Il legittimo esercizio del Gran Magistero del SMOCSG

Per discutere sugli ordini cavallereschi e le onorificenze/ Discussions on orders of chivalry and honours

Moderatori: Mario Volpe, nicolad72, Tilius

Il legittimo esercizio del Gran Magistero del SMOCSG

Messaggioda pierfe » mercoledì 21 maggio 2003, 0:46

A richiesta di vari lettori riportiamo la recensione pubblicata da Nobiltà sul numero 53 marzo aprile 2003, su richiesta di Don Claudio Rossini sdb direttore della Libreria Editrice Vaticana

ALFONSO MARINI DETTINA, Il legittimo esercizio del Gran Magistero del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2003, pp. 296, 17x24. Codice ISBN: 8820974495. Prezzo: € 16.00

Il libro nasce dalla tesi dottorale in Diritto Canonico dell’Avv. Alfonso Marini Dettina, stampata dalla Tipografia Vaticana con approvazione ecclesiastica di S.E. Rev.ma Mons. Rino Fisichella, Rettore della Pontificia Università Lateranense, in edizione speciale per l’Università e pubblicata dalla Libreria Editrice Vaticana per la diffusione nelle librerie.
La Presentazione è di S.Em. Rev.ma il Sig. Cardinale Gilberto Agustoni, Prefetto Emerito del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, mentre la Prefazione è dell’Ill.mo e Rev.mo Prof. Mons. Brian Edwin Ferme, Decano della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Lateranense.
Si tratta della più importante opera sul Gran Magistero Costantiniano dopo il monumentale lavoro di Giuseppe Castrone pubblicato nel 1877. Marini Dettina ha studiato dal punto di vista del Diritto Canonico il Gran Magistero Costantiniano e la sua successione, dimostrandone la natura giuridica di ufficio ecclesiastico. Il volume si compone di cinque capitoli, della conclusione generale, di due appendici documentali, della bibliografia, e dell’indice dei nomi e dei luoghi. I primi due capitoli riguardano la Storia dell’Ordine Costantiniano dalla fondazione ai giorni nostri. Per facilità di lettura i capitoli sono stati divisi in diversi paragrafi concernenti ciascuno i momenti più significativi. Il lungo excursus storico vuole evidenziare soprattutto le peculiarità dell’Ordine Costantiniano, le antiche modalità di esercizio del Gran Magistero e di successione nell’ufficio Magistrale, il suo passaggio tra diverse Famiglie, le varie dispute relative all’esercizio dell’ufficio ed alla successione nella sua titolarità. Con riferimento alla metodologia usata, il lavoro di ricostruzione storica è basato sull’analisi delle molte fonti d’archivio reperite, delle fonti bibliografiche, artistiche, iconografiche ed epigrafiche, nonché (per ciò che riguarda il secolo XX) sul confronto di innumerevoli articoli di cronaca e di approfondimento tratti da periodici. Per quanto riguarda in particolare le mere notizie di cronaca i fatti sono spesso riportati con le stesse parole degli articoli in modo da conservare lo spirito dell’epoca degli accadimenti ed offrire al lettore un fedele specchio dei tempi. Il libro ricostruisce le vicende storiche dell’Ordine evidenziando i rapporti tenuti dai Gran Maestri con l’autorità politica ed ecclesiastica, con i propri congiunti e pretesi tali, con i Cavalieri. Il primo aspetto “denota un complesso di riconoscimenti che diviene costante a partire dalla seconda metà del secolo XVI in favore dei Gran Maestri, nella forma di titoli, privilegi e prerogative, ed in favore degli appartenenti all’Ordine Costantiniano”. Quanto ai rapporti tra i Gran Maestri ed i propri congiunti veri o pretesi, si assiste all’alternarsi di azioni prese di comune accordo e di accesi conflitti: “Il filo conduttore è la successione nel Gran Magistero Costantiniano, il quale ordinariamente fu sempre trasmesso in ragione della primogenitura al figlio maschio primogenito del Gran Maestro defunto, o, mancando la discendenza diretta, al maschio per nascita più vicino al defunto, e ciò a prescindere dalla titolarità dei diritti dinastici delle Famiglie che ressero l’Ordine”. L’Autore sottolinea che il principio della successione per primogenitura nell’ufficio di Gran Maestro venne codificato nei vari Statuti che regolarono la vita dell’Ordine Costantiniano. Il terzo capitolo enuclea nel primo paragrafo le varie distinzioni e classificazioni