Ordini Cavallereschi di rara concessione

Per discutere sugli ordini cavallereschi e le onorificenze/ Discussions on orders of chivalry and honours

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Ordini Cavallereschi di rara concessione

Messaggioda gabriele d'annunzio » lunedì 26 febbraio 2007, 16:39

Cari amici ed esperti


volevo porre alla Vostra attenzione un quesito su cui stavo,riflettendo:
Con specifico riferimento ai due più importanti Ordini Equestri Pontifici cioè il Supremo Ordine del Cristo e L'Ordine della Milizia Aurata è noto che ,da diverso tempo,non vengono più effettuate Concessioni.
Secondo Voi e in analogia con quanto avviene nel mondo nel diritto,se di un Ordine ,sebbene assai Illustre,non vengono più fatte concessioni,si può parlare di una "estinzione" per "desuetudine",anche se gli Statuti non prevedono qualche disposizione in Tal senso?


Grazie delle Risposte
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Messaggioda Luca Bracco » lunedì 26 febbraio 2007, 16:49

Considerato che l'autorità concedente esiste non può aversi una estinzione dell'Ordine.

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Messaggioda nicolad72 » lunedì 26 febbraio 2007, 17:51

Secondo il diritto canonico, gli usi possono avere effetto abrogante e conseguentemente anche la desuetudine può far estinguere (per abrogazione) un corpus normativo.
Gli ordini citati verrebbero ad estinguersi trascorsi 100 anni dall'ultimo legittimo conferimento.

Saluti a tutti!
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Messaggioda Guido5 » lunedì 26 febbraio 2007, 18:08

Caro Nicola,
non trovo la norma che citi nel CIC: puoi darmene gli estremi? Grazie!

Ciao a tutti!
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Messaggioda nicolad72 » lunedì 26 febbraio 2007, 19:17

Norberto Bobbio Voce Consuetudine in Enc. Dir., Giuffrè 1961

Un estratto della voce riportata

CONSUETUDINE

a) TEORIA GENERALE


... omissis ...

11. Consuetudine pari alla legge.

Come esempio di un ordinamento giuridico, in cui il diritto consuetudinario è più debole che in un diritto di origine consuetudinaria come quello inglese, ma, nello stesso tempo, più forte che negli ordinamenti della maggior parte degli Stati continentali europei, può essere scelto l'ordinamento canonico (v. anche infra: Diritto canonico).

