da nicolad72 » lunedì 5 novembre 2007, 18:27
L. 9 gennaio 1956, n. 25.
Riordinamento dell'Ordine Militare d'Italia.
Art. 1.
L'ordine militare d'Italia ha lo scopo di ricompensare mediante il conferimento di decorazioni le azioni distinte compiute in guerra da unità delle Forze armate nazionali di terra, di mare e dell'aria o da singoli militari ad esse appartenenti, che abbiano dato sicure prove di perizia, di senso di responsabilità e di valore.
Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere conferite anche per operazioni di carattere militare compiute in tempo di pace, quando siano strettamente connesse alle finalità per le quali le Forze militari dello Stato sono costituite.
D.P.R. 12 febbraio 1960.
Approvazione dello statuto dell'Ordine Militare d'Italia.
Articolo unico. È approvato lo statuto dell'Ordine Militare d'Italia, composto di quindici articoli, che visto e firmato dal Ministro per la difesa, viene allegato al presente decreto.
Statuto dell'Ordine Militare d'Italia
… omissis …
Art. 6. La gran croce è esclusivamente destinata a premiare i servizi eminenti resi in funzioni di effettivo comando in azioni belliche o, comunque, in operazioni di carattere militare.
Tale decorazione può essere concessa al generale di armata dell'Esercito e ufficiale di grado corrispondente della Marina e dell'Aeronautica che in guerra o, comunque, in operazioni di carattere militare, abbia esercitato il comando ottenendo risultati tali da farlo considerare benemerito della Nazione.
La croce di grande ufficiale e quella di commendatore possono essere conferite all'ufficiale generale o ammiraglio che per capacità, valore e ardire nella concezione dell'impresa e per la responsabilità assunta con l'impartire l'ordine di esecuzione abbia validamente contribuito al felice risultato di un'azione bellica o, comunque, di un'operazione di carattere militare di singolare importanza e di notevole utilità.
Le croci di ufficiale e di cavaliere possono essere conferite all'ufficiale il quale, esercitando il comando o assolvendo l'incarico devoluto al grado rivestito o a quello superiore, abbia, con intelligenza, lodevole iniziativa, perizia, senso di responsabilià e coraggio, contribuito alla riuscita di una operazione bellica o comunque di una operazione di carattere militare di notevole utilità.
La croce di cavaliere può essere altresì conferita al militare di qualunque grado il quale durante un'azione di guerra assumendo in comando superiore a quello proprio del suo grado e dimostrando spiccata perizia e singolare valore militare abbia validamente concorso a risolvere favorevolmente una importante azione bellica alla presenza del nemico.
La croce di cavaliere "alla bandiera" è conferita nei casi indicati dall'art. 7 della legge 9 gennaio 1956, n. 25.
Dall’articolato della legge istitutiva e dal regolamento si capisce che l'onorificenza si conferisce per fatti di guerra o per fatti posti in essere nel corso di operazioni militari. Quindi reputo una fortuna che siano stati conferiti per episodi avvenuti all’estero e non in patria, perché se così fosse vuol dire o che saremmo stati in guerra con battaglie avvenute in Italia, ovvero che si fosse verificata in patria una emergenza tale da aver comportato la necessità di porre in essere una operazione di carattere militare… non so come la si possa pensare ma io prego Dio affinché ci tenga lontani questi mali…
L’art. 6 del regolamento spiega bene le ragioni per cui i conferimenti riguardano assai spesso gli ufficiali generali… e non tutti ma solo coloro che hanno l’incarico di comando (escludendo a priori lo staff, per questi, come ho già detto vi è un autonomo sistema premiale ossia le croci al merito o le medaglie al valore di F.A.)
L’ultimo conferimento in Patria fu quello del Gen Dalla Chiesa in quanto comandò il reparto speciale costituito contro le Brigate Rosse, ponendo in essere una vera e propria azione militare sul territorio, ma all’epoca eravamo veramente in emergeza… e spero che un’esperienza simile agli anni di piombo il bel paese non debba mai più viverla.
Poi i conferimenti furono sospesi in attesa del parere di una commissione (presieduta dall’Avv Quaranta) la quale qualificò meglio il ruolo dell’OMI. La relazione approvata il 21 maggio 2003, è stata pubblicata in un supplemento al n. 3/2003 della rivista “Informazioni della difesa”