da Elassar » domenica 14 dicembre 2003, 10:52
Cari frequentatori del forum,
con riguardo all’oggetto della presente discussione mi preme sottolineare quanto segue.
Innanzitutto, ribadisco che la ricezione nelle classi nobiliari di ordini cavallereschi non può essere considerato un riconoscimento del titolo nobiliare eventualmente posseduto. Questo perché la suddetta ricezione dà vita solamente ad un accertamento incidentale della situazione nobiliare dell’aspirante.
Mi spiego meglio: se Tizio dovesse voler entrare in una classe nobiliare, dovrebbe farne richiesta all’Ordine in questione il quale non verificherebbe la nobiltà di Tizio in quanto tale, ma si limiterebbe a vedere se questi ha tutti i presupposti per entrare nella classe nobiliare. L’ordine cavalleresco, quindi, non effettuerebbe tanto una verifica sostanziale del titolo, ma si limiterebbe ad accertare incidentalmente la regolarità formale dello stesso. Da ciò discende la assoluta differenza rispetto al riconoscimento in quanto tale. Del resto, all’Ordine X non interessa sapere se un soggetto sia nobile in sé, ma semplicemente se una data persona ha tutti i requisiti per l’ammissione nella classe nobiliare. Si tratta quindi di situazioni del tutto differenti.
Ciò comporta che in un ipotetico giudizio di usurpazione di titolo, colui che agisce non potrebbe limitarsi a provare il suo diritto tramite l’esibizione dei documenti dai quali si desume che egli fa parte della classe nobiliare dell’Ordine X, ma avrebbe l’onere di allegare ogni atto giustificativo della sua posizione.
Tale conclusione non è assolutamente smentita dalla normativa sull’Ordinamento dello stato nobiliare italiano. È vero che l'art. 120 del RD 61/1929 esonerava di dover provare la propria nobiltà se già provata allo SMOM, esclusi i provvedimenti di grazia, ma occorre rammentare che la suddetta disposizione non è stata poi ribadita nel successivo R. D. 7 giugno 1943 n. 651, che ha sostituito il precedente regio decreto, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 120 dopo l’entrata in vigore del R.D. 651.
Infine, intendo ribadire nuovamente come lo SMOM non sia assolutamente un soggetto sovrano: non esistono i presupposti per considerarlo tale. Innanzitutto, lo stesso SMOM considera superiore a sé la Santa Sede, basti pensare alla procedura di elezione a Gran Maestro. Inoltre, una famosa sentenza cardinalizia degli anni ’50 ha affermato la competenza della Sacra Congregazione dei Religiosi sull’Ordine stesso (cosa incompatibile con l’attribuzione di sovranità), e ha affermato la giurisdizione della Santa Sede sull’Ordine stesso.
Per ciò che attiene all’Italia, i rapporti con lo SMOM non appaiono molto chiari. Infatti, esistono vari trattati stipulati tra l’Italia e lo SMOM, tutti entrati in vigore, ma di nessuno di essi è stata fatta una legge di ratifica, né essi risultano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
L’accordo più importante è lo scambio di note per la regolamentazione dei reciproci rapporti, firmato a Roma l’11/01/1960, che attribuisce a determinati membri dell’Ordine varie prerogative. Si tratta però di concessioni fatte dallo Stato Italiano per puro spirito di cortesia, posto che nessuna norma di diritto internazionale generale impone all’Italia l’attribuzione di tali prerogative allo SMOM. Il testo delle note, del resto, ha sollevato forti dubbi di incostituzionalità perché il Ministero degli Affari Esteri ha fortemente limitato la sovranità nazionale mediante un atto non pubblicato e senza alcuna legge costituzionale preventiva.
La situazione è analoga a quella presente in altri Paesi del Mondo, che hanno attribuito qualcosa all’Ordine per pura cortesia.
La stessa giurisprudenza italiana ha spesso fatto confusione tra SMOM e associazione nazionale dei cavalieri di Malta, e comunque quando ha affermato la sovranità dell’Ordine ha effettuato un frettoloso accertamento di una presunta indipendenza dello SMOM nell’ordinamento internazionale e giunge al risultato di giudicare sulla base di un accordo mai reso esecutivo dal parlamento e mai pubblicato (in questo senso Giuliano, Scorazzi, Treves, Diritto internazionale Parte generale; Sapienza, Elementi di diritto internazionale; Id., Diritto internazionale casi e materiali).
Ci sono inoltre molte pronunce che hanno negato la sovranità dello SMOM.
A presto,
Elassar
Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam