzione Generale per il Personale Militare in Roma, con istanza del 09.12.2011 recita:
"Non è possibile avviare alcun procedimento per la promozione al grado superiore, perché l’articolo in oggetto (n.d.r.: Art. n° 1076 del D.Lgs. n° 66/2010) ha per destinatari gli ufficiali cessati dal servizio permanente e non può trovare applicazione nei confronti degli ufficiali provenienti dal complemento" ... "è stato dato parere, in tal senso, dal Consiglio di Stato, Sezione terza – parere n.1622/2008 del 10 giugno 2008" ... "il citato codice dell’ordinamento militare (n.d.r.: D.Lgs. n° 66/2010), avendo natura puramente compilativa, non ha apportato nessuna modifica sostanziale alle precedenti disposizioni normative."

[hmm.gif] [hmm.gif] [hmm.gif]

può un Parere del Consiglio di Stato del 2008, e che si basa su normative che nel 2010 saranno tutte abrogate, fornire linee interpretative ed essere "vincolante" sull'Art. n° 1076, che è in vigore dalla stessa data di dette abbrogazioni, cioè 2 anni dopo??? [hmm.gif]

da dove si evincerebbe, dunque, che gli Ufficiali di Complemento sarebbero esclusi? quando la norma vigente parla di "gli ufficiali di tutti i ruoli che siano stati collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento"... [hmm.gif]

e poi la "natura puramente compilativa" del D.Lgs. n° 66/2010??? [hmm.gif]

bisognerebbe ritrovare (non so se ci siano o meno...) gli enunciati delle dette normative abrogate e verificare se siano ancora in essere...

qui di seguito il testo del Parere del Consiglio di Stato (http://www.giustizia-amministrativa.it/ ... 6-2008.DOC):

