AIKIDO77 ha scritto:
Sarebbe interessante reperire uno statuto dell'epoca onde capire meglio questo processo di "mutamento" che "avrebbe" portato alla perdita del carattere cavalleresco dell'Ordine e che ahimè stento a vedere, almeno per la classe dei Cavalieri d'Onore.
Fonte:
http://www.ordineteutonicosicilia.it/cr ... Itemid=104Egregi colleghi,
alla luce delle interessanti riflessioni contenute nel suddetto link, rispolvero questo topic per disquisire con Voi, aspetti interessanti della riforma del 1929 che, secondo parte della dottrina, pare non abbia affatto privato l’Ordine Teutonico della Sua qualità Equestre. Per non appesantire troppo il tpoc, mi limito a riportare di seguito solo alcuni passaggi- il resto del testo è consultabile sul predetto sito-:
Natura giuridica dell’Ordine TeutonicoSi tratta di un tema molto complesso che necessiterebbe sicuramente più approfondite indagini sulle fonti; tuttavia un primo approccio può essere tentato, senza pretesa di esaustività, se non altro come provocazione per quelli futuri e più articolati.
L’Ordine Teutonico è oggi oggetto di molteplici studi storici proiettati essenzialmente sul periodo relativo alle sue origini ed alla sua affermazione, nonché alla creazione ed allo sviluppo dello Stato teutonico nell’Europa baltica, ma nessuno di essi si è occupato di indagare l’effettiva natura ed essenza giuridica dell’Ordine dopo la «riforma» degli inizi del ‘900.
L’affermazione della perdita della natura di ordine cavalleresco si fa scaturire, di norma, dal contenuto del decreto n. 28/29 del 27 novembre 1929 della Sacra Congregazione per i Religiosi, relativo all’approvazione della nuova Regola dell’Ordine, sanzionata dal pontefice Pio XI, ove è detto che la «Religione, che nel passato fu maggiormente (un Ordine) equestre, da ora innanzi sarà una vera e propria Religione clericale, escluso ogni elemento militare», aggiungendo, però, che «resta immutata la condizione di tutti i membri militari superstiti i quali, per tutta la loro vita, dovranno osservare gli statuti del 1839».
Il fatto di avere voluto accentuare il carattere clericale dell’istituzione a scapito di quella cavalleresca (difatti il testo parla semplicemente di prevalenza - che non significa esclusività - dell’uno o dell’altro carattere) e di avere precluso ogni elemento militare sarebbe, quindi, la prova dell’avvenuta trasformazione dell’Ordine da equestre in esclusivamente clericale.
A ciò si aggiunge, a sostegno della tesi favorevole alla trasformazione, l’affermazione del capitolo I della Regola, ove si afferma che L’Ordine dei fratelli della Casa Tedesca di Santa Maria di Gerusalemme (in breve Ordine Teutonico), è un istituto clericale dedicato alla vita di Dio secondo le leggi papali, la cui opera specifica dell’apostolato agisce nel mondo.
In disparte la considerazione che a partire dal capitolo generale del 1988 è stato avviato un palese processo di recupero delle tradizioni originarie (delle quali è magna pars la natura e vocazione cavalleresca) dell’Ordine e la Regola e gli Statuti sono state riviste, dopo le direttive del Concilio Vaticano II, ed adeguate alle norme del codice di diritto canonico, approvate, poi, dalla Santa Sede nel 1993 ed ulteriormente modificate nel capitolo generale del 2000 ed approvate dalla Santa Sede nel 2001, il dato saliente della questione va individuato nella natura mixta dell’Ordine che, a somiglianza del gemello Ordine di Malta, ne fa sì un vero Ordine religioso (e quindi soggetto di diritto canonico) ma, del pari, un soggetto di diritto pubblico internazionale.
I dati incontrovertibili sui quali occorre riflettere e sui quali si fonda tale affermazione sono:
a) nel marzo del 1226, con la Bolla d'oro di Rimini, l'imperatore Federico concedeva al Gran Maestro dell’Ordine Teutonico ed ai suoi successori il titolo di principe dell'Impero, con facoltà di creare uno Stato vassallo nei territori conquistati;
b) il Gran Maestro dell’Ordine Teutonico nel Sacro Romano Impero apparteneva ai c.d. Reichsstände, cioè i principi dell’Impero che avevano seggio e voto (virile) nella Dieta imperiale. Egli era considerato sovrano ed aveva la pienezza dei diritti di maestà, inclusa la facultas nobilitandi. Nella stessa condizione si trovava il Gran Maestro dell’Ordine di Malta a motivo del gran priorato di Boemia-Austria;
c) l’Ordine Teutonico costituì e governò effettivamente uno Stato sovrano dal 1230 al 1562: nel 1525 il Gran Maestro Alberto di Brandeburgo, dopo avere apostatato ufficialmente la fede cattolica, con il Trattato di Cracovia dell'8 aprile 1525 si dichiarò vassallo del re di Polonia e ricevette per sé e i suoi discendenti, sia diretti che collaterali, come feudo ereditario indivisibile, il ducato di Prussia, mentre nel 1562 il maestro provinciale di Livonia Gotthard Kettler depose solennemente il mantello bianco dell'Ordine e fece omaggio al re di Polonia al quale cedette quel territorio, ricevendone in cambio il ducato di Curlandia e Semgallia. Entrambi gli atti sono da considerare in diritto tamquam non esset, in quanto posti in essere contro la volontà del capitolo generale dell’Ordine (il quale, è bene ricordarlo, era ed è l’effettivo detentore della sovranità dell’Ordine ed aveva il potere di deporre - come in effetti più volte avvenne - il Gran Maestro in carica);
d) i sommi pontefici si rifiutarono fino al 1787 di riconoscere il sovrano luterano di Prussia e papa Clemente XI, con lettera del 14 maggio 1701 all'imperatore Leopoldo, condannò la concessione del titolo di re della Prussia ad un eretico che usurpava i territori dell'Ordine.
