Moderatori: Novelli, Lambertini, Mario Volpe, Tilius, nicolad72

Can. 1331 - §1. Allo scomunicato è fatto divieto: 1) di prendere parte in alcun modo come ministro alla celebrazione del Sacrificio dell'Eucaristia o di qualunque altra cerimonia di culto pubblico; 2) di celebrare sacramenti o sacramentali e di ricevere i sacramenti; 3) di esercitare funzioni in uffici o ministeri o incarichi ecclesiastici qualsiasi, o di porre atti di governo.
§2. Se la scomunica fu inflitta o dichiarata, il reo: 1) se vuole agire contro il disposto del §1, n.1, deve essere allontanato o si deve interrompere l'azione liturgica, se non si opponga una causa grave; 2) pone invalidamente gli atti di governo, che a norma del §1, n. 3, sono illeciti; 3) incorre nel divieto di far uso dei privilegi a lui concessi in precedenza; 4) non può conseguire validamente dignità, uffici o altro incarico nella Chiesa; 5) non si appropria dei frutti della dignità, dell'ufficio, di qualunque altro incarico, della pensione, che abbia effettivamente nella Chiesa.

Morello ha scritto:Adesso non è più massone

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