da Elassar » giovedì 8 maggio 2003, 8:27
In effetti la questione della personalità dello SMOM è particolarmente difficile e delicata.
Si può, comunque, senza dubbio escludere che si tratti di un stato, alla luce del diritto internazionale: non esercita una effettiva sovranità su un territorio (non può essere considerato tale il terreno su cui sorgono le sue ambasciate o i suoi consolati).
Discorso diverso è invece quello circa la sua soggettività internazionale.
Sotto questo aspetto, infatti, la questione è complessa, dal momento che esistono due orientamenti in dottrina e giurisprudenza: quello maggioritario della dottrina internazionalistica (spesso seguito dalla giurisprudenza) che esclude la soggettività internazionale dell’Ordine di Malta, e quello minoritario che invece la afferma.
Chi nega la sovranità dello SMOM (Sperduti, Giuliano-Scovazzi-Treves) fa riferimento, di solito, ad una sentenza cardinalizia (resa dal Tribunale cardinalizio della Santa Sede il 24/01/1953) che ritenne l’Ordine soggetto alla Sacra Congregazione dei Religiosi, in quanto Ordine religioso (inoltre, spesso viene altresì affermato che la nomina del Gran Maestro deve avere il placet del Papa).
Chi la afferma (vd., p. es. Cansacchi di Amelia) ritiene che 1) tale sentenza avrebbe implicitamente affermato la sovranità dell’Ordine; 2) tale sentenza farebbe riferimento solo ai membri dell’ordine che hanno preso i voti; 3) tale sentenza sarebbe stata notificata all’Ordine per via diplomatica e non per via giudiziaria.
Chi la nega, però, ribadisce che comunque il semplice fatto della sentenza (e quindi della giurisdizione avverso l’Ordine) sarebbe prova della carenza di sovranità dell’Ordine (infatti, uno Stato sovrano non ha giurisdizione nei confronti di un altro Stato sovrano).
Per ciò che attiene alle ambasciate e ai consolati sparsi nel mondo, occorre verificare il fenomeno molto attentamente, per accertare se i vari Stati ed Organizzazioni internazionali abbiano deciso di accreditare lo SMOM quale mero atto di cortesia (come appare più rispondente alla realtà), oppure perché intendono considerarlo ente sovrano.
In effetti il carattere meramente volontario della concessione di tali prerogative sembra emergere acnhe dalla ciatat sentenza cardinalizia:
«La qualità di Ordine Sovrano […] ripetutamente riconosciuta dalla Santa Sede […], consiste nel godimento di alcune prerogative inerenti all’Ordine stesso come soggetto di diritto internazionale. Tali prerogative, che sono proprie della sovranità – a norma del principi del diritto internazionale – e che, dietro l’esempio della Santa Sede, sono state riconosciute anche da alcuni Stati, non costituiscono tuttavia nell’Ordine quel complesso di poteri e prerogative, che è prorprio degli Enti sovrani nel senso pieno della parola» (il testo integrale della sentenza è pubblicato, tra gli altri, in Rivista di diritto internazionale, 1955, p. 40 ss.).
Neppure hanno rilievo decisivo, ai fini della soggettività internazionale dello SMOM, le convenzioni che alcuni Stati (tra cui l’Italia) hanno concluso con esso, soprattutto in materia di assistenza ospedaliera e in materia postale. Si tratta di relazioni convenzionali di natura bilaterale, in settori molto specifici, che non possono costituire il segno di un’effettiva e generale indipendenza dello SMOM nell’ordinamento internazionale (così Giuliano.Scovazzi-Treves, Diritto internazionale, Milano, 1991, p. 160).
Interessanti considerazioni in materia sono altresì individuabili anche in Sapienza, Elementi di diritto internazionale, Torino, 2002, p. 30.
Escluderei comunque che l’Italia confini con lo SMOM, anche qualora si dovesse accogliere la tesi della soggettività internazionale dell’Ordine di Malta: comunque non ha un suo territorio (del resto, anche a considerare territorio quello di un’ambasciata, allora ogni Stato confinerebbe con tutti gli altri Stati, dal momento che in ogni Stato ci sono le ambasciate degli altri).
Elassar
Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam