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Un dubbio interpretativo (la Legge 178/51)

MessaggioInviato: sabato 12 gennaio 2008, 12:48
da Maramaldo
Cari Amici, gentili Signori,
come è noto la Legge 178/51 all'art. 8 recita:

" Salvo quanto è disposto dall'art. 7, è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati.
I trasgressori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 1.250.000 a lire
2.500.000.
Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al
precedente comma, anche se conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge, è punito con la
sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 1.750.000 [...]"


Dall'insalubre penombra dei c.d. self-styled orders in mano talvolta a personaggi in carico ai quali si configurano anche più seri reati, alle più rassicuranti cosiddette associazioni od organizzazioni di ispirazione cavalleresca, alcune delle quali svolgono magari anche opere meritorie e lodevoli (anche se, personalmente, non mi sentirei di mettere la proverbiale mano sul fuoco, sul fatto che tutti gli appartenti a queste associazioni siano poi consci di non appartenere effetivamente ad alcun Ordine...), si pone una questione che, nel dipanarla, mi pone qualche dubbio:

nel momento in cui queste associazioni nei loro cerimoniali, nel loro profilo organizzativo, nei loro segni distintivi, si richiamano a cerimoniali, organizzazione, gradi, segni esteriori, propri degli Ordini Cavallereschi, dove sta il confine tra il legittimo esercizio di un diritto ad associarsi per scopi consentiti dalla Legge -oltre che , ripeto, magari anche meritori- , gratificando i propri associati di segni di appartenenza, distintivi o indicativi di una gererchia -a rigore- interna e la violazione della Legge medesima tramite il conferimento di "onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche"?

Ma, ancora ad in maniera forse più capziosa: se la Legge italiana non riconosce alcun Ordine Cavalleresco se non quelli esplicitamente menzionati ed autorizzati, come è possibile incorrere nell'illecito di cui all'articolo 8, visto che ipso facto -seguendo il dettato della norma- non viene, nelle "investiture" di queste associazioni -sia pure con largo uso di mantelli e nastri e collari e placche- effettivamente conferita alcuna onorificenza cavalleresca?...

Vi saluto con viva cordialità,


Antonio

MessaggioInviato: sabato 12 gennaio 2008, 13:26
da Alessio Bruno Bedini
Gia il fatto che un'associazione chiami i propri associati "cavaliere" è cosa palesemente in malafede :roll:

Re: Un dubbio interpretativo (la Legge 178/51)

MessaggioInviato: sabato 12 gennaio 2008, 15:45
da pierfe
Trovo molto interessante il post, e il contenuto.
Ma invito a mettere nella stessa pentola tutto quello che si richiama ad essere "cavalleresco" anche se in Italia autorizzabile in accordo alla Legge 3 marzo 1951, n° 178 (la mia visione è mondiale).
Per fare solo un esempio mi limito a dire che ci sono alcuni ordini nati da bolla pontificia (oggi non più riconosciuti dalla Suprema Autorità della materia cavalleresca cattolica... la Santa Sede), che vengono autorizzati nella Repubblica Italiana.
E ordini indiscutibili come SMOM e Santo Sepolcro che NON vengono autorizzati in Nazioni che riconoscono il Vaticano.
Quindi Paese che vai usanza che trovi...
Sotto trova i miei commenti.


Maramaldo ha scritto:Cari Amici, gentili Signori,
come è noto la Legge 178/51 all'art. 8 recita:

" Salvo quanto è disposto dall'art. 7, è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati.
I trasgressori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 1.250.000 a lire
2.500.000.
Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al
precedente comma, anche se conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge, è punito con la
sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 1.750.000 [...]"


A mio giudizio la legge è obsoleta, nata in un periodo ben diverso dal nostro dove c'era come ora il commercio delle organizzazioni cavalleresche, che la legge non ha debellato.
E sussisteva pure una ignoranza generalizzata sulla materia, e potevano potenzialmente essere punite anche le organizzazioni che oggi sono autorizzabili in Italia in accordo alla legge 3 marzo 1951, n° 178.


Dall'insalubre penombra dei c.d. self-styled orders in mano talvolta a personaggi in carico ai quali si configurano anche più seri reati, alle più rassicuranti cosiddette associazioni od organizzazioni di ispirazione cavalleresca, alcune delle quali svolgono magari anche opere meritorie e lodevoli (anche se, personalmente, non mi sentirei di mettere la proverbiale mano sul fuoco, sul fatto che tutti gli appartenti a queste associazioni siano poi consci di non appartenere effetivamente ad alcun Ordine...),

Neppure io... anzi sono convinto che la maggior parte delle persone che aderiscono vogliono credere di essere proprio in un vero ordine "cavalleresco".
Ma questo è solo colpa dell'associazione o organizzazione che non chiarisce bene di cosa si tratta...


si pone una questione che, nel dipanarla, mi pone qualche dubbio:

nel momento in cui queste associazioni nei loro cerimoniali, nel loro profilo organizzativo, nei loro segni distintivi, si richiamano a cerimoniali, organizzazione, gradi, segni esteriori, propri degli Ordini Cavallereschi,

Se usano gradi tipici di ordini cavallereschi (cavaliere, commendatore ecc.) non sono organizzazioni di ispirazione cavalleresca, ma sono Self Styled Orders...
L'organizzazione d'ispirazione cavalleresca in accordo al pensiero dell'ICOC non può e non deve usare terminologia che si richiama ad ordini cavallereschi e deve sempre specificare che non è un ordine cavalleresco.
In quanto al termine Ordine (Order - Ordem) questo non indica specificatamente un ordine cavalleresco, fra l'altro è usato da corporazioni nobiliari e non nobiliari in vari paesi di tradizione ispanica.
Il termine ordine da noi è usato anche dagli ordini professionali, dalle organizzazioni goliardiche, dalle associazione degli amatori del vino e della buona cucina ecc.
Leggete bene sui dizionari cosa significa la parola.


Possono usare a solo fine di studio il cerimoniale degli antichi ordini a cui si richiamano, anche i mantelli per darsi un segno distintivo (lo fanno oggi le confraternite cattoliche, che sono associazioni private o pubbliche di fedeli in accordo con il codice di diritto canonico, ma che non avevano il mantello nella loro tradizione storica...)

dove sta il confine tra il legittimo esercizio di un diritto ad associarsi per scopi consentiti dalla Legge -oltre che , ripeto, magari anche meritori- , gratificando i propri associati di segni di appartenenza, distintivi o indicativi di una gererchia -a rigore- interna e la violazione della Legge medesima tramite il conferimento di "onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche"?

Possono essere segni distintivi che non violano la legge, se la violano è perchè non sono in buona fede.
Ma qui dovremmo punire anche chi usa il titolo di dottore e non è laureato, o il solo titolo di cavaliere e non ha ottenuto l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana o gli altri ordini della Repubblica...

Ma, ancora ad in maniera forse più capziosa: se la Legge italiana non riconosce alcun Ordine Cavalleresco se non quelli esplicitamente menzionati ed autorizzati, come è possibile incorrere nell'illecito di cui all'articolo 8, visto che ipso facto -seguendo il dettato della norma- non viene, nelle "investiture" di queste associazioni -sia pure con largo uso di mantelli e nastri e collari e placche- effettivamente conferita alcuna onorificenza cavalleresca?...

Bravo, giusta considerazione... ma attenzione la Repubblica al massimo autorizza al pubblico uso, nulla più

Vi saluto con viva cordialità,


Antonio


Purtroppo dopo molti anni che seguo questi settori vedo tanta malafede nei self-styled e nelle organizzazioni di ispirazione cavalleresca, fortunatamente non tutte sono così...
Pier Felice degli Uberti

MessaggioInviato: sabato 12 gennaio 2008, 17:07
da nicolad72
Maramaldo ha scritto:se la Legge italiana non riconosce alcun Ordine Cavalleresco se non quelli esplicitamente menzionati ed autorizzati, come è possibile incorrere nell'illecito di cui all'articolo 8, visto che ipso facto -seguendo il dettato della norma- non viene, nelle "investiture" di queste associazioni -sia pure con largo uso di mantelli e nastri e collari e placche- effettivamente conferita alcuna onorificenza cavalleresca?...




