Diploma di Cameriere Segreto di spada e cappa

Per discutere sugli ordini cavallereschi e le onorificenze/ Discussions on orders of chivalry and honours

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Diploma di Cameriere Segreto di spada e cappa

Messaggioda cassinelli » sabato 19 maggio 2007, 21:42

Buongiorno!

Desidero sottoporvi questa immagine, relativa ad un Diploma di nomina di Cameriere Segreto soprannumerario di spada e cappa, datato 1941.

Potrei avere maggiori informazioni su questa onorificenza?

Grazie!

Immagine
Alessio Cassinelli Lavezzo
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Messaggioda nicolad72 » domenica 20 maggio 2007, 2:04

Non si tratta di una onorificenza... ma di un incarico. Oggi coloro che erano i camerieri segreti sono i gentiluomini di SS
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Messaggioda Antesterione » domenica 20 maggio 2007, 10:36

Innanzitutto, ringrazio per la bella immagine del "collare", che non avevo mai avuto l'occasione di vedere, in quanto il modello dei Gentiluomini di Sua Santità, degli Addetti di Anticamera e dei Sediari, è differente ed in qualche modo più "sobrio".

Come sottolinea Nicolad72 non si tratta propriamente di un'onorificenza, tuttavia, certamente costituisce dignità e titolo onorifico di grande Prestigio, in particolare per I camerieri segreti di Cappa e Spada. Se non ricordo male, questa dignità prendeva la sua origine dal privilegio concesso a questi gentiluomini di fiducia, di poter proseguire con la spada fino alle camere papali senza dover lasciare la spada agli addetti, nelle stanze apposite cui era destinata questa funzione, la cui posizione di solito precedeva di alcune stanze, quella preposta all'udienza con il Pontefice, e ciò per ovvie ragioni di protocollo e sicurezza. Basti pensare che gli insigniti di questa prestigiosa dignità, oggi rientranti nella categoria dei Gentiluomini di Sua Santità, sono ancora oggi membri della Famiglia Pontificia termine che sostituisce quello più anacronistico, ma de facto, evidente, di "Corte Pontificia".
Non costituisce di per sè titolo cavalleresco, ma ovviametne, gli insigniti di questo onore, sono praticamente automaticamente anche membri di uno degli Ordini Pontifici, nelle classi cui possono accedere secondo i criteri e le istruzioni pubblicate in merito alla concessione degli Ordini Pontifici di diretta collazione.

Per un approfondimento, mi permetto di segnalare quanto esposto dal Cav. Aldrighetti nel sito Iagi, che mi pare tratti esaustivamente e schematicamente l'evoluzione di questi gradi di appartenenza alla Famiglia Pontificia:


Clicchi qui per il testo

Cordiali saluti,

Andrea N.
Ultima modifica di Antesterione il domenica 20 maggio 2007, 10:37, modificato 1 volta in totale.
A l'heure où le mal a si souvent droit de cité parmi les hommes, et jusque dans les plus hautes institutions, le réveil de la vocation chevaleresque est une urgence, à laquelle le ciel n'a jamais tardé à répondre. P. Philippe-Emmanuel RAUSIS o.p.
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Messaggioda Marcello G. Novello » domenica 20 maggio 2007, 10:36

Che bello, attraverso quella firma, riavere alla mente Sua Santità Paolo VI, il Papa della mia infanzia...
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Messaggioda AndreaAlliata » domenica 20 maggio 2007, 17:45

Con il taglio prettamente dilettantesco che mi caratterizza quando mi intrometto in questioni araldiche, mi permetto di segnalare che il mio avo Giovanni era Cameriere Segreto di Cappa e Spada presso la corte di S.S. Pio IX; ne conservo il diploma, il collare e soprattutto l' uniforme: nera, di taglio prettamente cinquecentesco, con una di quelle gorgiere in pizzo bianco così spagnoleggianti....perdonate l' intromissione che, come dissi in esergo, ha un taglio leggero e frivolo da ala "aperitivista" (ossia da bar...) che poco si confà alla dignità storica e alla profonda competenza che Voi tutti mi regalate. Usualmente mi limito a leggere, apprendere e ammirare, oggi mi sono fatto tentare dalla penna telematica. Mi assolverete, spero :wink: . Cordialità

A.A.d.V.
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Messaggioda Mario Volpe » domenica 20 maggio 2007, 18:13

Intervento tutt'alro che fuori luogo, grazie per averlo condiviso con noi...
Si Deus nobiscum quis contra nos
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Messaggioda nicolad72 » domenica 20 maggio 2007, 20:44

Ecco a voi il motu proprio con cui viene riformata la "Casa Pontificia"
PAOLO VI

LETTERA APOSTOLICA MOTU PROPRIO

PONTIFICALIS DOMUS

VIENE CAMBIATO L'ORDINAMENTO DELLA CASA PONTIFICIA



La Casa Pontificia, che nel decorso dei secoli si è formata con processo lungo, vario e complesso in Seguito alle numerose esigenze, relative alla persona e alla missione del Papa, ha sempre costituito un organismo di singolare decoro e utilità gravitante attorno alla Cattedra di Pietro, nella sua fisionomia di centro spirituale della Chiesa cattolica e di sede del Vicario in terra di Gesù Cristo.

Pertanto, in quanto Capo visibile della Chiesa cattolica, e Sovrano di uno stato temporale, riconosciuto dalle autorità civili dei vari popoli, il Papa si scelse in ogni tempo persone fedeli, idonee e capaci, sia nell'ordine ecclesiastico che in quello laico, le quali potessero degnamente rispondere alle esigenze del servizio liturgico, culminante nelle più solenni cerimonie sacre in determinate occasioni della vita della Chiesa, come alle esigenze dello stato temporale, con tutta la differenziazione dei servizi da esso richiesti.

