DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore COSSIGA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2006
Divieto di utilizzo delle onorificenze di «ordini dinastici»
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Onorevoli Senatori. – È stato denunciato negli ultimi tempi un non commendevole proliferare e una ancora più indecente «commercializzazione» di cosiddetti «ordini dinastici», e cioè di «ordini cavallereschi», una volta esistenti che, in Stati estinti o che hanno assunto la forma istituzionale repubblicana, appartenevano alle allora case regnanti.
Con il presente disegno di legge si vuole porre termine ad un fenomeno che talvolta sembra assumere anche le forme di un vero e proprio «inganno al pubblico», e che inoltre crea anche allo Stato italiano situazioni di imbarazzo con Stati esteri, amici e alleati.
Secondo la Costituzione e le leggi di attuazione di essa e i trattati internazionali, la Repubblica riconosce esclusivamente, in base appunto agli ordinamenti interni e internazionali, oltre ai propri ordini cavallereschi, gli ordini conferiti dagli Stati esteri o riconosciuti dalla Santa Sede, ivi compreso l’Ordine del Santo Sepolcro, e, in quanto soggetto in Italia di diritto internazionale generalmente, e anche per trattato bilaterale, riconosciuto, i «segni di appartenenza» al Sovrano Militare Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, o di Malta, nonché le onorificenze civili e militari da esso concesse.
Per regolare definitivamente la materia e porre termine ad «abusi ed inganni» si propone il presente disegno di legge.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. 1. Lo Stato non riconosce i cosiddetti «ordini dinastici», ancorché già esistenti, ovvero gli ordini istituiti in riferimento a case regnanti di Stati, anche con territorio italiano, che non sono più esistenti ovvero che si sono trasformati in Repubbliche. Non è riconosciuto ad ex case regnanti il diritto a conferire onorificenze.
2. Ai cittadini italiani, sia sul territorio nazionale sia su quello estero, è fatto divieto di conferire e di fregiarsi in qualunque modo delle onorificenze di cui al comma 1. Ai cittadini stranieri che risiedono sul territorio italiano è fatto divieto di conferire a cittadini italiani le onorificenze di cui al medesimo comma 1.
Art. 2.
1. Chiunque, cittadino italiano o straniero, contravvenga alle disposizioni dell’articolo 1, comma 2, è punito con un’ammenda da 10.000 a 100.000 euro e con la revoca di diritto delle onorificenze.
2. Sono revocate tutte le autorizzazioni che siano state eventualmente concesse a fregiarsi delle onorificenze di cui all’articolo 1.
3. I beni appartenenti a fondazioni, a società o ad associazioni di fatto che siano state costituite per la gestione degli ordini dinastici di cui all’articolo 1, anche per fini culturali, assistenziali o di beneficenza, sono retrocessi ai conferenti, ove previsto espressamente dagli eventuali accordi o statuti costituitisi o, in mancanza, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono devoluti al patrimonio dello Stato.
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Aspetto commenti dei partecipanti al forum.
Michele Tuccimei

