da nicolad72 » giovedì 13 settembre 2007, 23:06
384. Al personale direttivo ed insegnante delle pubbliche scuole elementari e degli asili e giardini d'infanzia, in riconoscimento dell'opera particolarmente zelante ed efficace svolta a favore della istruzione popolare, possono essere conferiti diplomi di benemerenza di 1ª, 2ª e 3ª classe.
Gli stessi diplomi possono essere conferiti al personale medesimo o ad altre persone estranee alla scuola per non comuni e gratuite prestazioni o per notevoli elargizioni a vantaggio dell'istruzione elementare e dell'educazione infantile.
385. I diplomi, di cui all'articolo precedente, sono concessi dal Re su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Essi danno il diritto a fregiarsi, rispettivamente, di medaglia d'oro, d'argento e di bronzo.
Tali medaglie portano da un lato l'effige del Re e dall'altro una corona di quercia con la leggenda: "ai benemeriti della popolare istruzione"; hanno il diametro di centimetri tre e mezzo si portano dalla parte sinistra del petto, appese ad un nastro di seta dai colori nazionali.
388. Ai direttori ed ai maestri che abbiano compiuto 40 anni di servizio, qualificato almeno buono, o che abbiano conseguito le pensioni od assegni di benemerenza, di cui agli artt. 389 e 390, è conferito il diploma di benemerenza di prima classe, indipendentemente dal limite stabilito dall'articolo precedente.
La relativa proposta è fatta dal provveditore in qualsiasi periodo dell'anno.
ossia la stessa insegna....