.. nel mio intervento precedente ho scritto delle castronerie! chiedo umilmente venia! attualmente si intendono quali "zone di intervento" tutte quelle aree operative ove vengono impiegati militari italiani all'estero, comprese nel Decreto del Capo di Stato Maggiore della Difesa, aggiornato ogni due anni. Si ricorda che ai militari impegnati nelle missioni ONU la legge 11 dicembre 1962, n. 1746, equipara il servizio prestato dal militare in zone d'intervento per conto dell'ONU, come ha chiarito la giurisprudenza, al servizio di guerra.
mentre i periodi di campagna/navigazione/volo dovrebbero essere quelli specificati qui: http://www.difesa.it/Amministrazionetra ... 3dic08.pdf.
sinceramente non so se esista per la Mauriziana il tetto massimo di cinque anni di "campagna" introdotto dalla legge 449/97
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inoltre, non so se esista una successiva edizione
e se sia ancora in validità (soprattutto per il requisito B):STRALCIO DELLE NORME APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DELLA MEDAGLIA MAURIZIANA AL MERITO DI DIECI LUSTRI DI CARRIERA MILITARE.
- DIRETTIVA EDIZIONE 1997 -
REQUISITI
La concessione della Medaglia Mauriziana è subordinata al possesso, da parte dei richiedenti, di due requisiti:
a) CINQUANT’ANNI DI SERVIZIO MILITARE UTILE
Per il raggiungimento dei 50 anni di servizio militare utile (sono sufficienti 49 anni, 6 mesi e 1 giorno) sono considerati validi:
1. il servizio militare comunque prestato;
2. le campagne di guerra;
3.il servizio prestato in zone di intervento per conto dell’ONU o in forza di accordi multinazionali (deve comunque risultare nel foglio matricolare);
4. il 50% dell’effettivo servizio di pilotaggio per i piloti e osservatori; del servizio prestato quale componente degli equipaggi fissi di volo, con percezione della relativa indennità;
5. il 50% del periodo totale di reparto di campagna e di imbarco (sono da considerarsi utili tutte le destinazioni con la dicitura DIFIN “A” o “B”, i periodi trascorsi nei Reparti di campagna anche prima dell’entrata in vigore della legge 78/83, viceversa non possono essere considerati validi i periodi trascorsi negli Enti Centrali su parere contrario del Consiglio di Stato);
6. per intero il servizio in Comando;
7. per intero il servizio in direzione;
8. per intero i corsi universitari per gli Ufficiali per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea ai fini del reclutamento;
9. i 4 anni di navigazione mercantile effettuata per il conseguimento del titolo professionale marittimo di C.L.C. per gli Ufficiali per i quali è richiesto specificatamente il possesso di tale titolo ai fini del reclutamento.
Le maggiorazioni previste dai numeri 2., 3., 4., 5., 8. e 9. non sono tra loro cumulabili, quando coincidono nel tempo, salvo il diritto per l’applicazione del trattamento più favorevole.
b) COMPORTAMENTO ALTAMENTE MERITEVOLE DURANTE IL SERVIZIO PRESTATO
Il requisito della “meritevolezza“ della carriera militare deve emergere dalla documentazione matricolare e caratteristica dell’interessato. Dalla medesima dovrà risultare la presenza di note di qualifica positive riferite a tutto l’arco della carriera prestata. In particolare l’interessato non dovrà aver conseguito negli ultimi venti anni di servizio effettivo, giudizio di “inferiore alla media” o “nella media” in schede valutative, ovvero giudizio equipollente in rapporti informativi. Qualora, viceversa, risultassero documenti valutativi con qualifica finale non positiva (IAM, NM) il Comando di appartenenza dovrà allegare alla documentazione anche copia conforme del documento in questione.
altresì:
DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell'ordinamento militare. (10G0089) (GU n.106 del 8-5-2010 - Suppl. Ordinario n. 84 )
Art. 1459 Istituzione
1. Agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza puo' essere concessa la medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare.
2. La medaglia mauriziana e' concessa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i militari appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.
Art. 1460 Computo degli anni di servizio militare
1. Per il computo degli anni di servizio sono validi:
a) il servizio militare comunque prestato;
b) le campagne di guerra;
c) il servizio prestato in zone d'intervento per conto dell'ONU o in forza di accordi multinazionali;
d) il 50 per cento dell'effettivo servizio di pilotaggio per i piloti, navigatori e osservatori;
e) il 50 per cento del servizio prestato quale componente degli equipaggi fissi, sperimentatori e collaudatori con obbligo di volo e dei reparti paracadutisti, con percezione della relativa indennita';
f) il 50 per cento del periodo totale di reparto di campagna e di imbarco (e' sufficiente a tale scopo l'appartenenza a tali unita' e con qualsiasi incarico);
g) per intero il servizio in comando o in direzione;
h) per intero i corsi universitari, per tutti gli ufficiali delle Forze armate per i quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea ai fini del reclutamento, e il corso superiore di teologia per i cappellani militari.
2. Tali norme sono applicabili anche agli ufficiali e sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza.
3. Le maggiorazioni previste dalle lettere b), c), d), e) f) e h) non sono fra loro cumulabili, quando coincidono nel tempo.
Art. 1461 Caratteristiche della medaglia mauriziana
1. Nel regolamento sono stabilite:
a) le caratteristiche della medaglia;
b) le disposizioni esecutive delle norme della presente sezione.