Ma, per le note trasformazioni storiche dell'età moderna, molte delle attribuzioni affidate ai membri della Casa Pontificia sono state private della loro funzione, continuando a sussistere come cariche puramente onorifiche, senza più corrispondere alle realtà concrete dei tempi. D'altro canto, la missione religiosa del Pontificato Romano ha preso di giorno in giorno nuove forme e proporzioni, così che una visione realistica delle cose impone alla Sede Apostolica, anche dolorosamente talvolta - come abbiamo detto nel nostro primo incontro coi membri della Nobiltà e del Patriziato romano -, di trascegliere e di preferire nel suo patrimonio di istituzioni e di consuetudini ciò che è essenziale e vitale. Si aggiunga che sia nella Chiesa intera, specialmente dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, sia nell'opinione pubblica mondiale si è fatta strada una più attenta, diremmo più gelosa sensibilità per tutto ciò che si riferisce alla preminenza dei valori schiettamente spirituali, all'esigenza di verità, di ordine, di realismo e al rispetto di ciò che è efficace, funzionale, logico, di fronte a quanto invece è soltanto nominale, decorativo, esteriore.

E pare a Noi che, al presente, anche la composizione della Nostra Casa Pontificia debba corrispondere a tali sentite esigenze, e rispecchiare fedelmente la realtà delle cose, sottolineando da una parte la missione essenzialmente spirituale del Romano Pontefice, e dall'altra la singolare funzione che gli compete anche nei riflessi della vita civile e internazionale.

Perciò desideriamo che i membri della Casa Pontificia, sia per quanto riguarda la Cappella - al servizio del Papa in quanto Capo spirituale della religione cattolica -, sia per quanto riguarda la Famiglia, al servizio del Papa come Sovrano, come capo cioè di una società con personalità giuridica, pubblicamente riconosciuta da stati e organismi internazionali, e con diritto di legazione attiva e passiva, esercitino tutti funzioni e attività effettive tanto nel campo spirituale, quanto in quello temporale, fornendo dell'antica realtà, che aveva portato a suo tempo alla formazione delle varie cariche della Corte, la versione aggiornata alle condizioni di oggi, e da esse richiesta.

In tal modo, la Nostra antica e benemerita Corte - che sarà designata unicamente col suo originario e nobile appellativo di Casa Pontificia - continuerà a splendere del suo vero prestigio, comprendendo in sé ecclesiastici e laici che, oltre ad avere particolare competenza ed autorità, si distinguono per i segnalati servizi prestati nel campo dell'apostolato, della cultura, della scienza, delle varie professioni, per il bene delle anime e la gloria del nome del Signore.

Pertanto, sentito il parere dei Nostri collaboratori, circa la Casa Pontificia, stabiliamo e decretiamo quanto segue.

I. La Casa Pontificia

1. § 1. La Casa Pontificia è composta di persone del clero e del laicato, che formano, da una parte, la Cappella, dall'altra, la Famiglia Pontificia, ecclesiastica e laica.

§ 2. Entrino a far parte della Cappella membri delle varie categorie della Chiesa, in quanto Popolo di Dio - Vescovi, sacerdoti, laici - nonché una rappresentanza di quanti sono chiamati dal Sommo Pontefice a coadiuvarlo nell'esercizio delle sue alte funzioni, e i Familiari del Papa.

§ 3. Entrano a far parte della Famiglia Pontificia membri del laicato cattolico, che occupano posti di particolare responsabilità e di qualificata rappresentanza al servizio del Sommo Pontefice, nell'esercizio della sua missione di Capo della Sede Apostolica e di Sovrano dello Stato della Città del Vaticano; vi entrano altresì ecclesiastici che più direttamente lo assistono in questo ufficio, ed i suoi Familiari.

2. La Casa Pontificia è affidata alla direzione del Prefetto del Palazzo Apostolico, al quale Prefetto spetta convocarne i membri per le rispettive cerimonie religiose e civili, di cui al n. 4, stabilirne i servizi, vigilare sull'ordine delle menzionate cerimonie, e su tutto ciò che è necessario al loro retto e spedito svolgimento, secondo le norme particolari, di cui al n. 5, e le esigenze delle varie cerimonie, d'intesa con la Segreteria di Stato.

3. § 1. Tutti i membri della Casa pontificia, sia ecclesiastici sia laici, sono nominati dal Sommo Pontefice.

§ 2. La permanenza nelle rispettive funzioni dei membri sia della Cappella che della Famiglia pontificia è regolata per gli ecclesiastici dalle norme stabilite dalla Costituzione Apostolica Regimini Ecclesiae Universae (n. 2 § 5) (Cf AAS 59 (1967), p. 891) e da altri ordinamenti speciali già in vigore o da emanarsi in futuro. I laici restano in carica per un quinquennio.

La durata in carica può essere prorogata dal Sommo Pontefice.

§ 3. La permanenza in servizio scade con la vacanza della Sede Apostolica, pur rimanendo l'obbligo di prestarsi, secondo le attribuzioni spettanti a ciascun membro, per il normale svolgimento degli affari ordinari e delle varie cerimonie, che si celebrano in tale periodo, secondo le opportune istruzioni del Sacro Collegio dei Cardinali.

§ 4. Nella Casa Pontificia nessuna carica è ereditaria.

4. § 1. Le cerimonie, a cui intervengono i membri della Casa Pontificia, sono di carattere religioso e di carattere civile.

§ 2. Le cerimonie religiose si distinguono in solenni (ad esempio, Incoronazione del Pontefice, Concistori pubblici, Cappelle papali, canonizzazioni) e ordinarie.