formulate dagli studiosi per gli Ordini Equestri rilevando il fatto che il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è unanimemente considerato un Ordine religioso-cavalleresco. Nei successivi due paragrafi si tratta rispettivamente della natura giuridica canonica dell’Ordine Costantiniano e del suo supremo ufficio, il Gran Magistero. Ognuno dei tre paragrafi è preceduto da una sintesi. Segue una conclusione al capitolo. Questo capitolo è frutto della meticolosa ricostruzione della storia dell’Ordine compiuta nei precedenti capitoli e dell’analisi della stessa alla luce del diritto canonico. Il capitolo mostra come “con il tempo e l’approvazione pontificia l’Ordine Costantiniano acquisì i caratteri di una Milizia religiosa riconosciuta come Religione. I Cavalieri Costantiniani potevano pronunciare la propria professione nell’Ordine emettendo dei voti approvati dalla Chiesa, quali il Voto di Ubbidienza, il Voto di osservare i comandi della Chiesa Cattolica, il Voto di difesa delle Vedove, dei Pupilli, delle Persone miserabili, il Voto di Castità coniugale, ovvero voto di non passare a seconde nozze, il Voto di Umiltà, il Voto di Carità, oltre ad altri voti particolari. Nel secolo XVIII questa caratteristica fece ritenere l’Ordine Costantiniano un Ordine Religioso in senso lato o non rigorosamente Religioso, richiedendo gli Ordini rigorosamente Religiosi la professione dei tre Consigli Evangelici di Castità, Povertà, Ubbidienza”. Fino alla prima metà del secolo XX troviamo Cavalieri professi che emettevano i Voti di Ubbidienza, di Difesa e Promozione della Religione Cattolica, di Carità verso il prossimo, di Castità nei diversi stati, possibilità che per l’Autore è ancor oggi garantita. Uno specifico sottoparagrafo tratta della attuale natura giuridica dell’Ordine rilevando preliminarmente il fatto che il Codex Iuris Canonici del 1983 non menziona gli Ordini Cavallereschi religiosi o legati in qualche modo alla Santa Sede. Ciò ha generato dubbi dottrinali circa l’individuazione della attuale natura giuridica degli stessi; Marini Dettina definisce gli Ordini in parola istituzioni sui generis la cui peculiare natura giuridica non è completamente individuabile servendosi unicamente delle moderne categorie del C.I.C. e osserva infine che gli Ordini equestri religiosi, per le loro peculiarità essenziali legate alle tradizioni e valori cavallereschi, meriterebbero comunque una specifica normativa anche alla luce della nuova visione del laicato scaturita dal Concilio Vaticano II. Quale insieme di persone e di cose ordinato ad un fine corrispondente alla missione della Chiesa e dalla stessa approvato, “l’Ordine Costantiniano possiede infatti i caratteri delle persone giuridiche ecclesiastiche, in passato anche dette persone morali, enti giuridici, corpi morali, personae canonicae”. Nel paragrafo si precisa che “per tali Ordini vige innanzitutto il diritto particolare (Statuti), cui rimanda il Codex Iuris Canonici per la disciplina interna delle persone giuridiche ecclesiastiche. Per tutto ciò che non è regolato dal diritto particolare ci si dovrà attenere alle norme del diritto universale, comprendente ogni fonte del diritto canonico, principalmente il Codex, e dunque considerare i canoni concernenti le persone giuridiche ecclesiastiche, quelli sulle associazioni di fedeli, quelli sugli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, come i canoni relativi agli uffici ecclesiastici”. Vagliati gli elementi raccolti il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio “può ascriversi al genere oggi denominato persone giuridiche ecclesiastiche private, con i caratteri di una associazione privata di fedeli e quelli di un Ordine Religioso”. Un importante paragrafo è dedicato alla natura giuridica del Gran Magistero Costantiniano, argomento trascurato dagli studiosi. In merito Marini Dettina sottolinea che la considerazione della natura religioso-cavalleresca dell’Ordine nonché l’esame degli Statuti approvati dalla Santa Sede, dei documenti pontifici di riconoscimento e approvazione dell’Ordine (in particolare i Brevi Sincerae fidei del 4 ottobre 1699 e Alias feliciter del 20 aprile 1701, e la Bolla Militantis Ecclesiae del 27 maggio 