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Articolo 333 [c.p.p.]. Denuncia da parte di privati.
1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria
Articolo 361 [c.p.]. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.
1. Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria, o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila a un milione.
2. La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

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Fabio FLOREANI ha scritto:io ho anche risposto al suo provocatorio sondaggio, per cui sa già che non ho mai avuto ne conoscenza diretta ne mai mi è stato segnalato nei dovuti modi un fatto costituente illecito come quello in argomento, e qui la chiudo.

Fabio FLOREANI ha scritto:per cui sa già che non ho mai avuto ne conoscenza diretta

Tilius ha scritto:Fabio FLOREANI ha scritto:per cui sa già che non ho mai avuto ne conoscenza diretta
Non ha mai visto nessuno che portava cose non portabili a norma di legge?
Ohibò, la invidio per cotanta fortuna di non avere mai posato sguardo sulle brutture del mondo...
Pantheon ha scritto:Lei Floreani legge male e scrive peggio: la invito a rileggere altrimenti per cortesia si astenga.
...Aggiungo , infine ,che non sono la spalla di nessuno: su certi argomenti c'è poco o nulla da opinare.

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