§ 3. Le cerimonie civili si distinguono in Udienze di carattere ufficiale (concesse a Sovrani, Capi di Stato, Primi Ministri e Ministri degli affari esteri: presentazione delle credenziali da parte di Ambasciatori e Ministri accreditati presso la Santa Sede) e di carattere non ufficiale.

5. A cura del Prefetto del Palazzo Apostolico, con l'approvazione del Pontefice, sarà emanato un regolamento adeguato per le cerimonie pontificie sia religiose sia civili, come pure per l'abito che vi dovrà essere indossato dai componenti ecclesiastici e laici, rispettivamente della Cappella e della Famiglia della Casa pontificia.

II. La Cappella Pontificia

6.§ 1. La Cappella Pontificia, oltre che dai membri della Famiglia Pontificia ecclesiastica, di cui al n. 7 § 1, risulta così costituita:
- membri di vari ordini del Sacro Collegio dei Cardinali;
- Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi ed Eparchi, Assistenti al Soglio, sia del rito Latino che dei riti Orientali;
- Vice Camerlengo di Santa Romana Chiesa;
- Prelato Superiore di ognuna delle Sacre Congregazioni, Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura, Decano della Sacra Romana Rota;
- Reggente della Sacra Penitenzieria Apostolica;
- Reggente della Cancelleria Apostolica;
- Prelato Superiore dei tre Segretariati;
- Presidente della Pontificia Conтmissione per le Comunicazioni Sociali;
- Abate di Montecassino e Abati Generali dei Canonici Regolari e degli Ordini Monastici;
- Superiore Generale ovvero, in sιιa assenza, procuratore Generale di ciascuno degli Ordini mendicanti;
- Uditori della Sacra Romana Rota;
- votanti della Segnatura Apostolica;
- Membri dei Capitoli delle tre Basiliche Patriarcali;
- Avvocati Concistoriali;
- Parroci di Roma;
- Chierici della Cappella Pontificia (cf n. 6 § 5);
- Membri del Consiglio dei Laici e della Commissione «Iustitia et Pax»;
- Familiari del Papa.

§ 2. Le persone suddette partecipano alle celebrazioni presiedute dal Papa o svolte alla sua presenza (cf n. 4 § 2), occupando i posto ad essi assegnati secondo un ordine di precedenza, stabilito da norme particolari.

§ 3. Nel corte papale, che sarà parimente ordinato secondo le norme particolari di cui al par. 2, le categorie sopra elencate al plurale saranno ogni volta rappresentate da due soli membri, salvo quella dei Parroci, che potrà avere una più larga rappresentanza.

§ 4. Della Cappella Pontificia restano pertanto abolite le cariche e denominazioni di: Cardinali Palatini, Prelati di fiocchetto, Principi assistenti al Soglio, Maggiordomo di Sua Santità, Ministro dell'interno, Commendatore di Santo Spirito, Magistrato Romano, Maestro del S. Ospizio, Camerieri d'onore in abito paonazzo, Cappellani Segreti e Cappellani Segreti d'onore, Chierici Segreti, Confessore della Famiglia Pontificia, Accoliti ceroferari, Cappellani comuni pontifici, Maestri Ostiari di «Virga Rubea», Custode dei Sacri Triregni, Mazzieri, Cursori Apostolici.

§ 5. I Chierici della Cappella Pontificia assistono il santo Padre all'altare, sotto la guida dei Cerimonieri pontifici. Vi entrano a far parte, insieme con i presenti Chierici della Cappella Pontificia, anche i membri delle categorie soppresse dei Cappellani Segreti e Cappellani Segreti d'onore, Chierici Segreti, Accoliti ceroferari, Cappellani comuni pontifici, Maestri Ostiari di «Virga Rubea».

III. La Famiglia Pontificia

7. La Famiglia Pontificia si compone di membri ecclesiastici e laici.

§ 1. La Famiglia Pontificia ecclesiastica risulta così costituita:
- Sostituto della Segreteria di Stato e Segretario della Cifra;
- Segretario del Consiglio per gli affari Pubblici della Chiesa;
- Elemosiniere di Sua Santità;
- Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano (cf. n. 7 § 5);
- Presidente della Pontificia Accademia ecclesiastica;
- Teologo della Casa Pontificia (cf n. 7 § 4);
- Segretario dei Brevi ai Principi;
- Segretario delle Lettere Latine;
- Protonotari Apostolici;
- Prelati d'Anticamera (cf n. 7 § 11);
- Maestri delle cerimonie pontificie;
- Prelati d'onore di Sua Santità (cf n. 7 § 6);
- Cappellani di Sua Santità (cf n. 7 § 6);
- Predicatore Apostolico.

§ 2. La Famiglia Pontificia laica risulta così costituita:
- Assistenti al Soglio;
- Delegato della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano;
- Consigliere Generale dello Stato della Città del Vaticano;
- Comandante della Guardia d'Onore del Papa (cf n. 9);
- Comandante della Guardia Svizzera;
- Comandante della Guardia Palatina d'Onore;
- Comandante della Gendarmeria Pontificia;
- Consultori dello S.C.V.;
- Presidente della Pontificia Accademia delle scienze;
- Gentiluomini di Sua Santità (cf n. 7 § 7);
- Procuratori del Sacro Palazzo Apostolico;
- Addetti di Anticamera (cf n. 7 § 7);
- Familiari del Papa.

