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Art. 8. [1951/178]
Salvo quanto e' disposto dall'art. 7, e' vietato il conferimento di
onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi
forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. I
trasgressori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e
con la multa da lire duecentocinquantamila a lire cinquecentomila.
Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalita', di onorificenze,
decorazioni o distinzioni di cui al precedente comma, anche se
conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge, e'
punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire
trecentocinquantamila.
La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la
pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del
Codice penale.
Le disposizioni del secondo e terzo comma si applicano anche quando
il conferimento delle onorificenze, decorazioni o distinzioni sia
avvenuto all'estero.

piero59 ha scritto: Ci vuole la flagranza di reato.

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