La Giurisprudenza di Legittimità a ampiamente analizzato l'art. 8 della L. 178/51

Vi riporto parte della motivazione di una sentenza (Cass. Pen., Sez. III, (ud. 16-06-1999) 30-07-1999, n. 9737 Questo il collegio: Presidente Dott. GIAMMARCO Pietro; Consiglieri: Dott. DE MAIO Guido, Dott. SCHETTINO Olindo, Dott. SQUASSONI Claudia, Dott. NOVARESE Francesco) che ha risolto il caso prospettato. Si trattava di un ordine Self-Styled i cui maggiornenti, provvedevano ad emettere gli "atti" di conferimento dell'onorificenza all'estero, limitandosi ad effettuare le investiture in italia.
Detti maggiorneti, furono denunciati per violazione dell'art. 8 della L 178/1951, e furono condannati secondo giustizia. A seguito della pronuncia in gradi di appello, ricorrevano in cassazione eccependo la violazione e l'errata applicazione dell'art. 8 l. cit. e dell'art. 9 c.p., giacché, essendo avvenuto il conferimento delle onorificenze all'estero e solo l'investitura in Italia, l'azione penale era improcedibile, poiché era necessaria la preventiva richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, stabilita dal secondo comma dell'art. 9 c.p..
Il ricorso venne rigettato.
Queste le osservazioni svolte dalla Suprema Corte.

Il primo comma dell'art. 8 l. cit., relativo al delitto contestato, stabilisce che "salvo quanto è disposto dall'art. 7, è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati", mentre l'imputazione è così formulata: "perché, in concorso tra loro, conferivano a... onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche (nella specie: il titolo di cavaliere di gran croce di giustizia del sedicente Serenissimo Ordine Equestre Militare e Nobiliare della Santissima Trinità)", riportando fedelmente la disposizione.

É pacifico che non si è in presenza di "onorificenze, decorazioni e distinzioni" ancora ammesse (quelle della S. Sede, dell'ordine equestre del Santo Sepolcro e del Sovrano ordine militare di Malta), di cui all'art. 7 l. cit. e che la c.d. "patente" è stata confezionata a Lugano, mentre la "solenne investitura" si è verificata nella chiesa di S. Secondo in Asti.

Orbene da un esame meramente letterale della disposizione si evince che la congiunzione "e" unifica i vari momenti del conferimento, della decorazione e della distinzione cavalleresca e detta analisi esegetica è avvalorata dalla previsione della disgiuntiva "o" nell'articolo precedente, in cui è sanzionato l'attuale illecito amministrativo dell'uso non autorizzato.

Tale differente formulazione è logicamente spiegabile con le diverse condotte sanzionate, giacché l'uso può avvenire con modalità alternative e, comunque, non si volevano lasciare impuniti comportamenti di semplice assegnazione di distinzioni cavalleresche, mentre l'illecito conferimento deve comprendere in una considerazione unitaria ed inscindibile tutte le varie fasi per evitare sistemi di facile elusione della normativa e consentire un'uniforme repressione.

Questa valutazione unitaria è ulteriormente confortata dalla locuzione "in qualsiasi forma e denominazione" contenuta nel precetto in esame, contemplato dall'art. 8, ove si nota l'indifferenza per le varie modalità e l'ampia accezione utilizzata dal legislatore per ricomprendervi ogni momento in cui può' essere suddistinto il "conferimento" delle onorificenze.

Peraltro, poiché il dato testuale da solo è spesso fallace e, comunque, non decisivo, l'analisi ermeneutica condotta è suffragata da un'indagine storica e dai criteri teleologici e sistematici.

