Ordini Cavallereschi: un possibile riconoscimento nobiliare?

Per discutere sugli ordini cavallereschi e le onorificenze/ Discussions on orders of chivalry and honours

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Ordini Cavallereschi: un possibile riconoscimento nobiliare?

Messaggioda pierfe » venerdì 12 dicembre 2003, 14:14

Secondo voi è possibile ottenere il riconoscimento di una posizione nobiliare ottenendo la ricezione in ordini cavallereschi che richiedono ancora la prova nobiliare?
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Messaggioda T.G.Cravarezza » venerdì 12 dicembre 2003, 14:34

Egregio dott. Degli Uberti,
secondo il mio modesto parere, gli Ordini Cavallereschi che richiedono la prova nobiliare fungono da "riconoscimento" nobiliare. Intendo precisare, "riconoscimento", "certificazione", in quanto l'iniziato deve sottoporre agli organi competenti dell'Ordine, i vari documenti che provino la nobiltà del suddetto. Questo quindi non significa che chi è plebeo viene investito di un titolo nobiliare, ma che chi è già nobile e pertanto ha già i documenti (lettere patenti, genealogie...), ottiene un'ulteriore certificazione da parte di un organo sicuramente competente.
Porto un esempio banale: una persona è laureata in legge. Per essere notai bisogna essere laureati in legge. Se io sono notaio e pertanto supero il relativo concorso, sono per forza laureato in legge.
Uguale dicasi per il titolo nobiliare. Se per entrare in un determinato Ordine Cavalleresco bisogna provare la propria nobiltà e quindi essere già nobili, se io sono cavaliere di tale Ordine automaticamente sono anche nobile, ma non perchè tale Ordine nobilita, ma perchè richiede le prove di nobiltà per essere ammessi.
Cordialmente
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Messaggioda Messanensis » venerdì 12 dicembre 2003, 16:19

Caro Pierfelice,
in linea di massima sì.
Bisogna però anche tenere conto del fatto che il Gran Maestro (dello SMOM e dei due rami del SMO Costantiniano di San Giorgio) ha la facoltà di sanare, totalmente o parzialmente, una situazione che altrimenti non consentirebbe l'ingresso nell'Ordine o in una particolare classe dello stesso Ordine. Insomma si potrebbe essere ricevuti in Ordini che richiedono prove nobiliari e passare dunque per nobile quando invece non lo si è oppure non lo si può dimostrare!
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Messaggioda Carlo d'Ormea » venerdì 12 dicembre 2003, 16:48

Caro degli Uberti,

si, ma tale "riconoscimento" varrà esclusivamente in merito ai rapporti interni all'Ordine. Caso particolare per lo SMOM in virtu della sua Sovranità, come ho già scritto.

Tanti cordiali saluti
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Messaggioda pierfe » venerdì 12 dicembre 2003, 17:46

Giovenale Gallo ha scritto:Caro degli Uberti,

si, ma tale "riconoscimento" varrà esclusivamente in merito ai rapporti interni all'Ordine. Caso particolare per lo SMOM in virtu della sua Sovranità, come ho già scritto.

Tanti cordiali saluti


Certo sono perfettamente d'accordo infatti il riconoscimento nobiliare di una organizzazione di natura o ispirazione cavalleresca (in alcuni casi anche Associazione pubblica di fedeli) è un "riconoscimento" solamente interno e di carattere assolutamente privato.
Discorso diverso può essere fatto per lo SMOM in quanto circa 90 Paesi lo riconoscono come Stato Sovrano (e il nostro Paese è proprio uno di questi), ma anche in questo caso è un riconoscimento che vale solo ed esclusivamente all'interno del SMOM perchè al difuori è improponibile in qualunque Stato dove esiste legislazione nobiliare.
Per quanto riguarda l'Italia durante il Regno d'Italia era possibile per i discendenti di cavalieri entrati con le prove dei 4 quarti (cosa analoga per coloro che erano stati ricevuti in Ordini nobilitanti preunitari) evitare la presentazione della documentazione genealogica al fine del riconoscimento nobiliare...
Lo stesso Toson d'Oro spagnolo è oggi una onorificenza statuale per nulla nobilitante.