Consiglio di Stato
Adunanza della Sezione TERZA 10 giugno 2008 - N. Sezione 1622/2008
OGGETTO:
MINISTERO DELLA DIFESA – DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE.
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROPOSTO DAL CAPITANO DELLA RISERVA DI COMPLEMENTO ALDEMINO ARDOLINO AVVERSO LA DENEGATA PROMOZIONE AL GRADO SUPERIORE AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 2 DICEMBRE 2004, N. 299.
La Sezione
Vista la relazione, prot. n. M-D-GMIL-II-8-SC-197887, dell’11 aprile 2008, trasmessa con nota del 21 aprile 2008, pervenuta il successivo 5 maggio, con la quale il Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare - chiede il parere del Consiglio di Stato in merito al ricorso straordinario in oggetto;
Esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore Cons. Guido Salemi;
PREMESSO E CONSIDERATO
Con istanza del 10 luglio 2006, il Capitano nella riserva di complemento Aldemino Ardolino chiedeva che fosse verificato il suo diritto all’avanzamento al grado superiore ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 299 del 2004, in virtù del transito nella riserva di complemento.
Con foglio del 4 giugno 2007, indirizzato al Distretto militare di Napoli, la Direzione generale per il personale militare comunicava che l’istanza del Cap. Ardolino non poteva essere accolta.
Avverso il suddetto provvedimento il Cap. Ardolino ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
L’Amministrazione ha eccepito che il ricorso è infondato, concludendo per la sua reiezione.
Va, in primo luogo, disatteso l’assunto del ricorrente secondo cui si sarebbe formato un provvedimento favorevole alla sua pretesa per effetto del silenzio assenso, non essendo tale istituto applicabile alle istanze tendenti all’acquisto di un diritto (cfr., di recente, Cass. civ., Sez. V, n. 16824 del 21 luglio 2006).
Nel merito, la pretesa azionata in questa sede è infondata.
L’art. 5 della legge 2 dicembre 2004, n. 299, sostituendo l’art. 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, ha esteso il beneficio della promozione al grado superiore (c.d. promozione il giorno dopo) agli ufficiali di tutti i ruoli che non usufruissero della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536 (c.d. promozione alla vigilia) un volta collocati in ausiliaria, nella riserva e nella riserva di complemento.
L’art. 34 della legge n. 574/1980, prima della suddetta modificazione legislativa, accordava la promozione al grado superiore solo agli ufficiali dei ruoli speciali e di complemento dei ruoli ad esaurimento. L’art. 5 della legge n. 2999/2004 ha esteso, invece, il beneficio agli ufficiali dei ruoli del servizio permanente in precedenza esclusi, ossia agli ufficiali dei ruoli normali in servizio permanente effettivo ed a quelli dei ruoli tecnici di cui all’art. 53 della legge n. 212/1983.
Deve escludersi che il suddetto beneficio sia stato esteso anche agli ufficiali di complemento.
Innanzitutto, il citato l’art. 5 individua i destinatari della promozione (c.d. il giorno dopo) in quegli ufficiali che non possono usufruire della c.d. promozione alla vigilia, prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, sicché gli stessi sono chiaramente gli ufficiali provenienti dal servizio permanente.
Vero è che della promozione “il giorno dopo” beneficiano anche gli ufficiali collocati nella riserva di complemento, ma tale previsione vale unicamente nei confronti di quegli ufficiali del complemento, c. d. di complemento trattenuti, specificatamente considerati nel titolo IV della legge n. 574/1980, i quali sono stati inquadrati nei ruoli ad esaurimento del servizio permanente, in virtù di quanto disposto dall’art. 12, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1990, n. 404.
In definitiva, l’art. 5 della legge n. 299/2004 non si applica nei confronti degli ufficiali di complemento, i quali, come giova soggiungere, sono vincolati da meri obblighi di servizio, in caso di richiamo, e non da un rapporto di impiego.
In ogni caso, ove pure potesse prescindersi dalle suesposte considerazioni, la pretesa in esame dovrebbe ugualmente essere respinta, in quanto il beneficio in questione si applica solo nei confronti degli ufficiali cessati dal servizio a decorrere dall’entrata in vigore della stessa legge n. 299/2004 (ossia dal 17 dicembre 2004), mentre il ricorrente è stato collocato nella riserva di complemento in epoca anteriore.
In conclusione, per le suesposte considerazioni, si esprime l’avviso che il ricorso debba essere respinto.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE (Guido Salemi)
IL PRESIDENTE (Salvatore Giacchetti)
IL SEGRETARIO (Cristina Manuppelli)


è alquanto "inquietante" la frase "In ogni caso, ove pure potesse prescindersi dalle suesposte considerazioni..." [yikes.gif] il Consiglio di Stato è o NON è il supremo Organo di consulenza giuridico-amministrativa in Italia??? [hmm.gif]
un po' come ammettese una sorta di "arrampicata sugli specchi"...
sbaglierò, da ignorante in materia... ma non fa una bella impressione quella frase a chiusura... :(
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Re: Grado superiore al passaggio in riserva

Messaggioda nicolad72 » giovedì 15 maggio 2014, 9:50

Delehaye ha scritto:può un Parere del Consiglio di Stato del 2008, e che si basa su normative che nel 2010 saranno tutte abrogate, fornire linee interpretative ed essere "vincolante" sull'Art. n° 1076, che è in vigore dalla stessa data di dette abbrogazioni, cioè 2 anni dopo???


Certo che può... si tratta di abrogazioni fittizie... le vecchie norme sono sostanzialmente riportate nelle nuove e le abrogazioni servono solo per evitare che ci siano due disposizioni identiche sulla medesima materia...
Il TU serve a dare mera organicità e sistematicità alla materia raggruppando in un unico corpus normativo disposizioni sparse in leggi leggine e codicilli vari... si son prese delle tessere sparse e si sono raggruppate in un unico mosaico... ma le tessere son sempre le stesse.

Vi è quella che in diritto si chiama continuità normativa... ergo la norma su cui ha reso parere il CdS è la stessa di oggi con la sola differenza che la stessa oggi si trova solo in un posto differente, ma il contenuto (ossia ciò che conta) non è cambiato.