1718), dei diplomi di nomina dei Cavalieri, del contegno sempre tenuto dai Gran Maestri, permette di qualificare l’ufficio di Gran Maestro del S. M. Ordine Costantiniano di San Giorgio come ecclesiastico. Il C.I.C. 1983, basandosi sulla precedente legislazione, definisce ufficio ecclesiastico qualunque incarico, costituito stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale. Si tratta, inoltre, di “un ufficio ecclesiastico di erezione pontificia che, non necessitando della ordinatio in sacris, è stato sempre tenuto da un laico battezzato, anche coniugato, cosa certo non frequente nei secoli scorsi, ma legittima, conseguenza del tipo di ufficio e dell’autorità che lo conferiva”. Il quarto capitolo è dedicato all’analisi giuridica del cosiddetto Atto di Cannes del 1900 poiché l’attuale disputa sul Gran Magistero Costantiniano, sorta nel 1960, è incentrata sulla validità o meno di tale Atto, dal quale originano le pretese del ramo cadetto dei Borbone Due Sicilie cui fa capo il cosiddetto Ordine Costantiniano “Napoletano”. Lo studio di questo documento comincia con l’individuazione del diritto applicabile alla fattispecie; segue l’interpretazione del testo nella quale la questione giuridica è sviscerata in modo approfondito e articolato. Tale approccio ha richiesto la consultazione di varie fonti giuridiche e dottrinali elaborate nell’arco degli ultimi cinque secoli. Un secondo momento ha visto il confronto tra i risultati dell’analisi personale e quelli raggiunti dalla letteratura e dai pareri legali già espressi sul tema da parte di organismi istituzionali.
Segue il preambolo storico: “L’attuale disputa relativa al Gran Magistero origina da una scissione dell’Ordine avvenuta nel 1960, quando si estinse nei maschi la linea del Gran Maestro S.A.R. il Principe Don Ferdinando Pio, Capo della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie, primogenito dei dieci figli del Conte di Caserta, S.A.R. il Principe Don Alfonso di Borbone delle Due Sicilie (1841-1934), fratello di S.M. Francesco II, Re del Regno delle Due Sicilie. Allora la successione nei diritti dinastici della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie e nel Gran Magistero dell’Ordine Costantiniano (a norma degli Statuti vigenti i quali prevedevano la successione per primogenitura) venne rivendicata dall’erede maschio jure sanguinis più vicino al defunto, S.A.R. l’Infante di Spagna Principe Don Alfonso (1901-1964), figlio orfano di S.A.R. l’Infante di Spagna Principe Don Carlo (1870-1949), secondogenito del Conte di Caserta. Si oppose tuttavia S.A.R. il Principe Don Ranieri (1883-1973), maschio quintogenito del Conte di Caserta”. Don Ranieri si pose a capo del cosiddetto Ordine Costantiniano “Napoletano”, rivendicando gli stessi diritti già vantati dal nipote sul presupposto che la successione nei diritti della estinta linea primogenita avrebbe dovuto saltare la linea secondogenita di S.A.R. Don Carlo per rinuncia nel 1900, mentre le linee terzogenita e quartogenita si erano estinte. “S.A.R. il Principe Don Ranieri pretendeva la validità del cosiddetto Atto di Cannes del 1900, una scrittura privata non autenticata, di rinuncia da parte del secondogenito del Conte di Caserta, S.A.R. il Principe Don Carlo ‘ad ogni diritto e ragione alla eventuale successione alla Corona delle Due Sicilie ed a tutti i Beni della Real Casa trovantisi in Italia ed altrove’, formula nella quale il quintogenito riteneva implicitamente compreso il Gran Magistero Costantiniano. S.A.R. l’Infante di Spagna Principe Don Alfonso impugnò la presunta rinuncia attribuita al padre Don Carlo, ritenendola nulla e inefficace. Alla morte dell’Infante, nel 1964, il figlio S.A.R. il Principe Don Carlos assunse quindi la dignità di Capo della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie e l’ufficio di Gran Maestro del S. M. Ordine Costantiniano di San Giorgio”. Circa la natura dell’Atto di Cannes del 1900, l’Autore spiega che questo atto, “essendo in sostanza la rinuncia di un figlio alla futura eredità del padre ancora in vita, si configura come un esempio classico di patto successorio”. Ciò premesso, l’indagine prosegue con l’individuazione del diritto vigente nel 1900, applicabile alla fattispecie