§ 3. Della Famiglia Pontificia restano pertanto abolite le cariche e le denominazioni di: Cardinali Palatini, Prelati Palatini (Maggiordomo di Sua Santità, Maestro di Camera, Uditore di Sua Santità). Maestro del S. Ospizio, Foriere Maggiore dei sacri Palazzi Apostolici, Cavallerizzo Maggiore di Sua Santità, Sopraintendente Generale delle Poste, Latori della Rosa d'Oro, Segretario per le Ambasciate, Esente delle Guardie Nobili di Servizio, Camerieri d'Onore in abito paonazzo, Camerieri d'onore extra Urbem, Cappellani Segreti, Cappellani Segreti d'onore, Cappellani Segreti d'onore extra Urbem, Chierici Segreti, Cappellani comuni pontifici, Confessore della Famiglia Pontificia, Scalco Segreto.

§ 4. Il Maestro del Sacro Palazzo Apostolico conserva le sue attribuzioni: si chiamerà peraltro Teologo della Casa Pontificia.

§ 5. E abolita la denominazione di Camerieri Segreti Partecipanti. Per quanto riguarda coloro che finora erano rivestiti di tale titolo, si stabilisce quanto segue: l'Elemosiniere Segreto e il Sacrista di Sua Santità restano in carica, ma prendono rispettivamente il nome di Elemosiniere di Sua Santità, e di Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano; il Segretario dei Brevi ai Principi, e il Segretario delle Lettere Latine, per i quali si richiama il disposto della Costituzione Apostolica Regimini Ecclesiae Universae, n. 134 (cf AAS 59 (1967), p. 927), restano in carica e conservano il loro titolo specifico. Sono soppresse le denominazioni e cariche di Coppiere, di Segretario di Ambasciate e di Guardaroba: il servizio di Anticamera, da essi finora prestato, sarà compiuto dai due prelati di Anticamera, di cui al n. 11. Del Sottodatario restano aboliti nome ed ufficio.

§ 6. I Prelati Domestici e i Camerieri Segreti soprannumerari continuano a far parte della Famiglia Pontificia, come della Cappella: si chiameranno peraltro, rispettivamente, Prelati d'Onore di Sua Santità e Cappellani di Sua Santità, secondo il disposto del n. 8.

§ 7. Restano parimente in carica, ma cambiamo appellativo: i Camerieri di spada e cappa sia Segreti che d'Onore, che si chiameranno Gentiluomini di Sua Santità, i Bussolanti, che prenderanno il nome di Addetti di Anticamera.

§ 8. I membri laici della Famiglia Pontificia laica non prendono parte al corteo papale e alle cerimonie della Cappella, pur occupando un posto speciale nell1'assistenza ai sacri riti pontifici.

§ 9. Gli Assistenti al Soglio offrono le loro prestazioni al Prefetto del palazzo Apostolico; ad essi spetta fare gli onori di casa in occasione delle cerimonie civili più solenni, di cui al n. 4 § 3, e l'alta collaborazione per il buon andamento del servizio della Famiglia Pontificia laica.

§ 10. Ai Consultori dello Stato della Città del Vaticano il Prefetto del Palazzo Apostolico potrà affidare speciali incarichi di servizio in occasione delle cerimonie civili più solenni.

§ 11. I due Prelati di anticamera prestano quotidiano servizio nel]l'anticamera pontificia e sono nominati dal Sommo Pontefice, scadendo con la vacanza della Sede Apostolica.

8. I titoli onorifici ecclesiastici saranno compresi, d'ora innanzi, nelle sole tre categorie di Protonotari Apostolici (di numero e soprannumerari), Prelati d'onore di sua Santità, e Cappellani di Sua Santità. Tutte le altre categorie sono abolite.

9. Il Corpo delle Guardie Nobili Pontificie assume il nome di Guardia d'Onore del Papa. D'ora in avanti, essa presta un servizio onorario, prendendo parte alle cerimonie pontificie di carattere civile ed ufficiale, di cui al n. 4 § 3, secondo particolari disposizioni, impartite dai Prefetto del Palazzo Apostolico. Il numero delle guardie, le assunzioni e le modalità dei servizi d'Onore sono stabiliti dal regolamento interno, opportunamente aggiornato.

10. Il servizio d'Onore e d'Ordine della Casa Pontificia è tenuto dai seguenti Corpi Pontifici:
Guardia Svizzera,
Guardia Palatina d'onore,
Gendarmeria Pontificia.

I tre corpi osservano, opportunamente adattati, i rispettivi regolamenti.

11. Secondo le esigenze, nelle varie cerimonie religiose e civili della Casa Pontificia presta servizio d'ordine un corpo di Addetti. Essi sono nominati per un quinquennio dal Prefetto del Palazzo Apostolico, il quale ne determinerà le particolari funzioni.

Ordiniamo che quanto è stato da Noi decretato con questo Motu proprio resti fermo e sia osservato nonostante qualunque disposizione in contrario.

Dato a Roma, presso S. Pietro, il 28 marzo dell'anno 1968, quinto del Nostro Pontificato.

PAOLO PP. VI

e per chi si diletta della lingua antica...

ACTA PAULI PP. VI

LITTERAE APOSTOLICAE
MOTU PROPRIO DATAE

Pontificalis Domus ordinatio quadamtenus mutatur

PAULUS PP. VI



Pontificalis Domus, quae volventibus saeculis per diuturnum, varium, multiplicem rerum usuumque progressum, ad Summum ipsum Pontificem ad eiusque munus attinentium, informata est, egregium quoddam corpus, singulari decore et utilitate praeditum, numquam non exstitit, circa eam Petri Cathedram versans, quae simul spirituale catholicae Ecclesiae centrum, simul Christi in terris Vicarii sedes semper fuit.

Iamvero, Summus Pontifex sive qua aspectabile catholicae Ecclesiae Caput, sive qua temporarius civitatis Princeps, ab aliarum nationum civilibus potestatibus publice agnitae, omni tempore cum ab ecclesiasticorum tum a laicorum hominum ordinibus, fideles, idoneos peritosque sibi ascivit viros, quorum opera, non solum sacri ritus digne perficerentur - quibus cumulum in certis sanctae Ecclesiae adiunctis sollemnissimae caeremoniae afferebant - sed etiam multiplicia sustinerentur munera, quae temporaria civitatis administratio postularet.

