Ricompense al valore ed al merito della GdF

Per discutere sugli ordini cavallereschi e le onorificenze/ Discussions on orders of chivalry and honours

Moderatori: Novelli, Lambertini, Mario Volpe, Tilius, nicolad72

Ricompense al valore ed al merito della GdF

Messaggioda nicolad72 » mercoledì 5 dicembre 2007, 19:21

Come richiesto dal Col. Poli...

questo è l'atto normativo istitutivo... ho anche le insegne... che provo ad inserire in altro post.


D.M. 11 novembre 2002, n. 315 (1).
Regolamento in materia di ricompense al valore ed al merito della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 65, comma 3, del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 febbraio 2003, n. 46.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni, sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente: «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante: «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante: «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78» e, in particolare, l'articolo 65 che, nell'istituire le ricompense al valore e al merito della Guardia di finanza, al comma 3 prevede che i requisiti, le modalità di attribuzione, le caratteristiche delle decorazioni, le autorità competenti a formulare le proposte di conferimento e la composizione della commissione presieduta dal Comandante Generale della Guardia di finanza per l'espressione del parere sulla concessione, siano determinati con regolamento del competente Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 2 e 23;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 luglio 2002;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (foglio n. 3-14765 del 13 settembre 2002);

Adotta il seguente regolamento:



1. Ricompense al valore della Guardia di finanza.
1. Le medaglie d'oro e d'argento al valore della Guardia di finanza sono conferite a coloro che, in attività d'istituto ed in condizioni di estrema difficoltà, hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per:
a) salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo di vita oppure per impedire o diminuire il danno di un grave disastro;
b) garantire l'applicazione della normativa nazionale, nonché di quella di fonte internazionale, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani ed alla salvaguardia degli interessi economico finanziari dello Stato e dell'Unione europea;
c) tenere alti il nome ed il prestigio della Guardia di finanza, anche all'estero.
2. Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e degno di massima lode nonché la condizione essenziale che ne sia derivato grande onore al Corpo della Guardia di finanza.
3. La medaglia di bronzo è conferita per atti ed imprese di particolare coraggio e perizia.



2. Conferimenti alla memoria.
1. La medaglia al valore della Guardia di finanza può essere conferita alla memoria di colui che sia rimasto vittima della propria azione generosa o che sia deceduto in conseguenza di essa. Nei predetti casi, l'insegna ed il brevetto possono essere consegnati, previo consenso, al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata per sua colpa sentenza di separazione e purché conservi lo stato vedovile.
2. In mancanza del coniuge, nelle condizioni soggettive di cui al comma 1, l'insegna ed il brevetto possono essere consegnati, previo consenso, al maggiore dei figli viventi; in mancanza di figli, al padre e, qualora manchi anche quest'ultimo, alla madre; in mancanza di tutti i predetti congiunti, al maggiore dei fratelli.
3. In termini residuali rispetto alle previsioni di cui ai commi 1 e 2, l'insegna ed il brevetto del deceduto sono consegnati, rispettivamente al:
a) Museo storico del Corpo, se militare della Guardia di finanza ovvero soggetto estraneo alle Forze armate dello Stato;
b) corpo, comando od ente di appartenenza, se militare di altra Forza armata.
4. È data facoltà di fregiarsi dell'insegna della medaglia al valore della Guardia di finanza, conferita alla memoria del deceduto, nell'ordine, al coniuge superstite, ovvero al padre ovvero alla madre del decorato, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 5 e secondo le modalità previste agli articoli 14 e 15.
5. L'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore della Guardia di finanza conferiti alla memoria ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nonché l'eventuale revoca, è decisa, sentito il soggetto destinatario, con determinazione del Comandante generale, tenuto conto delle risultanze in ordine alla condotta civile e morale del ricevente in vece del decorato estinto.
6. Avverso la determinazione di assegnazione o di revoca di cui al comma 5, è ammessa opposizione al Comandante generale. L'opposizione è presentata per il tramite del Comando generale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione della pertinente determinazione.
7. In caso di non accettazione del brevetto e delle insegne da parte del soggetto superstite nonché nei casi di non assegnazione e di revoca ai sensi del comma 5, detti brevetto ed insegne sono consegnati, previo consenso a riceverle, al soggetto che segue nell'ordine delle precedenze fissato ai commi 2 e 3. In carenza assoluta di soggetti aventi titolo, brevetto ed insegne sono comunque custoditi dal Museo storico del Corpo della Guardia di finanza.



3. Ricompense al merito della Guardia di finanza.
1. La croce al merito della Guardia di finanza è destinata a ricompensare il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace ad imprese, studi di segnalata importanza ed azioni caratterizzate da somma perizia, volti allo sviluppo ed al progresso del Corpo della Guardia di finanza, da cui siano derivati a quest'ultimo spiccato lustro e decoro.
2. Il grado della ricompensa è commisurato all'importanza degli effetti conseguiti ed alle difficoltà superate nel corso dell'attività svolta.
3. La croce al merito della Guardia di finanza può essere concessa alla memoria; in tal caso si applicano le norme previste dall'articolo 2.



4. Destinazione, conservazione e recupero delle ricompense.
1. Le medaglie al valore e le croci al merito della Guardia di finanza possono essere conferite a cittadini italiani e stranieri nonché a comandi, corpi o altri enti civili e militari, nazionali ed esteri, che, partecipando collettivamente ad imprese particolarmente difficili, abbiano contribuito ad aumentare il prestigio del Corpo della Guardia di finanza.
2. Ove emerga che i decorati e i consegnatari ai sensi dell'articolo 2 non conservino le insegne e i brevetti ricevuti con cura e decoro, il Comando Generale promuove le procedure di recupero conservativo materiale dei brevetti e delle ricompense, ferma restando la titolarità giuridica della ricompensa conferita.



5. Istruttoria delle proposte.
1. Le proposte di conferimento delle ricompense sono formulate, specificandone la tipologia, dalle autorità le quali, per le loro attribuzioni, vengono a cognizione dei fatti, e precisamente:
a) dal Comandante Generale della Guardia di finanza;

b) dai comandanti di corpo, per il tramite gerarchico, da cui dipendono i militari della Guardia di finanza autori degli atti ed attività meritorie;

c) sempre per il tramite gerarchico, dai comandanti territoriali aventi giurisdizione sui luoghi dove si sono verificati i fatti o hanno avuto svolgimento le attività meritorie compiute da personale di altra Forza armata o di Polizia nonché da civili;

d) dai comandanti di corpo o dall'autorità militare in grado più elevato presente, ovvero, nel caso non esista, dall'autorità consolare, per gli atti e le attività compiute all'estero.
2. Le proposte di cui al comma 1 sono istruite dal Comando Generale che le trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze corredate del parere della commissione di cui all'articolo 6 entro sei mesi a partire dalla data alla quale è riconducibile la definizione dell'evento a cui si riferisce la proposta.
3. Per i fatti avvenuti all'estero, anche se a bordo di naviglio o di aeromobile, e per i conferimenti alla memoria ai sensi dell'articolo 2, si prescinde dal termine di cui al comma 2. Per tutte le altre situazioni intervenute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, il termine di cui al comma 2 decorre dall'entrata in vigore dello stesso. Per le situazioni verificatesi nel corso del secondo conflitto mondiale, il termine di cui al comma 2 è di quattro anni e decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (2).

(2) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.M. 11 gennaiio 2007, n. 12 (Gazz. Uff. 16 febbraio 2007, n. 39).


6. Commissione.
1. Le proposte sulle ricompense al valore o al merito della Guardia di finanza sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze corredate da un parere obbligatorio rilasciato su iniziativa del Comando Generale da parte di una commissione presieduta dal Comandante Generale della Guardia di finanza e composta da:
a) due ufficiali generali della Guardia di finanza;

b) due ufficiali superiori della Guardia di finanza, di cui quello con grado inferiore, o a parità dello stesso, quello con minore anzianità nel grado rivestito, esercita anche la funzione di segretario;

c) un ufficiale generale di altra Forza armata, quando sia da premiare un militare che non appartiene al Corpo della Guardia di finanza;

d) un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente dell'amministrazione di appartenenza, quando si tratti di premiare un dipendente civile dello Stato ovvero delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile.
2. Qualora della commissione faccia parte una delle autorità previste alle lettere c) e d) del comma 1, dalla stessa è escluso l'ufficiale superiore non svolgente le funzioni di segretario di cui alla lettera b) dello stesso comma. Ove il proposto sia un soggetto straniero, è necessario acquisire, a cura del Comando generale, il nulla osta del Ministero degli affari esteri.
3. Nel caso in cui la commissione esprima parere contrario può tuttavia proporre che il Comando Generale informi delle condotte dei segnalati altre competenti amministrazioni per l'eventuale conferimento di altra distinzione onorifica prevista dall'ordinamento.
4. La commissione di cui al presente articolo è nominata dal Comandante generale della Guardia di finanza, con proprio decreto, prevedendo la durata degli incarichi, gli eventuali supplenti e le modalità di convocazione.



7. Disciplina dell'opposizione.
1. Ferma restando la disciplina recata all'articolo 2, commi 5, 6 e 7, è ammessa opposizione da parte dei diretti interessati, ovvero dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, avverso gli esiti delle proposte di ricompense previste dal presente decreto.
2. L'opposizione è presentata, per il tramite del Comando generale, al Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della concessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 11, o in caso di diniego, dalla data della conseguente comunicazione fatta ai soggetti di cui al comma 1, a cura dello stesso Comando Generale.
3. L'opposizione è sottoposta all'esame della commissione di cui all'articolo 6 per il parere, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze decide in via definitiva.



8. Cause impeditive.
1. Coloro che sono incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione cui consegue effetto sanatorio originario, non possono conseguire le ricompense di cui al presente regolamento e, avendole conseguite, ne perdono ogni titolarità giuridica.
2. Coloro che sono incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, non possono, durante il tempo dell'interdizione, conseguire le ricompense predette né, avendole conseguite, possono fregiarsene.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il Comando Generale promuove:
a) l'acquisizione tempestiva delle copie delle sentenze di condanna passate in giudicato che comportano l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, pronunciate nei confronti di coloro cui sono state conferite ricompense al valore o al merito della Guardia di finanza;

b) la notificazione dei conseguenti effetti giuridici in capo ai decorati ovvero ai consegnatari delle decorazioni, ai sensi dell'articolo 2;

c) il recupero del brevetto e della decorazione, secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 2.
4. Qualora la privazione di dette ricompense derivi dalla perdita della cittadinanza o del grado militare, il riacquisto della cittadinanza e la reintegrazione del grado producono, a riguardo di esse, i medesimi effetti della riabilitazione.
5. Non possono, altresì, conseguire le ricompense di cui al presente decreto coloro che siano indagati od imputati per reati che comportino, quale pena accessoria, l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici ovvero la perdita del grado per rimozione.
6. Al cessare delle cause impeditive, decorrono nuovamente i termini propositivi di cui all'articolo 5, comma 2, con riferimento agli specifici fatti la cui valutazione è risultata normativamente preclusa. Anche in tale circostanza, è confermata la competenza istruttoria di cui all'articolo 5, comma 1.



9. Disposizioni sulla riabilitazione.
1. Le disposizioni sulla riabilitazione militare, contenute nella legge 13 giugno 1935, n. 1116, e le norme speciali per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile, di cui al regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879, si applicano anche a coloro che abbiano conseguito, in conformità delle disposizioni vigenti, una ricompensa al valore o al merito della Guardia di finanza.
2. Sono esclusi da ogni beneficio coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 8 del predetto regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879.
3. Il Comando generale, su istanza dell'interessato o a richiesta dell'autorità competente, attesta, mediante apposito certificato, il concorso delle condizioni prescritte per ottenere i benefìci previsti dalle disposizioni di cui al comma 1.



10. Consegna delle ricompense.
1. Le ricompense al valore ed al merito della Guardia di finanza, salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, lettera b), sono consegnate agli aventi titolo, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, in forma solenne e nella ricorrenza della festa del Corpo della Guardia di finanza o di feste nazionali.