secondo il principio tempus regit actum per cui ogni atto giuridico è vincolato alla legge sostanziale e processuale vigente al momento in cui è posto in essere. “Il divieto dei patti successori”, spiega l’Autore, “già presente nel diritto romano, era nelle legislazioni francese e italiana vigenti nel 1900 una delle regole fondamentali in materia successoria ed uno dei fondamentali principi di ordine pubblico interno (viventis non datur hereditas). Come oggi, anche nel 1900 i patti successori erano considerati nulli, invalidi, inefficaci, perché ritenuti immorali. Il divieto dei patti successori rientrava e rientra, nei rispettivi ordinamenti interni francese e italiano, tra le norme cosiddette ad applicazione necessaria. È un principio di diritto comune, presente nel diritto francese e nel diritto italiano e accolto perfino dall’ordinamento canonico mediante il rinvio alle leggi civili degli Stati, che le leggi riguardanti l’ordine pubblico obbligano inderogabilmente tutti i presenti sul territorio ove vigono. In quanto norma inderogabile di ordine pubblico, il divieto dei patti successori rileva sia per il diritto privato che per il diritto pubblico. Dunque l’atto posto in essere a Cannes in violazione di una norma francese di ordine pubblico verrebbe ad essere regolato dal diritto francese vigente nel 1900 con l’esclusione di qualsivoglia richiamo ad altro diritto, e, come detto, la legislazione francese vietava i patti successori considerandoli nulli; infine la giurisprudenza, insistendo particolarmente sul carattere di ordine pubblico della devoluzione successoria, ha sempre applicato in modo rigido il divieto dei patti successori dichiarando nulla ogni convenzione che avesse avuto ad oggetto un bene facente parte di una futura eredità o che avesse potuto avere l’effetto di bouleverser l’ordre successif”.
Il divieto dei patti successori era contemplato anche dal diritto dell’estinto Regno delle Due Sicilie a cui l’Atto di Cannes del 1900 “fa espresso quanto inefficace rinvio”. Due paragrafi dimostrano che l’Atto di Cannes, ad ogni modo, difetta di tutti i requisiti essenziali per la validità di una obbligazione richiesti dal diritto francese, italiano e del Regno delle Due Sicilie ed il fatto che la sua nullità è certa e insanabile. Tale nullità “colpisce conseguentemente anche ogni altro atto che al patto successorio di Cannes intendesse dare attuazione”. Uno specifico paragrafo dimostra come la nullità e inefficacia dell’Atto di Cannes e l’impossibilità di qualsivoglia incidenza sulla successione nel Gran Magistero Costantiniano siano confermate dal diritto canonico: “il Gran Magistero Costantiniano, quale ufficio ecclesiastico di erezione pontificia regolato dagli Statuti approvati dalla Santa Sede (le ultime modifiche vennero approvate nel 1919 da S.S. Benedetto XV), era nel 1900 rinunciabile in vita solo da colui che ne fosse pro tempore investito, unicamente per giusta causa, ed in favore del proprio primogenito maschio sano. La pretesa ‘rinuncia’ di Cannes non menzionava l’Ordine Costantiniano; non contemplava alcun ufficio, tanto meno ecclesiastico quale è il Gran Magistero Costantiniano; è attribuita a qualcuno (S.A.R. Don Carlo) che non essendo investito dell’ufficio di Gran Maestro, per il diritto canonico non avrebbe potuto rinunciare a tale ufficio; era priva di qualsiasi valore per il diritto canonico non essendo basata su di una causa giusta e proporzionata; non è stata mai accettata dal Sommo Pontefice”. Sulla base di tutti i rilievi giuridici effettuati e conformemente a quanto prescritto dagli Statuti dell’Ordine vigenti nel 1960, l’Autore ritiene “legittima la successione nel Gran Magistero Costantiniano di S.A.R. l’Infante di Spagna Don Alfonso di Borbone delle Due Sicilie, avvenuta nel 1960, e, nel 1964, quella di suo figlio S.A.R. il Principe Don Carlos”. Nel quinto capitolo un paragrafo è dedicato alla posizione della Santa Sede ed ai riconoscimenti internazionali ottenuti. Un ultimo paragrafo, infine, offre un contributo scientifico costruttivo in vista di una soluzione della controversia relativa al Gran Magistero. La Santa Sede, “approvato e riconosciuto ufficialmente l’Ordine Costantiniano con vari documenti dei quali il più importante è la bolla Militantis Ecclesiae del 1718, insorta la disputa nel 1960 ha evitato di pronunciarsi esplicitamente sulla legittimità o meno delle reciproche pretese. In seguito, vagliando la fattispecie alla luce del diritto canonico, potrebbe pronunciarsi a favore dell’uno o dell’altro, oppure riconoscere l’esistenza di due Ordini ormai distinti o di essere in presenza di due rami di uno stesso Ordine e venire incontro alle rispettive esigenze”.
