Oggi:
D.P.R. 15-3-2010 n. 90
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
Art. 773 Onori militari
1. Indipendentemente dal grado militare di cui è rivestito, il decorato dell'Ordine Militare d'Italia che porti visibilmente le insegne dell'Ordine ha diritto agli onori militari previsti per:
a) gli ufficiali inferiori, se cavaliere o cavaliere ufficiale;
b) gli ufficiali superiori, se commendatore;
c) gli ufficiali generali, se grande ufficiale o gran croce.
D.P.R. 12-2-1960
Approvazione dello statuto dell'Ordine Militare d'Italia.
11. Indipendentemente dal grado militare di cui è rivestito il decorato dell'Ordine Militare d'Italia che porti visibilmente le insegne dell'Ordine ha diritto agli onori militari previsti per:
gli ufficiali inferiori, se cavaliere o cavaliere ufficiale;
gli ufficiali superiori, se commendatore;
gli ufficiali generali, se grande ufficiale o gran croce.
la parte in grassetto penso equivalga alla originaria disposizione
a chi porti, oltre il nastro, anche la croceQuindi gli onori sono riservati quando si indossa la GU o quantomeno quel visibilmente così va interpretato onde dar senso alla rafforzativo.