11. Pubblicità delle ricompense.
1. Dei singoli conferimenti di decorazioni previste nel presente decreto viene data pubblicazione, con inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del nominativo del beneficiato, della tipologia e rango di decorazione ottenuta, della motivazione, della data e del luogo del fatto originatore del provvedimento nonché della data del conferimento presidenziale.
2. Il Comando Generale partecipa, di volta in volta, ai comuni di nascita delle persone fisiche premiate il conferimento delle ricompense, dando comunicazione integrale delle motivazioni. Fa fede del conferimento delle ricompense il brevetto rilasciato dal Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme modello approvato dal Comandante Generale della Guardia di finanza e controfirmato da quest'ultimo, indicante il nome del premiato, la motivazione, la data ed il luogo del fatto che ha determinato il provvedimento e la data del conferimento presidenziale.
3. Il comune di nascita del decorato porta a conoscenza della popolazione ogni conferimento con apposita affissione nell'albo pretorio, con l'inserzione nelle pubblicazioni eventualmente emanate dall'amministrazione comunale e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.
4. Ove il soggetto interessato sia straniero o comunque stabilmente dimori all'estero, il Comando generale attiva il Ministero degli affari esteri, affinché, per il tramite dei propri canali diplomatici:
a) dia conoscenza al premiato, ovvero al consegnatario ai sensi dell'articolo 2, dell'intervenuto conferimento presidenziale;

b) assicuri, ove richiesto, anche la consegna all'avente titolo del brevetto e della decorazione conferita, da svolgersi possibilmente nei termini indicati all'articolo 10;

c) promuova, ove possibile, forme di pubblicità all'estero analoghe a quelle previste ai commi 2 e 3.
5. È istituito l'albo dei decorati al valore ed al merito della Guardia di finanza, la cui conservazione, aggiornamento e disciplina è demandata al Comando Generale. Caserme, edifici, naviglio e luoghi pubblici in genere possono essere intitolati a persone estinte decorate al valore della Guardia di finanza, previo assenso e secondo le modalità fissate dal Comando Generale.



12. Descrizione delle medaglie al valore della Guardia di finanza.
1. La medaglia al valore del Corpo della Guardia di finanza, riportata in effige nel quadro A annesso al presente decreto:
a) ha un diametro di 33 millimetri;

b) riporta, sul recto, il fregio tradizionale del Corpo, con al centro il monogramma della Repubblica italiana, con intorno, nella parte inferiore, la legenda «AL VALORE DELLA GUARDIA DI FINANZA» e, sul verso, in mezzo a due rami, uno di quercia ed uno di alloro, fra loro decussati nella parte inferiore, vengono incisi il nome ed il cognome del decorato e l'indicazione del luogo e della data dell'evento. Tra le estremità superiori dei serti, è posta una stelletta a cinque punte;

c) è sostenuta da un nastro azzurro con all'estremità, in posizione simmetrica rispetto al centro del nastro, quattro filetti gialli. Quelli esterni larghi un millimetro e mezzo, mentre quelli interni sono larghi quattro millimetri e mezzo. I filetti più esterni distano 0,75 mm dal bordo del nastro; mentre 1,5 mm dal rispettivo filetto più interno;

d) si porta sulla sinistra del petto, se conferita a persone fisiche, ed a seguire, se presenti, delle altre decorazioni al valore delle Forze armate, e comunque secondo l'ordine di precedenza fissato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le distinzioni cavalleresche ed onorifiche civili della Repubblica;

e) si applica alla bandiera, stendardo o comunque altro vessillo, se concessa a comandi, corpi o altri enti civili e militari, nazionali ed esteri, che ne siano ufficialmente dotati;

f) è di uso obbligatorio sull'uniforme del personale militare, nei termini disciplinati da ciascuna Forza armata.
2. Sul nastrino della medaglia d'oro, d'argento e di bronzo al valore viene applicata una stelletta a cinque punte, rispettivamente d'oro, d'argento e di bronzo.



