da Mario Volpe » mercoledì 30 aprile 2008, 15:07
Ho la sensazione che questo argomento sia già stato trattato da qualche altra parte nel Forum...
Comunque, per dovere di cronaca, credo sia opportuno richiamare alcuni punti fondamentali:
1. in Italia non esiste alcuna legge che proibisca ad alcuno di ricevere qualunque distinzione, dai più alti riconoscimenti onorifici nazionali fino alle medagliette del circolo bocciofilo... quindi chiunque può diventare "Cavaliere" di "qualcosa".
In quanto poi all'uso più o meno legittimo del relativo "titolo", non sono un esperto ma credo esistano disposizioni e normative che dovrebbero evitare abusi ed arrogazioni. Certo che se un Cavaliere dell'Ordine del "Toblerone Fondente" poi scrive sul suo biglietto da visita "Cavaliere di Malta", qualcosa che non quadra c'è sicuramente...
2. in Italia non esiste (oggi) alcuna istituzione o ente che abbia la competenza e che possa "riconoscere ufficialmente" un ordine cavalleresco o una qualunque istituzione onorifica (un'arma a doppio taglio, perchè quelle associazioni fasulle che pretendono di possedere un tale riconoscimento mentono, mentre quelle serie che ne avrebbero diritto non riusciranno mai ad ottenerlo...).
3. la legge 178/51 non prevede in nessuno dei suoi articoli la questione del "riconoscimento" o meno di ordini ed onorificenze da parte dello Stato. Essa si limita invece ad introdurre nel nostro paese un "regime autorizzativo" per quei cittadini italiani che intendono "USARE" nel territorio nazionale le onorificenze estere (e qui parliamo ovviamente degli ordini e delle distinzioni "nazionali" di ciascun paese straniero), o gli ordini cavallereschi cosiddetti "non nazionali" (e qui l'argomento è stato più volte dibattuto, e non vorrei quindi ripretere cose già dette e ridette), dei quali sono stati insigniti. Ed è importante ricordare in quest'ambito che le aurorizzazioni a fregiarsi rilasciate dal MAE sono dei provvedimenti che vengono emessi "su domanda" dei soggetti interessati e sono concessi "personalmente" ad ogni singolo richiedente. Non si tratta quindi nè di una forma di "riconoscimento" dell'ordine del quale si autorizza l'uso delle onorificenze, nè di un provvedimento valido a livello "collettivo".
In quest'ambito inoltre, può essere utile precisare che l' "USO" di cui parla la suddetta legge va inteso come un "uso pubblico", ossia la possibilità di fregiarsi delle suddette distinzioni in occasioni di cerimonie pubbliche formali (ivi inclusa l'esposizione sull'uniforme per i militari)... L' uso di una qualunque distinzione in occasione di cerimonie, funzioni o ricevimenti strettamente privati, non dovrebbe quindi rientrare nelle suddette limitazioni...
Per quanto riguarda in particolare gli Ordini sabaudi, la stessa legge 178/51 - come più volte e da più parti ricordato - pone invece dei precisi limiti alla possibilità di un loro uso nel nostro Paese, e la questione - finchè non dovessero essere adottati nuovi provvedimenti legislativi in materia - sembra destinata a rimanere "congelata" com'è...
Per quanto riguarda infine l'eventuale "allargamento" dell'autorizzabilità all'uso in Italia a tutte quelle istituzioni cavalleresche che il Registro ICOC considera valide, vi lascio immaginare la "caccia all'investitura" che si scatenerebbe nel nostro Paese fin dal giorno dopo...
Si Deus nobiscum quis contra nos
(motto dell'Ordine di Filippo il Magnanimo - Assia-Darmstadt)