La validità di un atto notarile per il SMOM

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E' valido ai fini del riconoscimento nobiliare un atto notarile firmato a giuramento dai rappresentanti di un potere regio, poniamo per ipotesi, seicentesco?

Si
9
50%
No
5
28%
In parte.
4
22%
Dipende da diversi parametri (mi impegno a spiegare quali...)
0
Nessun voto
 
Voti totali : 18

La validità di un atto notarile per il SMOM

Messaggioda FP » venerdì 16 dicembre 2005, 21:33

Cari amici,
voglio farvi un domandone da 3000 punti :D :D

Secondo voi è valido, ai fini del riconoscimento di un generico quarto di nobiltà in SMOM, un atto notarile, ad esempio seicentesco, nel quale vi è menzionato un generico Nobile DD. Mario Rossi, Conte di S.Mario, firmato a giuramento da giudici, funzionari reali e/o altri rappresentanti di una auctoritas dotata di fons honorum in un paese quale il Regno di Napoli? Ammettiamo che il o i discendenti abbiano potuto provare la loro discendenza rigorosamente da Mario Rossi, e che vivano more nobilium da quell'epoca; ammettiamo che abbiano solo "atti ufficiali" di quel tipo (atti notarili) per dimostrare la loro nobiltà e che siano stati perduti tutti gli antichi riconoscimenti e/o altri documenti all'infuori dei summenzionati...Come si agisce?
~ Tua vivimus luce ~
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Messaggioda Guido5 » domenica 18 dicembre 2005, 16:20

Caro Francesco,
non capisco il senso del sondaggio se è vero che "oggi la maggioranza dei cavalieri appartiene a ceti non nobili. I membri dell'Ordine possono definirsi gentiluomini cattolici animati da altruistica nobiltà d'animo e di comportamento" (vedi http://www.orderofmalta.org/knights_malta.asp?idlingua=1).

Ciao a tutti!
Guido5
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Messaggioda aristarco » domenica 18 dicembre 2005, 16:36

Non so che cosa si voglia intendere affermando "quarto generico". Ritengo tuttavia che una replica al quesito oggetto di questa discussione possa essere, semplicemente, quanto stabilito nell'art. 40 delle "Norme per la ricezione nel S.M.O.M."
Le attribuzioni di qualifiche nobiliari in atti di nomina a pubblici uffici, inviti a Corte, ecc. non costituiscono normalmente prova del carattere nobilitante dell'ufficio nè dell'intenzione del Sovrano di attribuire uno status nobiliare, ma esaminate con la dovuta severità, possono valere solo come prova di vita more nobilium.
Se questo "quarto generico" non è il quarto principale, allora può ricadere nei casi in cui è applicabile la prova nobiliare per centenaria prescrizione.
aristarco
 
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Messaggioda FP » mercoledì 21 dicembre 2005, 8:39

Guido5 ha scritto:Caro Francesco,
non capisco il senso del sondaggio se è vero che "oggi la maggioranza dei cavalieri appartiene a ceti non nobili. I membri dell'Ordine possono definirsi gentiluomini cattolici animati da altruistica nobiltà d'animo e di comportamento" (vedi http://www.orderofmalta.org/knights_malta.asp?idlingua=1).

Ciao a tutti!
Guido5


Grazie dell'intervento, caro Guido. Intendevo dibattere su una questione strettamente "formale", proponendo questo topic, al fine di comprendere quali prove una famiglia può portare in favore della propria accoglienza nelle categorie di Onore e Devozione e Grazia e Devozione.
E' ormai un dato oggettivo che vengano accolte nelle suddette categorie anche famiglie non appartenenti ai ceti nobili, oppure che talune famiglie nobiliari "non completamente individuate" si trovino inserite in Grazia Magistrale.
Per quanto concerne l'altruistica nobiltà d'animo, non sollevo alcuna quaestio formale!

A presto :wink:
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Messaggioda FP » mercoledì 21 dicembre 2005, 8:49

aristarco ha scritto:Non so che cosa si voglia intendere affermando "quarto generico". Ritengo tuttavia che una replica al quesito oggetto di questa discussione possa essere, semplicemente, quanto stabilito nell'art. 40 delle "Norme per la ricezione nel S.M.O.M."
Le attribuzioni di qualifiche nobiliari in atti di nomina a pubblici uffici, inviti a Corte, ecc. non costituiscono normalmente prova del carattere nobilitante dell'ufficio nè dell'intenzione del Sovrano di attribuire uno status nobiliare, ma esaminate con la dovuta severità, possono valere solo come prova di vita more nobilium.
Se questo "quarto generico" non è il quarto principale, allora può ricadere nei casi in cui è applicabile la prova nobiliare per centenaria prescrizione.


Gentile Aristarco,
forse son io che ho mal posto la domanda. Come può notare, ho parlato solamente di atti notarili (non atti di nomina a pubblici uffici) firmati da autorità delegate del potere regio.
Pertanto, non riesco a capire appieno l'articolo in oggetto. Più che altro, non comprendo cosa possa voler dire l' "et cetera" posto dopo l'elenco degli atti che non costituiscono prova nobiliare strictu sensu.
Per quanto riguarda il "quarto generico", forse farei bene a parlare di quarto paterno poichè, come lei giustamente fa notare, per gli altri quarti vale la centenaria prescrizione.

Grazie della risposta.
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Messaggioda Messanensis » mercoledì 21 dicembre 2005, 9:56

Per il quarto paterno, a quanto mi risulta, non basta affatto che un antenato diretto risulti qualificato con un titolo nobiliare in qualche atto notarile. Bisogna infatti provare la legittima origine del titolo nobiliare utilizzato, tramite il diploma di concessione, oppure tramite l'appartenenza a particolari collegi nobilitanti, ecc. ecc. Quindi nel suo caso deve andare a ricercare documenti di questo tipo.
Distinti saluti,
Rosario
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Messaggioda Cottoneum » mercoledì 21 dicembre 2005, 13:26

Messanensis ha scritto:Per il quarto paterno, a quanto mi risulta, non basta affatto che un antenato diretto risulti qualificato con un titolo nobiliare in qualche atto notarile. Bisogna infatti provare la legittima origine del titolo nobiliare utilizzato, tramite il diploma di concessione, oppure tramite l'appartenenza a particolari collegi nobilitanti, ecc. ecc. Quindi nel suo caso deve andare a ricercare documenti di questo tipo.


Sono d'accordo. Come diceva uno dei miei mentori "ufficialità non è sempre sinonimo di validità"
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Messaggioda T.G.Cravarezza » mercoledì 21 dicembre 2005, 13:27

Gentile Rosario,
io penso che un atto notarile o un documento ufficiale redatto da un organo della pubblica amministrazione recante dati relativi a titoli nobiliari di una determinata persona sia prova almeno in parte della suddetta titolatura. Cioè, se un organo della pubblica amministrazione indica su un atto pubblico ufficiale che il Signor Rossi è cavaliere dell'OMRI, penso che tale atto sia da considerarsi prova che il signor Rossi è cavaliere dell'OMRI. Concordo che sarebbe meglio avere i documenti ufficiali di nomina, ma in caso di perdita di tali atti, dobbiamo comunque riconoscere una qualche validità a ciò che viene scritto su atti pubblici redatti da amministrazioni pubbliche.
Questo almeno il mio punto di vista.
Cordialmente
Tomaso Giuseppe Cravarezza
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Messaggioda Messanensis » mercoledì 21 dicembre 2005, 15:20

T.G.Cravarezza ha scritto:Gentile Rosario,
io penso che un atto notarile o un documento ufficiale redatto da un organo della pubblica amministrazione recante dati relativi a titoli nobiliari di una determinata persona sia prova almeno in parte della suddetta titolatura. Cioè, se un organo della pubblica amministrazione indica su un atto pubblico ufficiale che il Signor Rossi è cavaliere dell'OMRI, penso che tale atto sia da considerarsi prova che il signor Rossi è cavaliere dell'OMRI. Concordo che sarebbe meglio avere i documenti ufficiali di nomina, ma in caso di perdita di tali atti, dobbiamo comunque riconoscere una qualche validità a ciò che viene scritto su atti pubblici redatti da amministrazioni pubbliche.
Questo almeno il mio punto di vista.
Cordialmente


