da mdelsin » mercoledì 2 luglio 2008, 16:39
Il giudizio sulla entità della mutilazione e degli esiti permanenti di ferite o lesioni importanti, è dato in seguito a parere del DSS che dovrà essere espresso su questi elementi:
a- esame dei documenti sanitari sui quali è basato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio;
b- valutazione dopo visita dell’esatta natura ed entità degli esiti derivati dalle lesioni.
Una volta esperite queste indagini medico-legali, il sanitario dovrà redigere una circostanziata relazione sull’entità ed i caratteri della menomazione ed esprimere il proprio parere sul diritto a concessione del distintivo.
Quindi devono esserci esiti permanenti di lesioni importanti interessanti i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari, il parere deve essere espresso sull’entità della menomazione dal punto di vista funzionale ed estetico.
Su tale relazione esprimerà il parere il Direttore di Sanità della regione Militare. Nel caso discordanza di pareri dall’autorità sanitaria, si richiederà un parere definitivo al Collegio Medico legale.
Una volta espressi i pareri tecnico sanitari, le autorità gerarchiche esprimeranno il parere sull’accoglimento dell’istanza avanzata.
Il Ministero Difesa decide sulla concessione delle autorizzazioni e dispone per la loro consegna agli interessati tramite gli enti ai quali vengono presentate le domande.
Avverso i provvedimenti di negata concessione del distintivo è ammesso il ricorso, entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento, all’Autorità competente a concedere l’autorizzazione (art.8 DPR n.1672 del 1956).
Sunto tratto dal volume “Medicina legale militare” del Ten.Gen.me.Prof. Paolo Antonino Astore
Pubblicazione fuori commercio riservata alla Scuola di sanità Militare.
Circolare Direz.Generale Sanità Militare n.954/95/ML-6/16 del 11.5.95, ove si dice, parole testuali, che “”i requisiti indispensabili per la concessione del distintivo in oggetto, l’esistenza di esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalità di organi importanti. Occorre in merito precisare che per “gravi” debbono intendersi gli esiti di lesioni di organi importanti, che mettano quasi in dubbio l’idoneità al servizio dei soggetti che ne sono affetti. Per esempio la ferita d’arma da fuoco trapassante un arto, guarita senza esiti menomanti, non possono costituire titolo per la concessione del distintivo d’onore.”””
Circolare dell’Ispettorato Logistico Esercito - Dipartimento di Sanità e Veterinaria n.46964/41.2/9-34-1°2 del 4.8.98, in pratica ribadisce la circolare della Direzione Generale.
Pertanto...........si può solo fare un ricorso, ma senza elementi probatori di un certo peso..........sarà difficile, anche perchè il distintivo in parola, è un distintivo d'ONORE, quindi destinato solo a persone che hanno avuto una menomazione di una certa gravità, anche perchè la concessione di detto distintivo porta vantaggi di carriera nell'avanzamento a scelta e anche nei concorsi per titoli e meriti.
Socio A.I.O.C.
VELLE POSSE EST