Attamen, ob palam mutatas recentiore aetate rerum vicissitudines, non pauca de ministeriis Pontificali Domui tributis, quam olim habebant, perfunctionem amiserunt; atque propterea tamquam munera dumtaxat honoraria permanserunt, iam nihil cum nostrae huius veritate vitae congruentia. Ceterum, cum religiosum Romani Pontificatus munus cotidie novas raciones modosque induat, fit idcirco ut - quemadmodum in medio posuimus cum primum Nobilium et Patriciorum ordines coram admisimus - vera rerum reputatione Apostolica Sedes, licet quandoque invita, ex sibi traditis institutis et consuetudinibus ea cogatur secernere et deligere, quae sibi praecipua et summa esse videantur. Huc accedit quod hodie, non modo in tota Ecclesia, praesertim post Concilium Oecumenicum Vaticanum II celebratum, sed in universo insuper terrarum orbe, acris quaedam atque attenta sentiendi facultas increbruit, de iis omnibus quae ad praestantiam rerum spiritualium pertinent, ad iura veritatis, ad publicae disciplinae pretium, ad utilitatis studium, ad observantiam rerum efficacium, suas functioni aptarum et consentanearum, rebus contra posthabitis, quae vel in verbo, vel in ornatu, vel in pompa tantum sint positae.

Quam ob rem opportunum Nobis in praesentia videtur, Nostrae Pontificalis Domus compositionem huiusmodi nostrorum temporum necessitatibus accommodari eandemque ad rerum veritatem referri; ut nempe hinc significetur potissimum Christi in terris Vicarii munus ad animorum salutem attinere, hinc demonstretur ad eundem Summum Pontificem sive in civili populorum societate, sive in omnium gentium necessitudinibus partes spectare singulares.

Quocirca valde cupimus ut Pontificalis Domus membra, quod tum spectat ad Cappellam, hoc est coetum dignitatum sacris sollemnibus Pontificis Maximi astantium, - quae Summo Pontifici tamquam catholicae religionis Capiti apparent tum quod ad Familiam pertinet, quae eidem Pontifici, tamquam Capiti societatis persona iuridica praeditae, praesto est, quaeque sive a nationibus, sive a compagibus omnium gentium agnoscitur, gaudetque iure mittendi et accipiendi legatos, haec, inquimus, omnia membra cupimus ut, aut in provincia rerum spiritualium, aut in campo rerum temporalium vel munera vel professiones reapse exerceant; ut videlicet veterum verorumque institutorum, unde variae exortae sunt Aulae Pontificiae potestates, ea nunc species et imago praebeatur, quae pariter cum horum dierum necessitatibus conveniat, pariter ab iisdem poscatur.

Ita enimvero vetus Nostra beneque merita Aula - quae posthac primigeno et illustri vocabulo Pontificalis Domus tantummodo appellabitur - proprio suo decore splendere perget; quoniam ecclesiasticis et laicis viris constabit, qui praeterquam peculiari peritia et auctoritate ornentur, etiam egregie factis insigniantur, quae in regionibus vel catholici apostolatus, vel litterarum, vel scientiarum, vel variarum professionum, ad animorum utilitatem et ad summi Dei laudem gesserint.

Quas ob causas, adiutorum Nostrorum audita sententia, haec quae sequuntur de Pontificali Domo statuimus atque decernimus.



I

1. § 1. Pontificalis Domus ex viris sive sacri sive laici ordinis componitur, qui hinc Cappellam, de qua diximus, hinc Familiam Pontificiam, vel ecclesiasticam vel laicam, efficiunt.

§ 2. In Cappellam primum asciscuntur viri ad varias Ecclesiae sanctae, id est Populi Dei, classes pertinentes - Episcopos dicimus, sacerdotes et laicos - deinde nonnulli viri ex iis delecti, quos Summus Pontifex in amplissimorum munerum suorum perfunctione sibi auxilii grafia adiunxerit, tum eiusdem Summi Pontificis Familiares.

§ 3. Familiae Pontificiae laici quidam annumerantur, qui potiores gravioresque partes, quasi aliorum quoque personam sustinentes, Summo Pontifici sive qua Capita Apostolicae Sedis, sive qua Principi Vaticanae Civitatis, navant. Eidem insuper Familiae et ecclesiastici viri annumerantur, qui in huiusmodi perfunctione muneris Summo ipsi Pontifici propius assident, et eius Familiares.

2. Pontificali Domui praeest Praefectus Palatii Apostolici, ad quem pertinet: membra eiusdem convocara vel religiosarum vel civilium caeremoniarum causa, de quibus in n. 4; eorundem membrorum ministeria statuere; invigilare tum caeremoniarum, quas diximus, ordini, tum ceteris omnibus, quae ad earum rectum processum spectant, iuxta peculiares normas in n. 5 datas et variarum caeremoniarum usus, collatis cum Secretaria Status consiliis.

3. § 1. Omnia Pontificalis Domus membra, sive ex ecclesiastico ordine ea sunt sive ex laico, a Summo Pontifice nominantur.

§ 2. Quantum temporis ecclesiastici vira, sive Cappellae sive Familiae Pontificiae membra, in officiis suis maneant, et praescriptis declaratur Constitutione Apostolica Regimini Ecclesiae Universae (n. 2 § 5) editis,(1) et aliis peculiaribus praescriptis vel iam datis, vel dandis. Laici vero homines in officio ad quinquennium manent.

