Gentili amici,
mi perdonerete la piccola incursione in questo interessante topic.
Atteso che non so cosa sia la "uso-capione"

, posso dire senz'altro che l'usucapione è quel fenomeno giuridico che consente l'acquisto a titolo originario di un diritto reale. L'acquisto si perfezione col possesso consapevole ed incontestato (elemento, questo, rilevantissimo) ad esempio di un bene.
Ora, a prescindere dal fatto -non secondario- che i titoli nobiliari non rientrano nella categoria dei diritti reali, che sono quelli che attribuiscono al titolare una signoria immediata ed assoluta
sulla cosa; francamente le mie scarse nozioni di diritto nobiliare italiano mi impediscono di ritenere possibile, od anche solo plausibile, l'usucapione di un titolo.
Credo di ricordare tuttavia -ed in questo sposo la tesi di Giovanni- che il Sovrano (non lo Stato in quanto tale però) avesse, vigente l'ultimo Ordinamento nobiliare (anno Domini 1943), il potere di far rivivere in una determinata linea un titolo estinto in un'altra, anche procedendo dal discendente all'ascendente e non al contrario.
Un problema, interessante, invece, è proprio quello dell'uso (ma non della c.d. uso-capione) pubblico ed incontestato di un titolo non dico falso ma non sanzionato (tanto per fare un esempio di...casa mia, non è mai stato riconosciuto il patriziato foggiano, sebbene abbia avuto tutte le condizioni di separazione tra i ceti) in capo ad una famiglia. Rammento, ad esempio, che l'Ordinamento riconosceva (ergo: rendeva possibile il riconoscimento) uno stemma alzato
ab immemorabili pur non essendo pervenuto al portatore da un'autorità. Vi era dunque un principio di
riconoscibilità per l'uso riconosciuto.
Cordialità.
Roberto