Elmar Lang ha scritto:Forse, lo statuto dell'OMRI potrà illuminarci...
Fonti normative (quanto sotto é TUTTA la legislazione inerente ai criteri di selezione degli insigniti)L. 3 marzo 1951, n. 178
Istituzione dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» e disciplina del conferimento e
dell'uso delle onorificenze1. È istituito l'Ordine «Al merito della Repubblica Italiana», destinato a dare una particolare attestazione a
coloro che abbiano speciali benemerenze verso la Nazione.
4. Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.
Particolari forme di conferimento possono essere stabilite nello statuto previsto dall'art. 6
Le onorificenze non possono essere conferite ai senatori ed ai deputati durante il tempo del loro mandato
parlamentare.
6. Lo statuto dell'Ordine è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine
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D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458
Norme per l'attuazione della L. 3 marzo 1951, n. 178, concernente la istituzione dell'Ordine «Al
merito della Repubblica italiana» e la disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze.1. Le onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica Italiana» possono essere conferite a cittadini
italiani e a stranieri.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei limiti stabiliti a norma dell'ultimo comma dell'art. 3 della
legge, determina per ciascuno, con proprio decreto, il numero massimo delle onorificenze, distinte per
classi, che possono essere conferite, su segnalazioni di ciascun Ministero, a persone benemerite nel
campo di attività che rientra nelle rispettive competenze.
4. Entro il mese di febbraio di ogni anno ciascun Ministero invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le
segnalazioni individuali per il conferimento di onorificenze, corredate dagli atti istruttori giustificativi.
Le segnalazioni per onorificenze a stranieri e a cittadini italiani residenti all'estero debbono essere
trasmesse alla Presidenza del Consiglio per il tramite del Ministero degli affari esteri.
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D.P.R. 31 ottobre 1952 (1)
Approvazione dello statuto dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» (2)(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 1952, n. 277.
Ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 2-bis, L. 3 marzo 1951, n. 178, aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 9,
(2) L. 7 agosto 2015, n. 124, le competenze attribuite alla Giunta dell'Ordine dal presente provvedimento sono devolute al Consiglio
dell'Ordine.
È approvato lo statuto dell'Ordine «Al merito della Repubblica Italiana», composto di numero ventidue
articoli, che, visto e firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, viene allegato al presente decreto.
Statuto dell'Ordine
«Al merito della Repubblica italiana»
1. L'Ordine «Al merito della Repubblica italiana», secondo gli scopi indicati dalla legge 3 marzo 1951,
n. 178 (4), che lo istituisce, è destinato a ricompensare benemerenze acquistate verso la Nazione nel
campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di
attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle
carriere civili e militari.
2. Per benemerenze di segnalato rilievo nel campo delle attività indicate nell'articolo precedente e per
ragioni di cortesia internazionale il Presidente della Repubblica può conferire onorificenze all'infuori della
proposta e del parere richiesti dal primo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.
3. Le onorificenze corrispondenti alle classi dell'«Ordine al merito della Repubblica italiana» sono stabilite
nei seguenti gradi: cavaliere, ufficiale, commendatore, grande ufficiale, cavaliere di gran croce.
La distinzione di Gran Cordone dell'Ordine viene conferita ai Cavalieri di Gran Croce per premiare altissime
benemerenze di uomini eminenti, italiani e stranieri.
4. Fatta eccezione dei casi previsti nel precedente art. 2, a nessuno può essere per la prima volta
conferita onorificenza di grado superiore a quello di cavaliere.
Per le promozioni nei vari gradi è richiesta la permanenza di tre anni nel grado inferiore.
Per i primi sei anni è consentito di derogare a quanto stabilito nel primo comma del presente
articolo.
5. Per benemerenze particolari, per le quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga di promuovere
singole proposte, è ammessa deroga alle disposizioni dei primi due comma dell'articolo precedente.