In fondo per capirlo basa leggere!
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Re: Grado superiore al passaggio in riserva

Messaggioda nicolad72 » giovedì 15 maggio 2014, 10:00

Delehaye ha scritto:è alquanto "inquietante" la frase "In ogni caso, ove pure potesse prescindersi dalle suesposte considerazioni..." [yikes.gif] il Consiglio di Stato è o NON è il supremo Organo di consulenza giuridico-amministrativa in Italia??? [hmm.gif]
un po' come ammettese una sorta di "arrampicata sugli specchi"...


E' una classica tecnica argomentativa giuridica (la si studia nel primo semestre del primo anno di giurisprudenza)

ad onor del vero per farla meglio comprendere la citazione esatta è
in ogni caso, ove pure potesse prescindersi dalle suesposte considerazioni, la pretesa in esame dovrebbe ugualmente essere respinta, in quanto...


con questa tecnica si presuppone la falsificazione di una considerazione precedentemente affermata per dimostrare come si giunga comunque alla medesima conclusione... serve a rafforzare un ragionamento non a denunciare un mirror climbing
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Re: Grado superiore al passaggio in riserva

Messaggioda Delehaye » giovedì 15 maggio 2014, 10:25

Delehaye ha scritto:bisognerebbe ritrovare (non so se ci siano o meno...) gli enunciati delle dette normative abrogate e verificare se siano ancora in essere...


nicolad72 ha scritto:... le vecchie norme sono sostanzialmente riportate nelle nuove ... ma le tessere son sempre le stesse ... ma il contenuto (ossia ciò che conta) non è cambiato.

In fondo per capirlo basa leggere!


sei così certo che le vecchie norme siano tutte integralmente riportate? sei sicuro? se sei sicuro, potresti gentilmente riportare per ogni vecchia norma abrogata la "tessera" nel nuovo TU? :-)

poi non tutti hanno seguito il primo anno di giurisprudenza... magari hanno fatto ALTRI studi ;)
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Re: Grado superiore al passaggio in riserva

Messaggioda T.G.Cravarezza » sabato 31 maggio 2014, 1:08

Ho scansionato un interessante articolo a riguardo apparso sulla rivista dell'Unuci e che tratta l'argomento (anzi, dal quale è sorta la discussione con i miei amici).
http://www.iagi.info/Araldicaforum/Riserva.pdf
Cosa ne pensate (soprattutto chi mastica di legge)?
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Re: Grado superiore al passaggio in riserva

Messaggioda Delehaye » martedì 10 giugno 2014, 11:58

una delle "opposizioni" che vengono portate avanti dall'Amminsitrazione Militare alla concessione del beneficio riguarda la "Riserva di Complemento".
Essa è attualmente regolata da queste susseguenti norme vigenti, tutta la normativa citata da DM-Torino, Persomil e Consiglio di Stato riguardante la "Riserva di Complemento" dal 09.10.2010 è stata abbrogata e sostituita dalla seguente:

D.Lgs. n° 66/2010 - http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?u ... 15;66!vig= ha scritto:Decreto Legislativo n° 66 del 15.03.2010 Codice dell’ordinamento militare.
(10G0089)
(G.U.R.I. n° 106 dell'08.05.2010 - Supplemento Ordinario n° 84 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 09.10.2010 e testo vigente ad oggi


Art. 791 Ruoli degli ufficiali in congedo
1. Gli ufficiali dell’ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva nonché quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.

Art. 880 Categorie di personale in congedo
1. I militari in congedo appartengono a una delle seguenti categorie:
a) ausiliaria;
b) complemento;
c) congedo illimitato;
d) riserva;
e) riserva di complemento;
f) congedo assoluto.
[omissis]
5. La riserva di complemento riguarda esclusivamente gli ufficiali.