Oltre al riconoscimento nell’ordinamento canonico, il S. M. Ordine Costantiniano di San Giorgio concesso da S.A.R. l’Infante di Spagna Principe Don Carlos di Borbone Due Sicilie gode in Spagna il riconoscimento nell’ordinamento giuridico spagnolo.
Un riconoscimento iniziato per consuetudine e da ultimo espresso dal Capo dello Stato S.M. Re Juan Carlos I che “ha accolto e fatto proprio il responso dei pareri ottenuti nel 1984 dal Ministero di Giustizia, dalla Real Accademia di Giurisprudenza e Legislazione, dal Ministero degli Affari Esteri, dall’Istituto “Salazar y Castro” del Consiglio Superiore delle Ricerche Scientifiche, e dal Consiglio di Stato, pareri che, largamente motivati, riconoscono unanimi S.A.R. il Principe Don Carlos come Capo della Casa di Borbone delle Due Sicilie e titolare del Gran Magistero del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio”. Allo stesso Principe, nel 1994, S.M. il Re ha concesso la dignità di Infante de España. Nel paragrafo dedicato ai tentativi ed alle ipotesi di conciliazione della attuale disputa sono ricordati i passati tentativi di composizione. Approfittando dell’indipendenza e del carattere speculativo della sede accademica, Marini Dettina individua possibili criteri risolutivi del conflitto privilegiando l’ipotesi del compossesso dell’Ordine, sistema di gestione che, come mostra il primo capitolo, fu già in uso nel secolo XVI. A monte la considerazione che “l’esercizio del Gran Magistero dell’Ordine è il problema più delicato, ma non il più importante, poiché tutti i Cavalieri Costantiniani dovrebbero mirare per prima cosa al rispetto delle finalità religiose, assistenziali e benefiche, ancora comuni alle due realtà equestri. Utile punto di partenza, onde evitare ulteriori eventuali divisioni, sarebbe da un lato il riconoscimento della nullità e conseguente inefficacia della ‘rinuncia’ di Cannes e degli atti che la presuppongono, e dall’altro l’accettazione di uno stato di fatto con l’impegno a trovare una soluzione di diritto”.
La conclusione generale riprende per grandi linee tutto il lavoro svolto e conferma che oggi esercita legittimamente il Gran Magistero Costantiniano S.A.R. l’Infante di Spagna il Principe Don Carlos di Borbone delle Due Sicilie e Borbone Parma, Duca di Calabria. Insiste poi sul pensiero portante di tutto lo studio, che è quello, già annunciato nell’introduzione, di stimolare tra le parti interessate un confronto pacato e dal tono sempre alto per trovare un’utile soluzione alla disputa sul Gran Magistero Costantiniano.
La prima appendice contiene quarantatrè documenti, tra i quali molti inediti d’archivio. La seconda appendice contiene il carteggio inedito 1940-1943, rinvenuto dall’Autore presso l’Archivio Centrale dello Stato in Roma, della transazione tra lo Stato Italiano e gli Eredi Borbone delle Due Sicilie relativo al contenzioso giudiziale sui beni farnesiani di Caprarola. Questo carteggio dimostra il fatto (argomentato nel libro) che tutti i figli del defunto Conte di Caserta (†1934), compreso Don Carlo, Infante di Spagna, furono considerati dallo Stato Italiano e si considerarono suoi eredi e Principi delle Due Sicilie, e che dunque la pretesa rinuncia di Cannes del 1900 da parte di Don Carlo non venne mai considerata efficace. La bibliografia è divisa nelle seguenti sezioni: a) Fonti archivistiche (elencate per archivio e precedute da brevi indicazioni sul contenuto dei documenti studiati); b) Fonti inedite da archivi privati (corrispondenza); c) Fonti artistiche, iconografiche ed epigrafiche; d) Collezioni; e) Letteratura. Chiude il volume l’indice dei nomi e dei luoghi. (Guy Stair Sainty)
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Messaggioda T.G.Cravarezza » venerdì 23 maggio 2003, 23:21

Il Sig. Alaimo ha domandato in altro topic:

"S.E. Don Guy Stari Sainty

Ho letto sul numero 53 marzo-aprile la recensione sull'interessante libro dell'Avv.Marini Dettina su: " il leggittimo esercizio del Gran Magistero del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio "Libreria Editrice Vaticana.
Mi complimento per la recensione veramente chiara e precisa e particolarmente sotto l'aspetto giuridico e storico.
Sarei veramente grato se potesse spiegarmi in poche parole i motivi per cui l'Infante Duca di Calabria è chiaramente l'erede delle Due Sicilie e Gran Maestro dell'Ordine Costantiniano.
Personalmente sono convinto che tutte le ragioni stanno dalla parte del ramo spagnolo, ma ho molti amici (particolarmente fra i militari) che la pensano diversamente e non sono sempre in grado di difendere la mia opinione.
Grazie
Giuseppe Alaimo"
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Messaggioda T.G.Cravarezza » giovedì 29 maggio 2003, 14:13

Riceviamo da Guy Stair Sainty la seguente risposta che dimostra una indiscussa competenza sulla materia trattata e una indiscutibile profondità scientientifica che chiarisce senza ombra di dubbio ogni sfumatura del problema.


"Prima è necessario di stabilire i principi generali che governano le istituzioni monarchiche; i quali sono i seguenti :

(1) Se la Monarchia è regolata (a) da una costituzione scritta (come l’Italia, le Due Sicilie dal 1860, i Paesi Bassi, la Spagna dopo il 1837, ecc); o (b) dalle leggi fondamentali (Francia, sotto l’ancien régime); o (c) dai principi della legge comune, frutto di precedenti o di tradizioni (Gran Bretagna); oppure è una combinazione di entrambi. Questo è il primo punto di referenza.
(2) Se (a), la costituzione possa essere cambiata solo con un cambio fatto in accordo con la costituzione stessa; se (b) i principi fondamentali –come la successione maschile, per esempio - possano essere cambiati eccezionalmente con accordo, fatto in seguito con le tradizioni della dinastia, delle istituzioni dello stato, e dipendenti dalle circostanze specifiche (il cambio della successione in Spagna nel 1713, per esempio, più facilmente ricambiata nel 1788/1830 quando il regno ritornò al principio antico); se (c) attraverso un cambio specifico delle legge o degli statuti – come nel 1936 quando Edoardo VIII abdicò al trono e questa non prende effetto prima dell’atto del parlamento ne “the Abdication Act, 1936”.
(3) I diritti di successione non sono la proprietà personale di un principe o di una principessa, ma derivano della relazione della Corona con la Nazione. Questi diritti possono essere stabilito nelle costituzioni, nelle legge fondamentali, o nei precedenti e statuti. Per questa ragione non è possibile per un dinasta di rinunciare se la rinuncia non è autorizzata specificamente nelle leggi, e solamente nelle circostanze specificate nelle leggi, o costituzione, ecc. Questo principio permette le rinunzie di un principe o principessa, nelle circostanze specificate dalle leggi, quando quando egli è emancipato, e se non in conflitto direttamente con un principio fondamentale.
(4) Il diritto di successione passa automaticamente ai discendenti nati da matrimoni dinastici, dipendendo dal tipo di successione – (a) mista, con preferenza ai maschi in ogni generazione (Gran Bretagna, Spagna, per esempio); (b) salica, esclusivamente ai maschi – se la linea maschile diviene estinta la corona ritorna alla Nazione (Francia, principio confermato da Louis XV nell’“Édit de 1717”); (c) semi-salica, prima ai discendenti maschi, e poi, con l’estinzione, alla principessa (o ai suoi discendenti in linea maschile, o se non vi sono discendenti maschi, alla figlia o ai discendenti della figlia) più prossima all’ultimo re o capo della casa (Due Sicilie, Russia); (d) non preferente – nuovo sistema introdotto, per esempio, in Svezia, con primogenitura senza preferenza ai maschi.

