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nicolad72 ha scritto:Durante il regno lo Statuto Albertino riservava la creazione e il conferimento delle onorificenze cavalleresche esclusivamente alla persona del re.

robyn ha scritto:Una domanda ma se oggi un cittadino italiano,senza appartenere ad un ordine cavalleresco ne discendere da famiglia insignita del cavalierato ereditario,si fa chiamare cavaliere,si stampa biglietti da visita e carta intestata,trasgredisce la legge? Al di la dell' essere ridicolo.Grazie

Tilius ha scritto:robyn ha scritto:Una domanda ma se oggi un cittadino italiano,senza appartenere ad un ordine cavalleresco ne discendere da famiglia insignita del cavalierato ereditario,si fa chiamare cavaliere,si stampa biglietti da visita e carta intestata,trasgredisce la legge? Al di la dell' essere ridicolo.Grazie
Articolo 498 Codice penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n.1398)
Usurpazione di titoli o di onori
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497 ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi (1) di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [348], ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinquantaquattro euro a novecentoventinove euro.
Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente (2) .
Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta le violazioni con le modalità stabilite dall'art. 36 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (3).
Il paradosso é che a farsi chiamare conte, marchese o altro titolo, de facto non si incorre in alcuna sanzione (stante il non riconoscimento dei titoli nobiliari in primis).
Il cavaliere ereditario (caso comunque alquanto raro in Italia) rischia - se sbandierato vie ppiù per iscritto - di confondersi col cavalierato repubblicano (OMRI o altro) e quindi potrebbe sembrare oggetto di illecito penale (o quantomeno l'autorità giudiziaria potrebbe facilmente considerarlo tale). Vai poi tu a dimostrare in sede penale che sei "cavaliere ereditario" per diritto nobiliare...
Questo per quanto concerne il mio punto di vista di privato cittadino.
Nicola, se vorrà, potrà dare parere professionale in merito.
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Tilius ha scritto:Buono a sapersi. Domani ordino nuovi biglietti con "S.A.I.& R. Duca Marchese Conte Cav. Gran Croce Grand'Uff. Comm. Cav. Prof. Dott. Arch. Avv. Ing." come prenominale e "KG PRA PC VC" come postnominale.
Cav.OSSML ha scritto:Prescindendo dalla questione di etichetta, e con limitazione ad una disamina giuridica della tematica di cui stiamo discutendo, secondo la legislazione italiana, un cavalierato di un ordine non nazionale riconosciuto dalla Repubblica Italiana va usato soltanto a seguito del rilascio dell’autorizzazione dell’onorificenza, perché la violazione di dette norme non costituisce usurpazione di titolo, ma autonoma violazione amministrativa prevista e sanzionata dalla legge n. 178/1951.
Chi intendesse usare un titolo cavalleresco non autorizzato e/o non autorizzabile in Italia dovrebbe essere comunque a conoscenza del fatto che questo titolo cavalleresco può essere eventualmente usato per un uso “limitato”, ben specificando, non genericamente il grado e basta, ad esempio sulla carta intestata, sui biglietti da visita, ma precisando Cavaliere dell’Ordine .....” al fine di evitare fraintendimenti, ovvero per evitare che si possa pensare che il grado si possa riferire ad un cavalierato statuale, come quello, ad esempio, dell’OMRI Italiano.
La Corte di Cassazione Penale, Sez. III, con sentenza n. 2008 del 23.4.1959 ha statuito che non costituisce reato l'uso di un’onorificenza concessa dal Capo di una Casata ex Regnante qualora ci sia ben chiara la specificazione dell'ordine cavalleresco non nazionale dinastico di collazione della Casata ex sovrana, sotto il riflesso che l’indicazione specifica del titolo cavalleresco serve a precisare la specie e la qualità dell'ordine cavalleresco e quindi non può generare confusioni con le onorificenza concesse dalla Repubblica Italiana.
La Corte di Cassazione Penale, Sez. V, in una sentenza anch’essa ormai abbastanza datata (01/10/1987) aveva poi ritenuto che “per la configurabilità del reato di usurpazione di titoli o di onori previsto dall’art. 498 c.p. non basta la mera attribuzione di un titolo non spettante, ma è necessario che codesta attribuzione sia rivolta a sorprendere e ingannare la fede altrui; ne deriva che il semplice fatto di arrogarsi titoli, grandi e decorazioni al solo scopo di soddisfare la propria vanità, non integra gli estremi del reato in questione sempre che l’attribuzione del titolo non sia rivolta a un terzo estraneo per approfittare ed abusare di esso in relazione ad un evento specifico”.

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