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Messaggioda Carlo d'Ormea » venerdì 12 dicembre 2003, 18:22

Prchè sarebbe improponibile? In Spagna i riconoscimenti dello SMOM sono tenuti in considerazione, per esempio.

Inoltre l'art. 120 del RD 61/1929 esonerava di dover provare la propria nobiltà se già provata allo SMOM, esclusi i provvedimenti di grazia, che si dovevono intendere allora i provvedimenti di ammissione senza prove o con sanatorie.
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Messaggioda pierfe » domenica 14 dicembre 2003, 3:18

Giovenale Gallo ha scritto:Prchè sarebbe improponibile? In Spagna i riconoscimenti dello SMOM sono tenuti in considerazione, per esempio.

Inoltre l'art. 120 del RD 61/1929 esonerava di dover provare la propria nobiltà se già provata allo SMOM, esclusi i provvedimenti di grazia, che si dovevono intendere allora i provvedimenti di ammissione senza prove o con sanatorie.


Nel Regno di Spagna è in vigore una legislazione nobiliare che viene applicata per il riconoscimento dei titoli, quindi qualunque altro tipo di riconoscimento nobiliare estero non viene tenuto in nessun conto a meno che il Re autorizzi all'uso il possessore di un titolo straniero, cosa che ormai non avviene più da vari anni. Ricordiamo a questo proposito che lo SMOM non concede propri titoli nobiliari dai tempi dei Gran Maestri sedenti a Malta.

In merito all'art. 120 del R.D. 61/1929 è verissimo ed allora venne alcune volte applicato (faccio presente che il contenuto dell'art. era già presente all'art. 61 del R.D. 2 luglio 1896, n. 313).
Da quel tempo la Carta costituzionale e il Codice furono riformati (ultimamente ancora nel 1997) e basta un confronto per vedere quanto sia cambiato l'aspetto nobiliare dell'Ordine.
Detto questo nel 1929 la ricezione nelle categorie nobiliari era molto simile alle leggi nobiliari italiane in vigore a quel tempo, ma oggi non è più così e certamente se in Italia la nobiltà fosse tutelata dallo Stato questa norma sarebbe sicuramente resa valida solo per quei casi ascrivibili sino ad una certa epoca (e anche qui ci sarebbe da discutere se applicare da data di una revisione o un'altra).
Ma nessuno può permettersi di dire che un riconoscimento di nobiltà al momento della ricezione nell'Ordine in categorie nobiliari non sia del massimo prestigio ed utilissimo per quelle famiglie che provengono da un Paese non la nobiltà non è più riconosciuta e quindi tutelata.

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Messaggioda Elassar » domenica 14 dicembre 2003, 10:52

Cari frequentatori del forum,
con riguardo all’oggetto della presente discussione mi preme sottolineare quanto segue.
Innanzitutto, ribadisco che la ricezione nelle classi nobiliari di ordini cavallereschi non può essere considerato un riconoscimento del titolo nobiliare eventualmente posseduto. Questo perché la suddetta ricezione dà vita solamente ad un accertamento incidentale della situazione nobiliare dell’aspirante.
Mi spiego meglio: se Tizio dovesse voler entrare in una classe nobiliare, dovrebbe farne richiesta all’Ordine in questione il quale non verificherebbe la nobiltà di Tizio in quanto tale, ma si limiterebbe a vedere se questi ha tutti i presupposti per entrare nella classe nobiliare. L’ordine cavalleresco, quindi, non effettuerebbe tanto una verifica sostanziale del titolo, ma si limiterebbe ad accertare incidentalmente la regolarità formale dello stesso. Da ciò discende la assoluta differenza rispetto al riconoscimento in quanto tale. Del resto, all’Ordine X non interessa sapere se un soggetto sia nobile in sé, ma semplicemente se una data persona ha tutti i requisiti per l’ammissione nella classe nobiliare. Si tratta quindi di situazioni del tutto differenti.
Ciò comporta che in un ipotetico giudizio di usurpazione di titolo, colui che agisce non potrebbe limitarsi a provare il suo diritto tramite l’esibizione dei documenti dai quali si desume che egli fa parte della classe nobiliare dell’Ordine X, ma avrebbe l’onere di allegare ogni atto giustificativo della sua posizione.

Tale conclusione non è assolutamente smentita dalla normativa sull’Ordinamento dello stato nobiliare italiano. È vero che l'art. 120 del RD 61/1929 esonerava di dover provare la propria nobiltà se già provata allo SMOM, esclusi i provvedimenti di grazia, ma occorre rammentare che la suddetta disposizione non è stata poi ribadita nel successivo R. D. 7 giugno 1943 n. 651, che ha sostituito il precedente regio decreto, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 120 dopo l’entrata in vigore del R.D. 651.

Infine, intendo ribadire nuovamente come lo SMOM non sia assolutamente un soggetto sovrano: non esistono i presupposti per considerarlo tale. Innanzitutto, lo stesso SMOM considera superiore a sé la Santa Sede, basti pensare alla procedura di elezione a Gran Maestro. Inoltre, una famosa sentenza cardinalizia degli anni ’50 ha affermato la competenza della Sacra Congregazione dei Religiosi sull’Ordine stesso (cosa incompatibile con l’attribuzione di sovranità), e ha affermato la giurisdizione della Santa Sede sull’Ordine stesso.
Per ciò che attiene all’Italia, i rapporti con lo SMOM non appaiono molto chiari. Infatti, esistono vari trattati stipulati tra l’Italia e lo SMOM, tutti entrati in vigore, ma di nessuno di essi è stata fatta una legge di ratifica, né essi risultano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
L’accordo più importante è lo scambio di note per la regolamentazione dei reciproci rapporti, firmato a Roma l’11/01/1960, che attribuisce a determinati membri dell’Ordine varie prerogative. Si tratta però di concessioni fatte dallo Stato Italiano per puro spirito di cortesia, posto che nessuna norma di diritto internazionale generale impone all’Italia l’attribuzione di tali prerogative allo SMOM. Il testo delle note, del resto, ha sollevato forti dubbi di incostituzionalità perché il Ministero degli Affari Esteri ha fortemente limitato la sovranità nazionale mediante un atto non pubblicato e senza alcuna legge costituzionale preventiva.
La situazione è analoga a quella presente in altri Paesi del Mondo, che hanno attribuito qualcosa all’Ordine per pura cortesia.
La stessa giurisprudenza italiana ha spesso fatto confusione tra SMOM e associazione nazionale dei cavalieri di Malta, e comunque quando ha affermato la sovranità dell’Ordine ha effettuato un frettoloso accertamento di una presunta indipendenza dello SMOM nell’ordinamento internazionale e giunge al risultato di giudicare sulla base di un accordo mai reso esecutivo dal parlamento e mai pubblicato (in questo senso Giuliano, Scorazzi, Treves, Diritto internazionale Parte generale; Sapienza, Elementi di diritto internazionale; Id., Diritto internazionale casi e materiali).
Ci sono inoltre molte pronunce che hanno negato la sovranità dello SMOM.
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Messaggioda Carlo d'Ormea » lunedì 15 dicembre 2003, 10:40

Caro Navigatore,

Lei scrive

"Tale conclusione non è assolutamente smentita dalla normativa sull’Ordinamento dello stato nobiliare italiano. È vero che l'art. 120 del RD 61/1929 esonerava di dover provare la propria nobiltà se già provata allo SMOM, esclusi i provvedimenti di grazia, ma occorre rammentare che la suddetta disposizione non è stata poi ribadita nel successivo R. D. 7 giugno 1943 n. 651, che ha sostituito il precedente regio decreto, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 120 dopo l’entrata in vigore del R.D. 651."

Non è esatto, infatti la disposizione dell'art. 120 RD 61/1929 non è stata abrogata dal RD 651/1943. Ed infatti tale disposizione è stata continuamente applicata anche dopo il 1943 e il CNI l'ha sempre considerata durante il periodo repubblicano (sicuramente fini ad una certa data).

Dice ancora:

"Infine, intendo ribadire nuovamente come lo SMOM non sia assolutamente un soggetto sovrano: non esistono i presupposti per considerarlo tale. Innanzitutto, lo stesso SMOM considera superiore a sé la Santa Sede, basti pensare alla procedura di elezione a Gran Maestro."