Le Due Sicilie

(1) La successione, nel secondogenito della Casa di Borbone di Spagna, è specificata nel Trattato di Vienna del 1736 e nel Trattato di Napoli del 1759; il principio del secondogenito (che esiste anche nella successione a Modena e Toscana nella famiglia d’Absburgo) è stabilito per preservare il bilancio di potere; i diritti dei Borboni ai due troni sono riconosciuti, ma i troni di Spagna e Napoli non possono essere combinati nella stessa persona.
(2) È confermato nella prammatica di Carlo III del 6 Ottobre 1759 che specifica (a) l’impossibilità di riunire i due troni nella stessa persona, e (b) domanda che se il re delle Due Sicilie diviene Re di Spagna o Principe delle Asturie, egli dovrà rinunciare ai “Domini Italiani” in favore della prossima linea che non è suo erede immediato. Questa prammatica anche (per questa occasione) esclude il primo figlio di Carlo III, Francesco Duca di Calabria, perché ritardato mentale. Tutti i discendenti di Carlo III sono investiti nella prammatica con diritti ai due troni (e, se per esempio, Carlo Principe delle Asturie è morto senza figli, Ferdinando IV e III succedono al trono di Spagna e il suo prossimo fratello (o figlio minore) succede in Napoli).
(3) La prammatica di Carlo III è data da lui come Re di Spagna e delle Indie, e Re delle Due Sicilie, ecc; dopo l’atto egli è solo Re di Spagna e delle Indie; suo discendente dinastico, il Re Juan Carlos, è effettivamente suo erede. È per questo che il Re di Spagna è intervento nel 1983, dopo molte domande di S.A.R. Principe D. Ferdinando di Borbone-Due Sicilie per S.M. per cambiare la sua posizione che è favorevole a S.A.R. il Principe (oggi Infante) D. Carlos; le conclusioni unanimi degli alti organi dello Stato spagnolo (incluso i Ministeri di Giustizia e Affari Esteri, e il Consiglio di Stato) sono in favore dei diritti dell’Infante D . Carlos, Duca di Calabria. A questo momento la validità della prammatica è in questione, perché i domini italiani della famiglia di Borbone non esistono, e per questa ragione le condizioni dei trattati che hanno provocato la prammatica, e le domande della prammatica per la separazione dei domini italiani della corona di Spagna e delle Indie, non sono applicabili. Quanto è firmato, e se conforme ai codici civili della Francia, dell’Italia o delle Due Sicilie, è solamente un riconoscimento che, se l’Infanta Maria delle Mercede diventasse Regina, i diritti della Real Casa delle Due Sicilie passerebbero alla prossima linea.
(5) La prammatica è confermata nella costituzione del 1820, e nelle costituzioni del 1848/1860, ma è valida oggi solamente come legge privata della Casa di Borbone Due Sicilie; e probabilmente continua a proibire l’unità della Corona (se e restaurata) delle Due Sicilie con la Spagna.
(6) S.A.R. l’Infante D. Carlos è senza dubbio il discendente primogenito in linea maschile di Ferdinando IV e III, I delle Due Sicilie. Sotto la costituzione e la prammatica, egli è indubbiamente erede al trono, ed alla dignità di capo della dinastia. La sua dignità d’Infante di Spagna, non è ostacolo alla sua successione, come non fu ostacolo alla successione dell’Infante Ferdinando nel 1759 (il cui titolo è ritenuto sino alla sua morte), né alla successione di suo padre l’Infante D. Alfonso. Non fu ostacolo per il Principe D. Gaetano, fratello minore di Francesco II, quando egli sposò l’Infanta Isabella (futura Principessa delle Asturie) come il Principe D. Carlo creato Infante di Spagna al suo matrimonio, senza la necessità di rinunziare alla successione alle Due Sicilie (un documento di rinuncia fu preparato, ma non firmato, per l’uso se sua moglie fosse divenuta Regina di Spagna).
(7) L’atto di Cannes del 1900 fu fatto in esecuzione della prammatica del 1759; sotto l’atto se la moglie del Principe Carlo, o il loro figlio primogenito, l’Infante D. Alfonso, fossero divenuti sovrani di Spagna, sarebbero stati esclusi dalla Corona napoletana (specificata nell’atto). Ma l’atto non parlò della successione alla dignità di capo della Casa, o del Gran Magistero degli Ordini di San Gennaro o Costantiniano. L’atto è in due parti; la prima che parla “dell’eventuale successione alla Corona” e l’altra che parla della successione ai beni di famiglia in Italia. La sola volta in cui è stato forse applicato nella vita dei partecipanti (quando nel 1941 i beni allodiali di parte del ducato di Castro furono venduti al regno d’Italian dagli eredi della famiglia di Borbone Due Sicilie), il principe Carlo prese la sua porzione senza alcun’obiezione dei fratelli o sorelle. Il fatto che l’atto non è notariato, non è timbrato, e non è registrato chiaramente annulla ogni possibilità d’essere valido.