Il carattere onnicomprensivo della locuzione "in qualsiasi forma e modalità" è confermato dai lavori preparatori ed in particolare dalla relazione dell'on. <F.> in cui espressamente si chiarisce che la predetta frase è stata aggiunta affinché "non ci siano pretesti a distinzioni elusive del divieto", il cui carattere assoluto è sottolineato dalla sua ripetizione nel secondo comma dell'art. 8 l. cit., che contempla la differente ipotesi dell'uso di onorificenze misconosciute, la quale ulteriormente si distingue da quello dell'uso non autorizzato di onorificenze riconoscibili di cui al precedente art. 7 e dall'arrogazione di onorificenza mai ottenuta, prevista dall'art. 498 c.p..

Inoltre il mutato quadro istituzionale con la proclamazione della Repubblica e l'impostazione democratica ed egualitaria della nostra Costituzione fanno da sfondo alla legge del 1951, che attua un precetto costituzionale (art. 97 ultimo comma Cost.), derogatorio del principio di uguaglianza, sicché il legislatore nel dettare le norme ha voluto attribuire alle onorificenze conferite dalla Repubblica Italiana, fondata sul lavoro, un significato eminentemente morale, onde ha ridotto al massimo la possibilità di poter utilizzarne altre (art. 7 l. cit.) ed ha subordinato l'uso di quelle "non nazionali" ad un'autorizzazione anche al fine di evitare pericolose nostalgie di passati regimi

Pertanto, come risulta pure dalla stessa dizione dei commi secondo e terzo dell'art. 8 per argomento a contrario, oltre che dall'espressa previsione dell'art. 9 c.p., lo Stato italiano ha inteso riservare a se il potere di conferimento, vietandolo ad ogni ente, associazione o privato salvi gli ordini cavallereschi previsti dall'art. 7 e le onorificenze di Stati esteri e degli ordini non nazionali, subordinate queste ultime ad autorizzazione, sicché detto monopolio ed il conseguente divieto di conferimento, penalmente sanzionato, hanno un senso se la punibilità è circoscritta al solo territorio italiano.

Tale "ratio" è evidenziata nei lavori preparatori dalla relazione dell'on. <D. G.>, in cui si sottolinea che "l'istituzione delle onorificenze della Repubblica comporta la necessità di un'adeguata protezione giuridica, a tutela del prestigio di tali distinzioni, non meno che della pubblica fede... l'abuso che attualmente vien fatto di queste pretese distinzioni onorifiche, per fini quasi sempre speculativi, non ha solo dannose ripercussioni di ordine interno, ma nuoce gravemente al prestigio dell'Italia, sminuendo la dignità ed il valore delle nostre onorificenze presso le altre nazioni".

"Il disegno intende risolvere radicalmente questo problema, fornendo al giudice una norma che non esisteva nel precedente ordinamento, e la cui mancanza ha dato luogo ad alcune perplessità della giurisprudenza, che hanno permesso il perpetuarsi di abusi a scapito delle onorificenze conferite o riconosciute dallo Stato e, più ancora, a danno della fede pubblica".

L impostazione del progetto di legge è quindi perentoria e non giustifica alcun dubbio sulla volontà del legislatore di colpire qualsiasi forma di conferimento di onorificenze illecite.

Da questa composita li ratio" dell'incriminazione discende, quindi, come esattamente notato dalla Corte torinese, la punizione non solo dell'atto unilaterale di "conferimento", costituente l'inizio della condotta punibile e denominabile come "assegnazione" del titolo, ma anche di tutte quelle manifestazioni collegate quali l'investitura, solenne o meno, la consegna di segni o medaglie o distinzioni o decorazioni, ed eventuali ulteriori modalità o cerimonie, costituenti un tutto unitario ed inscindibile.

Del resto la differenza in tempi antichi esistente tra conferimento, decorazione e distinzione ai fini degli ordini cavallereschi al momento dell'entrata in vigore della legge nel 1951 era già molto attenuata, nonostante i termini conservino uno loro diversa pregnanza, connessa, comunque, alle diverse forme ed al differente atteggiarsi delle modalità composite del conferimento e non più alla distinzione tra mera ricompensa (decorazione) e conferimento del diritto di fare uso di un titolo cavalleresco (onorificenza).