Gentile Tomaso,
sono in parte d'accordo col suo ragionamento, se contestualizzato ai giorni nostri. Ma per i tempi passati c'è da tenere bene in considerazione l'anno, il luogo ed il tipo di atto in cui compare il titolo.
In passato in molti atti notarili comparivano titoli nobiliari che in realtà non spettavano alla persona alla quale erano attribuiti. Le faccio l'esempio di un mio antenato: D. Francesco Scoppa in un atto del 1753 è titolato Barone del Campo, ma in realtà il feudo del Campo con il relativo titolo era stato confiscato agli Scoppa in seguito alla c.d. rivoluzione dei Merli e Malvizzi del 1648 (ben 100 anni prima!). In questo caso il titolo baronale, seppur confiscato da oltre un secolo, esisteva, ma potrei fare altri esempi di titoli completamente inventati e attribuiti dai notai in maniera, diciamo, piuttosto leggera.
Cordiali saluti,
Rosario
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Messaggioda FP » mercoledì 21 dicembre 2005, 18:33

Cari amici,
grazie anzitutto per le cortesi risposte. Io credo che in casi quali quello descritto da Tomaso Giuseppe vadano utilizzati mezzi speciali di indagine.

La perdita di documenti, diciamo così, indiscutibilmente probanti, fa scaturire la necessita di ricorrere ad atti la cui bontà è spesso discutibile; tuttavia credo che a volte non si abbia i mezzi sufficienti per riconoscere la validità di un atto pubblico, ossia valutare la sua legittimità.

Ad ogni modo, Rosario tralascia un dettaglio essenziale; se D.Francesco Scoppa fosse stato presente assieme allo stesso notaio, a giudici, ufficiali e/o altri uomini rappresentanti il potere giurisdizionale e avesse con essi giurato "In Dei Nomine", apponendo la propria firma sotto l'atto, penso che a nessuno sarebbe saltato in mente di chiamarlo Barone del Campo ancora nel XVIII secolo...

Per questo bisognerebbe effettuare degli studi seri sui documenti, analisi paleografiche rigorose, valutando le circostanze nelle quali è stato redatto l'atto. Purtroppo (correggetemi se sbaglio) non si hanno parametri di valutazione univoci, ed è questo che genera dubbi e perplessità nei profani (ma credo anche in chi fa parte degli organi preposti all'indagine storica dei documenti).

L'ufficialità non è sempre sinonimo di validità, ci dice il caro Giovanni, ma allora come intervenire in casi di palese rilevanza sociale corrispondente ad una cronica mancanza di documenti ufficiali? Quando non si hanno altri mezzi, come si può non cercare di aggirare l'ostacolo utilizzando la fonte che più abbonda negli archivi?

Un'ultima cosa: come definire non genuini degli atti rilasciati direttamente dalla S.Sede Apostolica, come atti di attribuzione di benefici ai religiosi, nei quali venga menzionato un "D.Mario Rossi Conte di X", alla cui genealogia i propri discendenti si fossero rigorosamente riallacciati?

Resto in attesa di nuove opinioni. A presto :wink:
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Messaggioda aristarco » mercoledì 21 dicembre 2005, 19:23

La prova nobiliare "per centenaria prescrizione" è, sostanzialmente, un provvedimento di sanatoria che deve essere concesso eccezionalmente e dopo attenta e "severa" (aggettivazione sulla quale insistono i massimari melitensi) valutazione della documentazione probatoria. Il carattere di eccezionalità di detto provvedimento di sanatoria esclude che esso possa valere per tutti i quarti, indistintamente.
Per quanto attiene allo "et cetera", ho fedelmente riprodotto il testo a mia disposizione.
Comunque, personalmente, non ritengo sufficientemente probante un atto notarile, quand'anche il suo contenuto dettagli titoli e prefissi d'onore, giacchè il SMOM richiede prova dell'attacco all'originario concessionario del titolo oggetto di rivendicazione o, in caso di motivata assenza di siffatta documentazione, prova dell'attacco ad un qualche soggetto del filo genealogico che abbia fruito di uffici o appannaggi riservati al ceto nobile e ad esso solo: è apprezzato che in questi casi, comunque se documentariamente possibile, il petente rintracci il processo di ammissione.
Egregio signor Pompili, sappia che - se oggetto della sua indagine è la consuetudine nobiliare del Regno di Napoli - i "Massimari" del SMOM delineano un'esaustiva casistica: l'accesso a questa fondamentale fonte normativa contribuirà a chiarire molti dei Suoi legittimi dubbi.
aristarco
 