Art. 890 Riserva di complemento
1. La categoria della riserva di complemento comprende gli ufficiali di complemento o gli ufficiali in servizio permanente che hanno cessato di appartenere alle rispettive categorie.
2. Il presente codice disciplina i casi e le modalità che determinano il transito nella categoria della riserva di complemento.
3. L’ufficiale nella riserva di complemento ha obblighi di servizio solo in tempo di guerra o di gravi crisi internazionali.

Art. 898 Decadenza dal rapporto di impiego per incompatibilità professionale
1. Il militare che non osserva le norme sulle incompatibilità professionali è diffidato su determinazione ministeriale a cessare immediatamente dalla situazione di incompatibilità.
2. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l’incompatibilità cessi, il militare decade dall’impiego.
3. La circostanza che il militare ha obbedito alla diffida non preclude l’eventuale azione disciplinare.
4. Il militare che decade dall’impiego, ai sensi del comma 2, e che conti almeno venti anni di servizio effettivo è collocato nella riserva. Se il servizio è inferiore a detto limite:
a) l’ufficiale è collocato nel complemento o nella riserva di complemento, a seconda dell’età;
b) il sottufficiale è collocato nel complemento;
c) il graduato è collocato sempre nella riserva.

Art. 933 Cessazione a domanda
4. L’ufficiale che cessa dal servizio permanente a domanda, se ha prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo ovvero riveste il grado di colonnello o corrispondente, è collocato nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell’idoneità.
5. Il sottufficiale e l’appartenente ai ruoli iniziali che ha compiuto venti anni di servizio effettivo e che cessa dal servizio permanente a domanda, è collocato nella riserva.
6. Il militare che non si trova nelle condizioni di cui ai commi 4 e 5 ha egualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente, dopo aver adempiuto agli obblighi delle ferme ordinarie o speciali eventualmente contratte. In tal caso è collocato nella categoria del complemento, della riserva o della riserva di complemento a seconda dell’età e della categoria di appartenenza.

Art. 942 Cessazione d’autorità per ufficiali in ferma prefissata
1. Gli ufficiali in ferma prefissata, posti in congedo d’autorità per motivi disciplinari, sono collocati nella riserva di complemento.

Art. 988-bis Richiami in servizio dalla riserva di complemento
1. L’Ufficiale nella riserva di complemento, previo consenso dell’interessato, può essere richiamato in servizio per le esigenze connesse con le missioni all’estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero, secondo le modalità di cui all’articolo 987, purché non abbia superato il 56° anno di età, se ufficiale superiore, e il 52° anno di età, se ufficiale inferiore.

Art. 1000 Cessazione dell’appartenenza al complemento
1. L’ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed e’ collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di età:
a) Esercito italiano:
1) Armi di fanteria, cavalleria, artiglieri, genio, trasmissioni: subalterni: 45 anni; capitani: 47 anni; ufficiali superiori: 52 anni;
2) Arma dei trasporti e dei materiali e corpi logistici: subalterni: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni;
b) Marina militare: ufficiali inferiori: 50 anni; ufficiali superiori 55 anni;
c) Aeronautica militare:
1) ruolo naviganti: ufficiali inferiori: 45 anni; ufficiali superiori: 52 anni;
2) tutti gli altri ruoli: ufficiali inferiori: 50 anni; ufficiali superiori: 55 anni;
d) Arma dei carabinieri: subalterni: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni.
2. Per gli ufficiali inferiori e superiori dell’Aeronautica militare del ruolo naviganti i predetti limiti di età si applicano soltanto se gli stessi si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 1001, comma 2.
3. L’ufficiale che, prima di raggiungere i detti limiti di età, è riconosciuto non idoneo ai servizi della categoria di complemento è collocato nella riserva di complemento.
4. Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di età.
5. L’ufficiale o il sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell’età indicata nei commi precedenti, se è riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

Art. 1001 Ufficiali di complemento del ruolo naviganti dell’Aeronautica militare
2. L’ufficiale che all’età anzidetta ne faccia domanda e si impegni a effettuare annualmente i prescritti allenamenti e addestramenti nonché l’ufficiale che svolga nella vita civile attività di volo a carattere continuativo possono, per determinazione del Ministro, rimanere a far parte del ruolo naviganti fino al raggiungimento del limite di età previsto dall’articolo 1000; raggiunto tale limite essi sono collocati nella riserva di complemento di detto ruolo.