Pertanto se è esatto che il "termine conferimento", nella sua accezione ristretta, secondo quanto appare dallo stesso articolo 4 della legge in esame, si sostanzia principalmente in un atto "cartaceo" per utilizzare un'espressione della Corte di merito, differenti possono essere le forme di attuazione, mentre l'ampia dizione dell'art. 8, che include le decorazioni e le distinzioni, ricomprende tutte le diverse fasi in cui può articolarsi la cerimonia nella quale il prescelto viene insignito dell'onorificenza.

Peraltro la definizione del conferimento quale atto unilaterale serve solo per chiarire che per configurare il reato non è necessaria l'accettazione e, quindi, si prescinde da qualsiasi atteggiamento del beneficiato, la cui condotta può trovare sanzione nell'art. 7 e nel secondo comma dell'art. 8 l. cit., ove rientri nel paradigma normativo ivi delineato, ma non esclude che nel termine e nelle successive indicazioni delle decorazioni e distinzioni, unitariamente considerate, vengano racchiuse tutte le varie fasi, in cui può sostanziarsi la cerimonia di conferimento del titolo illegittimo.

Il conferimento non consentito delle "onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche", non ammesse, trova esplicazione nella presa di posizione di chi ha o assume di avere, quale "fons honoris", il potere d'investitura, mentre la "patente" cartacea costituente il momento iniziale di una progressione criminosa, non esaurentesi solo in essa, ma comprendente ogni manifestazione di questa investitura e che trova la sua conclusione nella utilizzazione, illegittima o illecita (artt. 7 e 8 entrambi secondo comma l. cit.) delle medesime.

Individuata in tal modo la fattispecie criminosa, occorre esaminare se l'imputazione sia stata circoscritta alla fase dell'assegnazione id est conferimento del titolo oppure vi ricomprenda anche le altre modalità.

A tal proposito, nonostante il riferimento al titolo di cavaliere e, quindi, all'atto cartolare di conferimento, la pedissequa riproduzione del precetto penale con i tre termini ("onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche"), utilizzati nelle relazioni dei proponenti al Parlamento in modo indifferenziato serve ad includere pure la cerimonia di investitura, secondo quanto appare anche dalla composita "ratio" dell'incriminazione, tesa a tutelare la fede pubblica, il prestigio dell'Italia, la nuova forma istituzionale ed il monopolio in mano pubblica del loro conferimento su base territoriale.

MessaggioInviato: domenica 13 gennaio 2008, 1:34
da Mario Volpe
Anch’io trovo molto interessante il quesito posto da Antonio, al quale sono già state fornite alcune risposte dall’intervento del nostro Presidente e dai contenuti della sentenza molto opportunamente citata da Nicola.
Ma siccome la legge 178/51, da alcuni anni costituisce praticamente il mio “pane quotidiano”, vorrei aggiungere a mia volta alcune personali osservazioni sulla questione.

Dunque, innanzitutto il quesito di Maramaldo vuole chiarire dove si identifichi il confine “tra il legittimo esercizio di un diritto ad associarsi, gratificando i propri associati di segni di appartenenza, distintivi o indicativi di una gerarchia, e la violazione della Legge medesima tramite il conferimento di "onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche”. E come sia possibile incorrere nell'illecito di cui all'articolo 8 se ciò che viene conferito da certi soggetti (privati) non costituisce in realtà – nonostante le apparenze - una vera e propria distinzione cavalleresca (bensì aggiungo io una “decorazione associativa” o simile).

Ora, la sentenza riportata da Nicola ci chiarisce come il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche sia considerato dalla normativa un illecito – in tutti i suoi vari momenti – quando effettuato da soggetti non titolari di una legittima fons honoris.
La stessa sentenza chiarisce poi che in Italia i titolari di fons honoris sono La Repubblica (che in pratica ne detiene il monopolio), gli Stati esteri con le loro onorificenze nazionali, gli ordini cavallereschi “non nazionali” autorizzati, nonché le onorificenze citate nell’art. 7, ossia quelle della S. Sede, dello SMOM e del S. Sepolcro.

A rigor di logica quindi tutto il resto sarebbe illegittimo...

