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Ricerche genealogiche 2

MessaggioInviato: venerdì 13 giugno 2003, 22:38
da dinoanel
Ringrazio, innanzitutto, il Dott. Degli Uberti e il sig. walter.sassone che hanno già gentilmente inviata una risposta alla mia precedente richiesta.
Ritengo, però, sia necessario approfondire veramente il discorso sulle
norme che permettono o meno di procurarsi i documenti necessari per le
ricerche genealogiche-storiche sulla famiglia, con riferimento, in primo
luogo agli uffici comunali che sono quelli che più, personalmente mi hanno creato problemi e difficoltà, mentre devo onestamente dire che ho trovato molta collaborazione nel personale di alcuni Archivi storici comu-
nali e nel personale degli Archivi di Stato di Piacenza e Chieti. Ma vengo
al dunque. Come sono da intendere gli art. 107 del D.P.R. 3/11/2000 n°396 e 18 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 utilizzati da alcuni Uffici Comu
nali per rilasciare i documenti da me richiesti - specifico che trattasi di
Copie integrali di atti di nascita, morte e matrimonio - e da altri uffici Comunali per NON rilasciarmi i citati documenti. Esiste una norma e/o legge che vieta la richiesta di tali documenti. deve obbligatoriamente trascorrere un certo numero di anni per potere avere copia originale di un documento. E' obbligatorio che chi chieda tale documento sia un parente diretto del nominativo cercato e che tale parentela debba essere obbligatoriamente documentata. Un Ufficio Comunale mi ha negato la copia integrale di un atto di stato civile ai sensi degli art. 107 del citato
D.P.R. 396 del 3/11/2000 e dell'art. 450 del C.C.!!!!! Tutto ciò è lecito? Rimango in attesa di gentili e cortesi risposte e/o suggerimenti sperando di avere proposto - con questa mia richiesta - un interessante oggetto di dibattito sul Vostro interessante Forum
Dinoanel Piacenza

MessaggioInviato: domenica 26 marzo 2006, 13:09
da Alessio Bruno Bedini
Di solito basta citare l’articolo 450 del codice civile che recita: “Pubblicità dei registri dello stato civile. I registri dello stato civile sono pubblici. Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte. Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.”.

Mi sembra che parli da solo :wink:

MessaggioInviato: domenica 26 marzo 2006, 23:55
da Luca
Cerco di capire meglio.
Tutto quello che voi avete detto riguarda soltanto i documenti recenti ? Ossia, trascorsi i fatidici 70 (o 100?) anni cambia tutto?
Se io dovessi richiedere copia integrale dell’atto di nascita di mio nonno (nato nel 1900) potrei farlo senza ricorrere al giudice? E per mio zio nato nel 1927? O ancora la mia bisnonna nata nel 1870?
Forse rispondendo a degli esempi concreti ci aiutate a capire meglio. Grazie a chi vorrà rispondermi.
Saluti.

MessaggioInviato: lunedì 27 marzo 2006, 0:04
da Guido5
Caro Luca,
puoi chiedere senza problemi la copia integrale degli atti di nascita di tutti i tuoi ascendenti diretti; per gli zii ti devi accontentare dello stato di famiglia storico dei nonni o chiedere l'atto di nascita attraverso un cugino.

Ciao a tutti!
Guido5

MessaggioInviato: lunedì 27 marzo 2006, 0:23
da Luca
Grazie Guido, tutto Chiaro.
Però visto che spesso negli uffici comunali tendono a "svincolarsi" quale legge dobbiamo citare affinché si convincano (magari l'ultima in ordine temporale, nella speranza che abbia implicitamente abrogato, o quantomeno "scavalcato", le altre).
Un saluto.

MessaggioInviato: lunedì 27 marzo 2006, 0:57
da Guido5
Caro Luca,
credo che basti far riferimento al 1° comma dell'art. 107 del DPR 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile" che dice: "Gli estratti degli atti dello stato civile possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile per copia integrale soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge". E, visto che nessuna legge vieta di rilasciare la copia integrale degli atti di nascita, ...

Ciao a tutti!
Guido5

MessaggioInviato: martedì 28 marzo 2006, 14:29
da RobertoC
Gentili amici,
intanto occorre distinguere chiaramente tra certificato ed atto integrale.
Il certificato riporta i dati attuali relativi all'intestatario, così come si desumono dall'archivio comunale.
L'atto integrale (o copia integrale) è non altro dalla riproduzione fotostatica del relativo atto esistente presso lo Sato Civile (ovviamente corredata dal visto di conformità all'originale).
Ovviamente, questo secondo atto è molto più ricco, perché contiene tutte le annotazioni ottenute dall'intestatario (ad esempio, se questi ha avuto più cognomi, la loro elencazione sulla scorta delle date dei provvedimenti di cambiamento, etc.).

Oggi a regolare la materia, come ricorda bene l'ottimo Guido5, è il D.P.R. n. 396 del 3/11/2000 recante il Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento di Stato Civile, e, nella specie, proprio l'art. 107, comma 1.
Tuttavia, a mente di tale norma la copia integrale di un atto deve essere richiesta direttamente dall'interessato, ovvero da persona da lui espressamente delegata (chiaramente giusto un apposito atto scritto).
Di più, il rilascio è condizionato ai casi in cui non sia per l'appunto vietato dalla legge, vale a dire ad una casistica (che concerne situazioni delicatissime quali adozioni, cambiamenti di cognomi per la particolare natura di quello originario, cambiamento di sesso etc.) prevista effettivamente dalle leggi speciali.

Per quanto concerne le copie integrali degli atti di persone defunte, che consiglio senz'altro ai fini di una ricerca genealogica (contengono miniere di dati: nel XIX sec. si annotavano, almeno nel Regno delle Due Sicilie, la professione, lo stato dei genitori, e gli eventuali titoli), credo (ma non ne sono certo) che vi possa essere qualche problema al rilascio per i soggetti morti recentemente; mentre non ve ne sono per quelli morti da molti anni.

Sperando d'essere stato utile vi saluto.
Roberto Celentano

MessaggioInviato: martedì 28 marzo 2006, 15:30
da Guido5
RobertoC ha scritto:Per quanto concerne le copie integrali degli atti di persone defunte ... credo (ma non ne sono certo) che vi possa essere qualche problema al rilascio per i soggetti morti recentemente; mentre non ve ne sono per quelli morti da molti anni.

Ho già citato il "Codice in materia di protezione dei dati personali" il cui art. 7 comma 1 stabilisce che "l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile". L'art. 9 comma 3 aggiunge che "i diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione". Giovanni Buttarelli, segretario generale del Garante per la "privacy", precisa - riferendosi alla legge 31 dicembre 1966 n. 375 - che in questo caso "chi ha un interesse proprio" sono sempre "gli eredi od altri aventi causa".

Ciao a tutti!
Guido5

MessaggioInviato: martedì 28 marzo 2006, 15:53
da RobertoC
Guido5 ha scritto:il "Codice in materia di protezione dei dati personali" il cui art. 7 comma 1 stabilisce che "l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile".
L'art. 9 comma 3 aggiunge che "i diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione".


Beh, questo conforta i dubbi avanzati.
Altro, però, è il diritto di accesso ai dati sensibili; altro è il dovere dell'autorità investita della richiesta di non rilasciare l'atto integrale nei precitati casi vietati dalla legge.
Sono fenomeni giuridicamente distinti.
Il problema, per come è stata posta la questione, è inoltre nella valutazione della possibilità di accesso da parte del non diretto interessato o suo avente causa (il nipote ex fratre si è detto).
R.C.