Art. 1002 Reiscrizione nella categoria del complemento
1. L’ufficiale collocato nella riserva di complemento, perché riconosciuto non idoneo ai servizi della categoria di complemento, può, a domanda o d’autorità, essere reiscritto nella categoria di complemento, se riacquista l’idoneità prevista per detta categoria e non ha raggiunto il limite di età stabiliti dall’articolo 1000.

Art. 1004 Nomine nel complemento del personale dell’Arma dei carabinieri
2. I sottotenenti di complemento nominati ai sensi del comma 1 non frequentano corsi formativi e non prestano servizio di prima nomina. Per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina anzidetta è di 65 anni. Le nomine hanno luogo, secondo l’età, nelle categorie del complemento o della riserva di complemento.

Art. 1005 Ufficiali in ferma biennale
7. L’ufficiale che è divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non ha riacquistato la idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente spettantegli è prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell’idoneità.

SEZIONE VII RISERVA DI COMPLEMENTO
Art. 1010 Cessazione dell’appartenenza alla riserva di complemento

1. L’ufficiale cessa di appartenere alla riserva di complemento ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età:
a) 65 anni se ufficiale superiore;
b) 62 anni se ufficiale inferiore.

Art. 1076 Promozione in particolari situazioni degli ufficiali
1. Gli ufficiali delle Forze armate iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni previste, dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell’impiego civile, di cui all’articolo 923, comma 1, lettera m-bis. Nel primo caso gli ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti di età previsti per il grado rivestito prima della promozione; nei restanti casi gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell’idoneità.
1-bis. I benefici previsti dal comma 1 si applicano, con le stesse modalità, a favore degli ufficiali che, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti per ferite, lesioni o infermità provenienti da causa di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, cessano dal servizio nell’anno in cui, pur avendo maturato l’anzianità necessaria per essere compresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi per non avere raggiunto le condizioni di scrutinio, previste dalle disposizioni di avanzamento, per motivi di salute dipendenti da causa di servizio.
2. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscono della promozione prevista dal comma 1 sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d’armata e gradi corrispondenti.

Art. 1334 Ufficiali della riserva
1. Gli ufficiali della riserva, richiamati in servizio, possono conseguire promozioni, prescindendo dalle limitazioni indicate nell’articolo 1270. L’avanzamento ha luogo ad anzianità, con le stesse norme che regolano l’avanzamento degli ufficiali in ausiliaria.
2. Gli ufficiali della riserva di complemento, richiamati in servizio, possono conseguire promozioni ad anzianità con le stesse norme che regolano l’avanzamento degli ufficiali di complemento.

Art. 2144 Cessazione dell’appartenenza al complemento per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza
1. L’ufficiale del Corpo della Guardia di finanza cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di età:
- subalterni: 45 anni;
- capitani: 48 anni;
- ufficiali superiori: 54 anni.
"Venne anche preso lo stendardo da battaglia (guðfani), che chiamavano "Corvo"."
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Re: Grado superiore al passaggio in riserva

Messaggioda Delehaye » martedì 10 giugno 2014, 20:44

Analizziamo in dettaglio cosa scrive il Distretto Militare di Torino in data 25.11.2011:

"L'Ufficiale che si trova nella Riserva di Complemento in tempo di pace non può nè essere richiamato nè avanzare di grado (Capo V della Legge n° 113/1954); inoltre, il Decreto Legislativo n° 66 del 15.03.2010 NON è retroattivo in quanto è valido per i soli iscritti nelle aliquote di avanzamento dall'anno 2010 in avanti; infine, per le aliquote precedenti vige la Tabella n° 5 della Legge n° 1137/1955 (successivamente modificata dalla Legge n° 824/1973) secondo cui per avanzare al grado superiore bisogna aver fatto almeno un mese di richiamo."

la prima affermazione ("L'Ufficiale che si trova nella Riserva di Complemento in tempo di pace non può nè essere richiamato nè avanzare di grado (Capo V della Legge n° 113/1954)") risulta essere falsa per 2 motivi:
1) la norma richiamata, la Legge n° 113 del 10.04.1954 (e nello specifico gli Artt. nn° 64-65 del Capo V), è stata in vigore fino all'08.10.2010, essendo poi abrogata dal D.Lgs. n° 66 del 15.03.2010;
2) esiste, inoltre, il Comma n° 1 dell'Art. 988-bis "Richiami in servizio dalla riserva di complemento" del D.Lgs. n° 66 del 15.03.2010 (vigente dal 09.10.2010) che, in maniera totalmente contrapposta a ciò che viene asserito, recita:
"1. L’Ufficiale nella riserva di complemento, previo consenso dell’interessato, può essere richiamato in servizio per le esigenze connesse con le missioni all’estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero, secondo le modalità di cui all’articolo 987, purché non abbia superato il 56° anno di età, se ufficiale superiore, e il 52° anno di età, se ufficiale inferiore."

la seconda affermazione ("L'Ufficiale che si trova nella Riserva di Complemento in tempo di pace non può nè essere richiamato nè avanzare di grado (Capo V della Legge n° 113/1954)") risulta essere falsa per 3 motivi:
1) la norma richiamata, la Legge n° 113 del 10.04.1954 (e nello specifico gli Artt. nn° 64-65 del Capo V) non tratta di eventuali avanzamenti e/o promozioni;
2) la norma richiamata, la Legge n° 113 del 10.04.1954 (e nello specifico gli Artt. nn° 64-65 del Capo V), è stata in vigore fino all'08.10.2010, essendo poi abrogata dal D.Lgs. n° 66 del 15.03.2010;
3) esiste, inoltre, il Comma n° 2 dell'Art. 1334 "Ufficiali della riserva" del D.Lgs. n° 66 del 15.03.2010 (vigente dal 09.10.2010) che, in maniera totalmente contrapposta a ciò che viene asserito, recita:
"2. Gli ufficiali della riserva di complemento, richiamati in servizio, possono conseguire promozioni ad anzianità con le stesse norme che regolano l’avanzamento degli ufficiali di complemento."

comunque cosa asseriva il Capo V (Artt. n° 64 e n° 65) della Legge n° 113 del 19.04.1954?

Art. 64 della Legge n° 113 del 19.04.1954 (testo in vigore dall'01.05.1954 fino al 07.08.2009)
"La categoria della riserva di complemento comprende gli ufficiali che, avendo cessato di appartenere alla categoria di complemento o al servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra."

dal 07.08.2009, per effetto dell'Art. n° 3 - Comma 7 della Legge n° 108 del 03.08.2009 (sottoriportato) il testo originario deve tener conto di questa modifica:
"Per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui alla presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente annuale stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento."

dal 08.10.2010, per effetto del D.Lgs. n° 66 del 15.03.2010, l'Art. n° 64 è abrogato e sostituito dall'Art. 1334 "Ufficiali della riserva" del D.Lgs. n° 66 del 15.03.2010, tuttora vigente.

Art. 65 della Legge n° 113 del 19.04.1954 (testo in vigore dall'01.05.1954 fino all'08.10.2010)
"L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva di complemento ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età':
- 65 anni se ufficiale superiore;
- 62 anni se ufficiale inferiore."


dal 08.10.2010, per effetto del D.Lgs. n° 66 del 15.03.2010, l'Art. n° 65 è abrogato, ma si perpetua, identico, nel:
Art. 1010 Cessazione dell’appartenenza alla riserva di complemento (D.Lgs. n° 66/2010):
1. L’ufficiale cessa di appartenere alla riserva di complemento ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età:
a) 65 anni se ufficiale superiore;
b) 62 anni se ufficiale inferiore.


