da Elassar » sabato 27 dicembre 2003, 15:58
Gentile Sirpaul,
sul concetto di sovranità, mi sia consentito riportare quanto segue:
«Un ordinamento giuridico si dice originario [cioè sovrano] quando superiorem non recognoscit, ossia quando la sua organizzazione non è soggetta ad un controllo di validità da parte di un'altra organizzazione: tale è il caso, oltre che dei singoli Stati, dell'organizzazione internazionale [rectius, delle organizzazioni internazionali], della Chiesa cattolica, della Comunità europea» (Torrente, Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1995, p. 6).
«[...] i giuristi classici parlano infatti dei membri della società internazionale come di reges e di principes superiorem non recognoscentes, di reges e di principes qui superiorem non habent, di respublicae liberae, di populorum rectores, di detentori di potestà di governo (imperium)» (Giuliano, Scovazzi, Treves, Diritto internazionale Parte generale, Milano, 1991, p. 81). Nello stesso senso si può vedere anche il testo del Prof. Conforti.
«Per il diritto internazionale caratteristica di spicco dello Stato è la sua sovranità, che si traduce nell'indipendenza. Con queste parole ci si intende riferire al fatto che lo Stato è una organizzazione che non dipende da nessun'altra e che nell'ambito del suo territorio esso esercita il più alto potere» (Sapienza, Elementi di diritto internazionale, Torino, 2002, p. 36).
Le suddette considerazioni, ovviamente, vanno riferite non solo allo Stato ma a qualsiasi soggetto che assuma di essere sovrano (la sovranità, infatti, altro non è che una delle caratteristiche dello Stato, ma essa è propria anche di tutte le altre entità della comunità internazionale).In ordine all'origine del concetto di sovranità, non credo sia possibile dubitare intorno al fatto che il concetto di Stato moderno (e cioè di Stato sovrano) nasca dopo la pace di Westfalia (1648), quindi ribadisco che tutti i modi di operare durante il Medioevo sono del tutto fuorvianti.
Non capisco come si possa dire che il concetto di sovranità da me esposto sia applicabile all'Ordine di Malta: la sentenza cardinalizia del 1953 lo considera in tutto dipendente dalla Santa Sede come un qualsiasi ordine religioso. Comunque, il nodo della questione non è tanto il contenuto della statuizione in parola, quanto la sua stessa esistenza. Come ho già detto (e sul punto nessuno mi ha ancora smentito) per consuetudine internazionale, nessun soggetto sovrano può essere giudicato (inteso quale essere parte di un giudizio) senza il suo consenso. La sentenza cardinalizia ha statuito proprio sull’Ordine di Malta, quindi lo ha giudicato senza il suo consenso. Questo è l’elemento che chiaramente depone a favore della carenza di sovranità dell’Ordine.
Quanto al concetto di autogoverno, esso è del tutto diverso da quello di sovranità. È vero che un soggetto sovrano gode dell’autogoverno, ma non è sempre vero il contrario: le Regioni italiane, p. es., godono dell’autogoverno, ma certamente non sono soggetti sovrani, ma semplicemente dotate di autonomia (questa mia affermazione è rinvenibile in un qualsiasi manuale di diritto amministrativo).
Mi sorge comunque spontanea una domanda: ma qual’ è per Lei il significato del concetto di sovranità, dal momento che contesta aspramente il mio (cioè, quello generalmente accettato dalla comunità scientifica)?
A presto,
Elassar
P.S.: desidererei anche che la discussione non si appiattisca sull’Ordine di Malta in quanto tale, ma si estendesse anche al dibattito circa la rilevanza dell’inserimento nella sua classe nobiliare. (dato che era il motivo portante della discussione).
Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam