IL DIRITTO CANONICO E LE RICERCHE GENEALOGICHE

Inviato:
martedì 12 settembre 2006, 14:50
da Rogerius Rex
Cosa dice il Diritto Canonico a proposito delle ricerche genealogiche? Potete citarmi nel dettaglio gli articoli in cui si parla dei registri e degli archivi storici parrocchiali?
Grazie mille!


Inviato:
mercoledì 13 settembre 2006, 14:09
da Rogerius Rex
Fra Eusanio, tu sei un ecclesiastico, che mi dici...?


Inviato:
mercoledì 13 settembre 2006, 15:11
da fra' Eusanio da Ocre
Il vecchio frate è soltanto un mediocre araldista, e purtroppo non sa aiutarti su

cose che ignora...
Bene

vale

Inviato:
martedì 19 settembre 2006, 2:52
da Maria Luisa Alasia
Riportato da un Topic gia' discusso nel sito... Farina del sacco di Guido
Inviato: Mar Nov 15, 2005 8:09 pm Oggetto:
--------------------------------------------------------------------------------
eugubino ha scritto:
Mi sembra incredibile che una diocesi voglia impedire ad un cittadino di consultare i registri di una sua parrocchia.
Caro Fabrizio,
non si tratta di "capricci" di questa o quella diocesi ma di una disposizione ben precisa del Codice di diritto canonico:
Can. 535 - §1. In ogni parrocchia vi siano i libri parrocchiali, cioè il libro dei battezzati, dei matrimoni, dei defunti ed eventualmente altri libri secondo le disposizioni date dalla conferenza dei Vescovi o dal Vescovo diocesano; il parroco provveda che tali libri siano redatti accuratamente e diligentemente conservati.
§2. Nel libro dei battezzati si annoti anche la confermazione e tutto ciò che riguarda lo stato canonico dei fedeli, in rapporto al matrimonio, salvo il disposto del can. 1133, all'adozione, come pure in rapporto all'ordine sacro, alla professione perpetua emessa in un istituto religioso e al cambiamento del rito; tali annotazioni vengano sempre riportate nei certificati di battesimo.
§4. In ogni parrocchia vi sia il tabularium o archivio, in cui vengano custoditi i libri parrocchiali, insieme con le lettere dei Vescovi e gli altri documenti che si devono conservare per la loro necessità o utilità; tali libri e documenti devono essere controllati dal Vescovo diocesano o dal suo delegato durante la visita o in altro tempo opportuno e il parroco faccia attenzione che essi non vadano in mano ad estranei.
Ciao a tutti!
Guido5

Inviato:
martedì 19 settembre 2006, 7:51
da Alessio Bruno Bedini
Inoltre basta ricordare quanto scritto nel topic
http://www.iagiforum.info/viewtopic.php?t=2822 

Inviato:
martedì 19 settembre 2006, 13:49
da Rogerius Rex
Grazie amici, mi avete permesso di accumulare una buona documentazione legislativa inerente le ricerche genealogiche. Il Codice di Diritto Canonico è scaricabile dal link
http://www.vatican.va/archive/ITA0276/_INDEX.HTM
Dunque, secondo quanto si legge nel codice, un Vescovo può anche rifiutarsi di condere il permesso ad effettuare queste ricerche?
Gli archivi storici parrocchiali non sono pubblici al pari di quelli statali?

Inviato:
martedì 19 settembre 2006, 15:14
da Guido5
Caro Danilo,
avevo dimenticato di risponderti ma Maria Luisa, sempre attenta, ha fortunatamente ovviato alla "défaillance" della mia memoria. Circa le tue domande è esatto: un vescovo può vietare le ricerche ma, per fortuna, comincia a farsi strada l'idea che la ricerca delle proprie radici è un fatto importante e, quindi, da agevolare. Quanto agli archivi storici parrocchiali è evidente che non sono affatto pubblici. Tatto e diplomazia aiutano comunque a risolvere un'infinità di problemi.
Ciao a tutti!
Guido5