Le vorrei ricordare che con la recente riforma procedurale melitense lo SMOM ha solamente l'obbligo morale di comunicare al S. Padre l'elezione del Gran Maestro, e non più i tre nomi tra il quale il Santo Padre avrebbe scelto il Capo dell'Ordine. Effettivemente la precedente forma di elezione creava giuridicamente parecchi dubbi a riguardo dell'indipendenza dell'Ordine dalla Santa Sede, ma l'ultima riforma li ha cancellati.

"Inoltre, una famosa sentenza cardinalizia degli anni ’50 ha affermato la competenza della Sacra Congregazione dei Religiosi sull’Ordine stesso (cosa incompatibile con l’attribuzione di sovranità), e ha affermato la giurisdizione della Santa Sede sull’Ordine stesso."

Certo, per l'aspetto strettamente religioso, ossia inerente la vita dei cavalieri professi, e niente più! La sentenza non intacca la sovranità "politica".

"Per ciò che attiene all’Italia, i rapporti con lo SMOM non appaiono molto chiari. Infatti, esistono vari trattati stipulati tra l’Italia e lo SMOM, tutti entrati in vigore, ma di nessuno di essi è stata fatta una legge di ratifica, né essi risultano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
L’accordo più importante è lo scambio di note per la regolamentazione dei reciproci rapporti, firmato a Roma l’11/01/1960, che attribuisce a determinati membri dell’Ordine varie prerogative. Si tratta però di concessioni fatte dallo Stato Italiano per puro spirito di cortesia, posto che nessuna norma di diritto internazionale generale impone all’Italia l’attribuzione di tali prerogative allo SMOM. Il testo delle note, del resto, ha sollevato forti dubbi di incostituzionalità perché il Ministero degli Affari Esteri ha fortemente limitato la sovranità nazionale mediante un atto non pubblicato e senza alcuna legge costituzionale preventiva.
La situazione è analoga a quella presente in altri Paesi del Mondo, che hanno attribuito qualcosa all’Ordine per pura cortesia.
La stessa giurisprudenza italiana ha spesso fatto confusione tra SMOM e associazione nazionale dei cavalieri di Malta, e comunque quando ha affermato la sovranità dell’Ordine ha effettuato un frettoloso accertamento di una presunta indipendenza dello SMOM nell’ordinamento internazionale e giunge al risultato di giudicare sulla base di un accordo mai reso esecutivo dal parlamento e mai pubblicato (in questo senso Giuliano, Scorazzi, Treves, Diritto internazionale Parte generale; Sapienza, Elementi di diritto internazionale; Id., Diritto internazionale casi e materiali).
Ci sono inoltre molte pronunce che hanno negato la sovranità dello SMOM."

Ma ha letto l'accordo sanitario tra lo SMOM e la Repubblica Italiana siglato lo scorso anno!!!! Inoltre non citerei Giuliano Scovazzi e Treves, i quali hanno posizioni politico molto contrastanti con una qualsiasi sensibilità verso lo SMOM.

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Messaggioda Carlo d'Ormea » lunedì 15 dicembre 2003, 11:03

Mi correggo, l'accordo sanitario è del luglio di questo anno. Cordialità
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Messaggioda Elassar » lunedì 15 dicembre 2003, 16:39

Caro Giovenale Gallo,
il fatto che la normativa di riforma dell'ordinamento nobiliare italiano non indichi più l'art. 120 è a mio modesto parere un chiaro indice della volontà del legislatore di non considerare l'inserimento nella classe nobiliare dello SMOM come rilevante per l'ordianmento italiano. Quello che poi il CNI dovesse decidere di applicare sono semplicemente scelte di una PRIVATA ASSOCIAZIONE e come tali vanno considerate, senza trarne alcuna considerazione sotto il profilo della volontà del legislatore.

Per ciò che attiene alla sentenza cardinalizia, Le ricordo che la semplice decisione circa la sussistenza di una giurisdizione nei confronti dello SMOM è già una dimostrazione della carenza di sovranità di tale organismo.