la terza affermazione ("il Decreto Legislativo n° 66 del 15.03.2010 NON è retroattivo in quanto è valido per i soli iscritti nelle aliquote di avanzamento dall'anno 2010 in avanti") risulta essere vera per la "retroattività" specifica della norma in oggetto, ma la norma citata, ovvero lo

Art. n° 1076 - Comma 2 del D.Lgs. n° 66 del 15.03.2010 (in vigore dal 09.10.2010 ad oggi):
"2. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscono della promozione prevista dal comma 1 sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti."

comunque deriva da una serie di Articoli che affermano sostanzialmente le stesse cose:

1) Art. 5 "Avanzamento degli ufficiali cessati dal servizio" della Legge n° 299 del 02.12.2004 (in vigore dal 17.12.2004 all'08.10.2010):
1. L'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dal seguente:
"Art. 34 - 1. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscano della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, e successive modificazioni, sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti".


2) Art. 34 Legge n° 574 del 20.09.1980 (in vigore dal 09.10.1980 al 16.12.2004):
"Gli ufficiali dei ruoli speciali e di complemento dei ruoli ad esaurimento, di cui al titolo IV della presente legge, che non usufruiscano della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536 e successive modificazioni, sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono."

in particolare è da notare che fin dal 2004 la frase "ufficiali dei ruoli speciali e di complemento dei ruoli ad esaurimento, di cui al titolo IV della presente legge" diventa "Gli ufficiali di tutti i ruoli" senza nessun'altra definizione e/o differenziazione!
Quindi, se è vero che la norma del D.Lgs. n° 66/2010 (Art. n° 1076 - C. n° 2) NON è retroattiva, esiste però la norma della Legge n° 299/2004 (Art. 5 - C. n° 1) che rende quel beneficio "retroattivo" dal 2010 fino al 2004. Non oltre, poichè la normativa vigente all'epoca non contemplava quel beneficio a tutti ruoli ma solo ad alcuni.

la quarta affermazione ("per le aliquote precedenti vige la Tabella n° 5 della Legge n° 1137/1955 (successivamente modificata dalla Legge n° 824/1973) secondo cui per avanzare al grado superiore bisogna aver fatto almeno un mese di richiamo.") ha parecchie considerazioni:
1) la Tabella n° 5 "Avanzamento degli Ufficiali di Complemento dell'Esercito" dell'Allegato n° 1 della Legge n° 1137 del 12.11.1955, la quale non ebbe solo 1 modifica con la Legge n° 824 del 20.12.1973, ma ben 73 modifiche ed integrazioni in totale e fino a quella della Legge n° 824 del 20.12.1973 ben 45!!!
2) prendiamo solo l'ultima modificazione con la Legge n° 824 del 20.12.1973 (in vigore dal 29.12.1973 all'08.10.2010) (qui il link per leggere la Tabella: http://www.normattiva.it/do/atto/vediPd ... e=055U1137), si parla di "avanzamento" per gradi superiori a Tenente previo almeno 1 mese di servizio... ma il Comma n° 2 dell'Art. n° 1076 del D.Lgs. n° 66/2010 parla di "promozione"!!!
I termini "avanzamento" e "promozione" sembrerebbero dei sinonimi. Ma in realtà NON è così: prendiamo il caso dell'avanzamento per m.g. (amg) è inferiore alla promozione per m.g. (pmg), nel senso che il militare destinatario dell'amg viene solamente spostato in avanti (avanzato) nella propria "aliquota" (o nel proprio "ruolo") in modo da consentirne l'anticipata valutazione da parte dell'organo competente ai fini dell'eventuale promozione (dopo di che si seguono le ordinarie norme di procedura), mentre il militare destinatario della pmg viene sic et simpliciter promosso al grado superiore.

Ovviamente NON sono un giurista e potrò aver detto delle emerite castronerie, di ciò chiedo venia da ora.
Ho cercato di avere una visione lineare e coerente con i dettami legislativi. Non so se ci sono riuscito... :(
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