13. Descrizione delle croci al merito della Guardia di finanza.
1. La croce al merito della Guardia di finanza, riportata in effige nel quadro B annesso al presente decreto:
a) ha forma di croce patente ritondata piena, delle dimensioni orizzontali e verticali pari a 40 millimetri;

b) riporta, sul recto, al centro, inserita in una circonferenza del diametro di 18 mm, il fregio tradizionale del Corpo, con al centro il monogramma della Repubblica italiana e, sul verso, in corrispondenza dei bracci orizzontali, la legenda «AL MERITO DELLA GUARDIA DI FINANZA», sul braccio verticale superiore viene riportata una corona turrita, mentre sul braccio verticale inferiore vengono incisi il nome ed il cognome del decorato e l'indicazione del luogo e della data dell'evento;

c) è sostenuta da un nastro azzurro, con all'estremità, in posizione simmetrica rispetto al centro del nastro, due filetti gialli larghi un millimetro e mezzo e due filetti verdi larghi quattro millimetri e mezzo. I filetti gialli più esterni distano 0,75 mm dal bordo del nastro; mentre 1,5 mm dal rispettivo filetto verde più interno;

d) si porta sulla sinistra del petto, se conferita a persone fisiche, ed a seguire, se presenti, delle altre decorazioni al valore ed al merito delle Forze armate, e comunque secondo l'ordine di precedenza fissato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le distinzioni cavalleresche ed onorifiche civili della Repubblica;

e) si applica alla bandiera, stendardo o comunque altro vessillo, se concessa a comandi, corpi o altri enti civili e militari, nazionali ed esteri, che ne siano ufficialmente dotati;

f) è di uso obbligatorio sull'uniforme del personale militare, nei termini disciplinati da ciascuna Forza armata.
2. Sul nastrino della croce d'oro e d'argento viene applicata una corona turrita, rispettivamente d'oro e d'argento.



14. Disposizioni relative alle uniformi del Corpo.
1. Il Comando generale, fermo restando quanto previsto agli articoli 12 e 13, disciplina per il personale del Corpo l'uso sull'uniforme delle decorazioni metalliche al valore ed al merito della Guardia di finanza e dei relativi nastrini da portare sul petto in luogo delle stesse, in conformità ai modelli riportati nei quadri A e B annessi al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 possono prevedere anche l'uso di decorazioni metalliche e di nastrini di dimensioni ridotte per particolari uniformi.



15. Uso delle decorazioni sull'abito civile.
1. Le decorazioni al valore ed al merito della Guardia di finanza possono essere indossate dall'insignito anche sull'abito civile. È altresì possibile, secondo gli usi consuetudinari, fregiarsi alternativamente anche delle corrispondenti insegne metalliche e nastrini di formato ridotto, nonché di apposite spille applicabili al risvolto dell'abito civile.
2. Le dimensioni e la foggia ufficiale delle insegne di cui al comma 1, non ricomprese nei quadri A e B annessi al presente decreto, sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Guardia di finanza.
3. Sono a carico dell'amministrazione gli oneri relativi alle decorazioni metalliche di dimensioni normali, in conformità ai quadri A e B annessi al presente decreto, ed al rilascio del brevetto di cui all'articolo 11, comma 2.



16. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Messaggioda nicolad72 » mercoledì 5 dicembre 2007, 20:18

Ed ecco le immagini tratte dalla Gazzetta Ufficiale (e sempre di pessima qualità)...


La Croce al Merito della Guardia di Finanza
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La Medaglia al Valore della Guardia di Finanza
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Messaggioda takker » mercoledì 5 dicembre 2007, 23:13

Peccato non le pubblicano a colori, ho visto da poco in rete il nastrino del contingente della GdF in Albania, di cui vi posto l'immagine.

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Messaggioda Fulvio Poli » giovedì 6 dicembre 2007, 10:18

grazie

come sempre puntuale e preciso
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Messaggioda Mario Volpe » venerdì 7 dicembre 2007, 17:59

Ve le faccio vedere a colori:

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Messaggioda Lord Acton » venerdì 7 dicembre 2007, 18:06

Praticamente il nastrino della "Medaglia al Valore della Guardia di Finanza" è identico a quello della "Medaglia al Valore dell'Esercito"... magari potevano farlo con un filetto giallo e uno verde e mettere un'altro nastro alla Croce.