Risulta evidente però, come giustamente ricordato da Pierfelice, che esistono “ordini e ordini”. Il termine “ordine” può infatti essere adottato da associazioni professionali, da organizzazioni goliardiche, da associazioni degli amatori del vino e della buona cucina, ecc. Ed ognuna di queste può decidere di assegnare ai propri iscritti dei riconoscimenti o degli attestati di stima.

Quelli che interessano la normativa in questione, sono invece quegli “enti, associazioni o privati” che ispirandosi chiaramente ai principi ed ai cerimoniali cavallereschi, non possedendone alcun titolo né nessuna legittima fons honoris, conferiscono nel nostro Paese delle onorificenze o distinzioni “con qualsiasi forma e denominazione”.

La sentenza, inoltre, ci ricorda un punto molto importante sugli scopi della legge 178/51 e sul clima nel quale essa fu approvata (poco dopo la proclamazione della Repubblica). Ossia l’esigenza di “tutelare” le onorificenze nazionali dello Stato, nonché quelle che esso autorizza, dal crescente proliferare delle istituzioni onorifiche illecite. Essa infatti riporta il seguente significativo passaggio, ripreso dalla relazione parlamentare della stessa legge 178/51: “l'istituzione delle onorificenze della Repubblica comporta la necessità di un'adeguata protezione giuridica, a tutela del prestigio di tali distinzioni, non meno che della pubblica fede... l'abuso che attualmente vien fatto di queste pretese distinzioni onorifiche, per fini quasi sempre speculativi, non ha solo dannose ripercussioni di ordine interno, ma nuoce gravemente al prestigio dell'Italia, sminuendo la dignità ed il valore delle nostre onorificenze presso le altre nazioni".

Il conferimento pertanto, per costituire un illecito, deve anche comportare un “attacco al prestigio” delle istituzioni onorifiche nazionali. E aggiungerei anche che l’illecito si verifica quando il conferimento non solo avviene in assenza di qualsiasi fondamento giuridico, ma si propone anche il chiaro scopo - a fini speculativi - di ingannare chi lo riceve, illudendolo sull’ “autenticità” dell’investitura.

E’ chiaro quindi che i conferimenti che l’art 8 intende perseguire non sono riferiti a premi, targhe, medaglie associative o diplomi di riconoscimento conferiti da enti o associazioni che intendono assegnare un segno di stima ai propri associati (nel ristretto ambito della loro organizzazione), bensì quelli che intendono presentarsi – senza averne alcun diritto – come istituzioni cavalleresche legittimate e parificate a quelle riconosciute.
Ossia quegli “ordini” che a tale scopo imitano cerimoniali e terminologie tipiche degli ordini cavallereschi, assumono denominazioni “ingannevoli”, spesso riprendendo quelle di ordini famosi e riconosciuti, e conferiscono onorificenze dal disegno simile a questi ultimi, suddivise nelle tipiche classi da cavaliere, ufficiale, commendatore, grande ufficiale, gran croce, o simili.

In tale contesto, trovo molto opportuna l’osservazione fatta da Pierfelice sui principi adottati dall’ICOC, quando dice che “l'organizzazione d'ispirazione cavalleresca in accordo al pensiero dell'ICOC non può e non deve usare terminologia che si richiama ad ordini cavallereschi e deve sempre specificare che non è un ordine cavalleresco”.

Se tutti questi enti e associazioni privati seguissero questi principi, saremmo già un bel passo avanti. Ma attenzione non basta cambiare il nome della propria istituzione da “ordine” a “premio” e le classi delle proprie insegne da “Cavaliere” a “Croce di merito”, bisogna pure avere un titolo valido per conferire questi "onori".

Ho più volte convenuto sul fatto che la legge 178/51 sia stata mal formulata, abbia creato (e continui a creare) incertezze e dubbi interpretativi e, forse abbia anche ormai perso di attualità, ma se in questi cinquant’anni fosse stata fatta rispettare dalle autorità giudiziarie e dalla magistratura come nel caso citato da Nicola (che purtroppo rimane una goccia nel mare), forse oggi avremmo molti meno presunti gran maestri e molte meno patacche fasulle in circolazione…

Cordialmente,

Mario Volpe