È stato più volte notato che nel diritto canonico si manifestarono, sin dai primi secoli, due correnti, l'una più favorevole, l'altra meno favorevole alla consuetudine ( 38 ) . Questa incertezza non faceva che riprodurre una contraddizione, su cui si affaticheranno per secoli i commentatori, nei testi romani, dei quali uno, il passo di GIULIANO già citato, ammetteva la forza abrogativa della desuetudine (D. 1, 3, 32), l'altro, una costituzione di COSTANTINO, la escludeva (C. 8, 52, 2). Il primo passo diceva: «Rectissime etiam illud receptum est, ut leges non solum suffragio legislationis, sed etiam tacito consensu omnium per desuetudinem abrogentur »; e il secondo: «Consuetudinis ususque longaevi non vilis auctoritas est, verum non usque adeo sui valitura momento, ut aut rationem vincat aut legem ». Per quanto nel Decretum Gratiani si affermi che la consuetudine deve cedere alle leggi divine e naturali, ed anche a quelle umane («Quod vero legibus consuetudo cedat, Ysidorus testatur in Sinonimis lib. II, c. 16», ante c. 1, Usus, dist. XI), nel diritto delle Decretali questa dottrina viene largamente attenuata, e da esse ha inizio un indirizzo favorevole allo sviluppo della consuetudine, cui viene riconosciuto un sempre più vasto campo d'azione. Nella decretale Quum tanto di Gregorio IX, da cui ha inizio la teoria canonistica della consuetudine (39) , si trova l'affermazione secondo cui la consuetudine ha forza di abrogare la legge, qualora le siano riconosciuti i due requisiti della rationabilitas e della legitima praescriptio. Il testo di Gregorio IX si presenta come una modificazione o limitazione della sopra citata costituzione di COSTANTINO, in cui si disconosceva alla consuetudine la forza di abrogare la legge. La costituzione è trascritta e corretta in questo modo: «Licet etiam longaevae consuetudinis non sit vilis auctoritas, non tamen est usque adeo valitura, ut vel iuri positivo debeat praeiudicium generare, nisi fuerit rationabilis et legitime praescripta » (cap. XI, Quum tanto, X, 1, 4). Da allora la forza abrogatrice della consuetudine, se pur entro i limiti della razionalità e della prescrizione, non viene più disconosciuta. Nella prima grande sistemazione dottrinale della consuetudine secondo il diritto canonico, quella dell'OSTIENSE (sec. XIII), alla consuetudine sono attribuiti cinque effetti, tra cui quello di abrogare e disconoscere la legge precedente. Nella Summa di Giovanni ANDREA (sec. XIV), viene esposta la dottrina del quasi perfetto equilibrio fra consuetudine e legge nella gerarchia delle fonti: è la dottrina secondo cui tra una consuetudine e una legge contrarie vale quella che è cronologicamente posteriore, sempre che si tratti di una consuetudine rationabilis: o la consuetudine è anteriore alla legge e allora la legge prevale su di essa; o è la legge anteriore alla consuetudine, e allora prevale la consuetudine. È superfluo aggiungere che nella soluzione delle incompatibilità normative, il criterio cronologico si applica quando due norme hanno pari grado; là dove le norme sono su due piani diversi, il criterio gerarchico prevale su quello cronologico (40) . Il più largo riconoscimento alla consuetudine abrogatrice si trova nell'opera fondamentale in materia, il libro VII del De legibus del SUAREZ (sec. XVII); da un lato SUAREZ, nel cap. IV, non si limita ad affermare che la consuetudine può abrogare, oltre la legge civile, anche la legge canonica: «Regula certa est legem humanam sive canonicam, sive civilem, posse consuetudine abrogari» (41) , ma cerca di darne la dimostrazione richiamandosi alla potestas del popolo e alla volontà popolare che la consuetudine stessa rivela; d'altro canto, nel cap. XIX, esclude tutte le limitazioni che venivano poste alla forza abrogatrice della consuetudine in alcune specie di leggi, come le penali, le irritantes, quelle che proibiscono le consuetudini contrarie e quelle relative ai sacramenti.

Nel passo citato, in cui SUAREZ afferma la forza abrogatrice della consuetudine, aggiungeva: «In hoc omnes doctores conveniunt». In effetti, la dottrina della consuetudine abrogatrice è rimasta per secoli costante tra i dottori del diritto canonico, fino ad essere accolta nel Codex iuris canonici, ove, al can. 27, com'è noto, si ammette che la consuetudine possa abrogare la legge umana, se rationabilis e durata quarant'anni, e anche la legge proibente le consuetudini future, se rationabilis e centenaria (o immemorabile).

( 38 ) Cfr. BRIE, op. cit., 61 ss.
(39) Come osserva il WEHRLÉ, autore dell'opera fondamentale in materia: De la coutume dans le droit canonique, Paris, 1928.
(40) Traggo le citazioni dei due canonisti dall'opera del WEHRLÉ, citata nella nota precedente, che ne riporta integralmente il testo (p. 177 e 242).
(41) Cito dall'edizione della Opera Omnia, VI, Paris, 1847, 200.