(8) Quando Carlo III abdicò al trono, il 6 Ott. 1759, il Gran Magistero di San Gennaro non era incluso; a questa dignità il Re abdicò eventualmente il 9 Dicembre 1766. Chiaramente quest’atto (la prammatica, o l’atto di Cannes) non è incluso automaticamente nell’atto di Cannes, che non parla affatto di queste dignità.
(9) L’Ordine Costantiniano è sempre stato indipendente, regolato dal diritto canonico, ed il gran magistero è sempre passato in ordine di primogenitura esclusivamente maschile, un sistema differente dalle Due Sicilie – anche nelle tre occasioni quando il gran magistero passò all’altra dinastia (1697 e 1731) e dalla seconda linea (1759) fu autorizzato particolarmente dalla Santa Sede nei brevi o bolle pontifici. Il gran magistero Costantiniano è dato dieci giorni dopo la prammatica e anche chiaramente non è compreso negli atti concernenti solamente il trono.
(10) L’atto di Cannes non è un atto valido, come un patto successorio e come una rinuncia ad una successione futura fatta in un contratto di matrimonio, perché contraddirebbe i codici civili di Francia, d’Italia, e delle Due Sicilie. E questo fatto lo rende nullo nel diritto civile. Ma l’atto anche non è valido come una rinuncia dei diritti alla Corona, nell’ordinamento monarchico, perché è un cambio dell’ordine di successione prescritto nella costituzione delle Due Sicilie; se è necessario di cambiare le condizioni della prammatica (confermate nella costituzione), questo dovrà essere fatto da una nuova legge, sotto forma di decreto, per stabilire nuove condizioni, in modo conforme ai requisiti formali della costituzione. Chiaramente questo non è possibile formalmente dopo la fine della monarchia; normalmente i giuristi monarchici permettono cambi delle norme successorie se sono in accordo con precedenti, o se non è un cambio fondamentale (per esempio, un cambio ai requisiti che i dinasti sposino solamente membri d’altre famiglie reali, come accade per i capi delle Case d’Austria, di Baviera, ecc). Ma i capi della casa non possono domandare condizioni che sono contro la giustizia naturale, né possono cambiare la legge per sostenere questa proposizione – e non esiste un precedente nella Casa di Borbone che chieda a un principe di rinunziare ai suoi diritti nell’occasione d’un matrimonio con una principessa di un’altra dinastia. Anche questo non esiste nelle altre dinastie reali. Se l’atto di Cannes è interpretato come un’esclusione della linea primogenita dalla successione, questa è un’interpretazione senza precedenti, contro le tradizioni della dinastia, ed in contravvenzione della costituzione del regno e della prammatica del 1759. In altre dinastie che proibiscono (come Portogallo o Brasile) ai dinasti sposati a stranieri di succedere, questi consorti sempre rinunciano alla vecchia nazionalità; come accadde per il Conte di Aquila, Principe delle Due Sicilie, quando sposò la sorella dell’Imperatore del Brasile (che, in quel momento, era l’erede al trono); ma non gli fu chiesto di rinunziare suoi diritti ai Due Sicilie.
(11) Molti che sostengono le parti della linea minore, potrebbero dire che il 7 febbraio 1901 Principe D. Carlo è divenuto membro della casa reale di Spagna. Ma tutti i discendenti di Francesco I e della sua seconda moglie l’Infanta Isabel sono dinasti in Spagna, sotto la costituzione del 1876. Tutti i figli del conte di Caserta sono divenuti cittadini spagnoli ed ufficiali nell’esercito spagnolo (Ranieri divenne in seguito francese); e nel 1920 il Principe D. Gabriele ricevette il titolo spagnolo di “Principe de Borbón” dal Re Alfonso XIII; un titolo dello stesso tipo (ma di un livello più basso) di Infante dato al Principe D. Carlo il 7 febbraio 1900; il decreto non parla affatto della casa reale di Spagna né dice che egli ha lasciato un’altra real casa per entrare in quella di Spagna. L’altro atto dello stesso giorno è la rinuncia della nazionalità, perché sotto il diritto spagnolo, il sovrano dovrà essere spagnolo, e nelle circostanze del 1900 era assolutamente necessario non avere alcuna possibilità di dubbio sulla nazionalità dell’erede al trono. L’Infanta Maria delle Mercede è morta nel 1904 quando suo figlio primogenito divenne “Infante heredero”; nel 1907 nacque il primo figlio al Re D. Alfonso XIII e alla Regina Victoria Eugenia, e con la nascita di altri 4 figli la possibilità di una sua successione scomparve completamente.

Mi scusi per questa lunghissima risposta, ma la risposta non è né semplice né breve: l’Infante D. Carlos è il discendente primogenito degli ultimi re delle Due Sicilie, e in quanto tale, succede come capo della real casa, sotto la costituzione, le leggi e le tradizioni della dinastia.

Guy Stair Sainty"
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Messaggioda assoro » venerdì 30 maggio 2003, 0:03

S.E. Don Guy Stair Sainty
grazie per la risposta chiara e precisa sotto l'aspetto giuridico e storico

Giuseppe Alaimo
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