Tempus, quo quis in officio maneat, potest Summus Pontifex prolatare.

§ 3. Vacante Apostolica Sede, omnia Pontificalis Domus ministeria finem capiunt; attamen viri, in eam allecti, pro sua cuiusque parte, praesto esse pergunt, ut sueta Domus negotia atque variae caeremoniae, illis temporis adiunctis agenda, recte et ordine fiant, ad praescriptorum normam, quae Sacrum Purpuratorum Patrum Collegium ediderit.

§ 4. In Pontificali Domo nullum prorsus munus est veluti hereditarium existimandum.

4. § 1. Caeremoniae, quibus viri in Pontificalem Domum allecti intersunt, aut sacrae aut civiles sunt.

§ 2. E sacris caeremoniis aliae censentur sollemnes (ut eae, quae fiunt cum Pontifex Maximus sui muneris insignia suscipit, vel publica habentur Consistoria, vel Eucharisticum Sacrum adstante Summo Pontifice peragitur, vel Sanctorum caelitum honores Beatis decernuntur), aliae vero ordinariae.

§ 3. Civiles caeremoniae tribuuntur in Admissiones publicas (ut cum Augustus Pontifex vel Reges, vel summos Civitatum Moderatores, vel Administrorum Collegii Praesides, vel Administros ab exteris negotiis, vel Oratores, et Legatos liberis cum mandatis apud Apostolicam Sedem litteras, crediti sibi muneris testes, reddentes coram admittit), et in Admissiones publica nota carentes.

5. Curante Palatii Apostolici Praefecto, opportunae condentur leges, ab Augusto Pontifice approbandae, quibus ratio pontificiarum caeremoniarum sive sacrarum sive civilium definietur, itemque vestes describentur, quas ecclesiastici laicique viri tum ad Cappellam, tum ad Familiam Pontificalis Domus pertinentes in ipsis caeremoniis induant.



II

6. § 1. Cappella Pontificia, praeter ecclesiasticos viros in Pontificiam Familiam allectos eosdemque in n. 7 § 1 descriptos, hos etiam, qui sequuntur, viros complectitur:

- Purpuratos Patres e Sacri Collegii ordinibus

- Patriarchas, Archiepiscopos atque Episcopos seu Eparchos Pontificio Solio estantes, sive Latini sive Orientalium Rituum

- Alterum a Camerario S. R. E.

- Singularum Ss. Congregationum Moderatorem Praelatum, Supremi Tribunalis Apostolicae Signaturae Secretarium, Sacrae Romanae Rotae Decanum

- Sacram Paenitentiariam Apostolicam Regentem

- Apostolicam Cancellariam Regentem

- Moderatores Praelatos trium Secretariatuum

- Praelatum Moderatorem Pontificii Consilii instrumentis Communicationis socialis praepositi

- Abbatem Archicoenobii Montis Casini, simulque Generales Abbates Regularium Canonicorum et Sacrorum Ordinum Monachorum

- Summum Moderatorem vel, eo absente, Generalem Procuratorem Ordinum religiosorum stipem quaeritantium

- Auditores Sacrae Romanae Rotae

- Viros in Supremo Tribunali Apostolicae Signaturae votantes.

- Viros e Canonicorum Collegiis trium Patriarchalium Basilicarum Urbis

- Sacri Consistorii Advocatos

- Parochos Urbis.

- Clericos Ministrantes Summo Pontifici sacris operanti (cfr. n. 6 § 5)

- Viros sive e Concilio de Laicis sive e Pontificia Commissione a Iustitia et Pace nuncupata

- Summi Pontificis Familiares.

§ 2. Quas modo commemoravimus, Dignitates sacris sollemnibus intersunt, quae vel Summus Pontifex ipse perpetret, vel quae, Ipso adstante, perpetrentur (cfr. n. 4 § 2); ubi singulae quaeque proprium locum tenent, secundum priorum partium legem, peculiaribus normis definiendam.

§ 3. Cum Summus Pontifex sollemniter ad aram incedit, Dignitatibus, secundum priorum partium ordinem § 2 statutum, comitatus, virorum collegia, plurali numero supra commemorata, binos tantum sodales mittunt, qui eorum partes agant, praeter Urbis Curiones qui eidem pompae numero frequentiores interesse possunt.

§ 4. E Pontificia Cappella eae dehinc tollentur Dignitates, et quoad munus et quoad nomen, quae sequuntur: Apostolici Palatii Patres Cardinales; Antistites lemnisco ornati; Principes ad Solium astatores; Diaetarchus (vulgo Maggiordomo) Sanctitatis Suae; ab internis negotiis Administer; Summus Magister Collegii a Sancto Spiritu; Magistratus Romanus; Magister Sacri Hospitii; Cubicularii honorarii; Cappellani Secreti et Cappellani Secreti honorarii; Clerici Secreti; Pontificiae Familiae a sacris confessionibus; Acolythi cereos ferentes; Cappellani communes; Magistri Ostiarii a Virga Rubea; Pontificiae Tiarae Custos; Pontificii Accensi (vulgo Mazzieri); Cursores Apostolici.

§ 5. Clericorum Summo Pontifici sacris operanti ministrantium officium est, eidem ad aram assistere, moderantibus pontificalium caeremoniarum Magistris. In horum numerum, praeter Clericos Cappellae Pontificiae qui nunc sunt, ii quoque viri ascisci poterunt, qui in collegiis, modo sublatis, operam ad hunc diem navabant, id est: Cappellani Secreti atque Cappellani Secreti honorarii, Clerici Secreti, Acolythi cereos ferentes, Cappellani communes, Magistri Ostiarii a Virga Rubea.



III

7. Pontificiam Familiam constituunt viri, sive ex ecclesiasticorum sive e laicorum ordine delecti.

§ 1. In Pontificiam Familiam ecclesiasticam hi ascribuntur viri, qui sequuntur:

- Substitutus Secretariae Status idemque Notarum arcanarum Summi Pontificis Secretarius

- Sacri Consilii pro publicis Ecclesiae negotiis a Secretis

- Eleemosynarius Sanctitatis Suae

- Vicarius Generalis Sanctitatis Suae pro Civitate Vaticana (cfr. n. 7 § 5)

- Pontificiae Academias Ecclesiasticae Praeses

- Pontificalis Domus Doctor Theologus (cfr. n. 7 § 4)

- Secretarius Epistularum Summi Pontificis ad Principes

- Secretarius Litterarum Latinarum Summi Pontificis

- Protonotarii Apostolici

- Praelati Pontificali Aulae addicti (cfr. n. 7 § 11)

- Magistri pontificalium caeremoniarum

- Praelati honorarii Sanctitatis Suae (cfr. n. 7 § 6)

- Cappellani Sanctitatis Suae (cfr. n. 7 § 6)

- Sacer Pontificalis Domus Concionator.

§ 2. Familia Pontificia, quae laicis constat, complectitur:

- Astatores ad Solium

- Delegatum Specialem Pontificiae Commissionis pro Civitate Vaticana.

- Consiliarium Generalem Civitatis Vaticanae

- Praefectum Cohortis Honorariae Summi Pontificis (cfr. n. 9)

- Praefectum Pontificiae Helvetiorum Cohortis

- Praefectum Palatinas Cohortis Honorariae

- Praefectum Pontificiae Cohortis a publica tutela

- Consultores Civitatis Vaticanae

- Praesidem Pontificiae Academiae Scientiarum

- Honoratos viros Summo Pontifici Astantes (vulgo Gentiluomini di Sua Santità; cfr. n. 7 § 7)

- Curatores Sacri Palatii Apostolici

- Addictos Aulae Pontificiae (cfr. n. 7 § 7)

- Summi Pontificis Familiares.

§ 3. In Familia Pontificia igitur munera et appellationes tolluntur, quae antea spectabant ad: Cardinales Palatinos, Praelatos Palatinos (hoc est: Diaetarchum Sanctitatis Suae, Praefectum Cubiculi Secreti Pontificis, Auditorem Ss.mi Domini Nostri Papae), Magistrum Sacri Hospitii, Suppellectilis Pontificiae Domus Procuratorem, Praefectum stabuli, Praefectum Tabellariorum, Latores Rosae Aureae, Secretarium Legationum, Nobilis Pontificiae Cohortis Tribunum Exemptum, Cubicularios honorarios, Cubicularios honorarios extra Urbem, Cappellanos Secretos, Cappellanos Secretos honorarios, Cappellanos Secretos honorarios extra Urbem, Clericos Secretos, Cappellanos communes, Familiae Pontificiae a sacris confessionibus, Praegustatorem Secretum.

§ 4. Magister Sacri Palatii Apostolici munera sua servat; appellabitur autem Pontificalis Domus Doctor Theologus.

§ 5. Appellatio tollitur Cubiculariorum Secretorum Participantium. Quod attinet autem ad eos, qui usque adhuc hac appellatione veniebant, haec statuuntur: Eleemosynarius Secretus, et Praefectus Sacrarii Apostolici in suo munere perstant, sed prior Eleemosynarius Sanctitatis Suae, alter vero Vicarius Generalis Sanctitatis Suae pro Civitate Vaticana appellabitur; Secretarius Epistularum ad Principes, et Secretarius Litterarum Latinarum, de quibus agitur in n. 134 Constitutionis Apostolicae Regimini Ecclesiae Universae,(2) sive officium sive nomen officii sui proprium servant. Officia et nomina praeterea tolluntur Pincernae, Nuntii, et Vestiarii: ministerium, cui in Aula Pontificia hucusque iidem praeerant, peragetur a duobus Praelatis Pontificali Aulae addictis, de quibus in n. 7 § 11. Nomen pariter et officium tollitur SubDatarii.

§ 6. Antistites Urbani et Cubicularii Secreti supra numerum cum ad Familiam tum ad Cappellam Pontificiam pertinere pergunt; appellabuntur autem alteri Praelati honorarii Sanctitatis Suae, alteri Cappellani Sanctitatis Suae, iuxta praescriptum n. 8.

§ 7. In suo item munere permanent, sed mutato nomine: Cubicularii ab ense et lacerna, sive secreti, sive honorarii, qui vocabuntur Honorati Viri Summo Pontifici Astantes; Ostiarii, qui nuncupabuntur Aulae Pontificiae Addicti.

§ 8. Laici viri, Familiae Pontificiae membra, pompae pontificiae et sacris caeremoniis Cappellae non intersunt, etsi iisdem locus proprius assignetur, inter sacros ritus a Summo Pontifice peractos.

§ 9. Astatores ad Solium operam navant Praefecto Palatii Apostolici; eorum est, sive debita officia Summi Pontificis hospitibus praestare in sollemnioribus caeremoniis non religiosis, de quibus in n. 4 § 3, sive praecipuam conferre operam, ut varia ministeria, quae ad Familiam Pontificiam ex Laicis spectant, recto ordine explicentur.

§ 10. Praefectus Palatii Apostolici, in sollemnioribus civilibus caeremoniis, Consultoribus Civitatis Vaticanae peculiaria ministeria committere poterit.

§ 11. Duo Praelati Pontificali Aulae addicti, cotidie in Pontificali Aula operam ponentes, a Summo Pontifice nominantur, eorumque munus, Apostolica Sede Vacante, finem capit.