e) i gran maestri dei Teutonici ed i capitoli generali dell’Ordine non hanno mai accettato la debellatio ed il 18 gennaio 1701 l’intero capitolo dell’Ordine (e ciò è significativo per quanto si è detto prima a proposito della titolarità della sovranità e dei diritti di maestà dell’Ordine) inviò una lettera di rimostranza alla Dieta di Ratisbona, all'imperatore e ai principi elettori, protestando contro la concessione del titolo di re di Prussia a Federico di Brandemburgo, considerandolo un usurpatore;
f) nessun Gran Maestro ha mai rinunciato alle prerogative sovrane di origine imperiale.
g) l'imperatore d’Austria Francesco II in data 8 marzo 1834 restaurò l'Ordine come istituzione autonoma religioso-militare e feudo diretto dell'Impero (così come era stato all’epoca di von Salza), confermandone, così, la natura sovrana e quasi-statuale.
Appare, quindi, sufficientemente chiaro che l’Ordine Teutonico, a somiglianza di quello di Malta, ha sommato in sé, sin quasi dalle origini, la natura di vero e proprio Ordine religioso-ospedaliero e quella di ente sovrano militarmente organizzato: il primo aspetto soggetto alle leggi canoniche, il secondo a quelle laiche imperiali.
Ciò che si ammette da parte della dottrina è che la Chiesa possa di certo intervenire sull’aspetto religioso di un Ordine, ma non su quelli eventualmente correlati alla sua natura di soggetto equestre dotato dei diritti di maestà (l’elaborazione dottrinale è riferita alle più conosciute vicende dell’Ordine di Malta). La Santa Sede potrebbe persino secolarizzare un Ordine così strutturato, cioè espungerlo dall’ordinamento canonico, ma non sopprimerlo per quanto esso derivi la propria legittimazione ed esistenza anche da un altro ordinamento sovrano quale quello Sacro Romano Impero.Non sono, peraltro, infrequenti, a contrario, i casi (vedi, ad esempio, la vicenda dell’Ordine di Santiago, dell’Ordine del Cristo e di quello di San Benedetto d’Aviz, in Portogallo, secolarizzati dalla Regina Maria, o di quello dei Santi Maurizio e Lazzaro, in Italia, secolarizzato dal Re Vittorio Emanuele II) di Ordini religiosi equestri secolarizzati, con il consenso o meno della Santa Sede, da uno Stato ed attratti nell’esclusiva orbita legislativa di quest’ultimo. Tentativo che fu operato, o meglio accennato, anche nei confronti dell’Ordine Teutonico in Austria ai tempi dell’Impero (ma quasi subito abortito) ed in Germania all’epoca del nazismo con la soppressione del vero Ordine Teutonico e la creazione di un similare Ordine al merito nazista che ne riprendeva impropriamente il simbolismo.
Non sono, poi, infrequenti Ordini medievali anche di grande prestigio, come quello Supremo della Santissima Annunziata (nato nel 1362 come Ordine del Collare di Savoia), i quali pur avendo come finalità i grandi ideali della cavalleria (difesa della religione, fedeltà al sovrano, aiuto ai bisognosi), non assunsero mai la caratteristica di vere e proprie Religioni e ancora meno la natura di Ordini militari.
La circostanza che la Santa Sede con e dopo la riforma del 1929 abbia rinvigorito in senso clericale la Regola dell’Ordine Teutonico prendendo in considerazione solo i fratelli-preti, le sorelle ed i familiari (ivi compresi i cavalieri onorari) ed escludendo qualsiasi elemento militare, non solo non costituisce alcun indice di volontà di eliminazione della natura equestre dell’Ordine ma, addirittura, ne conferma, per le modalità con le quali tale operazione è stata condotta, la sua permanenza in forma secolarizzata (ed anche in questo caso, per una corretta comprensione del problema, si dovrà fare ricorso al gemello Ordine di Malta).
La Santa Sede, come già detto, nel riformare la Regola dell’Ordine ha escluso ogni elemento militare. In disparte la considerazione che l’esclusione dell’elemento militare è presente solo nel decreto n. 28/29 del 27 novembre 1929 della Sacra Congregazione per i Religiosi, relativo all’approvazione della nuova Regola dell’Ordine, sanzionata dal pontefice Pio XI, e che tale formula, in quanto non inclusa nel testo della Regola sanzionata dal Sommo Pontefice, dovrebbe considerarsi del tutto priva di valore giuridico nei confronti di un Ordine che gode tuttora dell’indulto del papa Onorio III del 1216, confermato nel 1221, per cui l’Ordine è soggetto solo al potere dello stesso romano pontefice (e rispondente a tale privilegio non può essere considerato un decreto adottato da un qualsiasi organo di governo della Santa Sede diverso dal papa), comunque l’esclusione dell’elemento militare non significa affatto eliminazione di quello cavalleresco.
L’affermazione contenuta nel citato decreto, quindi, non è di per sé né prova, né indizio, della volontà della Santa Sede di escludere la natura equestre dell’Ordine Teutonico.