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Messaggioda T.G.Cravarezza » mercoledì 21 dicembre 2005, 20:21

Gentili Signori,
penso che sia naturale che un singolo atto notarile debba essere analizzato per essere ammesso quale prova nobiliare. Va però specificato che se una persona discende da famiglia nobile, difficilmente non ha tracce della propria nobiltà. Quindi, come prova, non si avrà un semplice atto notarile, ma un'insieme di atti notarili, pubblici, accademici et cetera che certificano una qualche continuità nobiliare. Ecco, in un caso si presentino più atti notarili, ufficiali, pubblici di differenti epoche provanti una continuità nobiliare, penso possano essere sufficienti come prova nobiliare. Un singolo atto ritrovato in un baule del nonno, forse deve essere prima analizzato, perchè come ci ricorda sempre il dottor Degli Uberti, nobiltà è sinonimo anche di "notabilità", di "fama" e quindi difficilmente un nobile si dimentica di esserlo o di ricordarlo ai propri figli e nipoti, salvo naturalmente le doverose eccezzioni. Quindi, in caso di perdita ei documenti ufficiali relativi al proprio titolo nobiliare, penso che un'appartenente ad una casata nobile abbia innumerevoli documenti che attestino in varie forme la continuità del titolo.
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Messaggioda Grimaldi » giovedì 22 dicembre 2005, 9:32

Cari amici
la questione è davvero molto interessante.
E se non ricordo male me la sottopose Francesco proprio qualche tempo fa.

Concordo però con Tomaso.

Per l'ammissione SMOM in categorie nobiliari occorre la prova genealogica (documenti pubblici, parrocchiali, notarili ecc. che attestino l'effettivo legame fra i soggetti di una linea genealogica).
Ed in questo caso un'atto notarile può essere probante.
Ovvero che Tizio sia figlio di Caio.

Ma l'altro onere è la prova nobiliare.
Ovvero un atto ufficiale (o più), emesso dallo Stato del tempo, che in maniera chiara e inequivocabile determina che Caio era nobile (concessione feudale, mercede, etc. etc.).

Quindi se Sempronio per divenire Cavaliere SMOM in categoria nobiliare deve provare:
1) Che discende da Caio (con documentazione genealogica);
2) Che Caio era nobile (con documenti ufficiali del tempo)

O magari, se gli originali non esistono magari ve ne saranno di postumi che ricordano gli atti originali, serviti ad esempio per altri seguenti usi ufficiali da altri discendneti, ad. es. cavalieri di Malta.

L'atto notarile è atto ufficiale, ovvero di pubblico ufficiale ma non Statale, ovvero emesso dalla autorità che poteva concedere, confermare o rinnovare nobiltà.
E come ricordava Rosario un notaio poteva e usava titoli per i suoi clienti che a volte non competevano loro.
Insomma l'atto notarile non è "nobilitante" (non è documento fonte ufficiale della nobiltà di un avo) ma è "probante ai fini genealogici" (ovvero che in quell'atto possa risultare che Tizio era figlio di Caio).

Grazie per l'attenzione.

Saluti
Grimaldi
 

Messaggioda Guido5 » giovedì 22 dicembre 2005, 10:58

Se ho ben capito la questione può riassumersi così: l’atto notarile è prova di nobiltà se a questo fine è diretto; non lo è se indica in modo generico titoli reali o presunti di una persona. E quanto sopra fino a dimostrazione del contrario. Aggiungo questo perché, quando non esistevano documenti con fotografia, era molto facile ingannare un notaio. Ho per esempio – e forse l’ho già detto - copia di un atto rogato a Bologna nel 1739 in cui è indicata come presente una persona che, secondo i registri parrocchiali di un paese del contado, risulta morta quasi otto mesi prima…

Ciao a tutti!
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Messaggioda eugubino » giovedì 22 dicembre 2005, 11:08

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