Onorificenze per gli sposi?
Un amico deputato mi ha fatto avere una bozza di un Progetto di legge che indederebbe depositare alla Camera.
Io trovo l'idea decisamente originale.
Vi va di discuterne?
Progetto di legge
“Istituzione della Giornata Nazionale della Famiglia e della Medaglia d’Onore al Merito della Famiglia”
RELAZIONE
Onorevoli Colleghi!
La Famiglia tradizionalmente intesa, ossia quale società naturale fondata sul matrimonio, vive in questi tempi un momento di difficoltà. È dovere della Repubblica porre in essere azioni concrete che aiutino questa importante istituzione sociale ad affrontare gli attacchi che sta subendo, anche in attuazione di quello che è disposto di cui all’art. 29 della Costituzione.
Onde conseguire questo importante traguardo, mi pregio di avanzare la presente proposta di legge, la quale istituisce la Giornata Nazionale della Famiglia e la Medaglia d’Onore al Merito della Famiglia, al fine di celebrare l’importanza ed il ruolo che questa istituzione ricopre all’interno della nostra società e di riconoscere agli sposi, in occasione del venticinquesimo e del cinquantesimo anniversario del loro matrimonio un segno tangibile di riconoscimento per avere così lungamente e degnamente servito lo stato attraverso il loro esempio coniugale.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione della Giornata Nazionale della Famiglia)
1. È istituita la Giornata Nazionale della Famiglia per celebrare l’importanza ed il ruolo che questa istituzione ha all’interno della società.
2. Regioni, province e comuni in occasione della festa di cui al comma 1 possono promuovere, nell’ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative di valorizzazione del ruolo della famiglia.
3. La giornata di cui al comma 1 viene celebrata il giorno 15 del mese di maggio di ogni anno e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Art. 2.
(Istituzione della Medaglia d’Onore al Merito della Famiglia)
1. È istituita la Medaglia d’Onore al Merito della Famiglia (di seguito Medaglia) da conferirsi ai coniugi in occasione del venticinquesimo e del cinquantesimo anniversario di matrimonio, quale tangibile segno di riconoscimento da parte della Repubblica a chi onori degnamente e così lungamente questa fondamentale istituzione sociale.
2. La Medaglia è articolata in due classi la prima d’oro e la seconda d’argento. La Medaglia d’oro è conferita in occasione del cinquantesimo anniversario di matrimonio, mentre la Medaglia d’argento è conferita in occasione del venticinquesimo anniversario di matrimonio.
3. La Medaglia può essere conferita alle coppie di coniugi che soddisfino i seguenti requisiti:
a) si siano sposati in Italia o in altro stato ove il matrimonio sia latore degli stessi diritti e dei medesimi doveri previsti dalle leggi italiane;
b) siano entrambi in vita al compimento del venticinquesimo o cinquantesimo anno di matrimonio;
c) nessuno dei due coniugi sia stato condannato per reati contro la famiglia;
d) la convivenza matrimoniale si sia sviluppata senza soluzione di continuità;
e) almeno uno dei coniugi sia cittadino italiano al momento del compimento del venticinquesimo o del cinquantesimo anniversario di matrimonio;
f) abbiano fissato la residenza familiare in Italia.
4. La Medaglia è conferita ai Coniugi con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è solennemente consegnata agli insigniti dal Sindaco del Comune ove questi hanno fissato la residenza familiare nel corso della giornata di cui all’art. 1. Le Medaglie d’Oro concesse ai coniugi residenti nella Regione Lazio sono consegnate direttamente dal Presidente della Repubblica.
5. La Medaglia, in oro o in argento, è di forma ovale, alta 40 e larga 80 millimetri ed è divisa in due verticalmente. Nel verso vi sono raffigurati in rilievo i tre personaggi principali tratti dallo “Sposalizio della vergine” di Raffaello, mentre il verso reca una corona formata da due rami di quercia gemmati all’interno della quale sono incisi l’uno affianco all’altro il nome e il cognome del marito e della moglie. La Semi-medaglia di sinistra, ove è impressa la figura della Sposa, è appesa ad un nastro bianco di 37 millimetri di larghezza con due liste laterali di oro o di argento, a seconda della classe della medaglia, di millimetri 3 ciascuna e viene portata dagli uomini appuntata al lato sinistro del petto. La Semi-medaglia di destra, ove è impressa la figura dello Sposo, è appesa ad un fiocco di nastro delle medesime dimensioni e dei medesimi colori di quello appena descritto ed è portata dalle donne appuntata sotto la spalla sinistra. La medaglia è accompagnata da un brevetto di concessione unico per ciascuna coppia di sposi. Con apposito regolamento d’attuazione, da emanarsi con Decreto del Presidente della Repubblica, verranno altresì definite le caratteristiche delle altre insegne.
6. All’inizio di ogni anno e comunque entro il mese di gennaio ciascun Sindaco inoltra alla Presidenza del Consiglio, per il tramite della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, i nominativi dei coniugi che, avendo fissato in quel Comune la residenza familiare, al 31 dicembre dell’anno precedente soddisfino i requisiti previsti dal comma 3 del presente articolo esclusa la lettera c) al cui accertamento provvede il Prefetto per il tramite dell’autorità di Polizia.
7. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di € 150.000 annui. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
(Disposizioni finali)
1. Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge il Governo provvede ad adottare il regolamento di attuazione.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
Io trovo l'idea decisamente originale.
Vi va di discuterne?
Progetto di legge
“Istituzione della Giornata Nazionale della Famiglia e della Medaglia d’Onore al Merito della Famiglia”
RELAZIONE
Onorevoli Colleghi!
La Famiglia tradizionalmente intesa, ossia quale società naturale fondata sul matrimonio, vive in questi tempi un momento di difficoltà. È dovere della Repubblica porre in essere azioni concrete che aiutino questa importante istituzione sociale ad affrontare gli attacchi che sta subendo, anche in attuazione di quello che è disposto di cui all’art. 29 della Costituzione.
Onde conseguire questo importante traguardo, mi pregio di avanzare la presente proposta di legge, la quale istituisce la Giornata Nazionale della Famiglia e la Medaglia d’Onore al Merito della Famiglia, al fine di celebrare l’importanza ed il ruolo che questa istituzione ricopre all’interno della nostra società e di riconoscere agli sposi, in occasione del venticinquesimo e del cinquantesimo anniversario del loro matrimonio un segno tangibile di riconoscimento per avere così lungamente e degnamente servito lo stato attraverso il loro esempio coniugale.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione della Giornata Nazionale della Famiglia)
1. È istituita la Giornata Nazionale della Famiglia per celebrare l’importanza ed il ruolo che questa istituzione ha all’interno della società.
2. Regioni, province e comuni in occasione della festa di cui al comma 1 possono promuovere, nell’ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative di valorizzazione del ruolo della famiglia.
3. La giornata di cui al comma 1 viene celebrata il giorno 15 del mese di maggio di ogni anno e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Art. 2.
(Istituzione della Medaglia d’Onore al Merito della Famiglia)
1. È istituita la Medaglia d’Onore al Merito della Famiglia (di seguito Medaglia) da conferirsi ai coniugi in occasione del venticinquesimo e del cinquantesimo anniversario di matrimonio, quale tangibile segno di riconoscimento da parte della Repubblica a chi onori degnamente e così lungamente questa fondamentale istituzione sociale.
2. La Medaglia è articolata in due classi la prima d’oro e la seconda d’argento. La Medaglia d’oro è conferita in occasione del cinquantesimo anniversario di matrimonio, mentre la Medaglia d’argento è conferita in occasione del venticinquesimo anniversario di matrimonio.
3. La Medaglia può essere conferita alle coppie di coniugi che soddisfino i seguenti requisiti:
a) si siano sposati in Italia o in altro stato ove il matrimonio sia latore degli stessi diritti e dei medesimi doveri previsti dalle leggi italiane;
b) siano entrambi in vita al compimento del venticinquesimo o cinquantesimo anno di matrimonio;
c) nessuno dei due coniugi sia stato condannato per reati contro la famiglia;
d) la convivenza matrimoniale si sia sviluppata senza soluzione di continuità;
e) almeno uno dei coniugi sia cittadino italiano al momento del compimento del venticinquesimo o del cinquantesimo anniversario di matrimonio;
f) abbiano fissato la residenza familiare in Italia.
4. La Medaglia è conferita ai Coniugi con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è solennemente consegnata agli insigniti dal Sindaco del Comune ove questi hanno fissato la residenza familiare nel corso della giornata di cui all’art. 1. Le Medaglie d’Oro concesse ai coniugi residenti nella Regione Lazio sono consegnate direttamente dal Presidente della Repubblica.
5. La Medaglia, in oro o in argento, è di forma ovale, alta 40 e larga 80 millimetri ed è divisa in due verticalmente. Nel verso vi sono raffigurati in rilievo i tre personaggi principali tratti dallo “Sposalizio della vergine” di Raffaello, mentre il verso reca una corona formata da due rami di quercia gemmati all’interno della quale sono incisi l’uno affianco all’altro il nome e il cognome del marito e della moglie. La Semi-medaglia di sinistra, ove è impressa la figura della Sposa, è appesa ad un nastro bianco di 37 millimetri di larghezza con due liste laterali di oro o di argento, a seconda della classe della medaglia, di millimetri 3 ciascuna e viene portata dagli uomini appuntata al lato sinistro del petto. La Semi-medaglia di destra, ove è impressa la figura dello Sposo, è appesa ad un fiocco di nastro delle medesime dimensioni e dei medesimi colori di quello appena descritto ed è portata dalle donne appuntata sotto la spalla sinistra. La medaglia è accompagnata da un brevetto di concessione unico per ciascuna coppia di sposi. Con apposito regolamento d’attuazione, da emanarsi con Decreto del Presidente della Repubblica, verranno altresì definite le caratteristiche delle altre insegne.
6. All’inizio di ogni anno e comunque entro il mese di gennaio ciascun Sindaco inoltra alla Presidenza del Consiglio, per il tramite della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, i nominativi dei coniugi che, avendo fissato in quel Comune la residenza familiare, al 31 dicembre dell’anno precedente soddisfino i requisiti previsti dal comma 3 del presente articolo esclusa la lettera c) al cui accertamento provvede il Prefetto per il tramite dell’autorità di Polizia.
7. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di € 150.000 annui. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
(Disposizioni finali)
1. Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge il Governo provvede ad adottare il regolamento di attuazione.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
