da Maria Luisa Alasia » martedì 19 settembre 2006, 2:52
Riportato da un Topic gia' discusso nel sito... Farina del sacco di Guido
Inviato: Mar Nov 15, 2005 8:09 pm Oggetto:
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eugubino ha scritto:
Mi sembra incredibile che una diocesi voglia impedire ad un cittadino di consultare i registri di una sua parrocchia.
Caro Fabrizio,
non si tratta di "capricci" di questa o quella diocesi ma di una disposizione ben precisa del Codice di diritto canonico:
Can. 535 - §1. In ogni parrocchia vi siano i libri parrocchiali, cioè il libro dei battezzati, dei matrimoni, dei defunti ed eventualmente altri libri secondo le disposizioni date dalla conferenza dei Vescovi o dal Vescovo diocesano; il parroco provveda che tali libri siano redatti accuratamente e diligentemente conservati.
§2. Nel libro dei battezzati si annoti anche la confermazione e tutto ciò che riguarda lo stato canonico dei fedeli, in rapporto al matrimonio, salvo il disposto del can. 1133, all'adozione, come pure in rapporto all'ordine sacro, alla professione perpetua emessa in un istituto religioso e al cambiamento del rito; tali annotazioni vengano sempre riportate nei certificati di battesimo.
§4. In ogni parrocchia vi sia il tabularium o archivio, in cui vengano custoditi i libri parrocchiali, insieme con le lettere dei Vescovi e gli altri documenti che si devono conservare per la loro necessità o utilità; tali libri e documenti devono essere controllati dal Vescovo diocesano o dal suo delegato durante la visita o in altro tempo opportuno e il parroco faccia attenzione che essi non vadano in mano ad estranei.
Ciao a tutti!
Guido5