Con riguardo a Giuliano, non vedo poi cosa ci sia di male nel citare uno dei più autorevoli studiosi di diritto internazionale che ci siano stati in Italia. Le ricordo, comunque, che la stragrande maggioranza (per non dire la totalità) degli internazionalisti è concorde sul punto. O sono forse persone che «hanno posizioni politico molto contrastanti con una qualsiasi sensibilità verso lo SMOM»? Le ricordo che alcuni di questi sono molto vicini agli ambienti della Chiesa (non faccio nomi per ovvie ragioni).
Cordialmente,
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Messaggioda Carlo d'Ormea » lunedì 15 dicembre 2003, 16:48

RATIFICATO L’ACCORDO SANITARIO TRA L’ORDINE DI MALTA E L’ITALIA

Roma, 10 luglio 2003

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la ratifica dell’Accordo sanitario che disciplina i rapporti tra le strutture medico-ospedaliere dell’Ordine di Malta in Italia ed il Servizio Sanitario Nazionale Italiano.

Le attività sanitarie in Italia dell’Ordine di Malta sono gestite dall’Associazione dei Cavalieri Italiani (ACISMOM), ente di diritto pubblico melitense cui fanno capo l’Ospedale San Giovanni Battista a Roma alla Magliana, nove Centri Antidiabetici e Poliambulatori in diverse città.

La ratifica dell’Accordo, votata dal Parlamento Italiano a larghissima maggioranza, rappresenta oggi un ulteriore riconoscimento dell’attività medico-ospedaliera svolta dall’Ordine in Italia.

La ratifica dell’accordo riconosce la facoltà di stipulare convenzioni con le Università per lo svolgimento di corsi per operatori sanitari, nonché di provvedere all’aggiornamento professionale di personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, partecipando anche a studi, a ricerche e ad attività scientifiche e didattiche nel campo medico e sociale e contribuendo, mediante opportune intese con gli organi competenti, alla realizzazione degli obiettivi in campo assistenziale e della ricerca previsti, in Italia, dalla programmazione statale e regionale
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Messaggioda Franz Joseph von Trotta » lunedì 15 dicembre 2003, 19:44

Gent. Elassar,

non sono un esperto di diritto internazionale ma visto che lo SMOM batte moneta, emette francobolli (utilizzabili anche nella corrispondenza italiana), ha rappresentanze diplomatiche sparse per il mondo, contrae accordi di varia natura con governi e paesi stanieri… insomma sostenere che non sia un'entità sovrana mi sembra forse un po' azzardato.

Un saluto, cordialmente Suo

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Messaggioda Carlo d'Ormea » martedì 16 dicembre 2003, 15:40

"Le ricordo che alcuni di questi sono molto vicini agli ambienti della Chiesa (non faccio nomi per ovvie ragioni). "

Rispondo: APPUNTO!!!!!
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Messaggioda Elassar » venerdì 19 dicembre 2003, 19:54

Gentile Giovenale Gallo,
non ricordavo l'accordo da Lei citato, resta però il fatto che esso comunque è stato siglato dall'Italia con lo SMOM non perché l'Italia intenda considerare tale Ordine sovrano, ma per pura cortesia, esattamente come fanno gli altri Stati del mondo.
Del resto, tutti i rapporti diplomatici che i vari Paesi intrattengono con lo SMOM derivano proprio da questo elemento: la cortesia, derivante dal fatto che l'Ordine ha per lungo tempo goduto della sovranità. Questo però non può essere sufficiente ad affermare la persistenza della sovranità, perché, appunto, un soggetto è sovranoi solo se non riconosce nessuno al di sopra di sè. Cosa che lo SMOM non può dire.

Rammento inoltre che nessuno ha ancora spiegato come sia possibile che un giudice possa statuire su un soggetto "sovrano" affermando la sua giurisdizione, visto che per prinicpio di diritto comunitario un soggetto sovrano non può essere giudicato da nessuno, tranne che accetti la sua giurisdizione.

Inoltre, non credo che quanto da me detto possa essere azzardato, dal momento che si tratta dell'opinione della comunità scientifica.

A presto,
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