Il testo si riferisce al CJC del 1917, ma sul punto la dottrina è invariata
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Messaggioda Cronista di Livonia » lunedì 26 febbraio 2007, 19:18

Dovrebbe essere dopo 100 anni dalla morte dell'ultimo insignito, per l'Ordine del Cristo mi sembra sia stato Re Baldovino del Belgio 1993, quindi estinzione per il 2093, per l'Ordine dello Speron d'Oro dovrebbe esserci ancora qualcuno in vita.
Cordiali saluti,

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Messaggioda Guido5 » lunedì 26 febbraio 2007, 19:41

Caro Nicola,
non chiedevo un trattato sulla consuetudine anche perché ho letto il Titolo II del CIC. Te ne riporto due canoni:
Can. 23 - Ha forza di legge soltanto quella consuetudine, introdotta dalla comunità dei fedeli, che sia stata approvata dal legislatore, a norma dei canoni che seguono.
Can. 25 - Nessuna consuetudine ottiene forza di legge, se non sarà stata osservata da una comunità capace almeno di ricevere una legge, con l'intenzione di introdurre un diritto.
Mi sembra che i primi due più importanti Ordini equestri pontifici non corrano, salvo il diverso pensiero della loro "Fons", alcun pericolo. Al massimo potrebbe essere introdotta la consuetudine di non ricevere investiture dell'Ordine Supremo del Cristo e dell'Ordine dello Speron d'Oro, ma dubito che ci sia qualcuno disposto a rifiutarle, non credi?

Ciao a tutti!
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Messaggioda nicolad72 » lunedì 26 febbraio 2007, 19:55

In effetti il termine più corretto non è consuetudine ma prassi, in quanto si sta parlando di un fatto giuridico posto in essere non dalla collettività di fedeli (perfetta o imperfetta che sia) ma dal legislatore della chiesa universale (il Romano Pontefice).

Poi come ricodra il baltico cronista una norma di fonte consuetudinaria vuole che un ordine cavalleresco si estinuga trascrosi 100 anni dalla morte dell'ultimo insignito (prima avevo parlato di 100 anni dall'ultima concessione ma ho fatto un errore).

Gli ordini pontifici non sono esenti da tale consuetudine, in quanto proprio dal diritto della chiesa tale prassi giuridica trae origine (il "trattato" precedentemente postato meglio spiega le origini di tale posizione).
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Messaggioda gabriele d'annunzio » lunedì 26 febbraio 2007, 20:21

Cari amici


grazie per le Vostre risposte;resta comunque il fatto,anche secondo quanto ricavo dai Vostri interventi,che non sarebbe affatto inopportuno un "aumento"delle Concessioni,in questi due prestigiosissimi Ordini.
Infatti se ,sicuramente quegli Ordini Cavallereschi eccessivamente "generosi",nel sistema concessorio sono da condannare,anche l'eccesso opposto fa sorgere sicuramente qualche dubbio



Fatemi sapere le vostre opinioni
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Messaggioda Antesterione » lunedì 26 febbraio 2007, 22:43

gabriele d'annunzio ha scritto:Cari amici


grazie per le Vostre risposte;resta comunque il fatto,anche secondo quanto ricavo dai Vostri interventi,che non sarebbe affatto inopportuno un "aumento"delle Concessioni,in questi due prestigiosissimi Ordini.
(...)


Possiamo solo supporre le ragioni di questa rarità di concessioni. Ritengo, tuttavia, che sia sempre più difficile se non praticamente impossibile, avere "candidati" degni della tradizione del Supremo Ordine Equestre della Milizia di Nostro Signore Gesù Cristo (ovviamente, l'Ordine Pontificio e non quello portoghese).
Riprendo solo due parti della formula d'investitura:
Citazione ha scritto:(...)Prometti di osservare e difendere con tutte le tue forze tutte le Ordinanze Pontificie, le leggi, le consuetudini approvate, i diritti, l'onore e il decoro del Supremo Ordine della Milizia di Nostro Signore Gesù Cristo?(...)

Citazione ha scritto:(...)
"Fermissimamente ammetto ed abbraccio le Apostoliche ed Ecclesiastiche tradizioni e tutte le altre osservanze e costituzioni della Chiesa"(...)