8. Tituli honorum ecclesiasticorum posthac tres tantummodo gradus admittent, scilicet Protonotarios Apostolicos (de numero et supra numerum), Praelatos Honorarios Sanctitatis Suae et Cappellanos Sanctitatis Suae. Ceteri gradus tolluntur.

9. Pontificia Nobilium Cohors appellabitur Cohors honoraria Summi Pontificis. Quae posthac sua honoris officia praestabit in publicis civilibusque caeremoniis, de quibus in n. 4 § 3, iuxta peculiares normas a Praefecto Palatii Apostolici edendas. Ea quae ad militum numerum, ad eorum nominationem et ad rationem praestandorum officiorum spectant, ordinationibus huius Cohortis propriis, opportune recognitis, statuuntur.

10. Officiis honoris, et publicae disciplinae ministeriis in Pontificali Domo praeponuntur Cohortes Pontificiae, quae sequuntur:

Cohors Helvetica
Cohors Palatina honoraria
Cohors Pontificia a publica tutela.

Quae quidem suas ipsarum normas opportune recognitas servant.

11. Pro necessitatibus, in Pontificalis Domus variis caeremoniis vel religiosis vel civilibus Addictorum quoque coetus honoris officia et publicae disciplinae ministeria subeunt. Qui Addicti ad quinquennium a Praefecto Palatii Apostolici nominantur, cuius erit peculiaria munera iis tribuere.

Quaecumque vero a Nobis hisce Litteris motu proprio datis decreta sunt, ea omnia firma ac rata esse iubemus, contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XXVIII mensis martii, anno MCMLXVIII, Pontificatus Nostri quinto.

PAULUS PP. VI

Saluti a tutti!
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nicolad72
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Messaggioda Antesterione » lunedì 21 maggio 2007, 9:00

nicolad72 ha scritto:(...)

Ma, per le note trasformazioni storiche dell'età moderna, molte delle attribuzioni affidate ai membri della Casa Pontificia sono state private della loro funzione, continuando a sussistere come cariche puramente onorifiche, senza più corrispondere alle realtà concrete dei tempi. D'altro canto, la missione religiosa del Pontificato Romano ha preso di giorno in giorno nuove forme e proporzioni, così che una visione realistica delle cose impone alla Sede Apostolica, anche dolorosamente talvolta - come abbiamo detto nel nostro primo incontro coi membri della Nobiltà e del Patriziato romano -, di trascegliere e di preferire nel suo patrimonio di istituzioni e di consuetudini ciò che è essenziale e vitale. Si aggiunga che sia nella Chiesa intera, specialmente dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, sia nell'opinione pubblica mondiale si è fatta strada una più attenta, diremmo più gelosa sensibilità per tutto ciò che si riferisce alla preminenza dei valori schiettamente spirituali, all'esigenza di verità, di ordine, di realismo e al rispetto di ciò che è efficace, funzionale, logico, di fronte a quanto invece è soltanto nominale, decorativo, esteriore.

E pare a Noi che, al presente, anche la composizione della Nostra Casa Pontificia debba corrispondere a tali sentite esigenze, e rispecchiare fedelmente la realtà delle cose, sottolineando da una parte la missione essenzialmente spirituale del Romano Pontefice, e dall'altra la singolare funzione che gli compete anche nei riflessi della vita civile e internazionale.

(...)


Ringrazio il Gent.mo Nicola per il testo del Motu Proprio in questione.

Questo passaggio, a mio avviso, è importantissimo. L'ho salvato in un documento di testo.

A fronte di tante questioni sovente affrontate in questo forum, in merito soprattutto agli Ordini di antica istituzione ed a questioni "nobiliari" legate alla Sente Sede, credo che questo passaggio dovrebbe essere costantemente citato come ragione fondante di tutte quelle decisioni e di quei silenzi della Santa Sede, in merito a tali questioni.

E' evidente da questo passaggio, la ragione che spinge alle riforme ed al progressivo allontanarsi, della Santa Sede, da quelle simbologie legate ad un passato sovente non sincronizzabile esattamente con il presente, ma che a noi tutti cultori ed appassionati, affascina nei segni e nelle simbologie di appartenenza che tanto ci sono care e che, a mio avviso, possono ancora costituire un'autentica vocazione cristiana in quella più umana di legittime e naturali aspirazioni, oltre che un richiamo visibile alla continuità ed alla costante presenza della Chiesa nella società civile dalla venuta di N.S. ad oggi, non solo come fondamento spirituale ma anche culturale della nostra civiltà.

Ci conforta, almeno... l'uso dell'espressione... "anche dolorosamente talvolta "...

Espressione che purtroppo, raramente compare nel clero, spesso il più vivace oppositore e detrattore di queste antiche tradizioni.

:cry:


Ringrazio anche il Preg.mo Andrea Alliata per la bella testimonianza che ci riporta ai tempi ed alle passate tradizioni che trovano espressione nella foggia di questi bellissimi abiti. Un gran privilegio poterlo ammirare ancor oggi, ancor più sapendo che è stato indossato da un proprio avo.

Cordialità,

Andrea N.
A l'heure où le mal a si souvent droit de cité parmi les hommes, et jusque dans les plus hautes institutions, le réveil de la vocation chevaleresque est une urgence, à laquelle le ciel n'a jamais tardé à répondre. P. Philippe-Emmanuel RAUSIS o.p.
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Antesterione
 
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Messaggioda Mario Volpe » lunedì 21 maggio 2007, 10:03

Inserisco alcune immagini di un collare di cameriere segreto (o d'onore ?), nonchè di un singolare distintivo relativo al periodo di Pio XI:

Immagine Immagine
Immagine

Cordialmente,

Mario Volpe
Si Deus nobiscum quis contra nos
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Mario Volpe
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