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Messaggioda nicolad72 » giovedì 13 dicembre 2007, 18:37

Sulla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2007 n. 285 (Serie Ordinaria), è stata data notizia del Conferimento di alcune decorazioni al Merito della GdF ad altrettanti alti Ufficiali del Corpo... i nomi di alcuni furono coinvolti nell'affaire "Speciale"...

Buona Lettura

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2007 e'
conferita al Generale di Corpo d'armata (c.a.) Pierpaolo Meccariello
la croce d'oro al Merito della Guardia di finanza con la seguente
motivazione: Ufficiale Generale di preclare qualita' umane e
professionali, nel corso della pluridecennale esperienza nelle fila
della Guardia di finanza, forniva contributo intelligente, ardito ed
efficace a studi di segnalata importanza, volti in particolare alla
divulgazione della storia del Corpo, rendendosi nel contempo
protagonista di azioni caratterizzate da somma perizia dirette allo
sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, da cui derivavano a
quest'ultima lustro e decoro. - Roma, settembre 1953-dicembre 2006.
Con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2007 e'
conferita al Generale di Corpo d'armata in congedo Italo Pappa la
croce d'oro al Merito della Guardia di finanza con la seguente
motivazione: Ufficiale Generale di primissimo piano della Guardia di
finanza, caratterizzato da eminenti qualita' professionali,
incaricato di coordinare numerose attivita' finalizzate allo sviluppo
ed al progresso del Corpo, dava prova di indiscutibile perizia,
fornendo un contributo intelligente, ardito ed efficace a studi di
segnalata importanza. Nell'arco dell'intera carriera conduceva
mirabili azioni di servizio, evidenziando esemplare e profonda
dedizione all'Istituzione, tanto che la sua opera era foriera di
lustro e decoro per la Guardia di finanza. - Roma, ottobre
1962-dicembre 2006.
Con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2007 e'
conferita al Generale di Corpo d'armata (ora deceduto) Giovanni
Mariella la croce d'argento al Merito della Guardia di finanza con la
seguente motivazione: Ufficiale Generale di primissimo piano della
Guardia di finanza, studioso insigne di problematiche economiche e
giuridiche concernenti i compiti istituzionali del Corpo,
manifestando somma perizia professionale, intelligenza, ardimento e
non comune senso del dovere, si faceva promotore di significative
iniziative volte al progresso ed allo sviluppo della Guardia di
finanza.
La sua encomiabile opera, sviluppatasi in una carriera
ultradecennale, riverberava sull'Istituzione spiccato lustro e
decoro. - Roma, ottobre 1966-febbraio 2007".
Con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2007 e'
conferita al Generale di Corpo d'armata in congedo Mario Iannelli la
croce d'argento al Merito della Guardia di finanza con la seguente
motivazione: Ufficiale Generale della Guardia di finanza, profondo
conoscitore delle problematiche legate al settore
economico-finanziario, nel corso della sua pluridecennale esperienza
nelle fila del Corpo, si rendeva protagonista, anche in seno ad
organismi di coordinamento nazionali ed internazionali, di studi di
segnalata importanza volti al progresso ed allo sviluppo
dell'Istituzione.
Manifestando somma perizia professionale, intelligenza ed
ardimento, contribuiva a dare spiccato lustro e decoro alla Guardia
di finanza. - Roma, ottobre 1962-ottobre 2006.
Con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2007 e'
conferita al Generale di Corpo d'armata in congedo Umberto Fava la
croce d'argento al Merito della Guardia di finanza con la seguente
motivazione: Ufficiale Generale della Guardia di finanza, profondo
conoscitore delle problematiche economiche e giuridiche legate ai
compiti istituzionali del Corpo, si faceva promotore di studi ed
imprese di segnalata importanza volti allo sviluppo ed al progresso
dell'Istituzione.
Dimostrando in ogni circostanza somma perizia professionale,
intelligenza ed ardimento, contribuiva al lustro ed al decoro della
Guardia di finanza. - Roma, ottobre 1964-gennaio 2007.
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