Il Re Baldovino del Belgio fu persona degnissima di questo Ordine, le cui promesse rispettò fino alla morte; ma con tristezza per i tempi che corrono, mi pare che siano poche le personalità che possano essere accolte ed insignite di questo gloriosissimo Ordine, "degnamente". Basti vedere cos'è divenuto il Belgio e quali le sue posizioni su molte questioni etiche, dopo la morte del Re Baldovino...

Sono pochissimi inoltre i sovrani cattolici che possano governare uno stato"cattolicamente" (l'esempio più lampante che mi viene alla mente, ma in senso giuridico, di sovrano cattolico di stato cattolico, è il Principe e Granmaestro dell'Ordine di Malta).

Un vero peccato, ma anche un'inevitabile conseguenza di questa "stagione dell'umanità".
Vista l'importanza dell'Ordine, sarebbe scandaloso se un suo insignito, dovesse tradire pubblicamente dei principi cattolici e quanto citato pocanzi (e le probabilità statistiche, ahimé, in tempi come questi, sarebbero altissime).
A l'heure où le mal a si souvent droit de cité parmi les hommes, et jusque dans les plus hautes institutions, le réveil de la vocation chevaleresque est une urgence, à laquelle le ciel n'a jamais tardé à répondre. P. Philippe-Emmanuel RAUSIS o.p.
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Messaggioda nicolad72 » lunedì 26 febbraio 2007, 23:23

Antesterione ha scritto:Sono pochissimi inoltre i sovrani cattolici che possano governare uno stato"cattolicamente" (l'esempio più lampante che mi viene alla mente, ma in senso giuridico, di sovrano cattolico di stato cattolico, è il Principe e Granmaestro dell'Ordine di Malta).


Non bisogna essere necessariamente dei sovrani per essere insigniti dell'Ordine del Cristo
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Messaggioda gabriele d'annunzio » martedì 27 febbraio 2007, 0:19

Ho appreso dal Testo di Fabio Cassani Pironti "Ordini in Ordine"che ,per quanto riguarda l'Ordine del Cristo ,l'ultima concessione risale al 3 Luglio 1987 ,nella persona di Sua Altezza Eminentissima Frà Angelo de Mojana di Cologna ,Principe e Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta nel Venticinquesimo anniversario della sua elezione a Gran Maestro.
Qualcuno dei lettori mi sa ricordare quando è avvenuta la concessione a S.M
Baldovino?




grazie
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Messaggioda Antesterione » martedì 27 febbraio 2007, 1:27

Non so quando sia avvenuta la concessione al Re Baldovino I dei Belgi, tuttavia, forse posso rispondere parziarlmente ad un implicito quesito:
Re Baldovino I morì nel 1993 mentre il Principe e GranMaestro Frà Angelo de Mojana di Cologna nel 1988 , quella del GranMaestro dello SMOM, de Mojana di Cologna fu l'ultima concessione (che io sappia, anch'io per averlo letto nel testo da lei menzionato), ma l'ultimo Cavaliere dell'Ordine Supremo del Cristo fu Re Baldovino I.
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Messaggioda Luigi Scafati » martedì 27 febbraio 2007, 13:22

Confermo quanto già detto da altri frequentatori in questo topic vale a dire che un Ordine (per consuetudine) si dice estinto quando siano passati anni 100 dalla morte dell'ultimo insignito. I due Ordini citati (Supremo del Cristo, Speron d'Oro) quindi sono attualmente "in vita".

Cordialità

___________

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Messaggioda Luca Bracco » martedì 27 febbraio 2007, 13:38

Secondo me non è cosi, almeno per gli ordini cavallereschi.

Una cosa è un ordine religioso o una confraternita che dopo 100 anni dalla morte dell'ultimo appartenente si estingue (ossia da cento anni NESSUNO ne fa parte), un'altra è un Ordine cavalleresco al cui capo c'è il Papa e che per scelta sua non lo concede.

Da una parte, quindi, la mancanza di aderenti dall'altra la mancanza di concessioni ma con una autorità concedente pienamente presente ed esistente.

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