Ordine Teutonico vs teutonico di Poggibonsi
Gentili Signori Frequentatori, ho trovato il comunicato sotto riportato sul sito dell'Ordine Teutonico, Commenda Autonoma della Sicilia. La sentenza mi ha lasciato perplesso, ma gradirei conoscere pareri più autorevoli in materia.
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Con sentenza resa il 15.04.2013 il Tribunale di Siena - sezione distaccata di Poggibonsi, in composizione monocratica, ritenendo la copiosa documentazione ritualmente allegata in giudizio dall'Ordine Teutonico non costituente prova della condotta lesiva posta in essere dal Barbaccia, ne respingeva le relative domande.
Invero, il Decidente, riteneva che documenti come l'Annuario Pontificio 2011, le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Onorificenze e Araldica, del Sottosegretariato di Stato, del Ministero degli Affari Esteri, dell'Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme nonché una relazione storiografica a firma di due dei più celebrati docenti di storia contemporanei, tutti dichiaratamente volti a negare ogni legittimazione e riconoscimento di qualsivoglia genere in capo all'Ordine fondato dal Barbaccia, non fossero idonei a provare l'indebito utilizzo che il Barbaccia ha fatto e prosegue a fare della denominazione dell'Ordine nonché di tutti i suoi segni distintivi, fatti, questi ultimi, peraltro costituenti fatto notorio sulla base di quanto pubblicato dal medesimo sui suoi siti internet.
La difesa del Barbaccia, peraltro, non ha mai contestato in alcuna sede, ne processuale né stragiudiziale, la legittimità e provenienza dei documenti allegati in giudizio.
La Suprema Corte di Cassazione, come è noto, è granitica nel ritenere che "la produzione in copia, alla quale l'art. 2712 del codice civile attribuisce lo stesso valore ed efficacia probatoria dell'originale, fatto salvo che la sua conformità non sia contestata dalla parte contro la quale è prodotta" (ex multis Cass. 26.11.2009, n. 24940).
In definitiva, quindi, la sentenza non ha affrontato nel merito la questione della legittimazione e titolarità in capo al Barbaccia delle sue pretese quale presunto Gran Maestro di un c.d. Sovrano Ordine Militare e Ospedaliero di Santa Maria di Gerusalemme della casa di Antiochia e di Svevia, e, sulla base di valutazioni puramente formali delle prove prodotte in giudizio, non ha risolto, né positivamente, né negativamente, la questione giuridica di fondo sottoposta alle valutazioni dell'Autorità Giudiziaria dall'Ordine Teutonico.
Il Gran Magistero dell'Ordine, ritenendo di non potere condividere la pronuncia, gravemente viziata da una motivazione che parrebbe resa in difformità dagli elementi fondamentali del diritto processuale civile italiano vigente, ha già dato mandato ai propri avvocati di interporre immediatamente appello nelle sedi competenti.
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Con sentenza resa il 15.04.2013 il Tribunale di Siena - sezione distaccata di Poggibonsi, in composizione monocratica, ritenendo la copiosa documentazione ritualmente allegata in giudizio dall'Ordine Teutonico non costituente prova della condotta lesiva posta in essere dal Barbaccia, ne respingeva le relative domande.
Invero, il Decidente, riteneva che documenti come l'Annuario Pontificio 2011, le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Onorificenze e Araldica, del Sottosegretariato di Stato, del Ministero degli Affari Esteri, dell'Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme nonché una relazione storiografica a firma di due dei più celebrati docenti di storia contemporanei, tutti dichiaratamente volti a negare ogni legittimazione e riconoscimento di qualsivoglia genere in capo all'Ordine fondato dal Barbaccia, non fossero idonei a provare l'indebito utilizzo che il Barbaccia ha fatto e prosegue a fare della denominazione dell'Ordine nonché di tutti i suoi segni distintivi, fatti, questi ultimi, peraltro costituenti fatto notorio sulla base di quanto pubblicato dal medesimo sui suoi siti internet.
La difesa del Barbaccia, peraltro, non ha mai contestato in alcuna sede, ne processuale né stragiudiziale, la legittimità e provenienza dei documenti allegati in giudizio.
La Suprema Corte di Cassazione, come è noto, è granitica nel ritenere che "la produzione in copia, alla quale l'art. 2712 del codice civile attribuisce lo stesso valore ed efficacia probatoria dell'originale, fatto salvo che la sua conformità non sia contestata dalla parte contro la quale è prodotta" (ex multis Cass. 26.11.2009, n. 24940).
In definitiva, quindi, la sentenza non ha affrontato nel merito la questione della legittimazione e titolarità in capo al Barbaccia delle sue pretese quale presunto Gran Maestro di un c.d. Sovrano Ordine Militare e Ospedaliero di Santa Maria di Gerusalemme della casa di Antiochia e di Svevia, e, sulla base di valutazioni puramente formali delle prove prodotte in giudizio, non ha risolto, né positivamente, né negativamente, la questione giuridica di fondo sottoposta alle valutazioni dell'Autorità Giudiziaria dall'Ordine Teutonico.
Il Gran Magistero dell'Ordine, ritenendo di non potere condividere la pronuncia, gravemente viziata da una motivazione che parrebbe resa in difformità dagli elementi fondamentali del diritto processuale civile italiano vigente, ha già dato mandato ai propri avvocati di interporre immediatamente appello nelle sedi competenti.